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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Carmen Lombardi Presidente dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello all'udienza del 17.9.2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 678/2023 R. G. sezione lavoro
TRA
in persona del procuratore speciale Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giada D'Orso
Appellante
E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Amalfitano Maria CP_1
Sofia e Fabio Falanga
Appellata
NONCHE' in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Maria
Sofia Lizzi
Appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1719/2023, pubblicata in data 15.3.2023, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sul ricorso di depositato in data 6.7.2022 CP_1 in opposizione all'intimazione di pagamento n. 071 2022 90046649 91/000, notificata alla da in data 27.05.2022, accertato, in applicazione del principio CP_1 Parte_1
c.d. della ragione più liquida, il decorso del termine quinquennale di prescrizione a far data dall'epoca di asserita notifica degli avvisi di addebito ivi richiamati e ritenuta assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti, dichiarava la prescrizione dei contributi previdenziali di cui agli avvisi di addebito n. 37220120015316914000, n. 37120130002647259000, n. CP_2
37120130016805200000, n. 37120140005834415000, n. 37120140012215225000, n.
37120140022739383000, n. 37120150010705671000, n. 3712016000766617000, con la conseguente illegittimità, in parte qua, dell'intimazione di pagamento opposta;
dichiarava, inoltre, che l' non avesse il diritto di procedere all'esecuzione forzata in base agli avvisi di addebito CP_2 suindicati;
quanto alle spese di lite, compensate quelle nei confronti dell' , condannava CP_2
al pagamento delle spese di parte opponente, liquidandole in € Parte_1
1.650,00 per compenso professionale con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Avverso la pronuncia proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 28.3.2023,
e censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto decorso Parte_1
il termine di prescrizione;
sostenuta la ritualità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione costituiti dalle intimazioni di pagamento n. 07120179041768448000 (relativa agli avvisi di addebito n. 37120120015316914000 e n. 37120130002647259000), n. 07120189028953940000
(relativa all'avviso di addebito 37120130016805200000) e n. 07120189041968983000 (relativo agli avvisi di addebito n.37120140022739383000, n. 37120140005834415000, n.
37120140012215225000, n. 37120150010705671000 e n. 3712016000766617000), invocava la riforma della sentenza con rigetto del ricorso proposto in primo grado da , vinte le CP_1
spese.
Resisteva al gravame , invocandone l'inammissibilità o, comunque, il rigetto. Parte_2
Si costituiva l' , aderendo al gravame di ed insistendo sull'eccezione di inammissibilità CP_2 CP_3 dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, richiamando Cassazione n. 3005/2020.
Disposto all'udienza del 4.6.2025, su richiesta del difensore di , rinvio per discutere CP_1 sul profilo della inammissibilità dell'opposizione, all'odierna udienza all'esito della discussione e della camera di consiglio la Corte ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*****
2. La sentenza impugnata deve essere riformata, con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R. 602/1973, come introdotto dalla novella legislativa di cui all'art.
3-bis del D.L.
n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021.
Sulla base di un condivisibile indirizzo della Suprema Corte, formatosi prima della novella legislativa dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ad opera dell'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, questo Collegio, con orientamento ormai consolidato, escludeva l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 07-03-2019, n. 6723; Cass., 9-3-2017, n. 6034; Cass. 13-
10-2016, n. 20618; Cass. 10-11-2016, n. 22946).
Il ragionamento operato dai giudici di legittimità prendeva le mosse dal rilievo che l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. civ., sez. lav., 31-07-2015, n. 16262; Cass. civ., sez. VI, 23-07-2015, n.
15479; Cass. civ., sez. VI, 13-07-2015, n. 14612; Cass. civ., sez. III, 23-06-2015, n. 12893; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 27-01-2011, n. 2051). Non vi erano quindi i presupposti, in difetto di qualsivoglia attività esecutiva da parte dell'Ente o dell'esattore, per percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo del credito.
L'affermazione, precisava il Collegio, non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni
Unite con sentenza n. 19704 del 2015 (resa peraltro, giova ricordare, in materia tributaria), secondo cui il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo, e dunque la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal senza dover Controparte_4
necessariamente attendere la notifica di un atto successivo.
Si tratta, invero, di azioni diverse, ricollegate a diversi fatti costitutivi e caratterizzate da differenti prospettazioni in relazione al petitum perseguito.
La distinzione era stata opportunamente ribadita, da ultimo, da Cass. civ., sez. Lav., sent. 8 ottobre
2019 n. 29294, che, nel ripercorrere analiticamente le diverse ipotesi di tutela riconosciute al debitore che intenda contestare l'esistenza di un debito contributivo di cui sia venuto a conoscenza solo mediante l'estratto di ruolo, aveva precisato che, mentre deve ritenersi ammissibile, in linea generale, l'azione recuperatoria ex art. 24 d. lgs. 46/1999 sul presupposto della decorrenza del relativo termine di impugnazione della cartella dal momento della prima conoscenza dell'esistenza della stessa tramite l'estratto di ruolo, non sussiste l'interesse ad agire qualora il debitore solleciti esclusivamente l'accertamento negativo del credito emerso dall'estratto di ruolo senza che alcun atto impositivo sia stato compiuto in suo danno.
Così, testualmente, la Suprema Corte: “… se, invece, attraverso l'esercizio della medesima azione si intenda impugnare proprio l'estratto del ruolo in sé considerato ed a prescindere dalla verifica dell'avvenuta notifica della cartella, è evidente che tale azione non sarà ammissibile se rivolta esclusivamente ad ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del credito per ragioni antecedenti alla notifica della cartella, perché l'estratto del ruolo non è atto idoneo a determinare alcuna lesione del patrimonio del contribuente, sicché qualsiasi eventuale ragione estintiva del debito, compresa la prescrizione dell'obbligo contributivo, non potrà essere più accertata essendo irretrattabile l'accertamento amministrativo per il decorso del termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24”.
E', poi, intervenuto il legislatore con l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito con modifiche dalla l. n. 215 del 2021, che, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 (intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”), ha aggiunto il comma 4 bis, che testualmente prevede:
"
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Sulla questione dell'applicabilità della norma ai giudizi in corso sono intervenute, quindi, le Sezioni
Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, affermando, quale principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., che in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, lo ius superveniens dell'art. 12 comma 4 bis sopra citato trova applicazione anche nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Detta norma, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.
La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dedotto e dimostrato, eventualmente attraverso il ricorso alla rimessione nei termini della parte che ne faccia richiesta;
da essa si trae, altresì, il corollario che nemmeno può ritenersi sussistente l'interesse ad agire a fronte della mera notifica di un'intimazione di pagamento, che non è un atto della procedura esecutiva, ma produce soltanto l'effetto di messa in mora del debitore e interruzione della prescrizione.
A tale condivisibile principio questa Corte ritiene doveroso dare piena applicazione.
3. Nel caso di specie, è palese dalla lettura del ricorso introduttivo di primo grado che intendesse proporre un'azione di accertamento negativo dell'esistenza del credito CP_1 dell' per decorso del termine di prescrizione quinquennale, sul presupposto della conoscenza CP_2 degli avvisi di addebito, per la prima volta, con la notifica dell'intimazione di pagamento;
o, in via gradata, un'opposizione ex art. 615 c.p.c. per far valere la prescrizione estintiva maturata successivamente alla presunta notifica degli avvisi.
Nel costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale, il convenuto ha prodotto la copia degli CP_2
avvisi di addebito e delle relative notifiche.
L'opposizione, dunque, appariva inammissibile, per difetto di interesse ad agire, già in virtù dell'orientamento della giurisprudenza di questo Collegio, avallato dalle pronunce della Suprema
Corte sopra richiamato;
vieppiù la pronuncia di inammissibilità è inevitabile a seguito dello ius superveniens di cui si è dato conto, che esclude senza riserve l'impugnazione dell'estratto di ruolo nel caso in cui la cartella esattoriale o l'avviso di addebito siano stati validamente notificati.
In ogni caso, per le ragioni sopra esposte, la verifica della ritualità della notifica degli avvisi di addebito dell' e dei successivi atti interruttivi costituiti dalle intimazioni di pagamento emesse CP_2
da , anche laddove contestata, appare irrilevante, a fronte dello Parte_1 ius superveniens di cui si è dato conto, che esclude senza riserve l'impugnazione dell'estratto di ruolo anche nel caso in cui la cartella esattoriale - o l'avviso di addebito - non siano stati validamente notificati, a meno che non ricorra il peculiare pregiudizio indicato nella norma stessa;
pregiudizio che la non ha in alcun modo dedotto. CP_1
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta in primo grado avverso l'intimazione di pagamento e gli estratti di ruolo relativi agli avvisi di addebito ivi indicati debba essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R. 602/1973. Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. Lav. n.
11423/2016).
La Suprema Corte ha altresì ribadito il principio di diritto secondo cui “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”. In particolare, la Suprema Corte , con la sentenza n. 2149/2014, ha affermato che “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di essere, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso”.
In applicazione dei predetti principi, analizzato l'esito complessivo del doppio grado di giudizio e tenuto conto delle ragioni della decisione, si reputano sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte così decide: in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in primo grado;
CP_1
compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Napoli, 17.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Carmen Lombardi Presidente dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello all'udienza del 17.9.2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 678/2023 R. G. sezione lavoro
TRA
in persona del procuratore speciale Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giada D'Orso
Appellante
E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Amalfitano Maria CP_1
Sofia e Fabio Falanga
Appellata
NONCHE' in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Maria
Sofia Lizzi
Appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1719/2023, pubblicata in data 15.3.2023, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sul ricorso di depositato in data 6.7.2022 CP_1 in opposizione all'intimazione di pagamento n. 071 2022 90046649 91/000, notificata alla da in data 27.05.2022, accertato, in applicazione del principio CP_1 Parte_1
c.d. della ragione più liquida, il decorso del termine quinquennale di prescrizione a far data dall'epoca di asserita notifica degli avvisi di addebito ivi richiamati e ritenuta assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti, dichiarava la prescrizione dei contributi previdenziali di cui agli avvisi di addebito n. 37220120015316914000, n. 37120130002647259000, n. CP_2
37120130016805200000, n. 37120140005834415000, n. 37120140012215225000, n.
37120140022739383000, n. 37120150010705671000, n. 3712016000766617000, con la conseguente illegittimità, in parte qua, dell'intimazione di pagamento opposta;
dichiarava, inoltre, che l' non avesse il diritto di procedere all'esecuzione forzata in base agli avvisi di addebito CP_2 suindicati;
quanto alle spese di lite, compensate quelle nei confronti dell' , condannava CP_2
al pagamento delle spese di parte opponente, liquidandole in € Parte_1
1.650,00 per compenso professionale con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Avverso la pronuncia proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 28.3.2023,
e censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto decorso Parte_1
il termine di prescrizione;
sostenuta la ritualità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione costituiti dalle intimazioni di pagamento n. 07120179041768448000 (relativa agli avvisi di addebito n. 37120120015316914000 e n. 37120130002647259000), n. 07120189028953940000
(relativa all'avviso di addebito 37120130016805200000) e n. 07120189041968983000 (relativo agli avvisi di addebito n.37120140022739383000, n. 37120140005834415000, n.
37120140012215225000, n. 37120150010705671000 e n. 3712016000766617000), invocava la riforma della sentenza con rigetto del ricorso proposto in primo grado da , vinte le CP_1
spese.
Resisteva al gravame , invocandone l'inammissibilità o, comunque, il rigetto. Parte_2
Si costituiva l' , aderendo al gravame di ed insistendo sull'eccezione di inammissibilità CP_2 CP_3 dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, richiamando Cassazione n. 3005/2020.
Disposto all'udienza del 4.6.2025, su richiesta del difensore di , rinvio per discutere CP_1 sul profilo della inammissibilità dell'opposizione, all'odierna udienza all'esito della discussione e della camera di consiglio la Corte ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*****
2. La sentenza impugnata deve essere riformata, con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R. 602/1973, come introdotto dalla novella legislativa di cui all'art.
3-bis del D.L.
n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021.
Sulla base di un condivisibile indirizzo della Suprema Corte, formatosi prima della novella legislativa dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ad opera dell'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, questo Collegio, con orientamento ormai consolidato, escludeva l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 07-03-2019, n. 6723; Cass., 9-3-2017, n. 6034; Cass. 13-
10-2016, n. 20618; Cass. 10-11-2016, n. 22946).
Il ragionamento operato dai giudici di legittimità prendeva le mosse dal rilievo che l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. civ., sez. lav., 31-07-2015, n. 16262; Cass. civ., sez. VI, 23-07-2015, n.
15479; Cass. civ., sez. VI, 13-07-2015, n. 14612; Cass. civ., sez. III, 23-06-2015, n. 12893; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 27-01-2011, n. 2051). Non vi erano quindi i presupposti, in difetto di qualsivoglia attività esecutiva da parte dell'Ente o dell'esattore, per percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo del credito.
L'affermazione, precisava il Collegio, non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni
Unite con sentenza n. 19704 del 2015 (resa peraltro, giova ricordare, in materia tributaria), secondo cui il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo, e dunque la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal senza dover Controparte_4
necessariamente attendere la notifica di un atto successivo.
Si tratta, invero, di azioni diverse, ricollegate a diversi fatti costitutivi e caratterizzate da differenti prospettazioni in relazione al petitum perseguito.
La distinzione era stata opportunamente ribadita, da ultimo, da Cass. civ., sez. Lav., sent. 8 ottobre
2019 n. 29294, che, nel ripercorrere analiticamente le diverse ipotesi di tutela riconosciute al debitore che intenda contestare l'esistenza di un debito contributivo di cui sia venuto a conoscenza solo mediante l'estratto di ruolo, aveva precisato che, mentre deve ritenersi ammissibile, in linea generale, l'azione recuperatoria ex art. 24 d. lgs. 46/1999 sul presupposto della decorrenza del relativo termine di impugnazione della cartella dal momento della prima conoscenza dell'esistenza della stessa tramite l'estratto di ruolo, non sussiste l'interesse ad agire qualora il debitore solleciti esclusivamente l'accertamento negativo del credito emerso dall'estratto di ruolo senza che alcun atto impositivo sia stato compiuto in suo danno.
Così, testualmente, la Suprema Corte: “… se, invece, attraverso l'esercizio della medesima azione si intenda impugnare proprio l'estratto del ruolo in sé considerato ed a prescindere dalla verifica dell'avvenuta notifica della cartella, è evidente che tale azione non sarà ammissibile se rivolta esclusivamente ad ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del credito per ragioni antecedenti alla notifica della cartella, perché l'estratto del ruolo non è atto idoneo a determinare alcuna lesione del patrimonio del contribuente, sicché qualsiasi eventuale ragione estintiva del debito, compresa la prescrizione dell'obbligo contributivo, non potrà essere più accertata essendo irretrattabile l'accertamento amministrativo per il decorso del termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24”.
E', poi, intervenuto il legislatore con l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito con modifiche dalla l. n. 215 del 2021, che, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 (intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”), ha aggiunto il comma 4 bis, che testualmente prevede:
"
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Sulla questione dell'applicabilità della norma ai giudizi in corso sono intervenute, quindi, le Sezioni
Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, affermando, quale principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., che in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, lo ius superveniens dell'art. 12 comma 4 bis sopra citato trova applicazione anche nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Detta norma, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.
La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dedotto e dimostrato, eventualmente attraverso il ricorso alla rimessione nei termini della parte che ne faccia richiesta;
da essa si trae, altresì, il corollario che nemmeno può ritenersi sussistente l'interesse ad agire a fronte della mera notifica di un'intimazione di pagamento, che non è un atto della procedura esecutiva, ma produce soltanto l'effetto di messa in mora del debitore e interruzione della prescrizione.
A tale condivisibile principio questa Corte ritiene doveroso dare piena applicazione.
3. Nel caso di specie, è palese dalla lettura del ricorso introduttivo di primo grado che intendesse proporre un'azione di accertamento negativo dell'esistenza del credito CP_1 dell' per decorso del termine di prescrizione quinquennale, sul presupposto della conoscenza CP_2 degli avvisi di addebito, per la prima volta, con la notifica dell'intimazione di pagamento;
o, in via gradata, un'opposizione ex art. 615 c.p.c. per far valere la prescrizione estintiva maturata successivamente alla presunta notifica degli avvisi.
Nel costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale, il convenuto ha prodotto la copia degli CP_2
avvisi di addebito e delle relative notifiche.
L'opposizione, dunque, appariva inammissibile, per difetto di interesse ad agire, già in virtù dell'orientamento della giurisprudenza di questo Collegio, avallato dalle pronunce della Suprema
Corte sopra richiamato;
vieppiù la pronuncia di inammissibilità è inevitabile a seguito dello ius superveniens di cui si è dato conto, che esclude senza riserve l'impugnazione dell'estratto di ruolo nel caso in cui la cartella esattoriale o l'avviso di addebito siano stati validamente notificati.
In ogni caso, per le ragioni sopra esposte, la verifica della ritualità della notifica degli avvisi di addebito dell' e dei successivi atti interruttivi costituiti dalle intimazioni di pagamento emesse CP_2
da , anche laddove contestata, appare irrilevante, a fronte dello Parte_1 ius superveniens di cui si è dato conto, che esclude senza riserve l'impugnazione dell'estratto di ruolo anche nel caso in cui la cartella esattoriale - o l'avviso di addebito - non siano stati validamente notificati, a meno che non ricorra il peculiare pregiudizio indicato nella norma stessa;
pregiudizio che la non ha in alcun modo dedotto. CP_1
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta in primo grado avverso l'intimazione di pagamento e gli estratti di ruolo relativi agli avvisi di addebito ivi indicati debba essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R. 602/1973. Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. Lav. n.
11423/2016).
La Suprema Corte ha altresì ribadito il principio di diritto secondo cui “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”. In particolare, la Suprema Corte , con la sentenza n. 2149/2014, ha affermato che “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di essere, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso”.
In applicazione dei predetti principi, analizzato l'esito complessivo del doppio grado di giudizio e tenuto conto delle ragioni della decisione, si reputano sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte così decide: in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in primo grado;
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compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Napoli, 17.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi