TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4144/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4144 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
, in proprio e quale legale rappresentante della società ed Parte_1 Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'Avvocato Giampaolo Raia, giusta procura in calce Parte_2
all'atto di citazione;
- opponenti -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Cotticelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- opposta –
NONCHE'
, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale alle liti rogata dal notaio in Catanzaro il 21 gennaio 2022 Persona_1
repertorio n. 163.078;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a cartelle di pagamento.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
della società ed convenivano in giudizio l' Controparte_1 Parte_2 [...]
e la , affinché venisse accertata la nullità e l'illegittimità delle Controparte_2 Controparte_3
cartelle di pagamento n. 03420210019242208001 e n. 03420210019242208002 loro notificate, in data 5.10.2022, per intimare il pagamento dell'importo di € 152.682,57, sulla scorta del ruolo trasmesso dalla Regione Calabria – Dipartimento Economia – revoca contributo concesso anno
2019.
A fondamento dell'opposizione eccepivano la nullità delle cartelle in ragione della mancata notifica degli atti prodromici, deducendo di non avere mai ricevuto gli atti di revoca dei contributi concessi.
Si costituiva in giudizio l' che, preliminarmente, eccepiva il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni relative alla mancata notifica degli atti presupposti, rispetto ai quali l'unico soggetto legittimato era da individuare nell'ente impositore;
nel merito, rilevava l'avvenuta regolare notifica delle cartella di pagamento, rilevando che la contestazione della conformità all'originale ex art. 2719 c.c. formulata dagli opponenti era meramente generica e priva di effetti.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio, altresì, la che contestava la fondatezza della domanda di Controparte_3
parte attrice, chiedendone il rigetto.
Deduceva, in particolare, che il credito sotteso alla cartella di pagamento trovava fondamento nel contratto di finanziamento in convenzione anche con Fincalabra s.p.a., stipulato, in data 14/07/2016, da in qualità di rappresentante legale nonché di fideiussore e da , Parte_1 Parte_2 quest'ultimo allo scopo di prestare apposita fideiussione;
che la società beneficiaria non provvedeva alla scadenza al pagamento di tutte le rate del finanziamento agevolato, sicchè Fincalabra S.p.A. con nota 11/11/2016 e del 14/03/2017, aveva comunicato alla Società la risoluzione Controparte_1
del contratto di finanziamento, con conseguente decadenza dal beneficio;
quindi, protraendosi l'inadempimento, con due decreti, rispettivamente D.D.G. n. 268 del 29/01/2018 e decreto di integrazione D.D.G. n. 4357 del 4/04/2019, l'Amministrazione Regionale aveva revocato il contributo concesso alla Società in relazione all'Avviso Pubblico Parte_3 nell'ambito del Fondo di Garanzia Occupazione –POR Calabria 2007-2013-, ingiungendo alla società ed ai fideiussori, in solido, la restituzione delle somme già erogate;
che entrambi i decreti erano stati notificati il 22/07/2019 alla pec della nonché inviati a Parte_3
mezzo raccomandata A/R, in data 9/04/2019, ad , in qualità di Amministratore Unico Parte_1
della Società NETWORK PUBBLICITA' s.r.l., nonché fideiussore, presso il luogo di residenza pagina 2 di 6 indicato in contratto sito in C.da Colli s.n.c. Fraz.ne Donnici Inferiore (CS)e, in data 13/05/2019, ad
, quale fideiussore, sempre presso la stessa residenza dichiarata sita in C.da Colli Parte_2
Fraz.ne Donnici Inferiore (CS); che le raccomandate venivano restituite al mittente per compiuta giacenza;
che, pertanto, erano evidenti l'assoluta legittimità della condotta dell'Amministrazione
Regionale in ordine alla richiesta di rimborso delle somme erogate, nonchè la ritualità e regolarità dell'intero procedimento di formazione e notifica della cartella oggi impugnata, anche nelle fasi di esclusiva pertinenza dell' . Controparte_4
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Espletati gli incombenti di rito e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate, all'udienza del 28.10.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
L'opposizione proposta da , in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
e da è infondata e deve essere rigettata. Controparte_1 Parte_2
Le cartelle di pagamento n. 03420210019242208001 e n. 03420210019242208002, oggetto della presente opposizione, sono state notificate, in data 5.10.2022, ad , in proprio e quale Parte_1
legale rappresentante della società e ad per intimare il Controparte_1 Parte_2 pagamento dell'importo di € 152.682,57, sulla scorta del ruolo trasmesso dalla Regione Calabria –
Dipartimento Economia, quale credito relativo al mancato versamento di alcune rate di un finanziamento agevolato stipulato, in data 14/07/2016, con Fincalabra s.p.a.
In particolare, Fincalabra S.p.A. dopo aver verificato il mancato pagamento di alcune rate di mutuo, in violazione delle disposizioni sia del contratto di finanziamento che dell'Avviso Pubblico, con nota 11/11/2016 e del 14/03/2017, ha comunicato alla Società la risoluzione Controparte_1
del contratto di finanziamento, con conseguente decadenza dal beneficio, invitando la società debitrice ed i coobbligati a corrispondere al Soggetto Gestore del Fondo la somma residua versata a titolo di finanziamento, oltre interessi.
A seguito del perdurante inadempimento, su proposta di Fincalabra s.p.a., il Dipartimento competente della , con nota prot. n. 235586 del 17.07.2017, trasmessa a mezzo pec, Controparte_3 ha comunicato alla società l'avvio del procedimento di revoca, quale Controparte_1
conseguenza del mancato pagamento delle rate di mutuo, in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 9 e 16 dell'Avviso Pubblico nonché del Contratto di Finanziamento.
pagina 3 di 6 Quindi, con D.D.G. n. 268 del 29/01/2018 e decreto di integrazione D.D.G. n. 4357 del 4/04/2019,
l'Amministrazione Regionale ha provveduto a revocare il contributo concesso alla Società
in relazione all'Avviso Pubblico nell'ambito del Fondo di Garanzia Parte_3
Occupazione –POR Calabria 2007-2013-, ingiungendo alla società ed ai fideiussori, in solido, la restituzione delle somme già erogate, a cui hanno fatto seguito le cartelle di pagamento notificate da
, sulla scorta del ruolo trasmesso dalla . Controparte_2 Controparte_3
Con l'unico motivo di opposizione, la società debitrice ed i fideiussori e Parte_1 [...]
hanno lamentato la mancata notificazione dei decreti, quali atti prodromici alle cartelle di Parte_2
pagamento.
Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo della risulta che il D.D.G. Controparte_3
n. 268 del 29/01/2018 sia stato notificato, a mezzo pec, alla società in Parte_3
data 22.2.2018, e che entrambi i decreti siano stati notificati il 20.5.2019, a mezzo lettera raccomandata a/r, alla società nonchè, in data 13.5.2019, ad Parte_3 Pt_1
in qualità di Amministratore Unico della Società NETWORK PUBBLICITA' s.r.l., nonché
[...]
fideiussore, e ad , quale fideiussore, presso il luogo di residenza indicato in Parte_2
contratto sito in C.da Colli s.n.c. Fraz.ne Donnici Inferiore (CS).
Le raccomandate sono state restituite al mittente per compiuta giacenza.
Secondo quanto riconosciuto dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (cfr.
Cass., Ordinanza n. 30922 del 03/12/2024).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore (cfr. Cass. Civ., n. 25686 del 4.9.2023).
pagina 4 di 6 Nella fattispecie in esame, pertanto, la copia della ricevuta di avvenuta consegna relativamente alla notificazione del D.D.G. n. 268 del 29/01/2018 a mezzo pec, alla società
[...]
in data 22.2.2018, mediante allegazione della stampa in formato pdf, non vale, di Parte_3
per sé, a rendere inesistente la notificazione stessa, trattandosi di atto di natura non processuale, che contiene il numero identificativo del messaggio e rispetto alla cui autenticità non sono state sollevate specifiche contestazioni dalla parte opponente, se non tardivamente in sede di comparsa conclusionale.
Si aggiunga che i decreti D.D.G. n. 268 del 29/01/2018 e D.D.G. n. 4357 del 4/04/2019 sono, comunque, stati notificati anche a mezzo lettera raccomandata A/R, sia alla società
[...]
il 20.5.2019, sia, in data 13.5.2019, ad , in qualità di Amministratore Parte_3 Parte_1
Unico della Società NETWORK PUBBLICITA' s.r.l., nonché fideiussore, e ad ad
[...]
, quale fideiussore, presso il luogo di residenza indicato in contratto sito in C.da Colli s.n.c. Parte_2
Fraz.ne Donnici Inferiore (CS), con perfezionamento delle relative notificazioni per compiuta giacenza, in ragione della temporanea assenza dei destinatari.
L'attestazione della “compiuta giacenza” relativamente ai decreti oggetto di comunicazione integra, infatti, una presunzione di conoscenza degli atti da parte dei destinatari i quali, peraltro, non hanno sollevato alcuna contestazione in ordine al luogo in cui sono stati indirizzati i suddetti atti.
La sola eccezione relativa al difetto di conformità delle copie allegate dalla agli Controparte_3
originali, ex art. 2719 c.c., formulata in termini generici nell'atto di opposizione, non appare idonea a privare di efficacia la documentazione allegata dall'Ente, atteso che, secondo quanto ribadito dalla
Suprema Corte, “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr. Cass. Civ., n. 16557 del
20.6.2019).
In conclusione, l'avvenuta allegazione della documentazione idonea a comprovare la regolare notificazione, alla società debitrice ed ai suoi fideiussori, dei decreti con cui l'Amministrazione
Regionale ha revocato il contributo concesso alla Società in relazione Parte_3 all'Avviso Pubblico nell'ambito del Fondo di Garanzia Occupazione –POR Calabria 2007-2013-, ed ha ingiunto alla società ed ai fideiussori, in solido, la restituzione delle somme già erogate, è idonea pagina 5 di 6 a dimostrare la ritualità del procedimento che ha, poi, determinato l'iscrizione a ruolo del credito e l'emissione delle cartelle di pagamento, da parte del concessionario per la riscossione.
Né la società debitrice ed i fideiussori, peraltro, hanno sollevato contestazioni in ordine al merito della pretesa creditoria sottesa alle cartelle impugnate.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, l'opposizione proposta da , in proprio e Parte_1
quale legale rappresentante della società e da deve essere Controparte_1 Parte_2
rigettata, ritenendosi assorbita l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
, in ossequio al principio della c.d. ragione più liquida. Controparte_2
Le spese di lite sono poste a carico degli opponenti soccombenti, nella misura liquidata in dispositivo in ossequio ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), tenuto conto della natura documentale del giudizio e della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della società e da nei confronti Controparte_1 Parte_2 dell' e della , ogni contraria istanza, deduzione Controparte_2 Controparte_3
ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
società e da e, per l'effetto, dichiara la validità ed Controparte_1 Parte_2
efficacia delle cartelle di pagamento n. 03420210019242208001 e n. 03420210019242208002 notificate, in data 5.10.2022, per l'importo di € 152.682,57;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €
7.052,00 per compensi professionali, in favore di ciascuna delle due convenute opposte, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 13.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4144 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
, in proprio e quale legale rappresentante della società ed Parte_1 Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'Avvocato Giampaolo Raia, giusta procura in calce Parte_2
all'atto di citazione;
- opponenti -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Cotticelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- opposta –
NONCHE'
, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale alle liti rogata dal notaio in Catanzaro il 21 gennaio 2022 Persona_1
repertorio n. 163.078;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a cartelle di pagamento.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
della società ed convenivano in giudizio l' Controparte_1 Parte_2 [...]
e la , affinché venisse accertata la nullità e l'illegittimità delle Controparte_2 Controparte_3
cartelle di pagamento n. 03420210019242208001 e n. 03420210019242208002 loro notificate, in data 5.10.2022, per intimare il pagamento dell'importo di € 152.682,57, sulla scorta del ruolo trasmesso dalla Regione Calabria – Dipartimento Economia – revoca contributo concesso anno
2019.
A fondamento dell'opposizione eccepivano la nullità delle cartelle in ragione della mancata notifica degli atti prodromici, deducendo di non avere mai ricevuto gli atti di revoca dei contributi concessi.
Si costituiva in giudizio l' che, preliminarmente, eccepiva il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni relative alla mancata notifica degli atti presupposti, rispetto ai quali l'unico soggetto legittimato era da individuare nell'ente impositore;
nel merito, rilevava l'avvenuta regolare notifica delle cartella di pagamento, rilevando che la contestazione della conformità all'originale ex art. 2719 c.c. formulata dagli opponenti era meramente generica e priva di effetti.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio, altresì, la che contestava la fondatezza della domanda di Controparte_3
parte attrice, chiedendone il rigetto.
Deduceva, in particolare, che il credito sotteso alla cartella di pagamento trovava fondamento nel contratto di finanziamento in convenzione anche con Fincalabra s.p.a., stipulato, in data 14/07/2016, da in qualità di rappresentante legale nonché di fideiussore e da , Parte_1 Parte_2 quest'ultimo allo scopo di prestare apposita fideiussione;
che la società beneficiaria non provvedeva alla scadenza al pagamento di tutte le rate del finanziamento agevolato, sicchè Fincalabra S.p.A. con nota 11/11/2016 e del 14/03/2017, aveva comunicato alla Società la risoluzione Controparte_1
del contratto di finanziamento, con conseguente decadenza dal beneficio;
quindi, protraendosi l'inadempimento, con due decreti, rispettivamente D.D.G. n. 268 del 29/01/2018 e decreto di integrazione D.D.G. n. 4357 del 4/04/2019, l'Amministrazione Regionale aveva revocato il contributo concesso alla Società in relazione all'Avviso Pubblico Parte_3 nell'ambito del Fondo di Garanzia Occupazione –POR Calabria 2007-2013-, ingiungendo alla società ed ai fideiussori, in solido, la restituzione delle somme già erogate;
che entrambi i decreti erano stati notificati il 22/07/2019 alla pec della nonché inviati a Parte_3
mezzo raccomandata A/R, in data 9/04/2019, ad , in qualità di Amministratore Unico Parte_1
della Società NETWORK PUBBLICITA' s.r.l., nonché fideiussore, presso il luogo di residenza pagina 2 di 6 indicato in contratto sito in C.da Colli s.n.c. Fraz.ne Donnici Inferiore (CS)e, in data 13/05/2019, ad
, quale fideiussore, sempre presso la stessa residenza dichiarata sita in C.da Colli Parte_2
Fraz.ne Donnici Inferiore (CS); che le raccomandate venivano restituite al mittente per compiuta giacenza;
che, pertanto, erano evidenti l'assoluta legittimità della condotta dell'Amministrazione
Regionale in ordine alla richiesta di rimborso delle somme erogate, nonchè la ritualità e regolarità dell'intero procedimento di formazione e notifica della cartella oggi impugnata, anche nelle fasi di esclusiva pertinenza dell' . Controparte_4
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Espletati gli incombenti di rito e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate, all'udienza del 28.10.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
L'opposizione proposta da , in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
e da è infondata e deve essere rigettata. Controparte_1 Parte_2
Le cartelle di pagamento n. 03420210019242208001 e n. 03420210019242208002, oggetto della presente opposizione, sono state notificate, in data 5.10.2022, ad , in proprio e quale Parte_1
legale rappresentante della società e ad per intimare il Controparte_1 Parte_2 pagamento dell'importo di € 152.682,57, sulla scorta del ruolo trasmesso dalla Regione Calabria –
Dipartimento Economia, quale credito relativo al mancato versamento di alcune rate di un finanziamento agevolato stipulato, in data 14/07/2016, con Fincalabra s.p.a.
In particolare, Fincalabra S.p.A. dopo aver verificato il mancato pagamento di alcune rate di mutuo, in violazione delle disposizioni sia del contratto di finanziamento che dell'Avviso Pubblico, con nota 11/11/2016 e del 14/03/2017, ha comunicato alla Società la risoluzione Controparte_1
del contratto di finanziamento, con conseguente decadenza dal beneficio, invitando la società debitrice ed i coobbligati a corrispondere al Soggetto Gestore del Fondo la somma residua versata a titolo di finanziamento, oltre interessi.
A seguito del perdurante inadempimento, su proposta di Fincalabra s.p.a., il Dipartimento competente della , con nota prot. n. 235586 del 17.07.2017, trasmessa a mezzo pec, Controparte_3 ha comunicato alla società l'avvio del procedimento di revoca, quale Controparte_1
conseguenza del mancato pagamento delle rate di mutuo, in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 9 e 16 dell'Avviso Pubblico nonché del Contratto di Finanziamento.
pagina 3 di 6 Quindi, con D.D.G. n. 268 del 29/01/2018 e decreto di integrazione D.D.G. n. 4357 del 4/04/2019,
l'Amministrazione Regionale ha provveduto a revocare il contributo concesso alla Società
in relazione all'Avviso Pubblico nell'ambito del Fondo di Garanzia Parte_3
Occupazione –POR Calabria 2007-2013-, ingiungendo alla società ed ai fideiussori, in solido, la restituzione delle somme già erogate, a cui hanno fatto seguito le cartelle di pagamento notificate da
, sulla scorta del ruolo trasmesso dalla . Controparte_2 Controparte_3
Con l'unico motivo di opposizione, la società debitrice ed i fideiussori e Parte_1 [...]
hanno lamentato la mancata notificazione dei decreti, quali atti prodromici alle cartelle di Parte_2
pagamento.
Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo della risulta che il D.D.G. Controparte_3
n. 268 del 29/01/2018 sia stato notificato, a mezzo pec, alla società in Parte_3
data 22.2.2018, e che entrambi i decreti siano stati notificati il 20.5.2019, a mezzo lettera raccomandata a/r, alla società nonchè, in data 13.5.2019, ad Parte_3 Pt_1
in qualità di Amministratore Unico della Società NETWORK PUBBLICITA' s.r.l., nonché
[...]
fideiussore, e ad , quale fideiussore, presso il luogo di residenza indicato in Parte_2
contratto sito in C.da Colli s.n.c. Fraz.ne Donnici Inferiore (CS).
Le raccomandate sono state restituite al mittente per compiuta giacenza.
Secondo quanto riconosciuto dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (cfr.
Cass., Ordinanza n. 30922 del 03/12/2024).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore (cfr. Cass. Civ., n. 25686 del 4.9.2023).
pagina 4 di 6 Nella fattispecie in esame, pertanto, la copia della ricevuta di avvenuta consegna relativamente alla notificazione del D.D.G. n. 268 del 29/01/2018 a mezzo pec, alla società
[...]
in data 22.2.2018, mediante allegazione della stampa in formato pdf, non vale, di Parte_3
per sé, a rendere inesistente la notificazione stessa, trattandosi di atto di natura non processuale, che contiene il numero identificativo del messaggio e rispetto alla cui autenticità non sono state sollevate specifiche contestazioni dalla parte opponente, se non tardivamente in sede di comparsa conclusionale.
Si aggiunga che i decreti D.D.G. n. 268 del 29/01/2018 e D.D.G. n. 4357 del 4/04/2019 sono, comunque, stati notificati anche a mezzo lettera raccomandata A/R, sia alla società
[...]
il 20.5.2019, sia, in data 13.5.2019, ad , in qualità di Amministratore Parte_3 Parte_1
Unico della Società NETWORK PUBBLICITA' s.r.l., nonché fideiussore, e ad ad
[...]
, quale fideiussore, presso il luogo di residenza indicato in contratto sito in C.da Colli s.n.c. Parte_2
Fraz.ne Donnici Inferiore (CS), con perfezionamento delle relative notificazioni per compiuta giacenza, in ragione della temporanea assenza dei destinatari.
L'attestazione della “compiuta giacenza” relativamente ai decreti oggetto di comunicazione integra, infatti, una presunzione di conoscenza degli atti da parte dei destinatari i quali, peraltro, non hanno sollevato alcuna contestazione in ordine al luogo in cui sono stati indirizzati i suddetti atti.
La sola eccezione relativa al difetto di conformità delle copie allegate dalla agli Controparte_3
originali, ex art. 2719 c.c., formulata in termini generici nell'atto di opposizione, non appare idonea a privare di efficacia la documentazione allegata dall'Ente, atteso che, secondo quanto ribadito dalla
Suprema Corte, “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr. Cass. Civ., n. 16557 del
20.6.2019).
In conclusione, l'avvenuta allegazione della documentazione idonea a comprovare la regolare notificazione, alla società debitrice ed ai suoi fideiussori, dei decreti con cui l'Amministrazione
Regionale ha revocato il contributo concesso alla Società in relazione Parte_3 all'Avviso Pubblico nell'ambito del Fondo di Garanzia Occupazione –POR Calabria 2007-2013-, ed ha ingiunto alla società ed ai fideiussori, in solido, la restituzione delle somme già erogate, è idonea pagina 5 di 6 a dimostrare la ritualità del procedimento che ha, poi, determinato l'iscrizione a ruolo del credito e l'emissione delle cartelle di pagamento, da parte del concessionario per la riscossione.
Né la società debitrice ed i fideiussori, peraltro, hanno sollevato contestazioni in ordine al merito della pretesa creditoria sottesa alle cartelle impugnate.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, l'opposizione proposta da , in proprio e Parte_1
quale legale rappresentante della società e da deve essere Controparte_1 Parte_2
rigettata, ritenendosi assorbita l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
, in ossequio al principio della c.d. ragione più liquida. Controparte_2
Le spese di lite sono poste a carico degli opponenti soccombenti, nella misura liquidata in dispositivo in ossequio ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), tenuto conto della natura documentale del giudizio e della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della società e da nei confronti Controparte_1 Parte_2 dell' e della , ogni contraria istanza, deduzione Controparte_2 Controparte_3
ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
società e da e, per l'effetto, dichiara la validità ed Controparte_1 Parte_2
efficacia delle cartelle di pagamento n. 03420210019242208001 e n. 03420210019242208002 notificate, in data 5.10.2022, per l'importo di € 152.682,57;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €
7.052,00 per compensi professionali, in favore di ciascuna delle due convenute opposte, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 13.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà
pagina 6 di 6