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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 739/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 16 aprile 2025 per il deposito di note scritte ex art 127ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 14 aprile 2025, dall'Agenzia delle Entrate in data 3 aprile 2025, dall' in data 20 febbraio 2025, da in data 11 aprile 2025, CP_1 CP_2
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 739/2024 R.G. promossa da in proprio e quale titolare della TT TT IG Parte_1
AUTOTRASPORTI, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Ranalli, come da mandato in atti;
RICORRENTE
Contro
“ , rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Cassella, Controparte_3
come da procura in atti;
RESISTENTE
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1
Giulia Renzetti e Manuela Varani, come da procura in atti;
1 RESISTENTE
nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Claudio Righetti, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19 luglio 2024 deduceva che, a seguito di un Parte_1 accesso eseguito in data 17 luglio 2024 presso l' Controparte_3
apprendeva che risultavano, a suo carico, degli avvisi di ruolo, risalenti alcuni ad oltre sette anni fa;
eccepiva in proposito: - la prescrizione, per decorso di 5 anni, dei crediti portati dai seguenti avvisi di addebito: avviso di addebito n.40920180000024734000, per l'importo di euro
24.513,08 ed il cui Ente impositore è l' ; cartella esattoriale n.10920180002185373000, CP_1 per l'importo di euro 13.315,57 ed il cui Ente impositore è l' ; dell'avviso di addebito CP_2
n.40920190000047862000, per l'importo di euro 30.293,95 ed il cui Ente impositore è l' ; CP_1
- la nullità dei predetti avvisi di addebito e, altresì, dell'avviso di addebito n.
40920220001087181000, per difetto della loro notifica;
eccepiva altresì di nulla dovere per i titoli azionati con i suddetti avvisi, essendo le somme incongrue e inesatte e, quanto alle somme aggiuntive, di non essere tenuto al relativo pagamento poichè illegittime per violazione del principio di proporzionalità, prescritto dal diritto comunitario. Concludeva pertanto chiedendo dichiararsi nulli o comunque annullare gli impugnati avvisi di addebito.
Con memoria depositata in data 24 ottobre 2024 si costituiva in giudizio l' ed eccepiva CP_1
che tutti gli avvisi di addebito concernenti pretese contributive di propria spettanza erano stati regolarmente notificati, con conseguente inammissibilità dell'opposizione; eccepiva di essere carente di legittimazione passiva in relazione alla eventuale maturata prescrizione del credito successiva alla notifica degli avvisi di addebito, dovendone rispondere l'Agenzia delle Entrate,
a causa della trasmissione alla stessa dei ruoli per la riscossione.
Con memoria depositata in data 19 novembre 2024 si costituiva in giudizio l'
[...]
ed eccepiva: - il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle Controparte_3
questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa o ad atti e fatti antecedenti alla consegna del ruolo da parte dell'Ente impositore, con particolare riferimento agli avvisi di
2 addebito di crediti , la cui notifica è di competenza dello stesso Ente;
- con riferimento CP_1 all'eccepito difetto di notifica della cartella esattoriale n. 10920180002185373000, avente l' come ente impositore, deduceva di avere provveduto alla sua notifica e, altresì, che CP_2 essa era stata successivamente ricompresa nella notifica dell'AVI 10920239000535235000 CP_ avvenuta in data 14.03.2023, nel quale erano ricompresi anche gli avvisi di addebito dell'
Contestava inoltre che il ricorrente avesse avuto conoscenza dei titoli impugnati solo da una verifica casuale nel luglio 2024, poiché al contrario aveva presentato istanze di rateazione a partire dal 2018.
Con memoria depositata in data 25 ottobre 2024 l' si costituiva in giudizio e, con CP_2
riferimento alla cartella esattoriale n. 10920180002185373000, eccepiva il proprio difetto di legittimazione per tutte le doglianze, relative al periodo successivo all'iscrizione a ruolo del suo credito, attinenti alla notifica della cartella e alla prescrizione, per le quali unica legittimata passiva doveva ritenersi l' ; eccepiva inoltre che il ricorrente, Controparte_3
non avendo impugnato la cartella esattoriale per cui è causa, non poteva più CP_2
tardivamente dedurre la prescrizione, maturata prima della notifica della cartella stessa.
Con le note scritte di discussione, in vista dell'udienza del 19 febbraio 2025, parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, assumendo che nelle more del giudizio tutti gli avvisi erano stati pagati. Veniva pertanto disposto un rinvio, con assegnazione di termine ex art. 127ter cpc fino al 16 aprile 2025, per consentire alle parti convenute di interloquire in ordine alle deduzioni di avvenuta estinzione dei debiti e sulla conseguente richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La domanda non è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre preliminarmente chiarire che la deduzione del ricorrente, in ordine all'avvenuto integrale pagamento delle somme oggetto degli avvisi di addebito/cartelle qui contestati, risulta smentita sia dai documenti dallo stesso prodotti in allegato alle note del 6 febbraio 2025, sia dall'estratto di ruolo prodotto dall'Agenzia delle Entrate in data 3 aprile 2025.
In particolare, come risulta da quest'ultimo documento, con riferimento alla cartella esattoriale per crediti n. 10920180002185373 000, risulta un debito residuo di € 13.453,50. In CP_2 relazione all'avviso di addebito n. 40920190000047862 000, risulta un debito di € 29.313,79.
Quanto all'avviso di addebito n. 40920220001087181 000 restano da estinguere € 22.731,39.
Nulla invece viene specificato, nel suddetto documento prodotto dall'Agenzia, con riguardo all'avviso di addebito n. 40920180000024734000. Tuttavia, neppure per quest'ultimo CP_1 titolo, vi è prova dell'estinzione del debito, risultando importi residui anche dal documento
3 prodotto dal ricorrente il 6 febbraio 2025 (nel quale viene indicata da pagare la somma di €
34.151,42 e, come totale pagato, € 21.433,09).
Inoltre, con le note ex art. 127ter cpc depositate il 14 aprile 2025, parte ricorrente ha chiesto un ulteriore rinvio, deducendo che: - l'avviso di addebito 10920180000981734 è stato interamente pagato e, quanto all'avviso di addebito 40920220001087181, che residuano da pagare Euro
22.752,86 rispetto ai 43.718,66 iniziali;
- gli avvisi di addebito n. 40920190000047862 e n.
10920180002185373 sono stati riammessi alla definizione agevolata dell'11 aprile 2025.
In verità, l' “avviso di addebito 10920180000981734” non è oggetto di impugnazione in questa sede. Quanto all' avviso di addebito n. 40920190000047862 e alla cartella esattoriale n.
10920180002185373 non risponde al vero il fatto che siano stati riammessi alla definizione agevolata dell'11 aprile 2025; infatti, i due avvisi non risultano nell'elenco riportato nel documento allegato alle note scritte del 14 aprile 2025. In ogni caso, la domanda di riammissione alla rottamazione risulta presentata da quale legale Parte_1 rappresentante della TT srl”, mentre l'odierno ricorso è promosso da Parte_1 quale titolare della ditta individuale TT Luigi Autotrasporti”, in quanto i titoli impugnati sono stati emessi nei suoi confronti e non nei confronti della TT srl”.
Pertanto, poiché la deduzione difensiva del ricorrente non è stata dimostrata, non vi sono le condizioni per una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Occorre quindi procedere all'esame delle domande formulate nel ricorso, le quali definiscono il tema decidendum del presente giudizio.
L'eccezione di illegittimità delle pretese creditorie per omessa notifica di avvisi di addebito e cartelle e, altresì, la contestata prescrizione dei crediti, risultano tutte smentite dalle produzioni documentali delle parti.
CP_ In particolare, l' ha prodotto: busta telematica di notifica, alla pec del ricorrente in data 30 marzo 2018, dell'avviso di addebito n. 409 2018 00000247 34 000; busta telematica della notifica, alle pec del ricorrente in data 13 marzo 2019, dell'avviso di addebito n. 409 2019
00000478 62 000; busta telematica di notifica, alla pec del ricorrente in data 18 dicembre 2022, dell'avviso di addebito n. 409 2022 00010871 81 000.
Quanto al credito portato dalla cartella esattoriale n. 10920180002185373 000, CP_2
l'Agenzia delle Entrate ha dato prova dell'avvenuta notifica della stessa, a mezzo pec in data
25 luglio 2018.
Nessuna prescrizione è maturata con riferimento ai crediti portati dai suddetti titoli;
in particolare, con pec del 14 marzo 2023, è stata notificata intimazione di pagamento n. 109 2023
90005352 35/000, con la quale è stato messo in mora per il pagamento, tra gli Parte_1
4 altri, di due dei tre avvisi di addebito (il n. 409 2018 00000247 34 000 e il n. n. 409 2019
00000478 62 000) e della cartella esattoriale n. 10920180002185373 000, oggetto del presente giudizio.
Pertanto, con riferimento all'avviso di addebito n. 409 2018 00000247 34 000 relativo a crediti del periodo da agosto 2017 a novembre 2017, nessuna prescrizione è maturata in quanto CP_1 il quinquennio è stato interrotto con la notifica dell'avviso avvenuta in data 30 marzo 2018 e, nuovamente, con la notifica dell'intimazione in data 14 marzo 2023, quindi circa 15 giorni prima del maturare della prescrizione (senza considerare le sospensioni del periodo COVID).
Con riguardo all'avviso di addebito 409 2019 00000478 62 000 relativo a crediti previdenziali da settembre a novembre 2018, nessuna prescrizione è maturata in quanto il quinquennio CP_1
è stato interrotto con la notifica dell'avviso avvenuta in data 13 marzo 2019 e, nuovamente, con la notifica dell'intimazione in data 14 marzo 2023.
Quanto all'avviso di addebito n. 409 2022 00010871 81 000 per crediti relativi ai mesi di CP_1
agosto e settembre 2022, notificato il 18 dicembre 2022, nessuna prescrizione è allo stato evidentemente ancora maturata.
Infine, con riguardo alla cartella esattoriale n. 10920180002185373 000, riguardante contributi degli anni 2016, 2017 e 2018, la prescrizione è stata tempestivamente interrotta con la CP_2 notifica del 25 luglio 2018 e, poi, con la notifica dell'intimazione di pagamento del 14 marzo
2023, quindi circa 4 mesi prima del maturare del quinquennio (senza considerare le sospensioni disposte per legge durante il periodo dell'emergenza COVID).
Infine, generica è la censura di violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni richieste in pagamento, unitamente al debito maturato.
Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione dei valori minimi dello scaglione compreso tra € 52.001,00 e € 260.000 nei rapporti del ricorrente con e AdE, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, mentre, con CP_1 applicazione dei valori minimi dello scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 e con esclusione della fase istruttoria, nei rapporti tra il ricorrente e l' . CP_2
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Terni, pronunciando sul ricorso promosso da
[...] nei confronti di ”, e così provvede: Parte_1 Controparte_3 CP_1 CP_2
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella somma di € 2100,00 oltre rimborso forfettario spese generali e gli oneri previdenziali di legge (23,81%) in favore di
5 , nella somma di € 5600,00 nei confronti di oltre rimborso forfettario spese CP_2 CP_1 generali, iva e cassa come per legge e nella somma di € 5600,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cassa come per legge in favore di AdE.
Terni, 17 aprile 2025
Si comunichi.
Il giudice
Dott. Luciana Nicolì
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