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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. CONCORDATI OMOLOGATI E RIMASTI INADEMPIUTI: è possibile richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale nei limiti del credito falcidiatoAvv. Pasquale Iamunno · https://www.expartecreditoris.it/ · 12 settembre 2025
ISSN 2385-1376 In base al comma 7 dell'art. 119 CCII, il creditore anteriore, ancorché non abbia proposto tempestivamente la risoluzione del concordato preventivo omologato, è legittimato a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, nei limiti del credito falcidiato, qualora dimostri uno stato di insolvenza conseguente a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di concordato. Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Firenze, Pres. Primavera – Rel. Capozzi, con la sentenza n. 436 del 10 marzo 2025. Accadeva che la società cessionaria dei crediti di una Banca proponeva apertura del procedimento di liquidazione giudiziale in danno della società …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5/2025, avente ad oggetto: reclamo ex art.50 D. Lgs
14/2019 CCII, promossa
DA
in persona dell'Amministratore Unico p.t., con sede in Conegliano (TV), Via Parte_1
V. Alfieri n. 1, capitale sociale di euro 10.000,00 – i.v., codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. , e per essa da P.IVA_1 [...]
con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, capitale sociale € Parte_2
100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi, C.F. e P.IVA , quale mandataria con rappresentanza giusta pro- P.IVA_2 cura a rogito del Notaio in Milano, rep. 140493, racc. 35381 e registrata Persona_1 in data 20/05/2019 in Milano 2 alla serie 1T 25349, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara
Testa Marcelli ( , pec: , tel. C.F._1 Email_1
063728306 fax 06.37890315), in forza di procura alle liti allegata all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
Roma, Largo Trionfale n. 11.
pagina 1 di 29 RECLAMANTE
CONTRO
, Controparte_1 con sede legale in San Pietro in Palazzi, Cecina, Via Salaiola n.28, P.I , in per- P.IVA_3 sona del liquidatore p.t., domiciliata per la lite presso l'Avv. RC RA, (C.F.
;fax 0586.895003; C.F._2 Email_2 con studio in Livorno, Scali L. Bettarini n. 15, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione nel procedimento RG 33/24 Tribunale di Livorno.
RECLAMATA
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze.
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
decreto 9-12-2024, n.114 di repertorio, del Tribunale di Livorno di rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_2
CONCORDATO PREVENTIVO.
[...]
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante: “chiede all'Ecc.ma Corte d'appello adìta, in riforma totale del decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale depositato e co- municato in data 09.12.2024, Tribunale di Livorno R.G. 33/2024, di voler dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale di in Concor- Controparte_1 dato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA
, con ogni consequenziale provvedimento e con rimessione degli atti al Tribu- P.IVA_3 nale competente per gli incombenti di cui all'art. 49 CCII e con riforma del capo contenente la condanna alle spese di lite. In via subordinata, con riforma del capo contenente la con- danna alle spese di lite e in via di ulteriore subordine con riduzione delle spese dovute a titolo di condanna per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese del presente giudizio e del giudizio dinnanzi al Tribunale di Livorno, R.G. n 33/2024”.
Per la reclamata: “Per tutti i motivi sopra esposti, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia respingere, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa ed in atti, il reclamo di avverso il decreto di rigetto Parte_2
pagina 2 di 29 del 09/12/2024 del Tribunale di Livorno e conseguentemente rigettare la richiesta di aper- tura di liquidazione giudiziale. Con vittoria di compensi e spese del giudizio dinanzi al Tri- bunale di Livorno e del presente giudizio di reclamo”.
Fatti di causa – svolgimento del giudizio
Il procedimento unitario dinanzi al tribunale di Livorno.
1.- Con ricorso depositato in data 10-5-2024 , quale Parte_2 mandataria con rappresentanza di , chiedeva al tribunale di Livorno di dichia- Parte_1 rare l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
. Controparte_1
Co Il ricorso era inserito all'interno del procedimento unitario n.33/2024 , creato a seguito di analoga istanza, di contenuto del tutto sovrapponibile, presentata da altro creditore, che poi nel corso del relativo procedimento avrebbe rinunciato all'istanza di liquidazione giudiziale.
Esponeva, a fondamento dell'istanza, che a seguito di cessione del credito, avvenuta nell'anno 2019, era divenuta titolare del credito nascente da un contratto di mutuo ipotecario, in origine nella titolarità della Banca Nazionale del Lavoro;
che tale credito era tra quelli interessati dalla regolazione dello stato di insolvenza attuato dalla debitrice
[...]
con procedura di concordato preventivo;
che il concor- Controparte_4 dato era stato omologato in data 23-11-2016; che il piano concordatario di tipo liquidatorio, che avrebbe dovuto essere adempiuto in quattro anni, era rimasto sostanzialmente inattuato, non essendosi proceduto alla liquidazione dei beni a distanza di otto anni dall'omologazione se non in maniera del tutto parziale e con valori inferiori alla stima;
che era evidente, come confermato dalle relazioni del commissario giudiziale, nonché dall'aumento dei costi della procedura, specie dei crediti prededucibili, che la società non era più in grado di superare il proprio stato di insolvenza;
che, giusto l'insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n.4696/2022, era possibile aprire la liquidazione giudiziale nonostante che non si fosse proceduto alla preventiva risoluzione del concordato preventivo.
2.- Il debitore si costituiva in giudizio, opponendosi alla richiesta di liquidazione giudiziale ed eccependo, in sostanza, che mancava lo stato di insolvenza, tenuto conto, per un verso, che la mancata risoluzione del concordato preventivo aveva cristallizzato la massa creditoria nei termini ristrutturati dal concordato e, per altro verso, che essa era società in liquidazione e la massa attiva era ampiamente sufficiente, a valori di stima, a fronteggiare la debitoria.
pagina 3 di 29 3.- Istruita l'istanza con acquisizione di dati e documenti relativi ai debiti della società con- venuta, nonché con relazioni del liquidatore e del commissario giudiziale, con decreto in data
9-12-2024 il Tribunale di Livorno ha rigettato la domanda di apertura della liquidazione giu- diziale con una doppia motivazione:
(a) interrogandosi sull'applicabilità della condizione di procedibilità della domanda di cui al nuovo art.119, co.7 CCII, ai concordati preventivi omologati e rimasti inadempiuti nel vigore della legge fallimentare, ha concluso per l'applicabilità della disposizione e, quindi, per l'im- procedibilità dell'istanza di liquidazione;
(b) nel contempo, ha aggiunto e argomentato che la soluzione (di rigetto dell'istanza) non sarebbe stata diversa qualora si fosse ritenuta applicabile la normativa previgente. Infatti, avrebbe dovuto “considerarsi che Cass. S.U. 14.02.2022 n. 4696 ha statuito che “Nella di- sciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del
2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima ed indipendente- mente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.”. Ancora, la risoluzione del con- cordato preventivo non opera quale condizione di fallibilità, ma esclusivamente come rime- dio negoziale orientato al diverso fine della rimozione dell'obbligatorietà del concordato e, dunque, allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concor- datari, dunque per l'intero. Da ciò consegue che, non essendo stato risolto il concordato preventivo, lo stesso rimane obbligatorio per i creditori e, conseguentemente, anche nel re- gime previgente, doveva concludersi che fosse possibile dichiarare il fallimento di un'im- presa il cui concordato preventivo non fosse stato risolto, solo in relazione ad un'insolvenza creatasi per debiti sorti successivamente alla domanda di concordato preventivo (e dunque non coperti dall'ombrello concordatario). Del resto, Cass. SU 9935/2015 aveva statuito che
“l'omologazione del concordato rende improcedibili le istanze di fallimento già presentate
e rimuove lo stato di insolvenza, rendendo possibile la presentazione di nuove istanze solo per fatti sopravvenuti o per la risoluzione o l'annullamento del concordato”.
E, al fine di tale valutazione, tenuto conto che la resistente era società in liquidazione, andava esclusa la sussistenza dello stato di insolvenza, dovendosi osservare, in sintesi, che
“il prospetto riepilogativo dell'attivo concordatario effettuato in data 3.12.2024 dagli organi
pagina 4 di 29 della procedura evidenzia che, almeno per il momento, proprio in ragione della rivalorizza- zione del complesso “ex-fornace” e della partecipazione nella Società Progetto Zeta S.r.l., non è possibile sostenere che il presunto valore di realizzo dell'attivo della società sia infe- riore a quello indicato nel piano e tale aumento, insieme alle riserve, è in grado di bilanciare lo sbilancio negativo dovuto al fatto che alcuni degli immobili sono stati aggiudicati a prezzo inferiore rispetto a quello previsto nel piano”.
Il reclamo
La creditrice ha proposto tempestivo reclamo ex art. 50 CCII, formulando specifici motivi per entrambi i capi della decisione sopra esaminati, oltre che per il capo sulle spese:
1) Con il primo motivo la reclamante lamenta che nell'individuare il regime normativo applicabile il tribunale labronico ha omesso di considerare che la fattispecie rilevante nel caso di specie si era tutta esaurita ante entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa: il concordato era stata omologato nell'anno 2016, avrebbe dovuto essere eseguito nell'anno
2020, era rimasto interamente inadempiuto a tale data, sicché rilevava il diverso orienta- mento, espresso, fra gli altri, dal Tribunale di Monza con la sent. 11.12.2023, secondo cui
“l'art. 119, comma 7, CCII prevede una condizione di ammissibilità per l'apertura della liquidazione giudiziale, la quale tuttavia – in ragione della sua collocazione sistematica - opera unicamente nelle ipotesi in cui al concordato preventivo sia applicabile la disciplina sulla risoluzione dettata dalla medesima disposizione, ossia nei casi in cui i presupposti le- gittimanti la risoluzione siano emersi dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi (ancor- ché si tratti di concordati omologati nella vigenza della legge fallimentare). Di contro, tale disposizione non opera – e può quindi essere pronunciata l'apertura della liquidazione giu- diziale omisso medio – ogniqualvolta i presupposti legittimanti la risoluzione del concordato siano emersi prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi”.
Ha aggiunto, poi, che il giudice di prima istanza aveva inteso male la pronuncia delle
Sezioni Unite del 2022 sul fallimento omisso medio, in quanto la Suprema Corte, in tale pronuncia, ha ricordato come l'avvenuta omologazione determini la chiusura della procedura concordataria (art. 181 L. fall.) e l'accesso del debitore alla fase puramente esecutiva dell'ac- cordo (anche se sotto sorveglianza ex art. 185 L. fall.), per trarne la conseguenza che in tale pagina 5 di 29 fase trovano applicazione non già le regole di coordinamento tra procedure esecutive e pro- cedure concorsuali, ma quelle dei principi generali di responsabilità compresa, se dall'inese- cuzione dell'accordo si debbano trarre elementi di insolvenza, la dichiarazione di fallimento, sicché “la preclusione all'esperimento, da parte dei creditori anteriori, di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore che abbia chiesto il concordato preventivo ha effetto,
a pena di nullità, dalla presentazione del ricorso e "fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo" ( art. 168 L. Fall.), […] dopo questo momento essi riacquistano piena legittimazione ad agire contro il debitore per otte- nere l'esecuzione del patto. E non è dato comprendere perché non lo possano fare con tutti i mezzi consentiti dalla legge e, quindi, perché alla tutela esecutiva individuale - non neces- sariamente condizionata all'istanza di risoluzione non possa in questo caso associarsi, in presenza dei relativi presupposti ed anche al fine di tutelare la par condicio nella crucialità di questa fase, quella concorsuale”.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nel caso di specie, non solo “risulta applicabile la vecchia disciplina in tema di accoglibilità di domanda di apertura di liquidazione giudiziale”, ma l'insolvenza rilevante è quella manifestatasi in epoca prece- dente all'omologazione.
2) Col secondo motivo la reclamante, nel censurare il giudizio del tribunale in punto si insussistenza dell'insolvenza per i debiti successivi, si duole anzitutto che il tribunale abbia utilizzato due documenti (relazioni del CG) pervenuti in data 5-12-2024, dopo l'udienza di discussione fissata per il 4-12-2024, e non sottoposti al preventivo contraddittorio delle parti.
Assume, poi, che, anche considerando tali documenti, il tribunale ha errato nella pro- pria valutazione per una serie di ragioni così sintetizzabile:
i) il concordato era di tipo liquidatorio e a distanza di otto anni dall'omologa era ri- masto sostanzialmente inadempiuto per l'inerzia del primo liquidatore, poi re- vocato, e per l'idea, coltivata anche dal nuovo organo, di non procedere alla liquidazione dei due principali asset dell'attivo concordatario in attesa che il
Comune di Cecina, ove erano ubicati i beni, ne consentisse un diverso uso edi- lizio;
di fatto, il concordato liquidatorio si era trasformato “in un ente giuridico che sta assumendo la veste di un imprenditore che esercita una attività profes- sionale tesa alla rivendita di un immobile soggetto a modifiche per una diversa
pagina 6 di 29 collocazione sul mercato e ad un imprenditore che ha continuato la sua attività per ciò che concerne le CAV […]”;
ii) il Tribunale ha considerato quali debiti successivi da valutare ai fini del giudizio di insolvenza il solo debito IMU, omettendo di considerare tutte le passività che sono state generate all'indomani dell'omologa del Concordato concernenti le posizioni INPS e le posizioni ADER, importi, anche recenti, risultanti dalle in- formazioni assunte nel procedimento unitario;
iii) nel solo ultimo anno (come da relazione del commissario del 23.10.2023) le spese in prededuzione per i professionisti erano state pari ad € 75.000,00, mentre quelle previste dal piano concordatario ammontavano complessivamente (per tutta la vita del Concordato) ad € 325.520,00; iv) nel piano concordatario, inoltre, sono state inserite delle voci relative al costo della procedura per i professionisti che, ad oggi, la società in concordato non è più in grado di sostenere, attesi i mancati ricavi dalle vendite dei due maggiori immo- bili.
In sintesi, secondo la reclamante, è palese la circostanza secondo la quale, nel caso di specie, tenuto conto anche della natura del concordato (di tipo liquidatorio), l'insolvenza
è sussistente e riguarda anche i debiti assunti dopo la domanda concordataria.
Da tali assunti, secondo la reclamante, consegue la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale in quanto: “1) il mancato pagamento di quanto dovuto evidenzia che la debitrice non è in grado soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
2) lo stato di insolvenza è evidenziato altresì dalle seguenti circostanze: (i) l'ammontare rilevante del debito contratto, oltre spese legali ai sensi del TUB, oltre interessi ed oltre successive occorrende;
(ii) l'impossibilità, allo stato, di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie in quanto non è possibile verificare se gli immobili offerti in garanzia siano commercializzabili, tenendo conto della circostanza se- condo la quale, per l'immobile principale, sussiste una valutazione del tutto avulsa dalla realtà del mercato immobiliare;
(iii) la insussistenza di risorse proprie e l'impossibilità di accedere a risorse di terzi che le consentano l'esatto e puntuale adempimento delle proprie obbligazioni di natura concordataria;
(iv) il costante aumento delle posizioni debitorie rela- tive alle imposte e tasse derivanti dagli immobili attualmente non venduti;
(v) la circostanza
pagina 7 di 29 secondo la quale la cessione ex art. 58 TUB sia da ricondursi nell'ambito di una GACS e ciò significa che il credito ceduto è garantito dallo Stato. Con riferimento a tale ultimo punto, la presente difesa, nel rispetto dei principi di sinteticità degli atti giudiziari, si riporta inte- gralmente alle note depositate, le quali vengono allegate congiuntamente ai documenti de- positati, inseriti nel presente procedimento per effetto del deposito del fascicolo del grado precedente. Appare dunque indispensabile per l'odierna Cessionaria, porre in essere tutte le quelle misure idonee atte alla conservazione del credito ed alla maggiore recuperabilità dell'importo del medesimo”.
3) Con il terzo motivo la reclamante censura il capo della decisione con cui è stata condannata a pagare le spese di lite.
Il motivo è così formulato: “ non ritiene congrua una condanna alle spese di lite di siffatta entità, tenuto conto che, in realtà, si tratta di una resistenza all'istanza di domanda di apertura della liquidazione giudiziale e pertanto deve essere applicata la conseguenza della tariffa senza tener “conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condi- zioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle que- stioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n.
77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vi- gore)”. Ed invero, non appare congruo addebitare al creditore anche la fase di Parte_1 competenza dell'altro creditore, il quale ho poi depositato rinunzia in data 03 luglio 2024.
La fase precedente sarebbe dovuta essere addebitata all'altro creditore oppure, in via su- bordinata, posta a carico di entrambi i creditori”.
Le difese della reclamata.
La reclamata contesta le censure mosse dal creditore, chiedendo il rigetto del reclamo.
Evidenzia che, considerata l'applicabilità al caso che ci occupa dell'art. 119, comma 7
CCII, la definitiva non revocabilità del concordato determina l'impossibilità di apertura della liquidazione giudiziale, e che, in ogni caso, come rilevato dal tribunale, è insussistente il requisito dello stato di insolvenza, dovendo questo essere apprezzato con riferimento al de- bito concordatario ormai cristallizzato. Inoltre, trattandosi di società in liquidazione e di con- cordato liquidatorio, l'insolvenza attiene unicamente all'esistenza di un eventuale squilibrio pagina 8 di 29 tra detto debito concordatario e il patrimonio della società (attivo concordatario). E sul punto il tribunale aveva correttamente valutato l'assenza di squilibrio, anche considerando i debiti successivi, ampiamente assorbiti.
Il passaggio in decisione.
Il Pubblico Ministero vistava gli atti in data 20-2-2025, senza rassegnare conclusioni.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trat- tenuta in decisione in data 4-3-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
1.- Prima di esaminare i motivi di reclamo è opportuno, ai fini di una migliore com- prensione della decisione, richiamare il contenuto della proposta di concordato e del relativo piano approvati dai creditori concorsuali e verificarne l'esecuzione alla data del provvedi- mento reclamato alla luce degli atti e, in particolare, della relazione depositata in data
3/12/2024 (e non 5/12/2024, come assunto dalla reclamante) a firma congiunta del liquida- tore e del commissario giudiziale.
1.1.- L'attivo concordatario era indicato nella domanda di concordato in complessivi euro 17.474704,70 e rettificato dal commissario giudiziale in euro 17.329.704,70 (v. rela- zione del commissario giudiziale 172 LF agli atti del fascicolo 33/2024), e così composto:
i. euro 250.927,57 per crediti;
ii. euro 40.076,95 per il valore del magazzino;
iii. euro 950.000,00 per immobilizzazioni finanziarie (partecipazione nella società
Progetto Zeta srl);
iv. euro 14.532.300,00 per immobili e terreni (rettificato dal commissario giudi- ziale in euro 14.387.300,00);
v. euro 1.152.000,00 per impianti e macchinari;
vi. euro 10.000,00 per altre immobilizzazioni;
vii. euro 539.400,18 per integrazione attivo concordatario (derivante da locazioni, affitto azienda, affitto terreni, attività di estrazione).
pagina 9 di 29 Il passivo concordatario era indicato in complessivi euro 21.381.986,09, di cui:
a) euro 325.520,00 per spese di giustizia in prededuzione;
b) euro 996.400,00 per spese di procedura in prededuzione;
c) euro 605.000,00 per accantonamenti per oneri e imprevisti;
d) euro 8.099.895,95 per debiti ipotecari da soddisfare nella misura del 100%;
e) euro 3.191.771,59 per debiti ipotecari del Monte dei Paschi di Siena, di CP_5
e da soddisfare nei limiti di capienza degli immobili oggetto
[...] CP_6 di iscrizione ipotecaria;
f) euro 4.373.195,93 per debiti privilegiati da soddisfare nella misura del 100%;
g) euro 3.790.202,62 per debiti chirografari da soddisfare nella misura del 27,33%.
Il piano era di tipo liquidatorio ed era finalizzato, entro quattro anni dalla omologazione
(e, quindi, entro il 31-12-2020), all'intera realizzazione del patrimonio sociale e alla distri- buzione del ricavato ai creditori.
La proposta prevedeva, oltre al pagamento delle spese di procedura e dei crediti in prededuzione, “la soddisfazione integrale dei creditori garantiti da ipoteca, ad eccezione di
ON Sai e Monte dei Paschi di Siena che trovano soddisfazione nel limite di valore dei beni ai quali si riferiscono;
il pagamento integrale dei crediti privilegiati;
il pagamento nella misura del 27,33% dei crediti chirografari”.
La proposta prevedeva, altresì, l'esecuzione di riparti parziali, a mano a mano che gli immobili fossero stati liquidati.
Nella relazione ex art.172 LF il commissario giudiziale, riepilogando i dati innanzi illustrati e indicando l'effetto esdebitatorio della proposta, evidenziava:
- che sarebbero stati pagati al 100%: (i) le spese di giustizia in prededuzione (per euro
325.520,00); (ii) le spese di procedura in prededuzione (per euro 996.400,00); (iii) le somme per accantonamenti e imprevisti (per euro 605.000,00); (iv) i debiti ipotecari (euro
8.099.895,95); (v) i debiti privilegiati (per euro 4.373.195,93); i debiti ipotecari degradati a privilegiati (nella misura di euro 1.327.441,77);
- che sarebbero stati pagati nella misura di euro 456.103,53 i debiti ipotecari Monte dei
Paschi di Siena, CentroBanca ed (per un totale di 3.191771,59) nel limite della CP_6 capienza degli immobili oggetto di iscrizione ipotecaria;
nella misura di euro 1.035.748,95 i pagina 10 di 29 debiti chirografari (pari al 27,33% di euro 3.790.202,62) e infine nella misura di euro
255.398,57 i debiti ipotecari degradati a chirografari (v. tabella a pag.36).
Valutando criticamente i dati riferiti all'attivo e al passivo sulla base anche della perizia di stima eseguita dal tecnico incaricato dagli organi della procedura, il commissario giudi- ziale concludeva che in un piano di tipo liquidatorio, privo di alcuna garanzia, in cui l'83% dell'attivo concordatario era costituito dal presumibile ricavato della liquidazione dei beni immobili, si poteva assumere nello scenario migliore (best case) che la società debitrice avrebbe potuto pagare integralmente i costi della procedura ed i debiti privilegiati, e soltanto nella misura del 20,39% i creditori chirografari, aggiungendo che “Qualora la Società debi- trice non fosse riuscita nei termini previsti dal piano a vendere i RR e Fabbricati, nonché le partecipazioni con le modalità previste nel piano, e fosse, di conseguenza, costretta a ven- dere i beni all'asta (worst case) – il valore di presunto realizzo andrebbe ridotto di €
6.590.300,00=. In tal caso la Società debitrice, tramite la proposta concordataria, oggetto di esame con la presente relazione NON riuscirebbe a pagare integralmente i creditori pri- vilegiati, tanto meno i creditori chirografari nella misura pari ad almeno il 20 per cento, come disposto dall'art. 160, IV comma, L.F.” (così testualmente il commissario giudiziale).
Al riguardo, il commissario giudiziale, richiamando la perizia di stima eseguita dal geom. incaricato ex art.172, u.c. L.F., precisava “che – qualora la Società debitrice Per_2
non riuscisse nei termini previsti dal piano a vendere detti immobili con le modalità previste nello stesso, e fosse, di conseguenza, costretta a vendere i beni all'asta (worst case) – il valore di presunto realizzo dei RR e Fabbricati andrebbe, ad avviso della scrivente, ridotto ad € 8.497.000,00=; valore quest'ultimo ottenuto applicando una riduzione di circa il 25% rispetto al valore base d'asta, così come determinato dal Geom. , secondo lo Per_2 schema qui di seguito riportato […, v. tabella a pag.91 della relazione].
1.2.- Dalla relazione depositata in data 3-12-2024 nel procedimento unitario de quo, a firma congiunta del commissario giudiziale e del liquidatore, emerge una sostanziale inese- cuzione del concordato ad otto anni dall'omologazione e a quattro dalla scadenza del termine finale previsto nella proposta per i pagamenti.
pagina 11 di 29 In particolare, a pag.17 della relazione è riportato il prospetto riepilogativo dell'attivo concordatario, che evidenzia i valori dell'attivo realizzati, quelli ancora da realizzare con le relative note:
Lotto Immobili - Attivo da realizzare - Attivo realizzato.
1. Complesso industriale ex-Fornace – valore da realizzare euro 10.530.000,00 – Ven- dita sospesa.
2. "Fattoria La Steccaia” - valore da realizzare euro 2.316.600,00 - Ultima asta deserta.
3. Ex Podere La Bandita – valore da realizzare euro 520.000,00 - Vendita sospesa.
4. Appartamento in Cecina (LI), Via A. Volta, 6 – valore da concordato euro
230.000,00 – valore realizzato a seguito di aggiudicazione: euro 179.000,00.
5. Appartamento in Cecina (LI), Via Montanara, 54/b – valore da concordato euro
75.000,00 – aggiudicato per euro 76.500,00.
6. Appartamento in Cecina (LI), frazione S. Pietro in Palazzi, Vicolo Ombrone n. 7 – valore da concordatario euro 158.000,00 – aggiudicato per euro 119.000,00.
7. Porzioni distinte dell'unità immobiliare destinata a scuola d'infanzia posta in Cecina
(LI), frazione S. Pietro in Palazzi, Via San Pietro in Palazzi (già Via Aurelia Nord) – valore concordatario euro 113.000,00 – Ultima asta deserta.
8. Terreno posto in Grosseto, località "Fattoria Sterpeto” - valore da concordato euro
139.000,00 - ultima asta deserta.
9. Terreno posto in Montescudaio, località Steccaia – valore da concordato euro
63.000,00 – Conferito incarico Avv. Formichini per problemi legali relativi all'occupazione del bene (su cui infra).
10. Terreno agricolo posto in Comune di Montescudaio, località campo alla Casina aggiudicato al valore concordatario di euro 55.800,00.
11. Terreno posto in Comune di Montescudaio, località Casa Giustri, valore concorda- tario euro 69.300,00 – da realizzare.
12. Terreno posto in Comune di Montescudaio, località Casa Giustri – valore da con- cordato euro 96.000,00 – da realizzare.
13. Terreno posto in Comune di Montescudaio, località Prati e Gorili – valore da con- cordato euro 21.600,00 – da realizzare.
pagina 12 di 29 Per gli ultimi tre terreni viene riferito il conferimento dell'incarico all'avvocato Formi- chini (sul punto infra) per problemi legati all'occupazione dei beni.
Altre attività aziendali:
Impianti e macchinari – valore da concordato euro 1.152.000,00 - Vendita delegata a
Aste Giudiziarie.
Altre immobilizzazioni materiali (valore concordatario) euro 10.000,00 – realizzato euro 11.000,00.
Partecipazioni (valore concordatario euro 950.000,00) - Vendita sospesa.
(valore concordatario euro 40.076,95) - Trattativa in corso. Tes_1
Crediti verso clienti (valore concordatario euro 153.548,27) riscossi per euro 27.544,34 con piano di rientro per un ulteriore credito di € 31.396,89= in 24 rate mensili, di cui è stata pagata la prima rata.
Altri Crediti (euro 97.379,30) riscossi per euro 12.934,43 - Piano di rientro in 24 rate mensili, di cui è stata pagata la prima rata, per un credito dell'importo di €. 18.005,62.
Affitto d'azienda - valore concordatario euro 270.000, ed euro 36.000,00 - importi ri- scossi.
Locazioni (valore concordatario euro 61.000,18) – riscosso per l'intero
RR (valore concordatario euro 4.400,00) – da realizzare
IO (valore concordatario euro 108.000,00) – da realizzare
Accordo Commerciale VA (euro 60.000,00) – da realizzare.
In sintesi, ad otto anni dall'omologazione, a fronte di un complessivo attivo concorda- tario pari a euro 17.474.704,70 sono stati realizzati elementi dell'attivo per un importo di euro 848.778,95, risulta sospesa la vendita dei principali asset (ovvero, dei lotti 1, 3, e della partecipazione finanziaria), non risultano realizzati tutti gli altri asset ancorché posti in ven- dita. Quelli realizzati lo sono stati complessivamente per un importo inferiore a quello sti- mato in sede di proposta concordataria e precisamente, considerando anche la riscossione del tutto parziale dei crediti, nella misura di euro 848.778,95, a fronte di una stima di euro
1.146.727,75, con una differenza pari ad euro 297.948,80.
La relazione de qua, quanto agli asset non realizzati, illustra così le ragioni del mancato realizzo:
pagina 13 di 29 (a) I lotti 1, 3 e la partecipazione finanziaria nella Società Progetto Zeta S.r.l non sono stati liquidati in attesa che venga portato a termine un piano di recupero edilizio che richiede l'approvazione definitiva del Piano Strutturale varato dal Comune di Cecina.
Come riferito nella relazione in esame, in data 17/04/2024 è stata pubblicata sul
BURT l'approvazione definitiva del Piano Strutturale, dal che il liquidatore e il com- missario giudiziale desumono, sulla base di informazioni riferite da tecnici del Co- mune di Cecina, che il progetto di rigenerazione urbana sarà approvato dal Consiglio
Comunale entro la primavera 2025, dopodiché dovrà essere pubblicato sul BURS, e quindi deducono che, trascorso il termine di 60 giorni di tempo per formulare even- tuali osservazioni, richiedere chiarimenti e/o integrazione di documentazione (e in difetto di impugnative dinanzi agli organi della giustizia amministrativa), il progetto operativo diventerà definitivo e la società potrà procedere con la predisposi- CP_1 zione del proprio progetto, con la divisione dello stesso in eventuali lotti più facil- mente commerciabili e con la predisposizione della nuova perizia. Prudenzialmente, si dice che la Società debitrice potrà mettere in vendita i lotti entro dicembre 2025.
Dopo di che gli aggiudicatari avranno 5 anni di tempo per sottoscrivere la conven- zione con il Comune e per iniziare la realizzazione dell'operazione immobiliare.
(b) Il Lotto 2 – Complesso extra alberghiero Via Pianetto 8 Comune di Montescudaio, stimato dal perito, Geom. in €. 2.316.600,00= (pari al valore di €. Persona_3
2.574.000,00=, ridotto del 10% in ottica prudenziale).
L'ultimo esperimento di vendita è andato deserto. La relazione non precisa l'ultima base d'asta. E non spiega perché non sia apportata alcuna riduzione alla stima fatta in sede di concordato.
(c) Lotto 7 – Compendio immobiliare ubicato in Frazione San Pietro in Palazzi.
La relazione ricorda che il valore di presunto realizzo del lotto 7 è stato stimato dal perito incaricato dalla debitrice in sede di domanda di concordato, geom. Persona_4
in €. 151.200,00= (pari al valore di €. 168.000,00=, ridotto del 10% in ottica
[...] prudenziale).
Il perito nominato dal Tribunale ha stimato invece il valore di presunto realizzo di detto lotto in €. 113.000,00.
L'ultimo esperimento di vendita, fissato per il 30 Ottobre 2024, è andato deserto.
pagina 14 di 29 La relazione non indica l'ultima base d'asta e non spiega perché non sia apporta al- cuna riduzione al valore di stima del bene.
(d) Lotto 8 – Terreno Agricolo località Fattoria Sterpeto (Grosseto).
La relazione ricorda che il valore di presunto realizzo del lotto 8 è stato stimato dal perito di parte, geom. in €. 139.500,00= (pari al valore di €. Persona_3
155.000,00=, ridotto del 10% in ottica prudenziale).
Il perito nominato dal Tribunale ha stimato il valore di presunto realizzo di detto lotto in €. 139.000,00=.
L'ultimo esperimento di vendita, fissato per il 30 Ottobre 2024, è andato deserto.
Nella relazione non si indica l'ultima base d'asta e non si dà ragione del conseguente minore valore del bene.
(e) Lotto n.
9- Terreno in Comune di Montescudaio, località Steccaia.
Nella relazione si dice che il valore di presunto realizzo del lotto 9 è stato stimato dal perito, geom. in €. 63.000,00= (pari al valore di €. 70.000,00=, ri- Persona_3 dotto del 10% in ottica prudenziale).
Il bene non risulta essere posto in vendita.
Al riguardo, nella relazione il liquidatore riferisce:
- che il terreno de quo, in data 01/03/2013 (quindi antecedentemente alla presenta- Cont zione della domanda di concordato), era stato concesso in affitto all' Agricola della Sig.ra (Amministratore Unico della dal novem- CP_8 Controparte_1 bre 2011). Successivamente detto contratto era stato trasferito al figlio della stessa Cont amministratrice, tale , con la cessione dell'azienda da Persona_5
[...]
a . CP_9 Persona_5
- che ha conferito incarico all'Avv. Laura Formichini di (i) richiedere il pagamento dei canoni di affitto mai pagati, e di (ii) comunicare ai Sigg. e CP_8 [...] il recesso dal contratto di affitto per giusta causa ex art. 2558 c.c.; Parte_3
- che, ad oggi, non è stato possibile addivenire ad una soluzione bonaria della
contro
- versia e – stante l'istanza di Liquidazione giudiziale pendente –ha ritenuto opportuno sospendere gli atti necessari in attesa dell'esito dell'udienza, fissata per il 4 Dicembre
p.v.
pagina 15 di 29 Anche in tal caso, il liquidatore nulla dice sull'eventuale minore valore ad oggi del bene, anche in ragione dell'occupazione dello stesso da parte di terzi.
(f) Lotti n.11-12-13-.
Nella relazione si dice che, nel piano di concordato, il lotto 11 è stato stimato in €.
69.300,00= (pari al valore di mercato nel 2015 di €. 77.000,00=, ridotto del 10% in ottica prudenziale); il lotto 12 è stato stimato in €. 123.300,00= (pari al valore di €.
137.000,00=, ridotto del 10% in ottica prudenziale). Il perito nominato dal Tribunale aveva tuttavia stimato il valore di presunto realizzo di detto lotto in €. 96.000,00. Il lotto 13 è stato stimato in €. 21.600,00= (pari al valore di €. 24.000,00=, ridotto del
10% in ottica prudenziale).
Al riguardo, nella relazione il liquidatore riferisce:
- che i terreni di cui ai lotti 11-12-13, in data 01/03/2013 (quindi antecedentemente Cont alla presentazione della domanda di concordato), erano stati concessi in affitto all'
Agricola della Sig.ra (Amministratore Unico della dal CP_8 Controparte_1 novembre 2011) e che successivamente detti contratti erano stati trasferiti al figlio Cont della stessa amministratrice, , con la cessione dell'azienda da Persona_5
a . Controparte_9 Persona_5
- che ha conferito incarico all'Avv. Laura Formichini di (i) richiedere il pagamento dei canoni di affitto mai pagati, e di (ii) comunicare ai Sigg. e CP_8 [...] il recesso dal contratto di affitto per giusta causa ex art. 2558 c.c.; Parte_3
- che ad oggi, non è stato possibile addivenire ad una soluzione bonaria della
contro
- versia e – stante l'istanza di Liquidazione giudiziale pendente –ha ritenuto opportuno sospendere gli atti necessari in attesa dell'esito dell'udienza, fissata per il 4 Dicembre
p.v.
Anche in tal caso, il liquidatore nulla dice sull'eventuale minore valore ad oggi dei beni, anche in ragione dell'occupazione degli stessi da parte di terzi e del minore valore già stimato dal perito del tribunale in occasione della procedura di concordato preventivo.
g) Realizzo dell'impianto di lavorazione laterizi.
pagina 16 di 29 Nella relazione si ricorda che l'impianto, fermo da anni, stimato in sede concordataria in € 1.600.000,00=, è finalizzato alla produzione di laterizi ed è dotato parallelamente di un impianto di cogenerazione di energia elettrica.
Ai fini del piano, la Società ricorrente ritenne opportuno ridurre il valore di presumibile realizzo di €. 320.000,00= per tenere conto dei necessari costi per lo smontaggio, il trasporto ed il relativo rimontaggio presso altra sede e, in un'ottica prudenziale, di un ulteriore 10%, giungendo a valorizzare detto impianto in €. 1.152.000,00=.
Nella relazione si precisa che l'evoluzione tecnologica ha reso tale impianto obsoleto e non appetibile per i mercati occidentali e sono risultati vani i tentativi di vendere detto impianto tramite intermediari che operano in Europa.
Il liquidatore ha affidato alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. l'incarico di gestire la vendita di detto bene, tramite procedura competitiva.
Non è indicato nella relazione il valore di stima attuale del bene.
h) Partecipazione nella Società Progetto Zeta S.r.l.
Il piano prevede la cessione della partecipazione nella Società Progetto Zeta S.r.l.
(35%), valutata in €. 950.000,00=; detta società partecipa, a sua volta, la Controparte_10
(41,41%), che è proprietaria dell'area relativa all'ex Zuccherificio di Cecina, sul quale è in fase di realizzazione un piano di recupero consistente nella costruzione di edifici a destina- zione residenziale e commerciale.
Nella relazione si dice:
- che il liquidatore ha ritenuto opportuno, nell'interesse della procedura e dei creditori, sospendere la vendita di detta quota di partecipazione, dal momento che il suo valore e – di conseguenza – l'interesse di potenziali investitori dipende esclusivamente dalla realizzazione in Cecina (LI), località Marina di Cecina, nell'area denominata ex “Zuccherificio”, di volumi a destinazione residenziale, ricettiva e per usi pubblici, tramite la parziale demolizione degli immobili esistenti, la riqualificazione di due immobili e la costruzione di nuovi (cd. Piano di recupero).
- che, alla stessa stregua del lotto 1, occorre attendere la ratifica delle modifiche al
Piano Strutturale: non appena saranno ratificate le modifiche al Piano Strutturale, verrà ri- chiesto un aggiornamento della perizia di stima del progetto immobiliare e, di conseguenza della partecipazione e si potrà procedere con la relativa vendita.
pagina 17 di 29 i) Realizzo del magazzino.
Il Piano indica rimanenze di (€. 23.800,00=) e (€. 16.276,00=) Pt_4 Parte_5 per un totale valorizzato €. 40.076,00=. Alla data della nomina del nuovo liquidatore avve- nuta il 9-1-2020, a seguito di revoca del precedente liquidatore indicato dalla stessa società debitrice, il materiale risultava venduto in minima parte. Il liquidatore riferisce di trattive in corso con società collegate al gruppo (cioè a società riferibili a soci di quella in CP_1 concordato) per la vendita di detto materiale. A distanza di cinque anni dal subentro del nuovo liquidatore il dato di fondo è che il bene non è stato ancora realizzato e il liquidatore nulla dice sul valore attuale del bene.
In sintesi, soltanto per i lotti 1, 3 e per la partecipazione finanziaria è data una giustifi- cazione del mancato realizzo (condivisibile o meno che essa sia rispetto ad un concordato di tipo liquidatorio), consistente nel rinvio della liquidazione (da ben otto anni) in attesa dell'ap- provazione da parte del del piano strutturale. Parte_6
Per tutti gli altri lotti immobiliari, per l'impianto di lavorazione laterizi e il magazzino
(beni il cui valore ai fini dell'attivo concordatario è valorizzato per la cifra complessiva di euro 4.076.576), non c'è una giustificazione della mancata liquidazione se non il fatto che le aste siano andate deserte o che alcuni beni siano occupati da terzi. Non di meno, nessuna conseguenza è tratta nella relazione del liquidatore e del commissario giudiziale sul minore valore dei beni in ragione della loro non appetibilità sul mercato.
Se tale valore di stima fosse ridotto nella misura indicata dal perito nominato dal tribu- nale ex art.172 LF (ovvero del 25%, per il caso di non immediata liquidazione), il minore valore di tali beni ammonterebbe ad oltre un milione di euro.
Ma tale riduzione è probabilmente errata per difetto, tenuto conto soprattutto del fatto che l'impianto di lavorazione dei laterizi è divenuto nelle more della procedura del tutto ob- soleto, tanto da non essere vendibile nei mercati europei.
1.3.- La relazione degli organi della procedura del 3-12-2024 conclude, in punto di attivo, con questa affermazione: “ad oggi, non è possibile sostenere che il presunto valore di realizzo dell'attivo della società sia inferiore a quello indicato nel piano, in quanto il valore dell'asset principale della procedura, ovvero dell'intero complesso industriale della ex for- nace, è strettamente connesso con i tempi di adozione del nuovo Piano operativo da parte
pagina 18 di 29 del Comune di Cecina, grazie al quale la società ricorrente si troverà ad essere proprietaria di una volumetria maggiore, a prevalente destinazione residenziale (quindi con valore supe- Per_ riore), frazionabile in più più facilmente commerciabili. Anche il valore della parteci- pazione nella Società Progetto Zeta S.r.l. è strettamente connesso con i tempi di adozione del nuovo Piano operativo da parte del , in quanto da esso dipende la Parte_6 tipologia di progetto immobiliare che la sua partecipata potrà realizzare”.
Infine, nella relazione in esame, su cui, in sostanza, si basa la decisione del tribunale di
Livorno in punto di ritenuta insussistenza dello stato di insolvenza della debitrice, quanto al passivo e, in particolare, ai debiti prededucibili, si afferma che il maggior costo maturato ai fini IMU (da euro 400.000, importo stimato per quattro anni, ad euro 800.000,00 al
31.12.2024) è ampiamente assorbito dai minori costi sostenuti per il compenso del Commis- sario Giudiziale, nonché dalle somme prudenzialmente accantonate per “Provvigioni” e per
“Fondo rischi”.
Ad oggi, secondo quanto emerge dalla relazione, la differenza tra quanto liquidato/do- vuto per il compenso del commissario giudiziale e la maggiore IMU maturata (importi com- plessivamente pari ad euro 950.000,00) e quanto accantonato (per tali voci, oltre che come fondo rischio generici, IMU, provvigioni immobili e impianti, pari ad euro 1.233.786,00), è ancora a favore del fondo per euro 283.786,00.
Detto margine, si conclude nella relazione “consente altresì di assorbire le differenze, ad oggi, registrate tra l'importo di presunto valore di realizzo di alcuni assets, inserito nel piano, e l'importo effettivamente realizzato”.
Si può anticipare che queste conclusioni non sono corrette sotto diversi profili, ma sul punto si tornerà in seguito.
2.- Ciò premesso il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Non è necessario affrontare ex professo il tema dell'applicabilità dell'art.119, co.7
CCII ai concordati omologati e rimasti inadempiuti in data antecedente all'entrata in vigore del CCII – tema sul quale si registra nella giurisprudenza di merito una pluralità di orienta- menti – in quanto nella concreta vicenda, nell'uno e nell'altro caso, l'esito è il medesimo.
pagina 19 di 29 2.1.- Invero, se si ritiene che l'art.119, co.7 CCII non sia applicabile alla fattispecie in esame, nella quale il concordato è stato omologato nel 2016, doveva essere eseguito entro il
31.12.2020, ma è rimasto inadempiuto e l'azione di risoluzione non è più proponibile per decorso del termine annuale, la liquidazione giudiziale andrebbe aperta giusto l'insegna- mento delle Sezioni Unite del 2022 , invocato dalla reclamante, sul fallimento omisso medio.
Sul punto, il Tribunale di Livorno, nell'affermare che anche nella normativa previgente
“doveva concludersi che fosse possibile dichiarare il fallimento di un'impresa il cui concor- dato preventivo non fosse stato risolto, solo in relazione ad un'insolvenza creatasi per debiti sorti successivamente alla domanda di concordato preventivo (e dunque non coperti dall'ombrello concordatario)” incorre nel vizio denunciato dalla reclamante, perché le Se- zioni Unite dicono proprio il contrario.
Riprendendo l'insegnamento della Corte Cost. (n.106/2004), che aveva già stabilito che, in caso di mancata risoluzione del concordato, ferma l'obbligatorietà della falcidia con- cordataria sui crediti anteriori, spettava al giudice di merito di “verificare se l'inadempimento di tali crediti, da parte di soggetto qualificabile come imprenditore commerciale, era tale da potersi definire come insolvenza, ai sensi dell'art. 5 legge fall., e trarne le conseguenze di legge in ordine alla legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento”, la Corte di Cassa- zione riafferma la regola generale di fallibilità dell'imprenditore commerciale insolvente e la diversa finalizzazione dei due istituti (risoluzione del concordato e fallimento).
Lo riafferma con forza proprio con riferimento all'insolvenza iniziale ('quella' insol- venza, si dice nella motivazione), che può persistere ex art.5 l.fall., pur dopo l'omologa, “[…] anche con riguardo alla parte falcidiata ma inadempiuta dei crediti”, aggiungendo che “la risoluzione oper[a] non quale condizione di fallibilità, quanto soltanto al diverso fine della rimozione dell'obbligatorietà del concordato e, dunque, allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concordatari, e per l'intero” (così testualmente le
Sezioni Unite).
Concetto questo portato dalla stessa corte di legittimità, di recente, ad un ulteriore com- pimento espressivo con l'ordinanza n.15851/2024 che, nel cassare proprio una decisione di questa corte, ha affermato: “E men che meno è centrato, ai fini del fallimento, distinguere tra insolvenza originaria e insolvenza “nuova, perché l'insolvenza in sé può persistere ex art. 5 legge fall. pur dopo l'omologa del concordato, anche con riguardo alla parte falcidiata ma
pagina 20 di 29 inadempiuta dei crediti;
sicché in questi casi la risoluzione opera non quale condizione di fallibilità, ma solo al (diverso) fine della rimozione dell'obbligatorietà del concordato, e dunque allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concor- datari, e per l'intero. Tale considerazione – oggi validata dalle Sezioni Unite - giustifica il ben diverso assunto che, per quanto con l'omologazione lo stato d'insolvenza venga “defi- nitivamente ed irrevocabilmente assegnato alla ristrutturazione debitoria concordata ed alle modalità satisfattive in essa contemplate”, ciò non osta affatto a dichiarare il fallimento tutte le volte in cui le modalità satisfattive risultino infine inattuabili. In questo caso proprio l'im- possibilità di realizzare l'impegno concordatario attesta il permanere dello stato d'insol- venza, e conseguentemente determina che l'inadempimento delle obbligazioni derivate dal patto concordatario sia da considerare come fatto sopravvenuto legittimante la presenta- zione di nuove istanze di fallimento. Ecco perché non ha senso discorrere di rimozione dell'insolvenza a seguito dell'omologazione del concordato, in quanto la rimozione av- viene in senso solo sintomatico, vale a dire che essa non rileva più nella sua manifestazione originaria. Ciò non toglie, però, che sempre essa (l'unica insolvenza) possa venir in rilievo per effetto della mancata esecuzione del concordato;
e questa cosa non inibisce, sul piano delle conseguenze processuali, ferma l'improcedibilità delle domande già pendenti [i.e. di quelle pendenti alla data di presentazione della domanda di omologazione del concordato,
n.d.r.], una nuova domanda di fallimento su iniziativa del pubblico ministero o di uno dei titolari dei crediti inadempiuti (carattere corsivo e grassetto, nd.r)”.
Parafrasando le parole delle Corte di Cassazione, nel caso di specie, così come sarà chiaro fra poco, il concordato preventivo è rimasto totalmente inadempiuto ed è impossibile la realizzazione dell'impegno concordatario, circostanza che attesta la permanenza dello stato di insolvenza originario. Sicché nella prospettiva ipotizzata, di non applicazione dell'art.119, co.7 CCII al passato, la procedura di liquidazione giudiziale dovrebbe essere aperta de plano.
2.2.- Ma allo stesso risultato si perviene anche nell'ipotesi opposta in cui si ritenga applicabile l'art.119, co.7 CCII alla fattispecie in esame, perché tale disposizione, nello sta- bilire che “il Tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risolu- zione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo”, non impedisce affatto,
pagina 21 di 29 diversamente da quanto ritenuto dalla reclamata, l'apertura della liquidazione giudiziale nel caso di decadenza dall'azione di risoluzione.
Anzitutto, la disposizione non esclude l'iniziativa degli altri soggetti legittimati a pre- sentare l'istanza di liquidazione giudiziale (art.37 e 38 CCII), e cioè lo stesso debitore, il PM gli organi societari e le autorità amministrative che hanno funzioni di vigilanza e controllo sull'impresa. E, quindi, sembra norma deputata ad operare unicamente nei rapporti tra credi- tori anteriori e debitore.
Se è chiaro, poi, che la disposizione introduce una condizione di proponibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale che vale per i creditori anteriori, vincolati al concor- dato, che in tanto possono proporre l'istanza in quanto abbiano chiesto la risoluzione del concordato, è altrettanto chiaro che il creditore anteriore non perde la legittimazione ad agire ex art.37 e 40 CCII se l'insolvenza si manifesta anche come incapacità del debitore di adem- piere alle obbligazioni sorte successivamente al deposito della domanda di concordato pre- ventivo, in quanto anche il creditore anteriore, sia pure nei limiti del credito falcidiato, ha interesse a che l'insolvenza sia regolamentata in sede concorsuale.
Non a caso l'art.119, co.7 CCII, fa salvo il caso in cui “lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preven- tivo”. Espressione, quest'ultima, che recupera l'orientamento dottrinale e in parte giurispru- denziale, poi superato dalla Cassazione a partire dal 2017 e, infine, dalle S.U. 4696/22, se- condo cui in caso di omologazione del concordato preventivo il fallimento omisso medio non era possibile salvo che rilevasse una nuova insolvenza. In quest'ultima ipotesi, in quel con- testo, mai si è dubitato che il creditore anteriore, nei limiti del credito falcidiato, fosse legit- timato a presentare istanza di fallimento. E tale conclusione va mantenuta ferma nel nuovo quadro normativo. Diversamente ragionando la disposizione sarebbe sospettabile di viola- zione degli artt.3 e 24 Cost.
La soluzione è peraltro in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione che da tempo ha affermato, quanto ai creditori, che la legittimazione a proporre l'istanza di falli- mento, prima, e di liquidazione giudiziale, oggi, si correla alla possibilità di essere ammesso al passivo, per cui anche il titolare di un creditore condizionato o a termine può proporre l'istanza. Per cui sarebbe strano che rispetto "alla nuova insolvenza" il creditore falcidiato,
pagina 22 di 29 titolare magari di crediti per migliaia o milioni di euro, non possa proporre istanza di liqui- dazione giudiziale pur potendo poi insinuarsi al passivo della procedura aperta ad istanza dello stesso debitore o del PM o di un creditore successivo.
Si tratta allora di comprendere le ricadute applicative del sintagma contenuto nell'art.119, co.7 CCII e in che termini la “vecchia insolvenza”, cioè i debiti falcidiati, rilevi ai fini de quibus.
Appare a questa corte che, a grandi linee, si imponga una distinzione di fondo tra con- cordati in continuità aziendale e concordati di tipo liquidatorio.
Nei primi la “nuova insolvenza” sarà apprezzabile come incapacità del debitore di adempiere regolarmente i propri debiti, sorti successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo, alla luce dei flussi di cassa generati dalla continuità.
Nei concordati di tipo liquidatorio rileverà l'incapacità del debitore di soddisfare i nuovi debiti, tenuto conto di quelli pregressi e della idoneità dell'attivo liquidabile a coprire gli uni e gli altri;
rileverà altresì l'appostazione, nella proposta concordataria, di eventuali fondi rischi per la copertura di debiti futuri.
In altre parole, non vi è la completa sterilizzazione dei debiti pregressi,ma si richiede
(punto sul quale conviene anche la reclamata) che questi ultimi siano considerati nella misura falcidiata, al fine di verificare, tenuto conto della prospettiva liquidatoria, se l'attivo liquida- bile consente o meno il pagamento anche dei debiti sorti dopo l'omologazione.
2.3.- Ciò premesso, deve convenirsi con quanto denunciato dalla reclamante con il se- condo motivo di reclamo.
Il tribunale, recependo in maniera del tutto acritica la relazione del liquidatore e del commissario giudiziale del 3-12-2024, che è posta a base del provvedimento di rigetto, è incorso, in punto di valutazione dello stato di insolvenza, in un giudizio che non è corrispon- dente a quanto emerge dalla complessiva documentazione in atti.
E' corretto, in primo luogo, il rilievo che in punto di passività maturate dopo l'omolo- gazione del concordato il tribunale si è limitato a considerare soltanto l'IMU (passata da euro
400.000,00 stimata ad euro 800.000,00 reali), omettendo di valutare tutta una serie di passi- vità pure emergenti dagli atti e, in particolare, dalle informative dell'agente della riscossione
(Agenzia delle Entrate Riscossione, infra ADER) e dell'INPS.
pagina 23 di 29 In particolare, l'esame dell'informativa ADER (e degli estratti di ruolo ad essa allegati) evidenzia che dopo il deposito della domanda di apertura della procedura di concordato pre- ventivo, presentata nell'anno 2015, sono maturati negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, ulteriori debiti per tasse automobilistiche, contributi consorzio di bonifica, diritti ca- merali, IVA 2016 e 2017, contributi INPS 2016 e INAIL 2017 e relative sanzioni, canone di concessione demaniale, etc.
Si tratta di maggiori debiti quantificabili, sulla base degli estratti di ruolo, salvo errori di calcoli, in euro 64.265,92.
Tale dato è particolarmente significativo per due ragioni: (a) come risulta dall'esame degli estratti di ruolo allegati all'informativa ADER, questi non includono l'IMU maturata in tutto il periodo post concordatario, pari a euro 800.000,00 (con un surplus di euro
400.000,00 rispetto a quanto preventivato in sede di domanda di concordato); (b) non risul- tano gli oneri, fra l'altro, per consorzio di bonifica, concessioni demaniali, diritti camerali successivi all'anno 2021, per la cui riscossione, con ogni evidenza, gli enti titolari non hanno ancora investito l'agente di riscossione.
Dallo stesso estratto emerge poi il maggiore debito per interessi, rispetto a quello cri- stallizzato alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, sicché tra nuovi debiti veri e propri e maggiori interessi sui debiti anteriori, la differenza ammonta a circa 600.000,00 euro.
In sintesi, in base ai dati sopra evidenziati emergono debiti maturati successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo (si ripete, avvenuta nel 2015) ben mag- giori della sola IMU considerata dal tribunale di Livorno.
Tale conclusione è corroborata dall'esame dei bilanci della società resistente che, in concordato preventivo dal 2015, è stata posta in liquidazione a decorrere dal 25-5-2021.
L'esame dei bilanci prodotti per gli anni 2021, 2022, 2023, evidenzia un progressivo aumento delle perdite di esercizio dovuto quasi esclusivamente agli oneri di gestione, oneri che nell'anno 2020 (come risulta dalla colonna di raffronto presente nel bilancio 2021 in atti) sono stati pari a euro 87.976, nell'anno 2021 a euro 95.063, nell'anno 2022 a euro 230.751, nell'anno 2023 a euro 87.799. In conseguenza delle significative perdite di esercizio regi- strate negli anni sopra indicati, il valore negativo del patrimonio netto è passato da meno euro
10.236.258 al 31.12.2020 a meno euro 10.606.988 al 31.12.2023. Tali dati sono certamente pagina 24 di 29 parziali, perché non considerano gli oneri maturati dal 2016 al 2019 e quelli maturati nel
2024. Non di meno sono significativi del fatto che la resistente ha continuato a generare debiti in maniera significativa, ben oltre la sola IMU, per il periodo successivo al deposito della domanda di concordato preventivo.
Dal punto di vista dell'attivo liquidabile il tribunale ha focalizzato, poi, la propria at- tenzione soltanto sul cespite di maggiore valore (lotto 1), ma non si è posto il problema dell'attualità dei valori di stima degli altri beni alla luce degli elementi di criticità pure emer- genti dalla relazione del liquidatore e del commissario giudiziale del 3-12-2024.
Come già sopra evidenziato, per tutti gli altri lotti immobiliari non interessati dall'ap- provazione del piano strutturale del Comune di Cecina, per l'impianto di lavorazione laterizi e il magazzino - beni il cui complessivo valore ai fini dell'attivo concordatario è valorizzato per la cifra complessiva di euro 4.076.576 -, non c'è una giustificazione della mancata liqui- dazione se non il fatto che le aste siano andate deserte o che alcuni beni non sono allo stato
“liquidabili” per il contenzioso in corso con i terzi che li occupano.
Non di meno, da ciò non è tratta conseguenza alcuna sul minore valore dei beni con- seguente alla loro non appetibilità sul mercato.
Sovviene, allora, lo stesso caveat che aveva espresso il commissario giudiziale nella relazione 172 LF quando, segnalando che la proposta e il piano si basavano su uno scenario di best case, aggiungeva “che – qualora la Società debitrice non riuscisse nei termini previsti dal piano [che si ricorda, era di quattro anni] a vendere detti immobili con le modalità previste nello stesso, e fosse, di conseguenza, costretta a vendere i beni all'asta (worst case) – il valore di presunto realizzo dei RR e Fabbricati andrebbe, ad avviso della scrivente, ridotto ad € 8.497.000,00=; valore quest'ultimo ottenuto applicando una riduzione di circa il 25% rispetto al valore base d'asta, così come determinato dal Geom. , secondo lo Per_2 schema qui di seguito riportato […]”.
Come sopra segnalato, se anche solo si riducesse i valori di stima dei beni de quibus
(euro 4.076.576) nella misura del 25%, il minore valore di tali beni ammonterebbe ad oltre un milione di euro.
Ma tale riduzione è, con ogni probabilità, errata per difetto, tenuto conto soprattutto del fatto che l'impianto di lavorazione dei laterizi è divenuto nelle more della procedura del tutto pagina 25 di 29 obsoleto, tanto da non essere vendibile nei mercati europei, e che le aste sinora espletate sono andate deserte.
Va poi rilevato che il giudice di prima istanza non ha considerato che, nel determinare il fabbisogno concordatario, così come emerge hinc et inde dagli atti (v. relazione ex art.172
LF e domanda di concordato preventivo), la proponente aveva stimato i soli interessi che sarebbero maturati, sui debiti ipotecari e privilegiati, per il periodo di quattro anni indicato per l'esecuzione del concordato.
Com'è noto, giusta la previsione degli artt. 55 e 169 LF, il corso degli interessi è so- speso soltanto per i creditori chirografari, ma non anche per i creditori ipotecari e privilegiati.
E' evidente allora che la protrazione dell'esecuzione per ulteriori quattro anni ha ag- gravato in maniera significativa l'indebitamento anteriore. Per semplicità di calcolo, se si effettua il conteggio degli interessi al tasso di interesse legale (che è sicuramente inferiore a quello convenzionale) sull'ammontare complessivo dei debiti ipotecari e privilegiati (pari a euro 15.664.862) per il periodo dal 1.1.2021 ad oggi (ovvero per gli anni successivi ai quattro indicati nel piano), i maggiori interessi sono pari a circa € 2.665.987,86.
L'indebitamento anteriore non è rimasto, quindi, cristallizzato nella misura falcidiata, ma almeno per i crediti ipotecari e privilegiati è aumentato in una misura non inferiore a quella testé indicata. E l'aspetto è di particolare rilievo perché nell'impostazione del concor- dato liquidatorio il surplus di valore del lotto 1, rispetto ai crediti ipotecari iscritti sul mede- simo bene, avrebbe dovuto consentire di reperire le risorse necessarie per soddisfare gli altri creditori (tra cui i chirografari). Laddove è evidente, invece, che il ritardo nella liquidazione di tali beni non consentirà di attribuire nulla agli altri creditori perché, per effetto dei maggiori interessi maturati in grado ipotecario, non vi sarà un surplus da attribuire a questi ultimi.
A questo punto risulta evidente l'errore in cui incorrono il liquidatore e il commissario giudiziale quando nella relazione 3-12-2024 (le conclusioni sono riprese dal tribunale di Li- vorno nella decisione impugnata) assumono che la differenza tra quanto liquidato/dovuto per il compenso del commissario giudiziale e la maggiore IMU maturata (importi complessiva- mente pari ad euro 950.000,00) e quanto accantonato (per tali voci oltre che come fondo rischio generici, IMU, provvigioni immobili e impianti, pari ad euro 1.233.786,00), è ancora a favore del fondo per euro 283.786,00 (che pertanto garantirebbe il pagamento dei debiti successivi).
pagina 26 di 29 Tale conclusione è errata per vari motivi:
(a) in primo luogo, dal punto di vista metodologico, perché, ai fini de quibus, anziché considerare il solo fondo rischi generico accantonato (pari ad euro 305.000,00) per verificarne la congruità rispetto ai debiti sopravvenuti, valuta anche i fondi accan- tonati per le provvigioni di vendita degli assets immobiliari e degli impianti che, allo stato, non sono maturate semplicemente perché gli immobili e i macchinari non sono stati venduti;
(b) in secondo luogo, perché considera soltanto la maggiore IMU, ma non anche tutti gli altri debiti maturati nella fase successiva alla presentazione della domanda di apertura della procedura di concordato preventivo e non stimati nel piano concor- datario, il cui importo pure emerge dagli atti del procedimento unitario nei termini sopra riferiti.
Altresì non corretta è l'affermazione conclusiva, riportata nella predetta relazione, se- condo cui l'asserito margine di euro 283.786,00 (in realtà del tutto inesistente considerando anche gli altri debiti successivi e non soltanto l'IMU) “consente altresì di assorbire le diffe- renze, ad oggi, registrate tra l'importo di presunto valore di realizzo di alcuni assets, inserito nel piano, e l'importo effettivamente realizzato”.
Invero, la differenza tra l'attivo realizzato, considerando anche la riscossione parziale dei crediti, e il valore di stima dei beni realizzati e dei crediti, è pari ad euro 297.948,80 (come sopra indicato, v. § 1.3.) e, quindi, superiore al residuo sopra indicato (ove fosse stato esi- stente).
Tali dati certi non possono essere ribaltati considerando il maggiore valore attribuibile al lotto n.1, sia perché l'iter del piano strutturale è ancora in corso ed è notaria la possibilità della presentazione di osservazioni e di ricorsi al TAR che possono bloccare o ritardare anche di anni l'effettiva operatività del piano strutturale, sia perché, in ogni caso, il maggiore valore dell'asset, se anche fosse sussistente nei termini predicati dalla reclamata, non colmerebbe il maggiore passivo e il minore valore degli altri beni.
Infatti, gli elementi sopra esaminati dimostrano come che tra maggiori passività so- pravvenute (dovute a titolo di IMU, consorzio di bonifica, camera di commercio, contributi
INPS 2016 e 2017, IVA 2016 e 2017, INAIL 2016 e 2017, canoni di concessione demaniale, tasso di circolazione, etc.) e maggiori interessi per i debiti ipotecari e privilegiati, da un lato,
pagina 27 di 29 e il significativo minore valore della più parte degli asset dell'attivo concordatario, dall'altro lato, lo stato di insolvenza risulterebbe manifesto quand'anche fosse vero quanto sostenuto dalla reclamante circa il maggiore valore del lotto 1 per almeno di 2.000.000,00 di euro (as- sunto, quest'ultimo, invero del tutto indimostrato).
In sintesi, la differenza tra valore dell'attivo (anche considerando l'asserito maggiore valore del lotto 1) e i debiti complessivi (debiti falcidiati, maggiori interessi sui debiti privi- legiati e ipotecari, debiti successivi alla presentazione della domanda di concordato preven- tivo) evidenzia un manifesto squilibrotra tali debiti e il patrimonio della società in liquida- zione, fatto, quest'ultimo, rappresentato in maniera plastica dall'incapacità della so- cietà di pagare finanche i pochi euro del diritto annuale di iscrizione alla Camera di
Commercio.
Pertanto, sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi e quelli specifici dell'art.119, co.7 CCII per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
4.- In conclusione, deve dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale, con trasmissione degli atti al Tribunale per i provvedimenti ex art. 49, comma terzo CCII;
la presente sentenza, unitamente al decreto del Tribunale, sarà iscritta nel registro delle imprese a richiesta della cancelleria del Tribunale. Le spese di lite saranno regolate in sede concorsuale, nel contesto della verifica del passivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 50 CCII, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
1) in accoglimento del reclamo, dichiara aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_3
2) rimette gli atti al Tribunale di Livorno per i provvedimenti di cui all'art 49, comma terzo CCII;
3) dispone che la presente sentenza, unitamente al decreto del Tribunale, sia iscritta nel registro delle imprese su richiesta della cancelleria del Tribunale.
pagina 28 di 29 Così deciso nella camera di consiglio del 6-3-2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Carmine Capozzi Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5/2025, avente ad oggetto: reclamo ex art.50 D. Lgs
14/2019 CCII, promossa
DA
in persona dell'Amministratore Unico p.t., con sede in Conegliano (TV), Via Parte_1
V. Alfieri n. 1, capitale sociale di euro 10.000,00 – i.v., codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. , e per essa da P.IVA_1 [...]
con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, capitale sociale € Parte_2
100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi, C.F. e P.IVA , quale mandataria con rappresentanza giusta pro- P.IVA_2 cura a rogito del Notaio in Milano, rep. 140493, racc. 35381 e registrata Persona_1 in data 20/05/2019 in Milano 2 alla serie 1T 25349, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara
Testa Marcelli ( , pec: , tel. C.F._1 Email_1
063728306 fax 06.37890315), in forza di procura alle liti allegata all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
Roma, Largo Trionfale n. 11.
pagina 1 di 29 RECLAMANTE
CONTRO
, Controparte_1 con sede legale in San Pietro in Palazzi, Cecina, Via Salaiola n.28, P.I , in per- P.IVA_3 sona del liquidatore p.t., domiciliata per la lite presso l'Avv. RC RA, (C.F.
;fax 0586.895003; C.F._2 Email_2 con studio in Livorno, Scali L. Bettarini n. 15, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione nel procedimento RG 33/24 Tribunale di Livorno.
RECLAMATA
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze.
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
decreto 9-12-2024, n.114 di repertorio, del Tribunale di Livorno di rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_2
CONCORDATO PREVENTIVO.
[...]
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante: “chiede all'Ecc.ma Corte d'appello adìta, in riforma totale del decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale depositato e co- municato in data 09.12.2024, Tribunale di Livorno R.G. 33/2024, di voler dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale di in Concor- Controparte_1 dato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA
, con ogni consequenziale provvedimento e con rimessione degli atti al Tribu- P.IVA_3 nale competente per gli incombenti di cui all'art. 49 CCII e con riforma del capo contenente la condanna alle spese di lite. In via subordinata, con riforma del capo contenente la con- danna alle spese di lite e in via di ulteriore subordine con riduzione delle spese dovute a titolo di condanna per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese del presente giudizio e del giudizio dinnanzi al Tribunale di Livorno, R.G. n 33/2024”.
Per la reclamata: “Per tutti i motivi sopra esposti, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia respingere, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa ed in atti, il reclamo di avverso il decreto di rigetto Parte_2
pagina 2 di 29 del 09/12/2024 del Tribunale di Livorno e conseguentemente rigettare la richiesta di aper- tura di liquidazione giudiziale. Con vittoria di compensi e spese del giudizio dinanzi al Tri- bunale di Livorno e del presente giudizio di reclamo”.
Fatti di causa – svolgimento del giudizio
Il procedimento unitario dinanzi al tribunale di Livorno.
1.- Con ricorso depositato in data 10-5-2024 , quale Parte_2 mandataria con rappresentanza di , chiedeva al tribunale di Livorno di dichia- Parte_1 rare l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
. Controparte_1
Co Il ricorso era inserito all'interno del procedimento unitario n.33/2024 , creato a seguito di analoga istanza, di contenuto del tutto sovrapponibile, presentata da altro creditore, che poi nel corso del relativo procedimento avrebbe rinunciato all'istanza di liquidazione giudiziale.
Esponeva, a fondamento dell'istanza, che a seguito di cessione del credito, avvenuta nell'anno 2019, era divenuta titolare del credito nascente da un contratto di mutuo ipotecario, in origine nella titolarità della Banca Nazionale del Lavoro;
che tale credito era tra quelli interessati dalla regolazione dello stato di insolvenza attuato dalla debitrice
[...]
con procedura di concordato preventivo;
che il concor- Controparte_4 dato era stato omologato in data 23-11-2016; che il piano concordatario di tipo liquidatorio, che avrebbe dovuto essere adempiuto in quattro anni, era rimasto sostanzialmente inattuato, non essendosi proceduto alla liquidazione dei beni a distanza di otto anni dall'omologazione se non in maniera del tutto parziale e con valori inferiori alla stima;
che era evidente, come confermato dalle relazioni del commissario giudiziale, nonché dall'aumento dei costi della procedura, specie dei crediti prededucibili, che la società non era più in grado di superare il proprio stato di insolvenza;
che, giusto l'insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n.4696/2022, era possibile aprire la liquidazione giudiziale nonostante che non si fosse proceduto alla preventiva risoluzione del concordato preventivo.
2.- Il debitore si costituiva in giudizio, opponendosi alla richiesta di liquidazione giudiziale ed eccependo, in sostanza, che mancava lo stato di insolvenza, tenuto conto, per un verso, che la mancata risoluzione del concordato preventivo aveva cristallizzato la massa creditoria nei termini ristrutturati dal concordato e, per altro verso, che essa era società in liquidazione e la massa attiva era ampiamente sufficiente, a valori di stima, a fronteggiare la debitoria.
pagina 3 di 29 3.- Istruita l'istanza con acquisizione di dati e documenti relativi ai debiti della società con- venuta, nonché con relazioni del liquidatore e del commissario giudiziale, con decreto in data
9-12-2024 il Tribunale di Livorno ha rigettato la domanda di apertura della liquidazione giu- diziale con una doppia motivazione:
(a) interrogandosi sull'applicabilità della condizione di procedibilità della domanda di cui al nuovo art.119, co.7 CCII, ai concordati preventivi omologati e rimasti inadempiuti nel vigore della legge fallimentare, ha concluso per l'applicabilità della disposizione e, quindi, per l'im- procedibilità dell'istanza di liquidazione;
(b) nel contempo, ha aggiunto e argomentato che la soluzione (di rigetto dell'istanza) non sarebbe stata diversa qualora si fosse ritenuta applicabile la normativa previgente. Infatti, avrebbe dovuto “considerarsi che Cass. S.U. 14.02.2022 n. 4696 ha statuito che “Nella di- sciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del
2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima ed indipendente- mente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.”. Ancora, la risoluzione del con- cordato preventivo non opera quale condizione di fallibilità, ma esclusivamente come rime- dio negoziale orientato al diverso fine della rimozione dell'obbligatorietà del concordato e, dunque, allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concor- datari, dunque per l'intero. Da ciò consegue che, non essendo stato risolto il concordato preventivo, lo stesso rimane obbligatorio per i creditori e, conseguentemente, anche nel re- gime previgente, doveva concludersi che fosse possibile dichiarare il fallimento di un'im- presa il cui concordato preventivo non fosse stato risolto, solo in relazione ad un'insolvenza creatasi per debiti sorti successivamente alla domanda di concordato preventivo (e dunque non coperti dall'ombrello concordatario). Del resto, Cass. SU 9935/2015 aveva statuito che
“l'omologazione del concordato rende improcedibili le istanze di fallimento già presentate
e rimuove lo stato di insolvenza, rendendo possibile la presentazione di nuove istanze solo per fatti sopravvenuti o per la risoluzione o l'annullamento del concordato”.
E, al fine di tale valutazione, tenuto conto che la resistente era società in liquidazione, andava esclusa la sussistenza dello stato di insolvenza, dovendosi osservare, in sintesi, che
“il prospetto riepilogativo dell'attivo concordatario effettuato in data 3.12.2024 dagli organi
pagina 4 di 29 della procedura evidenzia che, almeno per il momento, proprio in ragione della rivalorizza- zione del complesso “ex-fornace” e della partecipazione nella Società Progetto Zeta S.r.l., non è possibile sostenere che il presunto valore di realizzo dell'attivo della società sia infe- riore a quello indicato nel piano e tale aumento, insieme alle riserve, è in grado di bilanciare lo sbilancio negativo dovuto al fatto che alcuni degli immobili sono stati aggiudicati a prezzo inferiore rispetto a quello previsto nel piano”.
Il reclamo
La creditrice ha proposto tempestivo reclamo ex art. 50 CCII, formulando specifici motivi per entrambi i capi della decisione sopra esaminati, oltre che per il capo sulle spese:
1) Con il primo motivo la reclamante lamenta che nell'individuare il regime normativo applicabile il tribunale labronico ha omesso di considerare che la fattispecie rilevante nel caso di specie si era tutta esaurita ante entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa: il concordato era stata omologato nell'anno 2016, avrebbe dovuto essere eseguito nell'anno
2020, era rimasto interamente inadempiuto a tale data, sicché rilevava il diverso orienta- mento, espresso, fra gli altri, dal Tribunale di Monza con la sent. 11.12.2023, secondo cui
“l'art. 119, comma 7, CCII prevede una condizione di ammissibilità per l'apertura della liquidazione giudiziale, la quale tuttavia – in ragione della sua collocazione sistematica - opera unicamente nelle ipotesi in cui al concordato preventivo sia applicabile la disciplina sulla risoluzione dettata dalla medesima disposizione, ossia nei casi in cui i presupposti le- gittimanti la risoluzione siano emersi dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi (ancor- ché si tratti di concordati omologati nella vigenza della legge fallimentare). Di contro, tale disposizione non opera – e può quindi essere pronunciata l'apertura della liquidazione giu- diziale omisso medio – ogniqualvolta i presupposti legittimanti la risoluzione del concordato siano emersi prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi”.
Ha aggiunto, poi, che il giudice di prima istanza aveva inteso male la pronuncia delle
Sezioni Unite del 2022 sul fallimento omisso medio, in quanto la Suprema Corte, in tale pronuncia, ha ricordato come l'avvenuta omologazione determini la chiusura della procedura concordataria (art. 181 L. fall.) e l'accesso del debitore alla fase puramente esecutiva dell'ac- cordo (anche se sotto sorveglianza ex art. 185 L. fall.), per trarne la conseguenza che in tale pagina 5 di 29 fase trovano applicazione non già le regole di coordinamento tra procedure esecutive e pro- cedure concorsuali, ma quelle dei principi generali di responsabilità compresa, se dall'inese- cuzione dell'accordo si debbano trarre elementi di insolvenza, la dichiarazione di fallimento, sicché “la preclusione all'esperimento, da parte dei creditori anteriori, di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore che abbia chiesto il concordato preventivo ha effetto,
a pena di nullità, dalla presentazione del ricorso e "fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo" ( art. 168 L. Fall.), […] dopo questo momento essi riacquistano piena legittimazione ad agire contro il debitore per otte- nere l'esecuzione del patto. E non è dato comprendere perché non lo possano fare con tutti i mezzi consentiti dalla legge e, quindi, perché alla tutela esecutiva individuale - non neces- sariamente condizionata all'istanza di risoluzione non possa in questo caso associarsi, in presenza dei relativi presupposti ed anche al fine di tutelare la par condicio nella crucialità di questa fase, quella concorsuale”.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nel caso di specie, non solo “risulta applicabile la vecchia disciplina in tema di accoglibilità di domanda di apertura di liquidazione giudiziale”, ma l'insolvenza rilevante è quella manifestatasi in epoca prece- dente all'omologazione.
2) Col secondo motivo la reclamante, nel censurare il giudizio del tribunale in punto si insussistenza dell'insolvenza per i debiti successivi, si duole anzitutto che il tribunale abbia utilizzato due documenti (relazioni del CG) pervenuti in data 5-12-2024, dopo l'udienza di discussione fissata per il 4-12-2024, e non sottoposti al preventivo contraddittorio delle parti.
Assume, poi, che, anche considerando tali documenti, il tribunale ha errato nella pro- pria valutazione per una serie di ragioni così sintetizzabile:
i) il concordato era di tipo liquidatorio e a distanza di otto anni dall'omologa era ri- masto sostanzialmente inadempiuto per l'inerzia del primo liquidatore, poi re- vocato, e per l'idea, coltivata anche dal nuovo organo, di non procedere alla liquidazione dei due principali asset dell'attivo concordatario in attesa che il
Comune di Cecina, ove erano ubicati i beni, ne consentisse un diverso uso edi- lizio;
di fatto, il concordato liquidatorio si era trasformato “in un ente giuridico che sta assumendo la veste di un imprenditore che esercita una attività profes- sionale tesa alla rivendita di un immobile soggetto a modifiche per una diversa
pagina 6 di 29 collocazione sul mercato e ad un imprenditore che ha continuato la sua attività per ciò che concerne le CAV […]”;
ii) il Tribunale ha considerato quali debiti successivi da valutare ai fini del giudizio di insolvenza il solo debito IMU, omettendo di considerare tutte le passività che sono state generate all'indomani dell'omologa del Concordato concernenti le posizioni INPS e le posizioni ADER, importi, anche recenti, risultanti dalle in- formazioni assunte nel procedimento unitario;
iii) nel solo ultimo anno (come da relazione del commissario del 23.10.2023) le spese in prededuzione per i professionisti erano state pari ad € 75.000,00, mentre quelle previste dal piano concordatario ammontavano complessivamente (per tutta la vita del Concordato) ad € 325.520,00; iv) nel piano concordatario, inoltre, sono state inserite delle voci relative al costo della procedura per i professionisti che, ad oggi, la società in concordato non è più in grado di sostenere, attesi i mancati ricavi dalle vendite dei due maggiori immo- bili.
In sintesi, secondo la reclamante, è palese la circostanza secondo la quale, nel caso di specie, tenuto conto anche della natura del concordato (di tipo liquidatorio), l'insolvenza
è sussistente e riguarda anche i debiti assunti dopo la domanda concordataria.
Da tali assunti, secondo la reclamante, consegue la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale in quanto: “1) il mancato pagamento di quanto dovuto evidenzia che la debitrice non è in grado soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
2) lo stato di insolvenza è evidenziato altresì dalle seguenti circostanze: (i) l'ammontare rilevante del debito contratto, oltre spese legali ai sensi del TUB, oltre interessi ed oltre successive occorrende;
(ii) l'impossibilità, allo stato, di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie in quanto non è possibile verificare se gli immobili offerti in garanzia siano commercializzabili, tenendo conto della circostanza se- condo la quale, per l'immobile principale, sussiste una valutazione del tutto avulsa dalla realtà del mercato immobiliare;
(iii) la insussistenza di risorse proprie e l'impossibilità di accedere a risorse di terzi che le consentano l'esatto e puntuale adempimento delle proprie obbligazioni di natura concordataria;
(iv) il costante aumento delle posizioni debitorie rela- tive alle imposte e tasse derivanti dagli immobili attualmente non venduti;
(v) la circostanza
pagina 7 di 29 secondo la quale la cessione ex art. 58 TUB sia da ricondursi nell'ambito di una GACS e ciò significa che il credito ceduto è garantito dallo Stato. Con riferimento a tale ultimo punto, la presente difesa, nel rispetto dei principi di sinteticità degli atti giudiziari, si riporta inte- gralmente alle note depositate, le quali vengono allegate congiuntamente ai documenti de- positati, inseriti nel presente procedimento per effetto del deposito del fascicolo del grado precedente. Appare dunque indispensabile per l'odierna Cessionaria, porre in essere tutte le quelle misure idonee atte alla conservazione del credito ed alla maggiore recuperabilità dell'importo del medesimo”.
3) Con il terzo motivo la reclamante censura il capo della decisione con cui è stata condannata a pagare le spese di lite.
Il motivo è così formulato: “ non ritiene congrua una condanna alle spese di lite di siffatta entità, tenuto conto che, in realtà, si tratta di una resistenza all'istanza di domanda di apertura della liquidazione giudiziale e pertanto deve essere applicata la conseguenza della tariffa senza tener “conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condi- zioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle que- stioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n.
77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vi- gore)”. Ed invero, non appare congruo addebitare al creditore anche la fase di Parte_1 competenza dell'altro creditore, il quale ho poi depositato rinunzia in data 03 luglio 2024.
La fase precedente sarebbe dovuta essere addebitata all'altro creditore oppure, in via su- bordinata, posta a carico di entrambi i creditori”.
Le difese della reclamata.
La reclamata contesta le censure mosse dal creditore, chiedendo il rigetto del reclamo.
Evidenzia che, considerata l'applicabilità al caso che ci occupa dell'art. 119, comma 7
CCII, la definitiva non revocabilità del concordato determina l'impossibilità di apertura della liquidazione giudiziale, e che, in ogni caso, come rilevato dal tribunale, è insussistente il requisito dello stato di insolvenza, dovendo questo essere apprezzato con riferimento al de- bito concordatario ormai cristallizzato. Inoltre, trattandosi di società in liquidazione e di con- cordato liquidatorio, l'insolvenza attiene unicamente all'esistenza di un eventuale squilibrio pagina 8 di 29 tra detto debito concordatario e il patrimonio della società (attivo concordatario). E sul punto il tribunale aveva correttamente valutato l'assenza di squilibrio, anche considerando i debiti successivi, ampiamente assorbiti.
Il passaggio in decisione.
Il Pubblico Ministero vistava gli atti in data 20-2-2025, senza rassegnare conclusioni.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trat- tenuta in decisione in data 4-3-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
1.- Prima di esaminare i motivi di reclamo è opportuno, ai fini di una migliore com- prensione della decisione, richiamare il contenuto della proposta di concordato e del relativo piano approvati dai creditori concorsuali e verificarne l'esecuzione alla data del provvedi- mento reclamato alla luce degli atti e, in particolare, della relazione depositata in data
3/12/2024 (e non 5/12/2024, come assunto dalla reclamante) a firma congiunta del liquida- tore e del commissario giudiziale.
1.1.- L'attivo concordatario era indicato nella domanda di concordato in complessivi euro 17.474704,70 e rettificato dal commissario giudiziale in euro 17.329.704,70 (v. rela- zione del commissario giudiziale 172 LF agli atti del fascicolo 33/2024), e così composto:
i. euro 250.927,57 per crediti;
ii. euro 40.076,95 per il valore del magazzino;
iii. euro 950.000,00 per immobilizzazioni finanziarie (partecipazione nella società
Progetto Zeta srl);
iv. euro 14.532.300,00 per immobili e terreni (rettificato dal commissario giudi- ziale in euro 14.387.300,00);
v. euro 1.152.000,00 per impianti e macchinari;
vi. euro 10.000,00 per altre immobilizzazioni;
vii. euro 539.400,18 per integrazione attivo concordatario (derivante da locazioni, affitto azienda, affitto terreni, attività di estrazione).
pagina 9 di 29 Il passivo concordatario era indicato in complessivi euro 21.381.986,09, di cui:
a) euro 325.520,00 per spese di giustizia in prededuzione;
b) euro 996.400,00 per spese di procedura in prededuzione;
c) euro 605.000,00 per accantonamenti per oneri e imprevisti;
d) euro 8.099.895,95 per debiti ipotecari da soddisfare nella misura del 100%;
e) euro 3.191.771,59 per debiti ipotecari del Monte dei Paschi di Siena, di CP_5
e da soddisfare nei limiti di capienza degli immobili oggetto
[...] CP_6 di iscrizione ipotecaria;
f) euro 4.373.195,93 per debiti privilegiati da soddisfare nella misura del 100%;
g) euro 3.790.202,62 per debiti chirografari da soddisfare nella misura del 27,33%.
Il piano era di tipo liquidatorio ed era finalizzato, entro quattro anni dalla omologazione
(e, quindi, entro il 31-12-2020), all'intera realizzazione del patrimonio sociale e alla distri- buzione del ricavato ai creditori.
La proposta prevedeva, oltre al pagamento delle spese di procedura e dei crediti in prededuzione, “la soddisfazione integrale dei creditori garantiti da ipoteca, ad eccezione di
ON Sai e Monte dei Paschi di Siena che trovano soddisfazione nel limite di valore dei beni ai quali si riferiscono;
il pagamento integrale dei crediti privilegiati;
il pagamento nella misura del 27,33% dei crediti chirografari”.
La proposta prevedeva, altresì, l'esecuzione di riparti parziali, a mano a mano che gli immobili fossero stati liquidati.
Nella relazione ex art.172 LF il commissario giudiziale, riepilogando i dati innanzi illustrati e indicando l'effetto esdebitatorio della proposta, evidenziava:
- che sarebbero stati pagati al 100%: (i) le spese di giustizia in prededuzione (per euro
325.520,00); (ii) le spese di procedura in prededuzione (per euro 996.400,00); (iii) le somme per accantonamenti e imprevisti (per euro 605.000,00); (iv) i debiti ipotecari (euro
8.099.895,95); (v) i debiti privilegiati (per euro 4.373.195,93); i debiti ipotecari degradati a privilegiati (nella misura di euro 1.327.441,77);
- che sarebbero stati pagati nella misura di euro 456.103,53 i debiti ipotecari Monte dei
Paschi di Siena, CentroBanca ed (per un totale di 3.191771,59) nel limite della CP_6 capienza degli immobili oggetto di iscrizione ipotecaria;
nella misura di euro 1.035.748,95 i pagina 10 di 29 debiti chirografari (pari al 27,33% di euro 3.790.202,62) e infine nella misura di euro
255.398,57 i debiti ipotecari degradati a chirografari (v. tabella a pag.36).
Valutando criticamente i dati riferiti all'attivo e al passivo sulla base anche della perizia di stima eseguita dal tecnico incaricato dagli organi della procedura, il commissario giudi- ziale concludeva che in un piano di tipo liquidatorio, privo di alcuna garanzia, in cui l'83% dell'attivo concordatario era costituito dal presumibile ricavato della liquidazione dei beni immobili, si poteva assumere nello scenario migliore (best case) che la società debitrice avrebbe potuto pagare integralmente i costi della procedura ed i debiti privilegiati, e soltanto nella misura del 20,39% i creditori chirografari, aggiungendo che “Qualora la Società debi- trice non fosse riuscita nei termini previsti dal piano a vendere i RR e Fabbricati, nonché le partecipazioni con le modalità previste nel piano, e fosse, di conseguenza, costretta a ven- dere i beni all'asta (worst case) – il valore di presunto realizzo andrebbe ridotto di €
6.590.300,00=. In tal caso la Società debitrice, tramite la proposta concordataria, oggetto di esame con la presente relazione NON riuscirebbe a pagare integralmente i creditori pri- vilegiati, tanto meno i creditori chirografari nella misura pari ad almeno il 20 per cento, come disposto dall'art. 160, IV comma, L.F.” (così testualmente il commissario giudiziale).
Al riguardo, il commissario giudiziale, richiamando la perizia di stima eseguita dal geom. incaricato ex art.172, u.c. L.F., precisava “che – qualora la Società debitrice Per_2
non riuscisse nei termini previsti dal piano a vendere detti immobili con le modalità previste nello stesso, e fosse, di conseguenza, costretta a vendere i beni all'asta (worst case) – il valore di presunto realizzo dei RR e Fabbricati andrebbe, ad avviso della scrivente, ridotto ad € 8.497.000,00=; valore quest'ultimo ottenuto applicando una riduzione di circa il 25% rispetto al valore base d'asta, così come determinato dal Geom. , secondo lo Per_2 schema qui di seguito riportato […, v. tabella a pag.91 della relazione].
1.2.- Dalla relazione depositata in data 3-12-2024 nel procedimento unitario de quo, a firma congiunta del commissario giudiziale e del liquidatore, emerge una sostanziale inese- cuzione del concordato ad otto anni dall'omologazione e a quattro dalla scadenza del termine finale previsto nella proposta per i pagamenti.
pagina 11 di 29 In particolare, a pag.17 della relazione è riportato il prospetto riepilogativo dell'attivo concordatario, che evidenzia i valori dell'attivo realizzati, quelli ancora da realizzare con le relative note:
Lotto Immobili - Attivo da realizzare - Attivo realizzato.
1. Complesso industriale ex-Fornace – valore da realizzare euro 10.530.000,00 – Ven- dita sospesa.
2. "Fattoria La Steccaia” - valore da realizzare euro 2.316.600,00 - Ultima asta deserta.
3. Ex Podere La Bandita – valore da realizzare euro 520.000,00 - Vendita sospesa.
4. Appartamento in Cecina (LI), Via A. Volta, 6 – valore da concordato euro
230.000,00 – valore realizzato a seguito di aggiudicazione: euro 179.000,00.
5. Appartamento in Cecina (LI), Via Montanara, 54/b – valore da concordato euro
75.000,00 – aggiudicato per euro 76.500,00.
6. Appartamento in Cecina (LI), frazione S. Pietro in Palazzi, Vicolo Ombrone n. 7 – valore da concordatario euro 158.000,00 – aggiudicato per euro 119.000,00.
7. Porzioni distinte dell'unità immobiliare destinata a scuola d'infanzia posta in Cecina
(LI), frazione S. Pietro in Palazzi, Via San Pietro in Palazzi (già Via Aurelia Nord) – valore concordatario euro 113.000,00 – Ultima asta deserta.
8. Terreno posto in Grosseto, località "Fattoria Sterpeto” - valore da concordato euro
139.000,00 - ultima asta deserta.
9. Terreno posto in Montescudaio, località Steccaia – valore da concordato euro
63.000,00 – Conferito incarico Avv. Formichini per problemi legali relativi all'occupazione del bene (su cui infra).
10. Terreno agricolo posto in Comune di Montescudaio, località campo alla Casina aggiudicato al valore concordatario di euro 55.800,00.
11. Terreno posto in Comune di Montescudaio, località Casa Giustri, valore concorda- tario euro 69.300,00 – da realizzare.
12. Terreno posto in Comune di Montescudaio, località Casa Giustri – valore da con- cordato euro 96.000,00 – da realizzare.
13. Terreno posto in Comune di Montescudaio, località Prati e Gorili – valore da con- cordato euro 21.600,00 – da realizzare.
pagina 12 di 29 Per gli ultimi tre terreni viene riferito il conferimento dell'incarico all'avvocato Formi- chini (sul punto infra) per problemi legati all'occupazione dei beni.
Altre attività aziendali:
Impianti e macchinari – valore da concordato euro 1.152.000,00 - Vendita delegata a
Aste Giudiziarie.
Altre immobilizzazioni materiali (valore concordatario) euro 10.000,00 – realizzato euro 11.000,00.
Partecipazioni (valore concordatario euro 950.000,00) - Vendita sospesa.
(valore concordatario euro 40.076,95) - Trattativa in corso. Tes_1
Crediti verso clienti (valore concordatario euro 153.548,27) riscossi per euro 27.544,34 con piano di rientro per un ulteriore credito di € 31.396,89= in 24 rate mensili, di cui è stata pagata la prima rata.
Altri Crediti (euro 97.379,30) riscossi per euro 12.934,43 - Piano di rientro in 24 rate mensili, di cui è stata pagata la prima rata, per un credito dell'importo di €. 18.005,62.
Affitto d'azienda - valore concordatario euro 270.000, ed euro 36.000,00 - importi ri- scossi.
Locazioni (valore concordatario euro 61.000,18) – riscosso per l'intero
RR (valore concordatario euro 4.400,00) – da realizzare
IO (valore concordatario euro 108.000,00) – da realizzare
Accordo Commerciale VA (euro 60.000,00) – da realizzare.
In sintesi, ad otto anni dall'omologazione, a fronte di un complessivo attivo concorda- tario pari a euro 17.474.704,70 sono stati realizzati elementi dell'attivo per un importo di euro 848.778,95, risulta sospesa la vendita dei principali asset (ovvero, dei lotti 1, 3, e della partecipazione finanziaria), non risultano realizzati tutti gli altri asset ancorché posti in ven- dita. Quelli realizzati lo sono stati complessivamente per un importo inferiore a quello sti- mato in sede di proposta concordataria e precisamente, considerando anche la riscossione del tutto parziale dei crediti, nella misura di euro 848.778,95, a fronte di una stima di euro
1.146.727,75, con una differenza pari ad euro 297.948,80.
La relazione de qua, quanto agli asset non realizzati, illustra così le ragioni del mancato realizzo:
pagina 13 di 29 (a) I lotti 1, 3 e la partecipazione finanziaria nella Società Progetto Zeta S.r.l non sono stati liquidati in attesa che venga portato a termine un piano di recupero edilizio che richiede l'approvazione definitiva del Piano Strutturale varato dal Comune di Cecina.
Come riferito nella relazione in esame, in data 17/04/2024 è stata pubblicata sul
BURT l'approvazione definitiva del Piano Strutturale, dal che il liquidatore e il com- missario giudiziale desumono, sulla base di informazioni riferite da tecnici del Co- mune di Cecina, che il progetto di rigenerazione urbana sarà approvato dal Consiglio
Comunale entro la primavera 2025, dopodiché dovrà essere pubblicato sul BURS, e quindi deducono che, trascorso il termine di 60 giorni di tempo per formulare even- tuali osservazioni, richiedere chiarimenti e/o integrazione di documentazione (e in difetto di impugnative dinanzi agli organi della giustizia amministrativa), il progetto operativo diventerà definitivo e la società potrà procedere con la predisposi- CP_1 zione del proprio progetto, con la divisione dello stesso in eventuali lotti più facil- mente commerciabili e con la predisposizione della nuova perizia. Prudenzialmente, si dice che la Società debitrice potrà mettere in vendita i lotti entro dicembre 2025.
Dopo di che gli aggiudicatari avranno 5 anni di tempo per sottoscrivere la conven- zione con il Comune e per iniziare la realizzazione dell'operazione immobiliare.
(b) Il Lotto 2 – Complesso extra alberghiero Via Pianetto 8 Comune di Montescudaio, stimato dal perito, Geom. in €. 2.316.600,00= (pari al valore di €. Persona_3
2.574.000,00=, ridotto del 10% in ottica prudenziale).
L'ultimo esperimento di vendita è andato deserto. La relazione non precisa l'ultima base d'asta. E non spiega perché non sia apportata alcuna riduzione alla stima fatta in sede di concordato.
(c) Lotto 7 – Compendio immobiliare ubicato in Frazione San Pietro in Palazzi.
La relazione ricorda che il valore di presunto realizzo del lotto 7 è stato stimato dal perito incaricato dalla debitrice in sede di domanda di concordato, geom. Persona_4
in €. 151.200,00= (pari al valore di €. 168.000,00=, ridotto del 10% in ottica
[...] prudenziale).
Il perito nominato dal Tribunale ha stimato invece il valore di presunto realizzo di detto lotto in €. 113.000,00.
L'ultimo esperimento di vendita, fissato per il 30 Ottobre 2024, è andato deserto.
pagina 14 di 29 La relazione non indica l'ultima base d'asta e non spiega perché non sia apporta al- cuna riduzione al valore di stima del bene.
(d) Lotto 8 – Terreno Agricolo località Fattoria Sterpeto (Grosseto).
La relazione ricorda che il valore di presunto realizzo del lotto 8 è stato stimato dal perito di parte, geom. in €. 139.500,00= (pari al valore di €. Persona_3
155.000,00=, ridotto del 10% in ottica prudenziale).
Il perito nominato dal Tribunale ha stimato il valore di presunto realizzo di detto lotto in €. 139.000,00=.
L'ultimo esperimento di vendita, fissato per il 30 Ottobre 2024, è andato deserto.
Nella relazione non si indica l'ultima base d'asta e non si dà ragione del conseguente minore valore del bene.
(e) Lotto n.
9- Terreno in Comune di Montescudaio, località Steccaia.
Nella relazione si dice che il valore di presunto realizzo del lotto 9 è stato stimato dal perito, geom. in €. 63.000,00= (pari al valore di €. 70.000,00=, ri- Persona_3 dotto del 10% in ottica prudenziale).
Il bene non risulta essere posto in vendita.
Al riguardo, nella relazione il liquidatore riferisce:
- che il terreno de quo, in data 01/03/2013 (quindi antecedentemente alla presenta- Cont zione della domanda di concordato), era stato concesso in affitto all' Agricola della Sig.ra (Amministratore Unico della dal novem- CP_8 Controparte_1 bre 2011). Successivamente detto contratto era stato trasferito al figlio della stessa Cont amministratrice, tale , con la cessione dell'azienda da Persona_5
[...]
a . CP_9 Persona_5
- che ha conferito incarico all'Avv. Laura Formichini di (i) richiedere il pagamento dei canoni di affitto mai pagati, e di (ii) comunicare ai Sigg. e CP_8 [...] il recesso dal contratto di affitto per giusta causa ex art. 2558 c.c.; Parte_3
- che, ad oggi, non è stato possibile addivenire ad una soluzione bonaria della
contro
- versia e – stante l'istanza di Liquidazione giudiziale pendente –ha ritenuto opportuno sospendere gli atti necessari in attesa dell'esito dell'udienza, fissata per il 4 Dicembre
p.v.
pagina 15 di 29 Anche in tal caso, il liquidatore nulla dice sull'eventuale minore valore ad oggi del bene, anche in ragione dell'occupazione dello stesso da parte di terzi.
(f) Lotti n.11-12-13-.
Nella relazione si dice che, nel piano di concordato, il lotto 11 è stato stimato in €.
69.300,00= (pari al valore di mercato nel 2015 di €. 77.000,00=, ridotto del 10% in ottica prudenziale); il lotto 12 è stato stimato in €. 123.300,00= (pari al valore di €.
137.000,00=, ridotto del 10% in ottica prudenziale). Il perito nominato dal Tribunale aveva tuttavia stimato il valore di presunto realizzo di detto lotto in €. 96.000,00. Il lotto 13 è stato stimato in €. 21.600,00= (pari al valore di €. 24.000,00=, ridotto del
10% in ottica prudenziale).
Al riguardo, nella relazione il liquidatore riferisce:
- che i terreni di cui ai lotti 11-12-13, in data 01/03/2013 (quindi antecedentemente Cont alla presentazione della domanda di concordato), erano stati concessi in affitto all'
Agricola della Sig.ra (Amministratore Unico della dal CP_8 Controparte_1 novembre 2011) e che successivamente detti contratti erano stati trasferiti al figlio Cont della stessa amministratrice, , con la cessione dell'azienda da Persona_5
a . Controparte_9 Persona_5
- che ha conferito incarico all'Avv. Laura Formichini di (i) richiedere il pagamento dei canoni di affitto mai pagati, e di (ii) comunicare ai Sigg. e CP_8 [...] il recesso dal contratto di affitto per giusta causa ex art. 2558 c.c.; Parte_3
- che ad oggi, non è stato possibile addivenire ad una soluzione bonaria della
contro
- versia e – stante l'istanza di Liquidazione giudiziale pendente –ha ritenuto opportuno sospendere gli atti necessari in attesa dell'esito dell'udienza, fissata per il 4 Dicembre
p.v.
Anche in tal caso, il liquidatore nulla dice sull'eventuale minore valore ad oggi dei beni, anche in ragione dell'occupazione degli stessi da parte di terzi e del minore valore già stimato dal perito del tribunale in occasione della procedura di concordato preventivo.
g) Realizzo dell'impianto di lavorazione laterizi.
pagina 16 di 29 Nella relazione si ricorda che l'impianto, fermo da anni, stimato in sede concordataria in € 1.600.000,00=, è finalizzato alla produzione di laterizi ed è dotato parallelamente di un impianto di cogenerazione di energia elettrica.
Ai fini del piano, la Società ricorrente ritenne opportuno ridurre il valore di presumibile realizzo di €. 320.000,00= per tenere conto dei necessari costi per lo smontaggio, il trasporto ed il relativo rimontaggio presso altra sede e, in un'ottica prudenziale, di un ulteriore 10%, giungendo a valorizzare detto impianto in €. 1.152.000,00=.
Nella relazione si precisa che l'evoluzione tecnologica ha reso tale impianto obsoleto e non appetibile per i mercati occidentali e sono risultati vani i tentativi di vendere detto impianto tramite intermediari che operano in Europa.
Il liquidatore ha affidato alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. l'incarico di gestire la vendita di detto bene, tramite procedura competitiva.
Non è indicato nella relazione il valore di stima attuale del bene.
h) Partecipazione nella Società Progetto Zeta S.r.l.
Il piano prevede la cessione della partecipazione nella Società Progetto Zeta S.r.l.
(35%), valutata in €. 950.000,00=; detta società partecipa, a sua volta, la Controparte_10
(41,41%), che è proprietaria dell'area relativa all'ex Zuccherificio di Cecina, sul quale è in fase di realizzazione un piano di recupero consistente nella costruzione di edifici a destina- zione residenziale e commerciale.
Nella relazione si dice:
- che il liquidatore ha ritenuto opportuno, nell'interesse della procedura e dei creditori, sospendere la vendita di detta quota di partecipazione, dal momento che il suo valore e – di conseguenza – l'interesse di potenziali investitori dipende esclusivamente dalla realizzazione in Cecina (LI), località Marina di Cecina, nell'area denominata ex “Zuccherificio”, di volumi a destinazione residenziale, ricettiva e per usi pubblici, tramite la parziale demolizione degli immobili esistenti, la riqualificazione di due immobili e la costruzione di nuovi (cd. Piano di recupero).
- che, alla stessa stregua del lotto 1, occorre attendere la ratifica delle modifiche al
Piano Strutturale: non appena saranno ratificate le modifiche al Piano Strutturale, verrà ri- chiesto un aggiornamento della perizia di stima del progetto immobiliare e, di conseguenza della partecipazione e si potrà procedere con la relativa vendita.
pagina 17 di 29 i) Realizzo del magazzino.
Il Piano indica rimanenze di (€. 23.800,00=) e (€. 16.276,00=) Pt_4 Parte_5 per un totale valorizzato €. 40.076,00=. Alla data della nomina del nuovo liquidatore avve- nuta il 9-1-2020, a seguito di revoca del precedente liquidatore indicato dalla stessa società debitrice, il materiale risultava venduto in minima parte. Il liquidatore riferisce di trattive in corso con società collegate al gruppo (cioè a società riferibili a soci di quella in CP_1 concordato) per la vendita di detto materiale. A distanza di cinque anni dal subentro del nuovo liquidatore il dato di fondo è che il bene non è stato ancora realizzato e il liquidatore nulla dice sul valore attuale del bene.
In sintesi, soltanto per i lotti 1, 3 e per la partecipazione finanziaria è data una giustifi- cazione del mancato realizzo (condivisibile o meno che essa sia rispetto ad un concordato di tipo liquidatorio), consistente nel rinvio della liquidazione (da ben otto anni) in attesa dell'ap- provazione da parte del del piano strutturale. Parte_6
Per tutti gli altri lotti immobiliari, per l'impianto di lavorazione laterizi e il magazzino
(beni il cui valore ai fini dell'attivo concordatario è valorizzato per la cifra complessiva di euro 4.076.576), non c'è una giustificazione della mancata liquidazione se non il fatto che le aste siano andate deserte o che alcuni beni siano occupati da terzi. Non di meno, nessuna conseguenza è tratta nella relazione del liquidatore e del commissario giudiziale sul minore valore dei beni in ragione della loro non appetibilità sul mercato.
Se tale valore di stima fosse ridotto nella misura indicata dal perito nominato dal tribu- nale ex art.172 LF (ovvero del 25%, per il caso di non immediata liquidazione), il minore valore di tali beni ammonterebbe ad oltre un milione di euro.
Ma tale riduzione è probabilmente errata per difetto, tenuto conto soprattutto del fatto che l'impianto di lavorazione dei laterizi è divenuto nelle more della procedura del tutto ob- soleto, tanto da non essere vendibile nei mercati europei.
1.3.- La relazione degli organi della procedura del 3-12-2024 conclude, in punto di attivo, con questa affermazione: “ad oggi, non è possibile sostenere che il presunto valore di realizzo dell'attivo della società sia inferiore a quello indicato nel piano, in quanto il valore dell'asset principale della procedura, ovvero dell'intero complesso industriale della ex for- nace, è strettamente connesso con i tempi di adozione del nuovo Piano operativo da parte
pagina 18 di 29 del Comune di Cecina, grazie al quale la società ricorrente si troverà ad essere proprietaria di una volumetria maggiore, a prevalente destinazione residenziale (quindi con valore supe- Per_ riore), frazionabile in più più facilmente commerciabili. Anche il valore della parteci- pazione nella Società Progetto Zeta S.r.l. è strettamente connesso con i tempi di adozione del nuovo Piano operativo da parte del , in quanto da esso dipende la Parte_6 tipologia di progetto immobiliare che la sua partecipata potrà realizzare”.
Infine, nella relazione in esame, su cui, in sostanza, si basa la decisione del tribunale di
Livorno in punto di ritenuta insussistenza dello stato di insolvenza della debitrice, quanto al passivo e, in particolare, ai debiti prededucibili, si afferma che il maggior costo maturato ai fini IMU (da euro 400.000, importo stimato per quattro anni, ad euro 800.000,00 al
31.12.2024) è ampiamente assorbito dai minori costi sostenuti per il compenso del Commis- sario Giudiziale, nonché dalle somme prudenzialmente accantonate per “Provvigioni” e per
“Fondo rischi”.
Ad oggi, secondo quanto emerge dalla relazione, la differenza tra quanto liquidato/do- vuto per il compenso del commissario giudiziale e la maggiore IMU maturata (importi com- plessivamente pari ad euro 950.000,00) e quanto accantonato (per tali voci, oltre che come fondo rischio generici, IMU, provvigioni immobili e impianti, pari ad euro 1.233.786,00), è ancora a favore del fondo per euro 283.786,00.
Detto margine, si conclude nella relazione “consente altresì di assorbire le differenze, ad oggi, registrate tra l'importo di presunto valore di realizzo di alcuni assets, inserito nel piano, e l'importo effettivamente realizzato”.
Si può anticipare che queste conclusioni non sono corrette sotto diversi profili, ma sul punto si tornerà in seguito.
2.- Ciò premesso il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Non è necessario affrontare ex professo il tema dell'applicabilità dell'art.119, co.7
CCII ai concordati omologati e rimasti inadempiuti in data antecedente all'entrata in vigore del CCII – tema sul quale si registra nella giurisprudenza di merito una pluralità di orienta- menti – in quanto nella concreta vicenda, nell'uno e nell'altro caso, l'esito è il medesimo.
pagina 19 di 29 2.1.- Invero, se si ritiene che l'art.119, co.7 CCII non sia applicabile alla fattispecie in esame, nella quale il concordato è stato omologato nel 2016, doveva essere eseguito entro il
31.12.2020, ma è rimasto inadempiuto e l'azione di risoluzione non è più proponibile per decorso del termine annuale, la liquidazione giudiziale andrebbe aperta giusto l'insegna- mento delle Sezioni Unite del 2022 , invocato dalla reclamante, sul fallimento omisso medio.
Sul punto, il Tribunale di Livorno, nell'affermare che anche nella normativa previgente
“doveva concludersi che fosse possibile dichiarare il fallimento di un'impresa il cui concor- dato preventivo non fosse stato risolto, solo in relazione ad un'insolvenza creatasi per debiti sorti successivamente alla domanda di concordato preventivo (e dunque non coperti dall'ombrello concordatario)” incorre nel vizio denunciato dalla reclamante, perché le Se- zioni Unite dicono proprio il contrario.
Riprendendo l'insegnamento della Corte Cost. (n.106/2004), che aveva già stabilito che, in caso di mancata risoluzione del concordato, ferma l'obbligatorietà della falcidia con- cordataria sui crediti anteriori, spettava al giudice di merito di “verificare se l'inadempimento di tali crediti, da parte di soggetto qualificabile come imprenditore commerciale, era tale da potersi definire come insolvenza, ai sensi dell'art. 5 legge fall., e trarne le conseguenze di legge in ordine alla legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento”, la Corte di Cassa- zione riafferma la regola generale di fallibilità dell'imprenditore commerciale insolvente e la diversa finalizzazione dei due istituti (risoluzione del concordato e fallimento).
Lo riafferma con forza proprio con riferimento all'insolvenza iniziale ('quella' insol- venza, si dice nella motivazione), che può persistere ex art.5 l.fall., pur dopo l'omologa, “[…] anche con riguardo alla parte falcidiata ma inadempiuta dei crediti”, aggiungendo che “la risoluzione oper[a] non quale condizione di fallibilità, quanto soltanto al diverso fine della rimozione dell'obbligatorietà del concordato e, dunque, allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concordatari, e per l'intero” (così testualmente le
Sezioni Unite).
Concetto questo portato dalla stessa corte di legittimità, di recente, ad un ulteriore com- pimento espressivo con l'ordinanza n.15851/2024 che, nel cassare proprio una decisione di questa corte, ha affermato: “E men che meno è centrato, ai fini del fallimento, distinguere tra insolvenza originaria e insolvenza “nuova, perché l'insolvenza in sé può persistere ex art. 5 legge fall. pur dopo l'omologa del concordato, anche con riguardo alla parte falcidiata ma
pagina 20 di 29 inadempiuta dei crediti;
sicché in questi casi la risoluzione opera non quale condizione di fallibilità, ma solo al (diverso) fine della rimozione dell'obbligatorietà del concordato, e dunque allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concor- datari, e per l'intero. Tale considerazione – oggi validata dalle Sezioni Unite - giustifica il ben diverso assunto che, per quanto con l'omologazione lo stato d'insolvenza venga “defi- nitivamente ed irrevocabilmente assegnato alla ristrutturazione debitoria concordata ed alle modalità satisfattive in essa contemplate”, ciò non osta affatto a dichiarare il fallimento tutte le volte in cui le modalità satisfattive risultino infine inattuabili. In questo caso proprio l'im- possibilità di realizzare l'impegno concordatario attesta il permanere dello stato d'insol- venza, e conseguentemente determina che l'inadempimento delle obbligazioni derivate dal patto concordatario sia da considerare come fatto sopravvenuto legittimante la presenta- zione di nuove istanze di fallimento. Ecco perché non ha senso discorrere di rimozione dell'insolvenza a seguito dell'omologazione del concordato, in quanto la rimozione av- viene in senso solo sintomatico, vale a dire che essa non rileva più nella sua manifestazione originaria. Ciò non toglie, però, che sempre essa (l'unica insolvenza) possa venir in rilievo per effetto della mancata esecuzione del concordato;
e questa cosa non inibisce, sul piano delle conseguenze processuali, ferma l'improcedibilità delle domande già pendenti [i.e. di quelle pendenti alla data di presentazione della domanda di omologazione del concordato,
n.d.r.], una nuova domanda di fallimento su iniziativa del pubblico ministero o di uno dei titolari dei crediti inadempiuti (carattere corsivo e grassetto, nd.r)”.
Parafrasando le parole delle Corte di Cassazione, nel caso di specie, così come sarà chiaro fra poco, il concordato preventivo è rimasto totalmente inadempiuto ed è impossibile la realizzazione dell'impegno concordatario, circostanza che attesta la permanenza dello stato di insolvenza originario. Sicché nella prospettiva ipotizzata, di non applicazione dell'art.119, co.7 CCII al passato, la procedura di liquidazione giudiziale dovrebbe essere aperta de plano.
2.2.- Ma allo stesso risultato si perviene anche nell'ipotesi opposta in cui si ritenga applicabile l'art.119, co.7 CCII alla fattispecie in esame, perché tale disposizione, nello sta- bilire che “il Tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risolu- zione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo”, non impedisce affatto,
pagina 21 di 29 diversamente da quanto ritenuto dalla reclamata, l'apertura della liquidazione giudiziale nel caso di decadenza dall'azione di risoluzione.
Anzitutto, la disposizione non esclude l'iniziativa degli altri soggetti legittimati a pre- sentare l'istanza di liquidazione giudiziale (art.37 e 38 CCII), e cioè lo stesso debitore, il PM gli organi societari e le autorità amministrative che hanno funzioni di vigilanza e controllo sull'impresa. E, quindi, sembra norma deputata ad operare unicamente nei rapporti tra credi- tori anteriori e debitore.
Se è chiaro, poi, che la disposizione introduce una condizione di proponibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale che vale per i creditori anteriori, vincolati al concor- dato, che in tanto possono proporre l'istanza in quanto abbiano chiesto la risoluzione del concordato, è altrettanto chiaro che il creditore anteriore non perde la legittimazione ad agire ex art.37 e 40 CCII se l'insolvenza si manifesta anche come incapacità del debitore di adem- piere alle obbligazioni sorte successivamente al deposito della domanda di concordato pre- ventivo, in quanto anche il creditore anteriore, sia pure nei limiti del credito falcidiato, ha interesse a che l'insolvenza sia regolamentata in sede concorsuale.
Non a caso l'art.119, co.7 CCII, fa salvo il caso in cui “lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preven- tivo”. Espressione, quest'ultima, che recupera l'orientamento dottrinale e in parte giurispru- denziale, poi superato dalla Cassazione a partire dal 2017 e, infine, dalle S.U. 4696/22, se- condo cui in caso di omologazione del concordato preventivo il fallimento omisso medio non era possibile salvo che rilevasse una nuova insolvenza. In quest'ultima ipotesi, in quel con- testo, mai si è dubitato che il creditore anteriore, nei limiti del credito falcidiato, fosse legit- timato a presentare istanza di fallimento. E tale conclusione va mantenuta ferma nel nuovo quadro normativo. Diversamente ragionando la disposizione sarebbe sospettabile di viola- zione degli artt.3 e 24 Cost.
La soluzione è peraltro in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione che da tempo ha affermato, quanto ai creditori, che la legittimazione a proporre l'istanza di falli- mento, prima, e di liquidazione giudiziale, oggi, si correla alla possibilità di essere ammesso al passivo, per cui anche il titolare di un creditore condizionato o a termine può proporre l'istanza. Per cui sarebbe strano che rispetto "alla nuova insolvenza" il creditore falcidiato,
pagina 22 di 29 titolare magari di crediti per migliaia o milioni di euro, non possa proporre istanza di liqui- dazione giudiziale pur potendo poi insinuarsi al passivo della procedura aperta ad istanza dello stesso debitore o del PM o di un creditore successivo.
Si tratta allora di comprendere le ricadute applicative del sintagma contenuto nell'art.119, co.7 CCII e in che termini la “vecchia insolvenza”, cioè i debiti falcidiati, rilevi ai fini de quibus.
Appare a questa corte che, a grandi linee, si imponga una distinzione di fondo tra con- cordati in continuità aziendale e concordati di tipo liquidatorio.
Nei primi la “nuova insolvenza” sarà apprezzabile come incapacità del debitore di adempiere regolarmente i propri debiti, sorti successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo, alla luce dei flussi di cassa generati dalla continuità.
Nei concordati di tipo liquidatorio rileverà l'incapacità del debitore di soddisfare i nuovi debiti, tenuto conto di quelli pregressi e della idoneità dell'attivo liquidabile a coprire gli uni e gli altri;
rileverà altresì l'appostazione, nella proposta concordataria, di eventuali fondi rischi per la copertura di debiti futuri.
In altre parole, non vi è la completa sterilizzazione dei debiti pregressi,ma si richiede
(punto sul quale conviene anche la reclamata) che questi ultimi siano considerati nella misura falcidiata, al fine di verificare, tenuto conto della prospettiva liquidatoria, se l'attivo liquida- bile consente o meno il pagamento anche dei debiti sorti dopo l'omologazione.
2.3.- Ciò premesso, deve convenirsi con quanto denunciato dalla reclamante con il se- condo motivo di reclamo.
Il tribunale, recependo in maniera del tutto acritica la relazione del liquidatore e del commissario giudiziale del 3-12-2024, che è posta a base del provvedimento di rigetto, è incorso, in punto di valutazione dello stato di insolvenza, in un giudizio che non è corrispon- dente a quanto emerge dalla complessiva documentazione in atti.
E' corretto, in primo luogo, il rilievo che in punto di passività maturate dopo l'omolo- gazione del concordato il tribunale si è limitato a considerare soltanto l'IMU (passata da euro
400.000,00 stimata ad euro 800.000,00 reali), omettendo di valutare tutta una serie di passi- vità pure emergenti dagli atti e, in particolare, dalle informative dell'agente della riscossione
(Agenzia delle Entrate Riscossione, infra ADER) e dell'INPS.
pagina 23 di 29 In particolare, l'esame dell'informativa ADER (e degli estratti di ruolo ad essa allegati) evidenzia che dopo il deposito della domanda di apertura della procedura di concordato pre- ventivo, presentata nell'anno 2015, sono maturati negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, ulteriori debiti per tasse automobilistiche, contributi consorzio di bonifica, diritti ca- merali, IVA 2016 e 2017, contributi INPS 2016 e INAIL 2017 e relative sanzioni, canone di concessione demaniale, etc.
Si tratta di maggiori debiti quantificabili, sulla base degli estratti di ruolo, salvo errori di calcoli, in euro 64.265,92.
Tale dato è particolarmente significativo per due ragioni: (a) come risulta dall'esame degli estratti di ruolo allegati all'informativa ADER, questi non includono l'IMU maturata in tutto il periodo post concordatario, pari a euro 800.000,00 (con un surplus di euro
400.000,00 rispetto a quanto preventivato in sede di domanda di concordato); (b) non risul- tano gli oneri, fra l'altro, per consorzio di bonifica, concessioni demaniali, diritti camerali successivi all'anno 2021, per la cui riscossione, con ogni evidenza, gli enti titolari non hanno ancora investito l'agente di riscossione.
Dallo stesso estratto emerge poi il maggiore debito per interessi, rispetto a quello cri- stallizzato alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, sicché tra nuovi debiti veri e propri e maggiori interessi sui debiti anteriori, la differenza ammonta a circa 600.000,00 euro.
In sintesi, in base ai dati sopra evidenziati emergono debiti maturati successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo (si ripete, avvenuta nel 2015) ben mag- giori della sola IMU considerata dal tribunale di Livorno.
Tale conclusione è corroborata dall'esame dei bilanci della società resistente che, in concordato preventivo dal 2015, è stata posta in liquidazione a decorrere dal 25-5-2021.
L'esame dei bilanci prodotti per gli anni 2021, 2022, 2023, evidenzia un progressivo aumento delle perdite di esercizio dovuto quasi esclusivamente agli oneri di gestione, oneri che nell'anno 2020 (come risulta dalla colonna di raffronto presente nel bilancio 2021 in atti) sono stati pari a euro 87.976, nell'anno 2021 a euro 95.063, nell'anno 2022 a euro 230.751, nell'anno 2023 a euro 87.799. In conseguenza delle significative perdite di esercizio regi- strate negli anni sopra indicati, il valore negativo del patrimonio netto è passato da meno euro
10.236.258 al 31.12.2020 a meno euro 10.606.988 al 31.12.2023. Tali dati sono certamente pagina 24 di 29 parziali, perché non considerano gli oneri maturati dal 2016 al 2019 e quelli maturati nel
2024. Non di meno sono significativi del fatto che la resistente ha continuato a generare debiti in maniera significativa, ben oltre la sola IMU, per il periodo successivo al deposito della domanda di concordato preventivo.
Dal punto di vista dell'attivo liquidabile il tribunale ha focalizzato, poi, la propria at- tenzione soltanto sul cespite di maggiore valore (lotto 1), ma non si è posto il problema dell'attualità dei valori di stima degli altri beni alla luce degli elementi di criticità pure emer- genti dalla relazione del liquidatore e del commissario giudiziale del 3-12-2024.
Come già sopra evidenziato, per tutti gli altri lotti immobiliari non interessati dall'ap- provazione del piano strutturale del Comune di Cecina, per l'impianto di lavorazione laterizi e il magazzino - beni il cui complessivo valore ai fini dell'attivo concordatario è valorizzato per la cifra complessiva di euro 4.076.576 -, non c'è una giustificazione della mancata liqui- dazione se non il fatto che le aste siano andate deserte o che alcuni beni non sono allo stato
“liquidabili” per il contenzioso in corso con i terzi che li occupano.
Non di meno, da ciò non è tratta conseguenza alcuna sul minore valore dei beni con- seguente alla loro non appetibilità sul mercato.
Sovviene, allora, lo stesso caveat che aveva espresso il commissario giudiziale nella relazione 172 LF quando, segnalando che la proposta e il piano si basavano su uno scenario di best case, aggiungeva “che – qualora la Società debitrice non riuscisse nei termini previsti dal piano [che si ricorda, era di quattro anni] a vendere detti immobili con le modalità previste nello stesso, e fosse, di conseguenza, costretta a vendere i beni all'asta (worst case) – il valore di presunto realizzo dei RR e Fabbricati andrebbe, ad avviso della scrivente, ridotto ad € 8.497.000,00=; valore quest'ultimo ottenuto applicando una riduzione di circa il 25% rispetto al valore base d'asta, così come determinato dal Geom. , secondo lo Per_2 schema qui di seguito riportato […]”.
Come sopra segnalato, se anche solo si riducesse i valori di stima dei beni de quibus
(euro 4.076.576) nella misura del 25%, il minore valore di tali beni ammonterebbe ad oltre un milione di euro.
Ma tale riduzione è, con ogni probabilità, errata per difetto, tenuto conto soprattutto del fatto che l'impianto di lavorazione dei laterizi è divenuto nelle more della procedura del tutto pagina 25 di 29 obsoleto, tanto da non essere vendibile nei mercati europei, e che le aste sinora espletate sono andate deserte.
Va poi rilevato che il giudice di prima istanza non ha considerato che, nel determinare il fabbisogno concordatario, così come emerge hinc et inde dagli atti (v. relazione ex art.172
LF e domanda di concordato preventivo), la proponente aveva stimato i soli interessi che sarebbero maturati, sui debiti ipotecari e privilegiati, per il periodo di quattro anni indicato per l'esecuzione del concordato.
Com'è noto, giusta la previsione degli artt. 55 e 169 LF, il corso degli interessi è so- speso soltanto per i creditori chirografari, ma non anche per i creditori ipotecari e privilegiati.
E' evidente allora che la protrazione dell'esecuzione per ulteriori quattro anni ha ag- gravato in maniera significativa l'indebitamento anteriore. Per semplicità di calcolo, se si effettua il conteggio degli interessi al tasso di interesse legale (che è sicuramente inferiore a quello convenzionale) sull'ammontare complessivo dei debiti ipotecari e privilegiati (pari a euro 15.664.862) per il periodo dal 1.1.2021 ad oggi (ovvero per gli anni successivi ai quattro indicati nel piano), i maggiori interessi sono pari a circa € 2.665.987,86.
L'indebitamento anteriore non è rimasto, quindi, cristallizzato nella misura falcidiata, ma almeno per i crediti ipotecari e privilegiati è aumentato in una misura non inferiore a quella testé indicata. E l'aspetto è di particolare rilievo perché nell'impostazione del concor- dato liquidatorio il surplus di valore del lotto 1, rispetto ai crediti ipotecari iscritti sul mede- simo bene, avrebbe dovuto consentire di reperire le risorse necessarie per soddisfare gli altri creditori (tra cui i chirografari). Laddove è evidente, invece, che il ritardo nella liquidazione di tali beni non consentirà di attribuire nulla agli altri creditori perché, per effetto dei maggiori interessi maturati in grado ipotecario, non vi sarà un surplus da attribuire a questi ultimi.
A questo punto risulta evidente l'errore in cui incorrono il liquidatore e il commissario giudiziale quando nella relazione 3-12-2024 (le conclusioni sono riprese dal tribunale di Li- vorno nella decisione impugnata) assumono che la differenza tra quanto liquidato/dovuto per il compenso del commissario giudiziale e la maggiore IMU maturata (importi complessiva- mente pari ad euro 950.000,00) e quanto accantonato (per tali voci oltre che come fondo rischio generici, IMU, provvigioni immobili e impianti, pari ad euro 1.233.786,00), è ancora a favore del fondo per euro 283.786,00 (che pertanto garantirebbe il pagamento dei debiti successivi).
pagina 26 di 29 Tale conclusione è errata per vari motivi:
(a) in primo luogo, dal punto di vista metodologico, perché, ai fini de quibus, anziché considerare il solo fondo rischi generico accantonato (pari ad euro 305.000,00) per verificarne la congruità rispetto ai debiti sopravvenuti, valuta anche i fondi accan- tonati per le provvigioni di vendita degli assets immobiliari e degli impianti che, allo stato, non sono maturate semplicemente perché gli immobili e i macchinari non sono stati venduti;
(b) in secondo luogo, perché considera soltanto la maggiore IMU, ma non anche tutti gli altri debiti maturati nella fase successiva alla presentazione della domanda di apertura della procedura di concordato preventivo e non stimati nel piano concor- datario, il cui importo pure emerge dagli atti del procedimento unitario nei termini sopra riferiti.
Altresì non corretta è l'affermazione conclusiva, riportata nella predetta relazione, se- condo cui l'asserito margine di euro 283.786,00 (in realtà del tutto inesistente considerando anche gli altri debiti successivi e non soltanto l'IMU) “consente altresì di assorbire le diffe- renze, ad oggi, registrate tra l'importo di presunto valore di realizzo di alcuni assets, inserito nel piano, e l'importo effettivamente realizzato”.
Invero, la differenza tra l'attivo realizzato, considerando anche la riscossione parziale dei crediti, e il valore di stima dei beni realizzati e dei crediti, è pari ad euro 297.948,80 (come sopra indicato, v. § 1.3.) e, quindi, superiore al residuo sopra indicato (ove fosse stato esi- stente).
Tali dati certi non possono essere ribaltati considerando il maggiore valore attribuibile al lotto n.1, sia perché l'iter del piano strutturale è ancora in corso ed è notaria la possibilità della presentazione di osservazioni e di ricorsi al TAR che possono bloccare o ritardare anche di anni l'effettiva operatività del piano strutturale, sia perché, in ogni caso, il maggiore valore dell'asset, se anche fosse sussistente nei termini predicati dalla reclamata, non colmerebbe il maggiore passivo e il minore valore degli altri beni.
Infatti, gli elementi sopra esaminati dimostrano come che tra maggiori passività so- pravvenute (dovute a titolo di IMU, consorzio di bonifica, camera di commercio, contributi
INPS 2016 e 2017, IVA 2016 e 2017, INAIL 2016 e 2017, canoni di concessione demaniale, tasso di circolazione, etc.) e maggiori interessi per i debiti ipotecari e privilegiati, da un lato,
pagina 27 di 29 e il significativo minore valore della più parte degli asset dell'attivo concordatario, dall'altro lato, lo stato di insolvenza risulterebbe manifesto quand'anche fosse vero quanto sostenuto dalla reclamante circa il maggiore valore del lotto 1 per almeno di 2.000.000,00 di euro (as- sunto, quest'ultimo, invero del tutto indimostrato).
In sintesi, la differenza tra valore dell'attivo (anche considerando l'asserito maggiore valore del lotto 1) e i debiti complessivi (debiti falcidiati, maggiori interessi sui debiti privi- legiati e ipotecari, debiti successivi alla presentazione della domanda di concordato preven- tivo) evidenzia un manifesto squilibrotra tali debiti e il patrimonio della società in liquida- zione, fatto, quest'ultimo, rappresentato in maniera plastica dall'incapacità della so- cietà di pagare finanche i pochi euro del diritto annuale di iscrizione alla Camera di
Commercio.
Pertanto, sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi e quelli specifici dell'art.119, co.7 CCII per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
4.- In conclusione, deve dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale, con trasmissione degli atti al Tribunale per i provvedimenti ex art. 49, comma terzo CCII;
la presente sentenza, unitamente al decreto del Tribunale, sarà iscritta nel registro delle imprese a richiesta della cancelleria del Tribunale. Le spese di lite saranno regolate in sede concorsuale, nel contesto della verifica del passivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 50 CCII, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
1) in accoglimento del reclamo, dichiara aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_3
2) rimette gli atti al Tribunale di Livorno per i provvedimenti di cui all'art 49, comma terzo CCII;
3) dispone che la presente sentenza, unitamente al decreto del Tribunale, sia iscritta nel registro delle imprese su richiesta della cancelleria del Tribunale.
pagina 28 di 29 Così deciso nella camera di consiglio del 6-3-2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Carmine Capozzi Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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