TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Ottavia Urto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 937 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Grande Aracri, giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attore
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex
[...] lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
Convenuta
E
; Controparte_2
Convenuta contumace
1 NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI Controparte_3
CATANZARO;
Interventore necessario
Oggetto: querela di falso.
Conclusioni: all'udienza del 16/12/2024 tenutasi mediante deposito di note scritta i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti ai sensi dell'art.190
c.p.c. il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto querela di falso avverso le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di Parte_1 ricevimento con cui sono stati notificati, da parte dell' di , Controparte_1 CP_1
a mezzo di raccomandata a/r gli avvisi di accertamento TDY1T300040/2018;
TDY1T300041/2018; TDY0301602/2016; TDY01T301753/2018.
Ha dedotto, infatti, di non aver mai sottoscritto le relate sopra indicate.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_1 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea.
Anzitutto, in punto di ammissibilità della proposta querela di falso, si evidenzia che la proposizione della querela di falso presuppone che sussista l'interesse ad agire dell'attore, consistente nell'interesse del medesimo a conseguire la certezza della non genuinità nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere del documento sospettato di falsità (cfr. Cass. n.19281 del 17 luglio 2019, da ultimo, Cass. n. 5058/2023); nel caso di specie, l' . Controparte_1
Inoltre, per quanto riguarda la firma sull'avviso di ricevimento, per consolidato indirizzo ermeneutico della Suprema Corte, condiviso da questo Tribunale, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a
2 querela di falso (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 9962/2010 e, in senso conforme, Cass. Civ.
n.16289/2015 e n. 4556/2020).
Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la proposta querela di falso e la legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Quanto al merito, gli assunti di parte attrice hanno trovato parziale conferma negli esiti della disposta consulenza tecnica che nel caso in cui, come nella presente fattispecie, si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, può costituire fonte oggettiva di prova (Cass. civ., sez. II,
30 gennaio 2003, n. 1512 e n. 3717 del 08/02/2019).
Ebbene, il C.t.u. nominato, a seguito di indagini tecniche approfondite, complete ed espletate con rigoroso metodo scientifico sui documenti in copia, è pervenuto alla conclusione che: “… la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento
è AUTENTICA perché certamente proveniente dalla mano scrivente di CodiceFiscale_2
Parte_1
La sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento TDY0301602/2016 è AUTENTICA perché proveniente dalla mano scrivente di Parte_1
“… le sottoscrizioni apposte in calce agli avvisi di ricevimento TDY1T300040/2018 E
TDYT300041/2018 sono APOCRIFE perché certamente NON provenienti dalla mano scrivente di
” Parte_1
Si rileva, inoltre, che il consulente tecnico di parte attrice ha contestato la valutazione di autenticità espressa dal consulente nominato d'ufficio in relazione alla sottoscrizione apposta per ricezione sull'avviso per due ordini di motivi: uno di Parte_2 ordine pratico e consistente nella presenza della scritta “ riferita con una Persona_1 freccia alla firma oggetto di verifica e ciò escluderebbe l'appartenenza della stessa all'attore; l'altro di carattere tecnico-grafologico che porterebbe ad escludere l'attribuibilità della firma in questione a Parte_1
Le suddette argomentazioni hanno spinto il Ctu a rivedere le proprie conclusioni in relazione solamente alla suddetta sottoscrizione giungendo a considerare la stessa
“probabilmente autentica”.
Pertanto, alla luce di quanto detto e tenuto conto dei dubbi sollevati dal Ctp che hanno portato il consulente a rivedere in parte le proprie conclusioni e, ritenendo di considerare
3 dirimente, al fine di escludere la riferibilità all'attore della firma apposta per ricezione sulla notifica relativa all'avviso di accertamento TDY0301602/2016, la presenza, sull'avviso di ricevimento, del nominativo ” quale persona che avrebbe ritirato l'atto, Persona_1 si ritiene che, in parziale accoglimento della querela di falso proposta da , Parte_1 deve essere dichiarata la non autenticità delle sole sottoscrizioni apposte in calce alle relate di notifica degli avvisi di accertamento TDY1T300040/2018 e TDYT300041/2018.
In ragione dell'accoglimento della querela di falso soltanto in relazione a due delle quattro firme disconosciute, si ritiene di compensare per un mezzo le spese di lite tra le parti, ponendo il restante mezzo a carico dell' , spese che Controparte_1 CP_1 vengono liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia ritenuto indeterminato da € 26.001 ad € 52.000.
Le spese di C.t.u., già liquidate con separato decreto in atti, vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Seconda Civile - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente la querela di falso proposta da e, per l'effetto, accerta e Parte_1
dichiara la non autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica relative ai seguenti avvisi di accertamento: e C.F._3 C.F._4
- ordina la cancellazione delle sottoscrizioni dai predetti documenti, ai sensi dell'art. 226, secondo comma, c.p.c., in relazione all'art.537 c.p.p. subordinatamente al passaggio in giudicato dell'accertamento di cui al capo che precede;
- rigetta per il resto la querela di falso;
- dichiara compensate per un mezzo le spese di lite tra le parti, ponendo il restante mezzo a carico dell' di in favore di spese che Controparte_1 CP_1 Parte_1 vengono liquidate per l'intero in liquidate in € 518,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito Avv. Domenico Grande
Aracri;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti costituite, nella misura del 50% per ciascuna, le spese di C.t.u., liquidate con separato decreto in atti.
4 Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Song Damiani dott.ssa Adele Ferraro
5
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: dott.ssa Adele Ferraro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Ottavia Urto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 937 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Grande Aracri, giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attore
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex
[...] lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
Convenuta
E
; Controparte_2
Convenuta contumace
1 NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI Controparte_3
CATANZARO;
Interventore necessario
Oggetto: querela di falso.
Conclusioni: all'udienza del 16/12/2024 tenutasi mediante deposito di note scritta i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti ai sensi dell'art.190
c.p.c. il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto querela di falso avverso le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di Parte_1 ricevimento con cui sono stati notificati, da parte dell' di , Controparte_1 CP_1
a mezzo di raccomandata a/r gli avvisi di accertamento TDY1T300040/2018;
TDY1T300041/2018; TDY0301602/2016; TDY01T301753/2018.
Ha dedotto, infatti, di non aver mai sottoscritto le relate sopra indicate.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_1 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea.
Anzitutto, in punto di ammissibilità della proposta querela di falso, si evidenzia che la proposizione della querela di falso presuppone che sussista l'interesse ad agire dell'attore, consistente nell'interesse del medesimo a conseguire la certezza della non genuinità nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere del documento sospettato di falsità (cfr. Cass. n.19281 del 17 luglio 2019, da ultimo, Cass. n. 5058/2023); nel caso di specie, l' . Controparte_1
Inoltre, per quanto riguarda la firma sull'avviso di ricevimento, per consolidato indirizzo ermeneutico della Suprema Corte, condiviso da questo Tribunale, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a
2 querela di falso (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 9962/2010 e, in senso conforme, Cass. Civ.
n.16289/2015 e n. 4556/2020).
Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la proposta querela di falso e la legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Quanto al merito, gli assunti di parte attrice hanno trovato parziale conferma negli esiti della disposta consulenza tecnica che nel caso in cui, come nella presente fattispecie, si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, può costituire fonte oggettiva di prova (Cass. civ., sez. II,
30 gennaio 2003, n. 1512 e n. 3717 del 08/02/2019).
Ebbene, il C.t.u. nominato, a seguito di indagini tecniche approfondite, complete ed espletate con rigoroso metodo scientifico sui documenti in copia, è pervenuto alla conclusione che: “… la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento
è AUTENTICA perché certamente proveniente dalla mano scrivente di CodiceFiscale_2
Parte_1
La sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento TDY0301602/2016 è AUTENTICA perché proveniente dalla mano scrivente di Parte_1
“… le sottoscrizioni apposte in calce agli avvisi di ricevimento TDY1T300040/2018 E
TDYT300041/2018 sono APOCRIFE perché certamente NON provenienti dalla mano scrivente di
” Parte_1
Si rileva, inoltre, che il consulente tecnico di parte attrice ha contestato la valutazione di autenticità espressa dal consulente nominato d'ufficio in relazione alla sottoscrizione apposta per ricezione sull'avviso per due ordini di motivi: uno di Parte_2 ordine pratico e consistente nella presenza della scritta “ riferita con una Persona_1 freccia alla firma oggetto di verifica e ciò escluderebbe l'appartenenza della stessa all'attore; l'altro di carattere tecnico-grafologico che porterebbe ad escludere l'attribuibilità della firma in questione a Parte_1
Le suddette argomentazioni hanno spinto il Ctu a rivedere le proprie conclusioni in relazione solamente alla suddetta sottoscrizione giungendo a considerare la stessa
“probabilmente autentica”.
Pertanto, alla luce di quanto detto e tenuto conto dei dubbi sollevati dal Ctp che hanno portato il consulente a rivedere in parte le proprie conclusioni e, ritenendo di considerare
3 dirimente, al fine di escludere la riferibilità all'attore della firma apposta per ricezione sulla notifica relativa all'avviso di accertamento TDY0301602/2016, la presenza, sull'avviso di ricevimento, del nominativo ” quale persona che avrebbe ritirato l'atto, Persona_1 si ritiene che, in parziale accoglimento della querela di falso proposta da , Parte_1 deve essere dichiarata la non autenticità delle sole sottoscrizioni apposte in calce alle relate di notifica degli avvisi di accertamento TDY1T300040/2018 e TDYT300041/2018.
In ragione dell'accoglimento della querela di falso soltanto in relazione a due delle quattro firme disconosciute, si ritiene di compensare per un mezzo le spese di lite tra le parti, ponendo il restante mezzo a carico dell' , spese che Controparte_1 CP_1 vengono liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia ritenuto indeterminato da € 26.001 ad € 52.000.
Le spese di C.t.u., già liquidate con separato decreto in atti, vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Seconda Civile - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente la querela di falso proposta da e, per l'effetto, accerta e Parte_1
dichiara la non autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica relative ai seguenti avvisi di accertamento: e C.F._3 C.F._4
- ordina la cancellazione delle sottoscrizioni dai predetti documenti, ai sensi dell'art. 226, secondo comma, c.p.c., in relazione all'art.537 c.p.p. subordinatamente al passaggio in giudicato dell'accertamento di cui al capo che precede;
- rigetta per il resto la querela di falso;
- dichiara compensate per un mezzo le spese di lite tra le parti, ponendo il restante mezzo a carico dell' di in favore di spese che Controparte_1 CP_1 Parte_1 vengono liquidate per l'intero in liquidate in € 518,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito Avv. Domenico Grande
Aracri;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti costituite, nella misura del 50% per ciascuna, le spese di C.t.u., liquidate con separato decreto in atti.
4 Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Song Damiani dott.ssa Adele Ferraro
5