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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/10/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Marianna Serrao - Presidente rel.
Dott. Michele Moggi- Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli - Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa per divorzio introdotta congiuntamente da
, nata a [...] il [...], C.F. con residenza in Parte_1 C.F._1 LN RA alla via Sano da Falera n.2/c, e , nato a [...] il Parte_2 12.05.1973, C.F. , con residenza anch'egli in LN RA alla C.F._2 via dell'Ortaccio n.1, elettivamente domiciliati in LN RA alla via strada Antica della Malena n. 20, presso lo studio dell' Avv. Massimo Liguori, c.f. che li C.F._3 rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto ( cessazione effetti civili )
CONCLUSIONI: come da note depositate in data 13.10.25
PUBBLICO MINISTERO: parere in data 7 .05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.6.2025 al Tribunale di Siena ricorrenti hanno assunto : di avere contratto matrimonio in data 03.09.2011, con rito concordatario in LN RA;
che con decreto depositato in data 15/01//2019 il Tribunale di Siena ha omologato la separazione personale dei coniugi, che dalla data della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi né è ripresa la convivenza;
che dal matrimonio non sono nati figli .
Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Può essere dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che dalla data di separazione a oggi, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi, la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno e sono decorsi i termini per poter domandare al Tribunale la pronuncia di divorzio. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese
Il P.m. ha espresso parere favorevole in data 21.7.2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ed il Parte_1
( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) in data 03.09.2011 Parte_2 a LN RA, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di LN RA Anno 2011. Parte II. Serie A. N. 15
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di LN RA di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 24.10.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Marianna Serrao - Presidente rel.
Dott. Michele Moggi- Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli - Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa per divorzio introdotta congiuntamente da
, nata a [...] il [...], C.F. con residenza in Parte_1 C.F._1 LN RA alla via Sano da Falera n.2/c, e , nato a [...] il Parte_2 12.05.1973, C.F. , con residenza anch'egli in LN RA alla C.F._2 via dell'Ortaccio n.1, elettivamente domiciliati in LN RA alla via strada Antica della Malena n. 20, presso lo studio dell' Avv. Massimo Liguori, c.f. che li C.F._3 rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto ( cessazione effetti civili )
CONCLUSIONI: come da note depositate in data 13.10.25
PUBBLICO MINISTERO: parere in data 7 .05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.6.2025 al Tribunale di Siena ricorrenti hanno assunto : di avere contratto matrimonio in data 03.09.2011, con rito concordatario in LN RA;
che con decreto depositato in data 15/01//2019 il Tribunale di Siena ha omologato la separazione personale dei coniugi, che dalla data della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi né è ripresa la convivenza;
che dal matrimonio non sono nati figli .
Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Può essere dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che dalla data di separazione a oggi, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi, la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno e sono decorsi i termini per poter domandare al Tribunale la pronuncia di divorzio. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese
Il P.m. ha espresso parere favorevole in data 21.7.2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ed il Parte_1
( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) in data 03.09.2011 Parte_2 a LN RA, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di LN RA Anno 2011. Parte II. Serie A. N. 15
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di LN RA di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 24.10.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.