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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/12/2024, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 13781/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
promossa con ricorso congiunto da nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nata in [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'Avv. MAADANI RANIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5 All'udienza del 03/12/2024 le parti, con nota di deposito del 21/11/2024, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“- autorizzare i coniugi e a vivere separati, liberi ciascuno di Parte_1 Parte_2
scegliere la propria residenza;
– dichiarare direttamente lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 13.01.2012 a
AB (Marocco), trascritto al n. 175, reg. 341 in data 16.01.2012, ex art. 5 Reg. UE n.
1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui i coniugi hanno la cittadinanza e alle condizioni riportate
in premessa e da intendersi integralmente trascritte.
– disporre che il sig. versi, a favore del figlio, un assegno a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
la somma di euro 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50%
delle spese straordinarie come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Verona;
– assegno unico al 100% alla sig.ra Pt_2
–disporre il collocamento e l'affido esclusivo alla sig.ra del figlio minore, , con Pt_2 Persona_1
diritto di visita al padre da accordarsi ogni volta con la madre;
–disporre la non impugnazione della sentenza una volta emessa (dichiarazione di acquiescenza).”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 21/11/2024 dichiarando altresì di non volersi pagina 2 di 5 riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di un figlio minorenne – Per_1
nato a BUSSOLENGO il [...] a [...] quale i ricorrenti hanno trovato un'intesa
[...]
relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative .
In via preliminare osserva il Collegio che, nonostante la cittadinanza marocchina dei coniugi,
essendo sia i coniugi che la figlia abitualmente residenti in Italia, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in relazione a tutte le domande in esame (divorzio, responsabilità genitoriale e obbligo di contribuzione in favore della figlia minore) ai sensi del Reg. CE n. 1111/2019 applicabile ratione temporis, rispettivamente art. 3 par. 1 lett. a i) e art. 7 e, in ordine alla domanda relativa all'obbligo di contribuzione di mantenimento, ai sensi del Reg. CE 4/2009, art. 3 lett. a), b) e d).
Per quanto riguarda la legge applicabile, in relazione alla pronuncia sul vincolo, le parti hanno chiesto l'applicazione della loro legge nazionale e la pronuncia di divorzio diretto.
A tale riguardo, deve rilevarsi come ai sensi dell'art. 5 Reg. 1259/2010 UE, i coniugi possono designare di comune accordo la legge da applicare al procedimento di separazione o di divorzio che li riguarda.
Il Regolamento citato ha carattere universale;
dunque, la legge designata dal regolamento può essere applicata anche laddove non sia quella di uno Stato membro partecipante (cfr. il considerando n. 12). In
caso di accordo quindi, le parti possono scegliere, quale testo normativo applicabile, quello risultante,
alternativamente, da uno qualsiasi dei criteri di collegamento.
Nel caso di specie, il criterio indicato è quello della cittadinanza, previsto dall'art. 5 lettera c): la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.
Peraltro nel caso in esame entrambi i coniugi hanno cittadinanza marocchina.
L'accordo risulta dal ricorso introduttivo sottoscritto personalmente dalle parti e non sono emerse violazioni nella formazione del consenso delle parti. pagina 3 di 5 Ciò posto, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Sussistendone le condizioni, può essere applicato il diritto marocchino e, dunque, le disposizioni contenute nel codice di famiglia del Marocco
(Moudawana) del 2004.
In particolare secondo l'art. 114 di detto codice è ammesso che i coniugi possano di comune accordo proporre al Tribunale richiesta di divorzio fondata sul fatto di porre fine alla loro relazione coniugale con o senza condizioni, purché le condizioni non contraddicano le disposizioni del Moudawana, e non danneggino gli interessi dei figli. Il giudice deve cercare di conciliare marito e moglie. Quando ciò
risulti impossibile, il giudice autorizza e convalida il divorzio.
Tale forma di divorzio è essenzialmente assimilabile al divorzio su domanda congiunta previsto dal diritto interno, essendo lo scioglimento del vincolo rimesso alla richiesta congiunta dei coniugi,
condizionato dal tentativo di conciliazione e sottoposto a controllo giudiziario. Esso non richiede invece presupposti specifici e non è subordinato alla necessità che decorra un determinato lasso di tempo dalla separazione, che non trova ingresso nell'ordinamento marocchino.
In altre parole, l'applicazione diretta del diritto di famiglia stabilito in Marocco, designato dai coniugi,
consente di ottenere l'immediata pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento immediato e definitivo del vincolo coniugale;
dunque, ricorrendo i presupposti per l'applicazione della legge marocchina sul divorzio, il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Con riferimento all'affidamento della prole, i coniugi hanno concordato l'affidamento esclusivo alla madre , modalità di affidamento giustificata dalla volontà del padre di rientrare nel paese d'origine e dalle conseguenti difficoltà cui la madre andrebbe incontro in caso di affido condiviso.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. pagina 4 di 5 Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla nota di deposito del
07/11/2024 e richiamate all'udienza del 03/12/2024 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque , legittime e garantiscono i diritti morali e patrimoniali del minore.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a AB (Marocco) il 13/01/2012 tra e , trascritto al nr. 175 del Registro dei Matrimoni- Parte_1 Parte_2
Volume 341 della Sezione Notariato di AB, prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 21/11/2024 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Prende atto dell'acquiescenza delle parti alla presente sentenza.
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10/12/2024
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 13781/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
promossa con ricorso congiunto da nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nata in [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'Avv. MAADANI RANIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5 All'udienza del 03/12/2024 le parti, con nota di deposito del 21/11/2024, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“- autorizzare i coniugi e a vivere separati, liberi ciascuno di Parte_1 Parte_2
scegliere la propria residenza;
– dichiarare direttamente lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 13.01.2012 a
AB (Marocco), trascritto al n. 175, reg. 341 in data 16.01.2012, ex art. 5 Reg. UE n.
1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui i coniugi hanno la cittadinanza e alle condizioni riportate
in premessa e da intendersi integralmente trascritte.
– disporre che il sig. versi, a favore del figlio, un assegno a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
la somma di euro 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50%
delle spese straordinarie come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Verona;
– assegno unico al 100% alla sig.ra Pt_2
–disporre il collocamento e l'affido esclusivo alla sig.ra del figlio minore, , con Pt_2 Persona_1
diritto di visita al padre da accordarsi ogni volta con la madre;
–disporre la non impugnazione della sentenza una volta emessa (dichiarazione di acquiescenza).”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 21/11/2024 dichiarando altresì di non volersi pagina 2 di 5 riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di un figlio minorenne – Per_1
nato a BUSSOLENGO il [...] a [...] quale i ricorrenti hanno trovato un'intesa
[...]
relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative .
In via preliminare osserva il Collegio che, nonostante la cittadinanza marocchina dei coniugi,
essendo sia i coniugi che la figlia abitualmente residenti in Italia, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in relazione a tutte le domande in esame (divorzio, responsabilità genitoriale e obbligo di contribuzione in favore della figlia minore) ai sensi del Reg. CE n. 1111/2019 applicabile ratione temporis, rispettivamente art. 3 par. 1 lett. a i) e art. 7 e, in ordine alla domanda relativa all'obbligo di contribuzione di mantenimento, ai sensi del Reg. CE 4/2009, art. 3 lett. a), b) e d).
Per quanto riguarda la legge applicabile, in relazione alla pronuncia sul vincolo, le parti hanno chiesto l'applicazione della loro legge nazionale e la pronuncia di divorzio diretto.
A tale riguardo, deve rilevarsi come ai sensi dell'art. 5 Reg. 1259/2010 UE, i coniugi possono designare di comune accordo la legge da applicare al procedimento di separazione o di divorzio che li riguarda.
Il Regolamento citato ha carattere universale;
dunque, la legge designata dal regolamento può essere applicata anche laddove non sia quella di uno Stato membro partecipante (cfr. il considerando n. 12). In
caso di accordo quindi, le parti possono scegliere, quale testo normativo applicabile, quello risultante,
alternativamente, da uno qualsiasi dei criteri di collegamento.
Nel caso di specie, il criterio indicato è quello della cittadinanza, previsto dall'art. 5 lettera c): la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.
Peraltro nel caso in esame entrambi i coniugi hanno cittadinanza marocchina.
L'accordo risulta dal ricorso introduttivo sottoscritto personalmente dalle parti e non sono emerse violazioni nella formazione del consenso delle parti. pagina 3 di 5 Ciò posto, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Sussistendone le condizioni, può essere applicato il diritto marocchino e, dunque, le disposizioni contenute nel codice di famiglia del Marocco
(Moudawana) del 2004.
In particolare secondo l'art. 114 di detto codice è ammesso che i coniugi possano di comune accordo proporre al Tribunale richiesta di divorzio fondata sul fatto di porre fine alla loro relazione coniugale con o senza condizioni, purché le condizioni non contraddicano le disposizioni del Moudawana, e non danneggino gli interessi dei figli. Il giudice deve cercare di conciliare marito e moglie. Quando ciò
risulti impossibile, il giudice autorizza e convalida il divorzio.
Tale forma di divorzio è essenzialmente assimilabile al divorzio su domanda congiunta previsto dal diritto interno, essendo lo scioglimento del vincolo rimesso alla richiesta congiunta dei coniugi,
condizionato dal tentativo di conciliazione e sottoposto a controllo giudiziario. Esso non richiede invece presupposti specifici e non è subordinato alla necessità che decorra un determinato lasso di tempo dalla separazione, che non trova ingresso nell'ordinamento marocchino.
In altre parole, l'applicazione diretta del diritto di famiglia stabilito in Marocco, designato dai coniugi,
consente di ottenere l'immediata pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento immediato e definitivo del vincolo coniugale;
dunque, ricorrendo i presupposti per l'applicazione della legge marocchina sul divorzio, il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Con riferimento all'affidamento della prole, i coniugi hanno concordato l'affidamento esclusivo alla madre , modalità di affidamento giustificata dalla volontà del padre di rientrare nel paese d'origine e dalle conseguenti difficoltà cui la madre andrebbe incontro in caso di affido condiviso.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. pagina 4 di 5 Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla nota di deposito del
07/11/2024 e richiamate all'udienza del 03/12/2024 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque , legittime e garantiscono i diritti morali e patrimoniali del minore.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a AB (Marocco) il 13/01/2012 tra e , trascritto al nr. 175 del Registro dei Matrimoni- Parte_1 Parte_2
Volume 341 della Sezione Notariato di AB, prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 21/11/2024 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Prende atto dell'acquiescenza delle parti alla presente sentenza.
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10/12/2024
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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