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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/09/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di trattazione mediante scambio di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 8113/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
T R A
, nata il [...] a Santa Maria a [...] e residente in [...]Parte_1
(CE) alla via Ruotoli, 6, rappresentata e difesa dall'avv. Alba Perrotta e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Catalano, Luca Cuzzupoli,
[...]
ed Ida Verrengia ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede Parte_2 di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
16.12.2023, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato alla competente
Commissione medica in data 10.11.2020, domanda volta al riconoscimento del CP_1 previsto requisito sanitario di invalidità ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1990.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia che riconosceva l'istante meritevole del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ma che negava il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta e disposto il rinnovo della perizia, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Nel merito la domanda è fondata, riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto, a seguito di rinnovo della perizia medico-legale, depositata in data 04.05.2025, a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute dell'istante, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – consistenti in Persona_1
“insufficienza mentale di grado grave” ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, da intendersi qui integralmente trascritti.
In particolare, il CTU osserva che “Lo stato invalidante riscontrato alla ricorrente, come si evince dalla documentazione sanitaria agli atti e dall' obiettività clinica esperita, è rappresentato da un ridotto funzionamento intellettivo (sotto la media) e da una compromissione del funzionamento adattativo del soggetto (scarsa comunicazione, ridotta capacità sociale ed interpersonale, scarsa cura della persona). Presente un disturbo del comportamento con ridotta capacità critica, scarso eloquio, nonché un atteggiamento oppositivo, imprevedibilità ed inadeguatezza relazionale. Il quadro clinico del ricorrente evidenzia una chiara difficoltà a rispondere in maniera adattativa alle sollecitazioni ambientali, con conseguente compromissione della comunicazione interpersonale e difficoltà di adattamento alla realtà circostante, di entità tale da compromettere l' autonomia gestionale quotidiana degli atti elementari e strumentali dello stesso e meritevoli di un' adeguato approccio terapeutico multidisciplinare (farmacologico/psicoterapeutico). Pertanto, sulla scorta dell' obiettività clinica esperita dallo scrivente CTU la condizione clinica globale del ricorrente è, allo stato attuale, tale per cui gli si può riconoscere una invalidità pari al 100 % con il riconoscimento dell' indennità
d' accompagnamento. Ciò premesso il ricorrente, sulla scorta dell' obiettività clinica esperita, non è ad oggi in grado di assicurarsi autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative tali da consentirle il soddisfacimento delle esigenze di vita essenziali come la vestizione, la nutrizione,
l'igiene personale, l'espletamento dei bisogni fisiologici, la preparazione dei cibi, la possibilità di attuare autosoccorso. A questo punto, è utile, per quanto concerne gli atti quotidiani della vita, fare una distinzione tra quelli elementari e quelli strumentali: i primi sono rappresentati dalla capacità di vestirsi, nutrirsi, provvedere all'igiene personale e all'espletamento dei bisogni fisiologici in maniera autonoma;
mentre gli atti strumentali sono rappresentati dalla capacità di utilizzare il telefono, di fare acquisti e gestire il denaro, di preparare il cibo, di governare la casa, di cambiare la biancheria, di usare i mezzi di trasporto e di essere responsabili nell'uso dei farmaci. Dunque, per quel che concerne in generale gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell'espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intradomiciliare. Il prendere in considerazione le attività extradomiciliari, in ambienti complessi come le moderne metropoli, porterebbe, infatti, ad una valutazione talmente estensiva da superare l'ambito medico legale. Di grande utilità, a tal proposito, sono risultate le scale di valutazione dell'autonomia degli atti quotidiani di vita, largamente consolidate, usate nella letteratura scientifica e nella pratica clinica negli ultimi trent'anni. […] Inoltre, con riguardo agli atti strumentali di cui innanzi, il paziente è autosufficiente soltanto per alcuni di essi, mentre per altri non è in grado di gestirsi da sè, come nel caso dell'assunzione dei farmaci, che risulta, a parere dello scrivente CTU, di assoluta importanza, in quanto fortemente indicativo di aderenza alla terapia farmacologia per le patologie da cui è affetta”
(cfr. consulenza); ebbene, tali stati patologici comportano uno stato di bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 21.02.2025 e, cioè, a far data dalle operazioni peritali.
Al riguardo, il consulente, condividendo la valutazione espressa dal precedente CTU dott. nell'ambito della prima fase del procedimento di ATPO, evidenzia che, Persona_2
con riferimento alla documentazione medica di epoca anteriore, “non emerge dagli atti una grave ed impattante condizione clinica pregressa che riduceva significativamente gli atti di vita quotidiana, né emerge un dedicato programma neuro/psichico”, confermando il pregresso riconoscimento medico-legale espresso, e che solamente in epoca successiva è emerso “un peggioramento del quadro clinico pregresso con caratteri, ad oggi, significativamente invalidanti”
(cfr. consulenza). La ricorrente, pertanto, presenta i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni del CTU, del resto, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
Lo spostamento della decorrenza determina l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo stato di bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita della ricorrente e, per l'effetto, dichiara sussistenti i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 21.02.2025;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in S. M. C.V., 29.09.2025
La Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina Paglionico