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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12198 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12198/2022 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. MARTELLOTTA GIOVANNI Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1
ELVIRA
Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso dell'11.11.2022, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver svolto per 41 anni l'attività di artigiano edile con mansioni da autista di camion ed escavatorista, deduceva di aver presentato all' domanda amministrativa del 16.12.2021 per il riconoscimento di malattia CP_1 professionale (“spondiloartosi lombare con protrusioni/ernie discali multiple”), ma la domanda veniva rigettata per supposta assenza della malattia denunciata e insussistenza di postumi indennizzabili;
ritenendo ingiusto tale diniego, il ricorrente adiva quindi il GDL, chiedendo di accertare e dichiarare la natura professionale della patologia denunciata e che la stessa ha comportato un'invalidità permanente a un grado di menomazione pari al 10%, rilevante ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. LGS. 38/00, con condanna dell' al pagamento del dovuto a titolo di indennizzo in CP_1 capitale, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza della patologia denunziata, l'assenza CP_1 di esposizione a rischio e nesso causale, essendo la patologia comunque ascrivibile a una comune malattia e, quindi, avente una genesi extralavorativa.
*
Il ricorso è fondato per i motivi e nei termini di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, l'istruttoria orale espletata nel presente giudizio ha confermato lo svolgimento dell'attività di artigiano edile dedotta in ricorso, nonché le lavorazioni, l'utilizzo degli attrezzi e la movimentazione dei carichi ivi menzionati (v. dichiarazioni rese all'udienza del 21.06.2023 dal teste sig. ; dichiarazioni rese all'udienza del 31.10.2024 dal teste sig. . Testimone_1 Testimone_2
All'esito della prova testimoniale, è stata disposta CTU la quale, sulla scorta delle mansioni lavorative emerse dall'indagine anamnestica raccolta nel corso delle operazioni peritali, dell'esame obiettivo e di specifici esami strumentali, ha accertato che “il signor - ex operaio edile ed Parte_1 escavatorista presso l'Azienda edile di famiglia, ed attualmente pensionato 68enne - presenta la seguente patologia: «Ernia discale L4-L5 sinistra con radicolopatia sciatica omolaterale»”,
2 ritenendo motivatamente che “La posizione Medico-Legale dell' che ha negato la sussistenza CP_1 stessa della patologia denunciata dal Lavoratore (“ernie discali lombari”) non è in questo caso condivisibile. Tale atteggiamento è in parte giustificabile per il fatto che gli accertamenti più prossimi all'inoltro del certificato-domanda non mostravano più con chiarezza la presenza anatomopatologica dell'ernia discale;
ma, di fatto, risulta in netto contrasto con la storia lavorativa e clinica del Periziato”.
Il CTU, all'esito di approfondita analisi, ha puntualmente concluso: “che il sig. è affetto Parte_1 dalla seguente infermità: «Ernia discale L4-L5 sinistra con radicolopatia sciatica omolaterale».
1) Detta malattia rientra tra quelle tabellate.
2) Le lavorazioni a cui è stato addetto il Periziato non sono comprese tra quelle tabellate (in quanto varie ed incostanti, negli anni e nel singolo turno).
3) Tale infermità non è da ricollegarsi causalmente a malattia professionale.
4) Sebbene “non” tabellata, la malattia è stata concausalmente determinata dall'attività lavorativa specifica, secondo un criterio di alta probabilità.
5) La menomazione conseguente a tale malattia professionale determina un danno biologico del
6(sei)%, in base alla tabella allegata al D.M. del 12/7/00. 6) La decorrenza di tale Malattia Professionale può essere fissata al 10/12/21.”.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, specifici esami strumentali e la puntuale analisi della documentazione agli atti, essendo le stesse immuni da vizi logici o da contraddizioni, atteso, peraltro, come i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da efficacemente contrastare gli approdi scientifici in questione.
In proposito, mette conto evidenziare che le indagini peritali hanno ravvisato la sussistenza, quantomeno, di una relazione di concausalità tra la lavorazione e la patologia accertata.
Pertanto, deve riconoscersi la natura professionale della malattia denunciata dalla parte ricorrente, sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento dell'indennizzo in capitale in favore dell'istante che ha subito un danno biologico, ovvero una lesione dell'integrità psicofisica, che in base alla tabella delle menomazioni inserita nello stesso D.M determina un danno biologico pari al 6%.
L' va dunque condannato al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo ex art. CP_1
13 del D.lgs. n. 38/00 relativo alla menomazione -come sopra dal CTU valutata- di grado pari al 6%, con decorrenza dal 16.12.2021, oltre agli interessi legali sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria svolta.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato l'11.11.2022, così CP_1 provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo per malattia professionale pari al 6% di menomazione dell'integrità psico-fisica
3 con decorrenza dal 16.12.2021, con condanna dell' alla corresponsione del dovuto, CP_1 oltre accessori, come per legge.
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali liquidate in CP_1
€ 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 17.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12198/2022 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. MARTELLOTTA GIOVANNI Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1
ELVIRA
Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso dell'11.11.2022, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver svolto per 41 anni l'attività di artigiano edile con mansioni da autista di camion ed escavatorista, deduceva di aver presentato all' domanda amministrativa del 16.12.2021 per il riconoscimento di malattia CP_1 professionale (“spondiloartosi lombare con protrusioni/ernie discali multiple”), ma la domanda veniva rigettata per supposta assenza della malattia denunciata e insussistenza di postumi indennizzabili;
ritenendo ingiusto tale diniego, il ricorrente adiva quindi il GDL, chiedendo di accertare e dichiarare la natura professionale della patologia denunciata e che la stessa ha comportato un'invalidità permanente a un grado di menomazione pari al 10%, rilevante ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. LGS. 38/00, con condanna dell' al pagamento del dovuto a titolo di indennizzo in CP_1 capitale, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza della patologia denunziata, l'assenza CP_1 di esposizione a rischio e nesso causale, essendo la patologia comunque ascrivibile a una comune malattia e, quindi, avente una genesi extralavorativa.
*
Il ricorso è fondato per i motivi e nei termini di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, l'istruttoria orale espletata nel presente giudizio ha confermato lo svolgimento dell'attività di artigiano edile dedotta in ricorso, nonché le lavorazioni, l'utilizzo degli attrezzi e la movimentazione dei carichi ivi menzionati (v. dichiarazioni rese all'udienza del 21.06.2023 dal teste sig. ; dichiarazioni rese all'udienza del 31.10.2024 dal teste sig. . Testimone_1 Testimone_2
All'esito della prova testimoniale, è stata disposta CTU la quale, sulla scorta delle mansioni lavorative emerse dall'indagine anamnestica raccolta nel corso delle operazioni peritali, dell'esame obiettivo e di specifici esami strumentali, ha accertato che “il signor - ex operaio edile ed Parte_1 escavatorista presso l'Azienda edile di famiglia, ed attualmente pensionato 68enne - presenta la seguente patologia: «Ernia discale L4-L5 sinistra con radicolopatia sciatica omolaterale»”,
2 ritenendo motivatamente che “La posizione Medico-Legale dell' che ha negato la sussistenza CP_1 stessa della patologia denunciata dal Lavoratore (“ernie discali lombari”) non è in questo caso condivisibile. Tale atteggiamento è in parte giustificabile per il fatto che gli accertamenti più prossimi all'inoltro del certificato-domanda non mostravano più con chiarezza la presenza anatomopatologica dell'ernia discale;
ma, di fatto, risulta in netto contrasto con la storia lavorativa e clinica del Periziato”.
Il CTU, all'esito di approfondita analisi, ha puntualmente concluso: “che il sig. è affetto Parte_1 dalla seguente infermità: «Ernia discale L4-L5 sinistra con radicolopatia sciatica omolaterale».
1) Detta malattia rientra tra quelle tabellate.
2) Le lavorazioni a cui è stato addetto il Periziato non sono comprese tra quelle tabellate (in quanto varie ed incostanti, negli anni e nel singolo turno).
3) Tale infermità non è da ricollegarsi causalmente a malattia professionale.
4) Sebbene “non” tabellata, la malattia è stata concausalmente determinata dall'attività lavorativa specifica, secondo un criterio di alta probabilità.
5) La menomazione conseguente a tale malattia professionale determina un danno biologico del
6(sei)%, in base alla tabella allegata al D.M. del 12/7/00. 6) La decorrenza di tale Malattia Professionale può essere fissata al 10/12/21.”.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, specifici esami strumentali e la puntuale analisi della documentazione agli atti, essendo le stesse immuni da vizi logici o da contraddizioni, atteso, peraltro, come i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da efficacemente contrastare gli approdi scientifici in questione.
In proposito, mette conto evidenziare che le indagini peritali hanno ravvisato la sussistenza, quantomeno, di una relazione di concausalità tra la lavorazione e la patologia accertata.
Pertanto, deve riconoscersi la natura professionale della malattia denunciata dalla parte ricorrente, sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento dell'indennizzo in capitale in favore dell'istante che ha subito un danno biologico, ovvero una lesione dell'integrità psicofisica, che in base alla tabella delle menomazioni inserita nello stesso D.M determina un danno biologico pari al 6%.
L' va dunque condannato al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo ex art. CP_1
13 del D.lgs. n. 38/00 relativo alla menomazione -come sopra dal CTU valutata- di grado pari al 6%, con decorrenza dal 16.12.2021, oltre agli interessi legali sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria svolta.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato l'11.11.2022, così CP_1 provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo per malattia professionale pari al 6% di menomazione dell'integrità psico-fisica
3 con decorrenza dal 16.12.2021, con condanna dell' alla corresponsione del dovuto, CP_1 oltre accessori, come per legge.
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali liquidate in CP_1
€ 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 17.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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