Articolo 110 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 86Articolo 87
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16 settembre 2003
Art. 110. Domanda per il rilascio dell'autorizzazione 1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le localita' di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.
3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali e' subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalita' per l'eventuale rinnovo.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003