Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 2019 del R.A.C.L. 2024 promossa da:
, domiciliata elettivamente in Isola Liri (FR) presso lo studio degli avvocati Controparte_1
Antonio Rosario Bongarzone e Rosario Zinzi che la rappresentano e difendono giusta procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del , contumace;
Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale Controparte_4
rappresentante, contumace;
CONVENUTI
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20 giugno 2024 ha esposto di prestare servizio alle Controparte_1
dipendenze del convenuto quale docente a tempo indeterminato presso la scuola CP_2
secondaria di secondo grado e di aver in passato svolto analogo servizio quale docente a tempo determinato per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Lamenta in questa sede la illegittima mancata erogazione della somma di 2.000,00 euro di cui all'art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107 e successivi D.P.C.M. di attuazione, prevista per ciascun anno scolastico al fine di sostenere la formazione continua dei docenti di ruolo.
Si tratta della c.d. carta elettronica del docente che nel caso specie è stata negata per gli anni scolastici sopra citati.
1
favore della somma di euro 2.000,00 (euro 500,00 per ciascun anno) oltre interessi dal dovuto al saldo con le modalità indicate in atti.
A sostegno delle sue doglianze ha richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 2, comma 1 del D.P.C.M. del
23.9.2015 e il successivo art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016.
Ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del CP_5
15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L. 107/2015.
Di conseguenza ha sostenuto che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, alla luce della pronuncia della CGUE richiamata in ricorso (nella specie l'ordinanza del
18 maggio 2022 nella causa C-450/21), il Tribunale adito è tenuto a disapplicare l'art. 1 della L.
107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
A sostegno delle predette rivendicazioni ha poi richiamato le clausole degli accordi collettivi relativi al comparto Scuola (nella specie gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007 e la clausola 6 dell'Accordo Quadro del 18 marzo 1999 che prevedono l'obbligo della formazione anche per il personale docente assunto a tempo determinato).
Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato pertanto dichiarato contumace. CP_2
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata discussa dal difensore ricorrente mediante il richiamo alle rispettive argomentazioni come esposte in atti.
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1. Va in primis dichiarata la mancanza di legitimatio ad processum in capo al dirigente dell' articolazione amministrativa del CP_4 Controparte_6 CP_2
convenuto sprovvista di autonoma soggettività giuridica.
Da ciò consegue l'inammissibilità della domanda avanzata dalla ricorrente in confronto di tale ultimo Ufficio periferico incardinato presso l'amministrazione resistente.
2 2. Tanto premesso la rivendicazione avanzata dalla professoressa riguarda un contenzioso CP_1
ormai ampiamente diffuso in ambito nazionale e che ha trovato sostanziale piena condivisione nella giurisprudenza di merito.
3. Questo giudicante reputa opportuno richiamare, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c. la condivisibile motivazione della sentenza n. 776/2023 resa da questa Sezione (est. Carta) ove si legge (fermo il riferimento alla persona dell'odierna ricorrente ed agli anni scolastici dettagliati in ricorso): Occorre premettere come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n.
1999/70/CE.
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico, ha chiarito che, conformemente all'articolo 1, comma 121°, della legge n. 107/2015 cit., il bonus è versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_2 valorizzarne le competenze professionali e che, inoltre, dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_2
professionali a distanza.
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con CP_2
contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
3 Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L, 06.03.2020 n. 6441).
Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo al ricorrente, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, il si trovasse, nei periodi Pt_1
dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella del lavoratore a tempo indeterminato a lei comparabile.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
D'altronde, è lo stesso che, tanto nel presente giudizio quanto nell'ambito del CP_2 giudizio a quo in cui era stata pronunciata l'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-
451/21, non ha contestato l'equiparabilità tra i docenti con differente durata di contratto di lavoro.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato è possibile, in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute, solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve infatti essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il NI, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la
4 somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati
24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Tribunale come possano dirsi pienamente associabili agli insegnati di ruolo, quindi in condizione tale da giustificare in loro favore l'erogazione del bonus docenti, solo quei lavoratori a temine che abbiano reso, nel corso dell'anno di riferimento ai fini dell'erogazione del bonus, almeno 150 giorni di insegnamento ossia la quantità temporale di prestazione minima richiedibile al docente di ruolo al quale, infatti, può essere concessa (ai sensi dell'art. 39, comma 4°, CCNL e dell'art.
4.1 OM 55/1998) la possibilità di lavoro part-time per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro e al quale è comunque attribuito, ai sensi dell'art. art. 3, comma 1°, DPCM 28.11.2016, il bonus in questione.
Ciò detto, alla luce di quanto sopra, ben può dirsi come parte ricorrente abbia soddisfatto il suddetto criterio con riferimento agli anni scolastici indicati nel ricorso.
Invero, il ricorrente ha prodotto un elenco dettagliato delle supplenze meglio descritte nell'espositiva che precede, che può evincersi dai contratti di lavoro stipulati con il convenuto
NI (doc.1, prodotto col ricorso).
Pertanto, la pretesa di adempimento avanzata dal è certamente accoglibile. Pt_2
Alla luce di quanto sopra, pertanto il deve Controparte_2
essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016 (GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito sulla stessa del detto bonus e, quindi, della somma pari a complessivi euro 3.500,00
, somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
4. Il Tribunale, fermo quanto sopra, reputa opportuno dar conto di quanto recentemente statuito in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 29961/2023 opportunamente richiamata nelle note depositate il 21 novembre 2024) laddove ha enunciato, relativamente all'ampio contenzioso di cui si è già detto, i seguenti principi:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
5 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
5. Nel caso di specie sussistono i presupposti testè richiamati avuto riguardo a quanto dedotto e documentato dal procuratore della ricorrente relativamente alla sua assunzione a tempo determinato fino al 30 giugno 2025, come si ricava dalle produzioni in atti (cfr. produzioni parte ricorrente del
22 novembre 2024 concernente un contratto individuale di lavoro presso l'istituto Brotzu di
. CP_4
D'altra parte ella ha prestato servizio quale docente a tempo determinato per gli anni scolastici oggetto di causa per 18 ore settimanali e per almeno 150 giorni complessivi per ciascun anno scolastico relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, così integrando
6 l'ulteriore presupposto cui è subordinato il riconoscimento del beneficio in parola (cfr. doc. 1 produzioni parte ricorrente).
Resta escluso dal novero degli anni scolastici per i quali è riconoscibile il beneficio in parola quello relativo al 2019/2020 posto che i giorni di insegnamento per i quali il monte ore era almeno di 9 ore su 18 ore è inferiore ai 150 giorni complessivi (in particolare la ricorrente può vantare 102 giorni nel complesso come si evince dalle stesse produzioni attoree, cfr. doc. 1 produzioni parte ricorrente).
6. Spettano in conclusione alla ricorrente complessivi euro 1.500,00, da corrisponderle con le modalità anzidette (come sopra evidenziate), per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024).
In particolare il è tenuto non al pagamento diretto di euro Controparte_2
1.500,00, bensì ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma indicata con le modalità normativamente previste.
7. Le spese di lite vanno compensate in ragione di ¼ tenuto conto della parziale reciproca soccombenza poste a carico del convenuto nella misura di cui al dispositivo (escluso il compenso per la fase istruttoria nella sostanza non svoltasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto alla emissione in favore di CP_2
della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, Controparte_1 comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito dell'importo di euro 500,00 per gli anni scolastici indicati in parte motiva al capo 6), cui rinvia, per complessivi euro 1.500,00, con le modalità ivi indicate;
2. Compensa le spese di lite in ragione ¼ e condanna il convenuto alla rifusione della CP_2
restante parte in favore di liquidandola in euro 773,00, oltre rimborso forfettario Controparte_1
del 15 %, rimborso di ¾ del c.u. ed accessori di legge;
3. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Cagliari il 26 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dr. Giorgio Murru
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