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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4165 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. CO LA Presidente dott.ssa NG Lo IP Giudice rel. dott. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 3612 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
GANCI GIUSEPPINA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 20/03/2024,
ha impugnato il provvedimento n. Prot. 21/2024 emesso dal Parte_1
Questore di Agrigento il 4/3/2024, notificato all'interessato il 6/3/2024, con il quale è stata respinta l'istanza diretta a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, non ravvisandone i presupposti.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura, deducendo, tra l'altro:
- di essere fuggito dalla Costa d'Avorio nel novembre del 2020, per avere subito atti discriminatori e persecutori in ragione della religione da lui professata (evangelista);
- di essere rimasto orfano di entrambi i genitori fin da quando era molto piccolo e di essere cresciuto in una famiglia che lo sfruttava nei lavori nei campi;
- di avere ricevuto un'istruzione evangelista per merito di un accolito evangelista che incontrava segretamente;
- che quando la famiglia adottiva ha appreso del suo culto religioso lo ha maltrattato e vessato;
- di essere fuggito dal suo Paese nel 2020 insieme al fratello e di essere transitato dalla Libia, dove ha lavorato per guadagnare il denaro necessario alla partenza;
- che il fratello è deceduto durante la traversata;
- di avere trovato in Italia la sua serenità e la libertà di professare il culto evangelico;
- di avere già avviato il suo percorso di integrazione nel nostro Paese;
- di non avere alcun riferimento né parentale né amicale in Costa d'Avorio e di temere per la sua incolumità nel caso di un rimpatrio forzato.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata, stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e dell'asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine;
ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
3. Scaduto il termine del 14 ottobre 2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Tanto premesso, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi speciali;
ed invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettarne la vita privata ed il grado di integrazione sociale raggiunto sul territorio nazionale. Ed infatti il ricorrente, espatriato dalla Costa d'Avorio nel 2020, ha intrapreso in
Italia un percorso di integrazione, dimostrato di avere svolto negli ultimi anni diverse prestazioni lavorative attività formative sul territorio.
In primo luogo, ha completato un tirocinio formativo retribuito presso la società
OSTERIA EX PANIFICIO SRL la cui sede legale si trova ad in via CP_1
Venezuela 31E (cfr. certificato di completamento del tirocinio del 27/4/2024 e connessa busta paga).
In secondo luogo, il ricorrente ha lavorato a tempo determinato presso
[...]
con sede in via Molise 7/9 a Napoli per alcuni Controparte_2 mesi del 2024 (cfr. contratto di lavoro e buste paga dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2024) e attualmente è alle dipendenze di Controparte_3 con sede a Favara presso la zona industriale Lotto n. 7 (cfr.
[...] comunicazione obbligatoria Unilav e connessa dichiarazione di proroga del rapporto fino al 31/8/2025 e buste paga dei mesi di dicembre 2024 e maggio 2025, in atti).
In terzo luogo, il ricorrente ha stipulato un contratto di locazione con
[...]
(c.f. ) con decorrenza dal 1 luglio 2023 al Parte_2 C.F._1
31 maggio 2026 (cfr. contratto di locazione regolarmente registrato, in atti).
Inoltre, non si può non tenere conto del fatto che il ricorrente ha dedotto e documentato di aver conseguito in data 26 giugno 2021 presso il CPIA di CP_1 un attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 (cfr. produzione documentale al ricorso).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da circa cinque anni con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale. 5. Stante la mancata costituzione di parte resistente, si lasciato le spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il D.L. 138/2018) disponendo la trasmissione degli atti al Questore della
Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 22\10\25
Il Giudice est.
NG Lo IP
IL PRESIDENTE
CO LA
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. CO LA Presidente dott.ssa NG Lo IP Giudice rel. dott. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 3612 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
GANCI GIUSEPPINA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 20/03/2024,
ha impugnato il provvedimento n. Prot. 21/2024 emesso dal Parte_1
Questore di Agrigento il 4/3/2024, notificato all'interessato il 6/3/2024, con il quale è stata respinta l'istanza diretta a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, non ravvisandone i presupposti.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura, deducendo, tra l'altro:
- di essere fuggito dalla Costa d'Avorio nel novembre del 2020, per avere subito atti discriminatori e persecutori in ragione della religione da lui professata (evangelista);
- di essere rimasto orfano di entrambi i genitori fin da quando era molto piccolo e di essere cresciuto in una famiglia che lo sfruttava nei lavori nei campi;
- di avere ricevuto un'istruzione evangelista per merito di un accolito evangelista che incontrava segretamente;
- che quando la famiglia adottiva ha appreso del suo culto religioso lo ha maltrattato e vessato;
- di essere fuggito dal suo Paese nel 2020 insieme al fratello e di essere transitato dalla Libia, dove ha lavorato per guadagnare il denaro necessario alla partenza;
- che il fratello è deceduto durante la traversata;
- di avere trovato in Italia la sua serenità e la libertà di professare il culto evangelico;
- di avere già avviato il suo percorso di integrazione nel nostro Paese;
- di non avere alcun riferimento né parentale né amicale in Costa d'Avorio e di temere per la sua incolumità nel caso di un rimpatrio forzato.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata, stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e dell'asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine;
ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
3. Scaduto il termine del 14 ottobre 2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Tanto premesso, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi speciali;
ed invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettarne la vita privata ed il grado di integrazione sociale raggiunto sul territorio nazionale. Ed infatti il ricorrente, espatriato dalla Costa d'Avorio nel 2020, ha intrapreso in
Italia un percorso di integrazione, dimostrato di avere svolto negli ultimi anni diverse prestazioni lavorative attività formative sul territorio.
In primo luogo, ha completato un tirocinio formativo retribuito presso la società
OSTERIA EX PANIFICIO SRL la cui sede legale si trova ad in via CP_1
Venezuela 31E (cfr. certificato di completamento del tirocinio del 27/4/2024 e connessa busta paga).
In secondo luogo, il ricorrente ha lavorato a tempo determinato presso
[...]
con sede in via Molise 7/9 a Napoli per alcuni Controparte_2 mesi del 2024 (cfr. contratto di lavoro e buste paga dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2024) e attualmente è alle dipendenze di Controparte_3 con sede a Favara presso la zona industriale Lotto n. 7 (cfr.
[...] comunicazione obbligatoria Unilav e connessa dichiarazione di proroga del rapporto fino al 31/8/2025 e buste paga dei mesi di dicembre 2024 e maggio 2025, in atti).
In terzo luogo, il ricorrente ha stipulato un contratto di locazione con
[...]
(c.f. ) con decorrenza dal 1 luglio 2023 al Parte_2 C.F._1
31 maggio 2026 (cfr. contratto di locazione regolarmente registrato, in atti).
Inoltre, non si può non tenere conto del fatto che il ricorrente ha dedotto e documentato di aver conseguito in data 26 giugno 2021 presso il CPIA di CP_1 un attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 (cfr. produzione documentale al ricorso).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da circa cinque anni con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale. 5. Stante la mancata costituzione di parte resistente, si lasciato le spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il D.L. 138/2018) disponendo la trasmissione degli atti al Questore della
Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 22\10\25
Il Giudice est.
NG Lo IP
IL PRESIDENTE
CO LA
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.