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Sentenza 23 ottobre 2024
Sentenza 23 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 23/10/2024, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3233/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Borsani Marcella del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16/11/1987 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Vogliano Alessandra del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 04/10/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Olivola (AL) il 14/07/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II
- Serie C, Anno 2018.
Dall'unione è nato, in data 15/02/2015, il figlio , ancora minore. Per_1
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 07/10/2021 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2
in Olivola (AL) il 14/07/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
[...] all'Atto n. 4, Parte II - Serie C, Anno 2018 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente autosufficienti;
2. il figlio minore (C.F.: ), nato ad [...], Persona_2 C.F._3 il 15.02.2015 rimane affidato ad entrambi i genitori secondo le norme sull'affidamento condiviso, con domicilio prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3. il padre, salvo diverso accordo concordemente raggiunto di volta in volta dai genitori, in base agli impegni del minore, potrà tenere con sé il figlio secondo quanto previsto dalla seguente tabella:
pagina 2 di 4 Settimana 1 Martedì, prelevandolo dall'uscita da scuola (anche per il tramite dei nonni paterni), accompagnandolo agli eventuali impegni sportivi, trattenendolo per il pernottamento e riaccompagnandolo a scuola il giorno successivo finesettimana, prelevandolo all'uscita da scuola (anche per il tramite dei nonni paterni) il venerdì pomeriggio, accompagnandolo agli eventuali impegni sportivi e riaccompagnandolo personalmente presso la residenza materna alle ore 21,00 della domenica
Settimana 2 Giovedì, prelevandolo dall'uscita da scuola (anche per il tramite dei nonni paterni), accompagnandolo agli eventuali impegni sportivi, trattenendolo per il pernottamento e riaccompagnandolo a scuola personalmente il giorno successivo
4. in relazione alle giornate infrasettimanali di cui alla precedente tabella in cui il minore pernotterà presso il padre, le parti concordano che, ove il giorno seguente sia feriale o cada in periodo estivo, allora il padre riaccompagnerà personalmente presso la madre Per_1 entro le ore 09,30; ove, nonostante il predetto giorno successivo sia festivo o estivo, la sig.ra debba entrare a lavoro alle otto, allora il padre potrà tenere con sé il minore Parte_2 sino alle ore 12,00, quando lo riaccompagnerà presso la madre o i nonni materni;
5. durante le vacanze di Natale entrambi i genitori potranno tenere con sé, per sette giorni, anche non consecutivi, il figlio, il quale trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia con la madre ed il Natale con il padre e viceversa, la vigilia di Capodanno con il padre e il Capodanno con la madre e viceversa. Durante le vacanze di Pasqua entrambi i genitori potranno tenere con sé per tre giorni, anche non consecutivi, , che trascorrerà ad anni alterni la Per_1
Domenica di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa;
durante il periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé il minore per tre settimane anche non consecutive, con espressa autorizzazione della madre a che il minore trascorra periodi di villeggiatura in mete europee con il padre anche per due settimane, in periodi da concordarsi tra le parti entro il 31 marzo di ogni anno;
in ogni caso il minore trascorrerà con il padre due settimane durante il mese di agosto, di cui una sarà sempre l'ultima del mese e l'altra, ad anni alterni, sarà la settimana in cui cade la festività di FE (per l'anno 2024 quest'ultima settimana sarà di competenza della madre); salvo diverso accordo tra le parti, il sig. ove non trascorra i predetti 15 giorni, o frazione degli stessi, con , Pt_1 Per_1 sarà tenuto a pagare il 100% del centro estivo o baby sitter al quale il minore sarà iscritto;
resta fermo che, in tali periodi, potrà liberamente contattare l'altro genitore ogni Per_1 volta che lo desidererà;
pagina 3 di 4 6. i signori e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni attinenti Parte_2 Pt_1 all'educazione di e si coadiuveranno nella gestione e adempimento degli impegni Per_1 scolastici, ludici e sportivi che il minore, crescendo, necessiterà;
7. entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed altresì di recapito telefonico;
8. si dà atto che i coniugi si impegnano a salvaguardare i rapporti del figlio con gli ascendenti
(che continueranno a coadiuvarli e collaborare fattivamente nell'accudimento di ) e Per_1 con i nuclei familiari dei genitori, in conformità a quanto sino ad ora avvenuto;
9. si dà atto che le parti prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, loro e del figlio minore;
Per_1
10. il padre si impegna a contribuire al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 330,65, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Org_
11. entrambi i coniugi rimangono assegnatari dell'assegno unico in pari quota, con impegno da parte del sig. a corrispondere, entro 5 giorni dall'accredito in proprio Pt_1 favore, la propria quota alla sig.ra , quale integrazione al mantenimento per il Parte_2 figlio;
12. le spese straordinarie per il minore nonché i buoni pasto di scuola e centri estivi del minore
(compresi eventuali arretrati) e restano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno, come da Protocollo del Tribunale di Vercelli da intendersi qui integralmente trascritto;
13. si dà atto che il sig. si impegna inoltre a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, la somma di € 256,72 (pari ad un mezzo della rata totale di €513,44) per il finanziamento contratto con n. 930889301 fino a esaurimento della Org_2 posizione.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 23/10/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3233/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Borsani Marcella del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16/11/1987 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Vogliano Alessandra del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 04/10/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Olivola (AL) il 14/07/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II
- Serie C, Anno 2018.
Dall'unione è nato, in data 15/02/2015, il figlio , ancora minore. Per_1
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 07/10/2021 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2
in Olivola (AL) il 14/07/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
[...] all'Atto n. 4, Parte II - Serie C, Anno 2018 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente autosufficienti;
2. il figlio minore (C.F.: ), nato ad [...], Persona_2 C.F._3 il 15.02.2015 rimane affidato ad entrambi i genitori secondo le norme sull'affidamento condiviso, con domicilio prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3. il padre, salvo diverso accordo concordemente raggiunto di volta in volta dai genitori, in base agli impegni del minore, potrà tenere con sé il figlio secondo quanto previsto dalla seguente tabella:
pagina 2 di 4 Settimana 1 Martedì, prelevandolo dall'uscita da scuola (anche per il tramite dei nonni paterni), accompagnandolo agli eventuali impegni sportivi, trattenendolo per il pernottamento e riaccompagnandolo a scuola il giorno successivo finesettimana, prelevandolo all'uscita da scuola (anche per il tramite dei nonni paterni) il venerdì pomeriggio, accompagnandolo agli eventuali impegni sportivi e riaccompagnandolo personalmente presso la residenza materna alle ore 21,00 della domenica
Settimana 2 Giovedì, prelevandolo dall'uscita da scuola (anche per il tramite dei nonni paterni), accompagnandolo agli eventuali impegni sportivi, trattenendolo per il pernottamento e riaccompagnandolo a scuola personalmente il giorno successivo
4. in relazione alle giornate infrasettimanali di cui alla precedente tabella in cui il minore pernotterà presso il padre, le parti concordano che, ove il giorno seguente sia feriale o cada in periodo estivo, allora il padre riaccompagnerà personalmente presso la madre Per_1 entro le ore 09,30; ove, nonostante il predetto giorno successivo sia festivo o estivo, la sig.ra debba entrare a lavoro alle otto, allora il padre potrà tenere con sé il minore Parte_2 sino alle ore 12,00, quando lo riaccompagnerà presso la madre o i nonni materni;
5. durante le vacanze di Natale entrambi i genitori potranno tenere con sé, per sette giorni, anche non consecutivi, il figlio, il quale trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia con la madre ed il Natale con il padre e viceversa, la vigilia di Capodanno con il padre e il Capodanno con la madre e viceversa. Durante le vacanze di Pasqua entrambi i genitori potranno tenere con sé per tre giorni, anche non consecutivi, , che trascorrerà ad anni alterni la Per_1
Domenica di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa;
durante il periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé il minore per tre settimane anche non consecutive, con espressa autorizzazione della madre a che il minore trascorra periodi di villeggiatura in mete europee con il padre anche per due settimane, in periodi da concordarsi tra le parti entro il 31 marzo di ogni anno;
in ogni caso il minore trascorrerà con il padre due settimane durante il mese di agosto, di cui una sarà sempre l'ultima del mese e l'altra, ad anni alterni, sarà la settimana in cui cade la festività di FE (per l'anno 2024 quest'ultima settimana sarà di competenza della madre); salvo diverso accordo tra le parti, il sig. ove non trascorra i predetti 15 giorni, o frazione degli stessi, con , Pt_1 Per_1 sarà tenuto a pagare il 100% del centro estivo o baby sitter al quale il minore sarà iscritto;
resta fermo che, in tali periodi, potrà liberamente contattare l'altro genitore ogni Per_1 volta che lo desidererà;
pagina 3 di 4 6. i signori e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni attinenti Parte_2 Pt_1 all'educazione di e si coadiuveranno nella gestione e adempimento degli impegni Per_1 scolastici, ludici e sportivi che il minore, crescendo, necessiterà;
7. entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed altresì di recapito telefonico;
8. si dà atto che i coniugi si impegnano a salvaguardare i rapporti del figlio con gli ascendenti
(che continueranno a coadiuvarli e collaborare fattivamente nell'accudimento di ) e Per_1 con i nuclei familiari dei genitori, in conformità a quanto sino ad ora avvenuto;
9. si dà atto che le parti prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, loro e del figlio minore;
Per_1
10. il padre si impegna a contribuire al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 330,65, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Org_
11. entrambi i coniugi rimangono assegnatari dell'assegno unico in pari quota, con impegno da parte del sig. a corrispondere, entro 5 giorni dall'accredito in proprio Pt_1 favore, la propria quota alla sig.ra , quale integrazione al mantenimento per il Parte_2 figlio;
12. le spese straordinarie per il minore nonché i buoni pasto di scuola e centri estivi del minore
(compresi eventuali arretrati) e restano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno, come da Protocollo del Tribunale di Vercelli da intendersi qui integralmente trascritto;
13. si dà atto che il sig. si impegna inoltre a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, la somma di € 256,72 (pari ad un mezzo della rata totale di €513,44) per il finanziamento contratto con n. 930889301 fino a esaurimento della Org_2 posizione.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 23/10/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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