CASS
Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2024, n. 35386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35386 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TH SE, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 12/01/2024 del Tribunale di Bergamo, udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale Pietro Gaeta, che chiede annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc pen. del 12 gennaio 2024, il Tribunale di Bergamo ha applicato a SE TH — per il reato ex art. 337 cod. pen. descritto nella imputazione — la pena di 1 anno di reclusione, sostituita ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. con la multa di euro 5.475, e ha revocato ex art. 168 cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 18 gennaio 2022, perché il delitto di resistenza a pubblico ufficiale oggetto del processo è stato commesso entro i cinque anni dalla già menzionata sentenza. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di TH si deduce violazione dell'art. 168 cod. pen. perchè il Tribunale revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la precedente sentenza, erroneamente ritenendo che la condanna a 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 35386 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 02/07/2024 pena pecuniaria, seppure sostitutiva di pena detentiva, consenta la revoca della sospensione condizionale della pena, mentre per tale revoca occorre sempre considerare la pena pecuniaria come tale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. per il quale: «Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, neo termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli». Secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, una condanna a pena detentiva sostituita, ex art. 57 legge 24 novembre 1981 n. 689, con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162; Sez. 1, n. 5638 del 20/01/2009, Poli, Rv. 242451; Sez. 1, n. 20289 del 06/05/2008, Muzzolan, Rv. 239993). Infatti, l'art. 57 della legge 24 novembre 1981 n. 689 — la cui formulazione non è stata modificata dall'art. 71 d. Igs. 16 ottobre 2022 n. 150, che ha introdotto le pene sostitutive delle pene detentive brevi, fra le quali rientra la pena pecuniaria applicata nel caso in esame — nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, mentre prevede che «per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita», stabilisce, all'opposto, che «la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva». 2. Pertanto, il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta, statuizione che si elimina, come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, statuizione che elimina. Così deciso il 02/07/2024
lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale Pietro Gaeta, che chiede annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc pen. del 12 gennaio 2024, il Tribunale di Bergamo ha applicato a SE TH — per il reato ex art. 337 cod. pen. descritto nella imputazione — la pena di 1 anno di reclusione, sostituita ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. con la multa di euro 5.475, e ha revocato ex art. 168 cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 18 gennaio 2022, perché il delitto di resistenza a pubblico ufficiale oggetto del processo è stato commesso entro i cinque anni dalla già menzionata sentenza. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di TH si deduce violazione dell'art. 168 cod. pen. perchè il Tribunale revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la precedente sentenza, erroneamente ritenendo che la condanna a 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 35386 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 02/07/2024 pena pecuniaria, seppure sostitutiva di pena detentiva, consenta la revoca della sospensione condizionale della pena, mentre per tale revoca occorre sempre considerare la pena pecuniaria come tale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. per il quale: «Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, neo termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli». Secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, una condanna a pena detentiva sostituita, ex art. 57 legge 24 novembre 1981 n. 689, con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162; Sez. 1, n. 5638 del 20/01/2009, Poli, Rv. 242451; Sez. 1, n. 20289 del 06/05/2008, Muzzolan, Rv. 239993). Infatti, l'art. 57 della legge 24 novembre 1981 n. 689 — la cui formulazione non è stata modificata dall'art. 71 d. Igs. 16 ottobre 2022 n. 150, che ha introdotto le pene sostitutive delle pene detentive brevi, fra le quali rientra la pena pecuniaria applicata nel caso in esame — nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, mentre prevede che «per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita», stabilisce, all'opposto, che «la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva». 2. Pertanto, il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta, statuizione che si elimina, come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, statuizione che elimina. Così deciso il 02/07/2024