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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/05/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1303/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1303/2022 RGAC avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 357/2021 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 24.11.2021, depositata in data
25.11.2021 e non notificata, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SERVIDIO SANTO MARIO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e Part. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. VULCANO GIUSEPPINA in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLATO -
E
(C.F. Controparte_2 C.F._2
- APPELLATO CONTUMACE-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di
Corigliano Calabro in data 11.12.2018 ha convenuto in Parte_1 giudizio e , deducendo che: Controparte_3 Controparte_2
- in data 29/07/2018 alle ore 20:45 nel Comune di Corigliano-Rossano si verificava un sinistro tra l'autovettura NI Qashqai, tg. FF917WE, di proprietà e condotta dal IG. Parte_1
, assicurata con la compagnia polizza n. 30/159353662 e l'autovettura NC
[...] Controparte_4
PS tg BA473LR di proprietà e condotta dalla IG.ra assicurata con la Controparte_2 compagnia Controparte_5
- il IG. alla giuda della propria autovettura NI Qashqai e con a bordo la IG.ra T_ Parte_2
percorreva regolarmente la SS 106 bis direzione Sibari, quando, giunto in località Thurio, nei
[...] pressi del ponte Malfrancato, veniva investito dall'autovettura NC PS che proveniva dalla direzione opposta, la quale, nel tentativo di effettuare una manovra di sorpasso, non si avvedeva dei veicoli che provenivano dal senso di marcia opposto ed impattava rovinosamente sull'autovettura dell'attore.
- a causa dell'urto, il IG. subiva lesioni personali e danni all'autovettura NI Qashqai;
T_
- il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo NC PS senza che l''attore potesse fare alcunché per evitarlo;
pagina 1 di 11 - a seguito del sinistro veniva contattata la Polizia stradale, la quale non interveniva ma provvedeva a contattare la SOCAS, per la rimozione dei mezzi danneggiati, nonché ambulanza di soccorso del Presidio ospedaliero di Corigliano Calabro;
- il IG. subiva lesioni tali da necessitare il trasporto presso il nosocomio ospedaliero di T_ Corigliano-Rossano dove gli veniva diagnosticata “Frattura della VI, VII e VIII costola di sinistra” con indicazioni farmacologiche e giorni 15 di riposo;
- atteso il persistere della sintomatologia dolorosa, il IG. in data 13/08/2018 necessitava di T_ nuovo esame ortopedico presso il presidio ospedaliero “N. Giannettasio" di Rossano dove veniva confermata la diagnosi di “fratture dell'arco anteriore” tant'è che proseguiva le cure del caso presso il proprio medico curante per ulteriori giorni 40; - in data 22/09/2018 il IG. Parte_1 veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico legale;
- che il danno non patrimoniale può così determinarsi: ITA giorni 15 € 703,20, ITP al 50% giorni 20 € 468,80, ITP al 25% giorni 20 € 234,40 - danno permanente 3% € 2.300,45, danno morale € 1.235,49 per un totale di € 4.984,35 comprensivo di spese mediche pari ad €42,01;
- il veicolo NI Qashqai subiva altresì danni sulla fiancata sinistra, nonché alla ruota anteriore sinistra giusto preventivo di riparazione;
- in data 31/07/2018 la soc. comunicava “conferma di apertura sinistro”, tant'è che CP_3 autorizzava l'autofficina convenzionata ” alla riparazione dell'autoveicolo Parte_3
NI;
- inspiegabilmente, la compagnia convenuta provvedeva corrispondere a titolo di indennizzo per la riparazione la somma di € 5.757,94 omettendo di pagare al carrozziere la residua somma;
- pertanto, in questa sede si agisce per il pagamento del residuo, determinato nella somma di € 2311,56 oltre il risarcimento per fermo tecnico da quantificare in via equitativa;
- in data 14/09/2018 il IG. a mezzo del sottoscritto procuratore inoltrava agli odierni convenuti T_ invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita che non ha sortito l'effetto previsto.
Tanto premesso, l'attore in primo grado ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, così provvedere: In via preliminare, esperire il tentativo di conciliazione ex art. 320 c.p.c.
Nel Merito:
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura lancia PS, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal SI. a causa del sinistro di cui in premessa e, T_ per l'effetto,
- Condannare la in persona del legale rappresentante p.t., in solido con la Controparte_3 IG.ra al risarcimento dei danni subiti dall'attore della somma di € 4.984,35 Controparte_2 per lesioni, nonché € 2.311,56 per danni materiali, il danno da fermo tecnico da quantificare in via equitativa, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate.
- Condannare, altresì, i convenuti al pagamento delle spese, diritti onorari di causa oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12/12/2018 si è costituita in giudizio la convenuta deducendo: Controparte_2
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita in quanto l'invito a stipulare la negoziazione assistita è stato consegnato alla SI.ra solo in data 16/10/2018, e non in data 14/09/2018 e, di conseguenza, perveniva contestualmente CP_2 alla notifica dell'atto di citazione in giudizio;
da ciò consegue, pertanto, che, in violazione dell'art 2 del
D.L. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, non è stato concesso e rispettato il decorso del prescritto termine di almeno trenta giorni prima di proporre la domanda giudiziale;
- nel merito, che dalla ricostruzione dell'eventus damni, per come prospettata da parte attrice, sembrerebbe che la responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa sia da imputare al pagina 2 di 11 conducente dell'autovettura NC PS tg. BA473LR, ma tale prospettazione non corrisponde al vero;
- che contrariamente a quanto falsamente riferito a controparte, si rileva che la responsabilità nella causazione del sinistro è da ascriversi solo ed esclusivamente alla condotta di guida negligente, imperita e di grande imprudenza del SI. ; Parte_1
- che in data 29 luglio 2018, alle ore 20:40 circa, la SI.ra a bordo della Controparte_2 propria autovettura, una NC PS tg. BA473LR, percorreva a velocità moderata la SS 106, con direzione di marcia Sibari/Corigliano-Rossano, quando, giunta in prossimità della sede della società
Giuseppe Miele S.r.l., all'incirca 100 mt prima di questa, l'autovettura NI Qashqai tg. FF917WE, coperta da polizza assicurativa 30/159353662, di proprietà e condotta dal SI. OP
, proveniente in opposto senso di marcia sull'opposta corsia, con direzione Parte_1
Corigliano-Rossano/Sibari, effettuava un repentino quanto pericolosissimo sorpasso, tanto da invadere l'opposta corsia di marcia e andare così ad impattare violentemente con la propria fiancata sinistra contro la fiancata sinistra dell'autovettura di proprietà della SI.ra , che procedeva regolarmente in CP_2 senso opposto nella sua corsia di marcia;
- che, in particolare, il SI. , conducente dell'autovettura NI Qashqai Parte_1 tg. FF917WE, distratto ed in totale spregio delle regole del codice della strada, procedendo a velocità sostenuta e invadendo la corsia di senso opposto tentava, incurante ei veicoli che sopraggiungevano nonostante la presenza della striscia continua e, quindi, dell'assoluto divieto di sorpasso, di effettuare un pericolosissimo sorpasso andando così a collidere violentemente contro la fiancata sinistra della vettura di proprietà e condotta dalla SI.ra Controparte_2
- che la SI.ra nulla poteva fare per evitare l'impatto; Controparte_2
- che dalla dinamica testé descritta si evince chiaramente che la responsabilità del sinistro da attribuire, esclusivamente e totalmente, alla condotta di guida negligente quanto imperita e di grande imprudenza del SI. che, in totale spregio delle più elementari norme del C.d.S. sulla Parte_1 sicurezza, la prudenza e la diligenza, tentava di effettuare, a velocità sostenuta, su tratto di strada caratterizzato dalla presenza della striscia continua e quindi dell'assoluto divieto di sorpasso, invadendo la corsia di senso opposto ed incurante dei veicoli che sopraggiungevano, un pericolosissimo sorpasso tanto da non riuscire a governare il proprio veicolo e ad andare così ad impattare violentemente e rovinosamente contro la fiancata sinistra della vettura di proprietà e condotta dalla SI.ra
[...]
Controparte_2
- a seguito del sinistro l'autovettura della SI.ra subiva gravi danni lungo Controparte_2 la fiancata sinistra, già liquidati dalla compagnia nella misura de1 50%; Controparte_7
Tanto premesso, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione del D.L. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014; nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la stessa alla refusione delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; in subordine e per mero scrupolo difensivo, decidere in via concorsuale;
”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in tata 13/12/2018 si è costituita in giudizio educendo che: Controparte_1
- In relazione all'an debeatur, la domanda è infondata e non provata e va rigettata, essendo il sinistro avvenuto per colpa e responsabilità esclusive del conducente del veicolo NI Qashqai g. F917WE di proprietà dell'odierno attore, che procedendo sulla S.S. 106 bis con direzione Sibari, facendo un sorpasso, invadeva la corsia di marcia riservata i veicoli provenienti dal senso opposto di circolazione, così impattando violentemente il veicolo NC PS targato BA473LR, che transitava regolarmente nella propria corsia di pertinenza. Tale ricostruzione dell'accaduto trova un riscontro obiettivo nella pagina 3 di 11 dichiarazione dell'unico testimone dell'accaduto, , allegata al mod. CAI, sottoscritto Testimone_1 da conducente del veicolo NC;
Controparte_2
- ulteriore conferma ai precedenti assunti, deriva dai dati registrati dal dispositivo satellitare posto sul veicolo dell'istante. In particolare, la velocità gps rilevata è di 84,0 Km/h, con un'accelerazione di picco di 7,37 g, e n. 3 urti rilevati di diversa intensità;
- le ragioni del diniego dell'offerta venivano comunicate all'istante, presso il difensore Avv. Santo Mario
DI, con missive del 27/9/2018 e del 3/10/ 2018;
- contrariamente a quanto riferito dal legale di controparte nell'atto di citazione, nessuna somma è stata liquidata dalla convenuta compagnia al carrozziere, in alcun modo autorizzato dalla prima;
- in subordine, trattandosi di scontro tra veicoli, opererebbe la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2
c.c.;
- nella denegata ipotesi in cui Giudicante dovesse disattendere le precedenti deduzioni, si chiede al Giudicante di diminuire grandemente il risarcimento del danno richiesto per il concorso di colpa prevalente nella determinazione del sinistro del danneggiato e, comunque, perché esorbitante;
- invero le lesioni lamentate sono di lieve entità, potendo provocare solo un lievissimo danno biologico.
A tal proposito, si rammenta che la certificazione del medico di fiducia sul prolungamento della malattia, che si contesta, non ha alcun valore probatorio;
- a ciò si aggiunga che, comunque, le lesioni lamentate non si sarebbero verificate se l'attore avesse allacciato le cinture sicurezza;
- parimenti, trattandosi di lievi danni all'attore non possono essere riconosciute altre voci di danno alla persona perché non provate;
- pertanto, nel caso di specie l'ammontare del risarcimento del danno non può essere aumentato, trattandosi di lesioni lievissime che non possono aver causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità né sono suscettibili di incidere su aspetti dinamico-relazionali;
- la richiesta di rivalutazione si contesta in quanto controparte utilizza elementi di calcolo già rivalutati all'attualità;
- per quanto concerne i danni al veicolo, contrariamente a quanto riferito da controparte, nessuna somma è stata liquidata al carrozziere;
- in ogni caso, i danni non sono provati perché sorretti da un semplice preventivo di spesa che s'impugna e contesta, e che non costituisce idoneo mezzo di prova;
- l'iva, poi, non è dovuta potendo essere riconosciuta come parte integrante del risarcimento solo nel caso di avvenuto esborso, documentato con la fattura originale quietanzata;
- nulla è dovuto per il danno da fermo tecnico mancando la esplicita prova dello stesso, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui lo stesso è stato sottratto al proprietario, tanto alla necessità del proprietario stesso di servirsene.
Tanto premesso, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Nel merito, gradatamente:
- rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
con vittoria di spese e competenze di lite;
-in via subordinata, diminuire grandemente il risarcimento del danno richiesto per il concorso di colpa prevalente nella determinazione del sinistro del danneggiato e, comunque, perché esorbitante, con detrazione delle eventuali somme ricevute, di conseguenza disporre la compensazione delle spese e competenze di lite per soccombenza reciproca.”.
Alla prima udienza del 13.12.2018 il giudice di prime cure ha concesso termine per la negoziazione assistita.
Con ordinanza del 5.04.2019 alla causa introdotta da , recante Parte_1
n. 919/2018 R.G., è stata riunita la causa n. 14/2019 R.G., introdotta dalla terza trasportata Parte_2
nei confronti della
[...] Controparte_1
pagina 4 di 11 Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 22.7.2021 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e la causa è stata assunta in decisione dal GdP. Con la sentenza n. 357/2021 del 24.11.2021 resa nei procedimenti riunti, depositata in Cancelleria in data
25.11.2021, il Giudice di Pace ha stabilito: “1) dichiara che l'incidente avvenuto in agro di Corigliano
Rossano il 29.7.2018 si è verificato per colpa concorrente dell'attore Parte_1
e di nella misura del 50% cadauno;
Controparte_2
2) condanna la convenuta n personale del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 al pagamento a titolo di risarcimento danni fisici in favore di Parte_1 della somma di 2492,17 oltre rivalutazione e interessi dall'evento al soddisfo e di ogni altro titolo;
condanna la medesima convenuta al pagamento a titolo di risarcimento danni fisici in CP_1 favore di della somma di € 2280,93 oltre rivalutazione ed interessi Parte_2 dall'evento al soddisfo;
3) condanna la medesima convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del difensore costituito di che ammontano ad € 1350,00 di cui € Controparte_8
264,00 per spese ed € 1086,00 per competenze professionali oltre iva cpa e rimborso di legge, con distrazione nonché al difensore costituito di la somma di € 1725,00 di cui Parte_2
€ 125,00 per spese ed € 1600,00 per competenze professionali, oltre iva cpa e rimb. forff. come per legge con distrazione. Sentenza esecutiva come per legge”. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 23.5.2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio e
[...] Controparte_3 CP_2
deducendo che:
[...]
- il giudice di prime cure ha ritenuto la domanda fondata parzialmente e nei limiti del 50 % rispetto a quanto invece chiesto dall'attore;
- il Giudice ha erroneamente supposto di poter far applicazione della norma di cui all'art. 2054/2 non risultando in atti prove idonee e convincenti a vincere la presunzione “iuris tantum” della responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. Aggiungeva che il IG. e la Parte_1 IG.ra , non hanno offerto al giudicante prove convincenti circa la esclusiva responsabilità di uno CP_2 dei conducenti coinvolti nel sinistro. Riferiva l'attore che in data 29/07/2018 alle ore 20:45 c.a. nel
Comune di Corigliano-Rossano alla giuda della propria autovettura NI Qashqai, con a bordo la IG.ra
, percorreva regolarmente la SS 106 bis direzione Sibari, quando, giunto in località Thurio, Parte_2 nei pressi del ponte Malfrancato, veniva investito dall'autovettura NC PS che nel maldestro tentativo di effettuare una manovra di sorpasso non si avvedeva dei veicoli che procedevano dal senso di marcia opposto. Lamentava danni alla propria autovettura quantificati in € 7650,00, e risarciti parzialmente dalla compagnia di assicurazione nella misura di € 5.757,94, nonché lesioni personali quantificati in € 4.984,35 come da documentazione medica esposta;
- dalle risultanze documentali ed istruttorie appare assai evidente la colpa esclusiva della conducente l'autovettura NC Y nella causazione del sinistro de quo, pertanto non si comprendono le conclusioni del giudice del primo grado;
- le dichiarazioni dei testi attorei sono state univoche e concordanti ed hanno evidenziato precisamente la dinamica del sinistro. In particolare, hanno evidenziato i danni sulla fiancata sinistra dell'autovettura
NI ed hanno specificato che la stessa veniva scaraventata sul lato destro della strada. Tutti i testi hanno poi precisato che la NC Y si è arrestata dopo circa 200 – 300 metri dal luogo dell'urto. Ancora, il teste ha riferito che vi era un incolonnamento di auto, pertanto pur volendo accogliere la Tes_2 tesi della convenuta certo è che il IG. avrebbe dovuto terminare la marcia impattando le T_ autovetture lasciate sulla propria destra in fase di sorpasso. La NC Y, invece, che ha proseguito la marcia per altri 200 – 300 metri, mentre sarebbe essa stessa dovuta finire sul lato sinistro della carreggiata. Del tutto contraddittorie sono, poi, le dichiarazioni dell'unico teste avverso, IG. Tes_1
il quale esponendo una dinamica artificiosa ha riferito “…omissis…ricordo che in data
[...]
pagina 5 di 11 29/07/2018 intorno alle 20 – 20:30, mi trovavo sulla S.S. 106 direzione Rossano…omissis”. Il teste ha collocato l'evento in uno spazio di tempo diverso da quello indicato dalla IG.ra CP_2
la quale ha indicato nella propria comparsa di costituzione con precisione come ora
[...] dell'evento le 20:40. Ancora ha riferito il teste della convenuta: “omissis…dall'altro senso di marcia sopraggiungeva un NI che nell'atto di sorpassare un altro veicolo sulla linea di mezzeria continua, urtava la PS sulla fiancata del conducente tra il parafango e lo sportello del conducente…omissis…il veicolo NI ha impattato la NC PS con la parte anteriore del veicolo”. La NI non ha subito danno alcuno nella parte anteriore tantomeno nella parte anteriore sinistra, per come dimostrato nelle copie fotostatiche prodotte e dal preventivo di spesa a firma dell'autocarrozzeria Pignataro;
- il difensore ha esposto querela nei confronti del teste per avere dichiarato il falso Testimone_1 circa i danni subiti dalle autovetture. Tanto premesso, parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1. Riformare parzialmente la sentenza n.357 /21, emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 24.11.2021 e depositata in data 25.11.2021 nel procedimento civile n. 919/18 nei limiti in cui è stata attribuita al IG.
[...]
la responsabilità del sinistro avvenuto in data 29/07/2018 per il 50% e quindi Parte_1 dichiarare l'esclusiva colpa della IG.ra per il sinistro in parola.
2. Per Controparte_2 l'effetto condannare i convenuti ciascuno per la propria qualità al pagamento in favore del IG.
della somma di € 2.492,17 pari al a ristoro totale delle lesioni personali Parte_1 quantificate nella maggior somma di € 4.984,35.3. condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi compresi CAP e rimborso spese generali 15% da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore . Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.11.2022 si è costituita in giudizio la società eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'atto di appello ex Controparte_3 art. 348 bis c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello.
A tal fine, la parte appellata ha dedotto che:
- il giudice di prime cure ha ritenuto la responsabilità concorsuale dei conducenti dei veicoli coinvolti nella misura del 50%, facendo applicazione dell'art. 2054 comma 2°, c.p.c., non risultando dagli atti di causa prove convincenti a vincere la presunzione iuris tantum della responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo;
- si ritiene che correttamente il Giudice di primo grado - all'esito della istruttoria espletata-, pur a fronte del raggiungimento della prova in ordine al fatto storico del sinistro e del suo verificarsi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel libello introduttivo, abbia rilevato la sussistenza di un elevato grado di incertezza in ordine al grado di colpa ascrivibile a ciascuno dei conducenti, motivo per cui non può che trovare applicazione il criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. nella determinazione degli esiti lesivi conseguiti all'impatto tra i mezzi coinvolti nell'incidente, tanto più ove si consideri che l'odierna parte appellante non ha fornito la prova liberatoria in ordine all'assenza di ogni possibile addebito a proprio carico, non avendo provato di aver fatto tutto il possibile onde evitare l'impatto e così fronteggiare l'altrui asserita condotta contra legem, e di non essere riuscita ad evitare lo scontro per cause non imputabili a propria imprudenza negligenza o imperizia;
- l'evento dannoso oggetto di causa va ascritto a pari responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti dei veicoli in esso coinvolti, così come accertato dal Giudice di Pace nella gravata sentenza. Tanto premesso, il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- dichiarare l'atto d'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., perché non motivato, con conferma della sentenza di primo grado e con condanna per l'appellante delle spese del 2° grado di giudizio;
- in subordine, rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto e non provato, con conferma della sentenza di primo grado e con condanna per l'appellante delle spese del 2° grado di giudizio”. L'appellata non si è costituita in giudizio. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 11 All'udienza del 5.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In rito L'appellata dinanzi al giudice di prime cure era rappresentata in Controparte_2 giudizio da due difensori.
L'atto di appello è stato notificato a mezzo pec ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nella comparsa di costituzione e risposta. La notifica effettuata ad uno solo degli indirizzi pec indicati, da intendersi al difensore il cui indirizzo pec sia indicato nella relata di notifica, deve considerarsi ritualmente eseguita e, pertanto, va dichiarata la contumacia dell'appellata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini della corretta instaurazione del giudizio di appello nei confronti di una parte costituita con più difensori, è sufficiente la rituale notificazione a uno solo di essi, che avrà poi l'onere di comunicare l'evento anche all'altro al fine di valutare la migliore strategia difensiva per la parte rappresentata (v. Cass. civ. n. 20616/2017 in motivazione).
3. Ammissibilità dell'appello
In via preliminare va rilevata la tempestività dell'appello e la sua ammissibilità. Premesso che l'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 e vigente ratione temporis, eIGe che l'appello contenga a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Alla luce dei principi ribaditi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, detto disposto normativo va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con la precisazione che resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., SS. UU, sent. n. 27199/2017). Difatti, atteso che anche ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non rilevano clausole astratte o formule di stile, bensì la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 d.l. 83/12: non eIGa dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza;
non eIGa dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non eIGa dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa”. Il novellato art. 342 c.p.c. eIGe, invece, dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione
(Cass., Sez. III, ord. n. 10916/2017; si vedano in tal senso anche Cass., Sez. VI, ord. n. 29958/2019). Ciò posto, l'atto di appello così come azionato ha indicato in modo chiaro ed inequivoco le censure che l'appellante ha inteso muovere al provvedimento impugnato, ossia l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione all'applicazione della regola di cui all'art. 2054, co. 2, c.c.. Deve altresì escludersi la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 348-bis c.p.c. ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'appello. Il motivo di impugnazione sollevato dall'appellante ha impedito infatti, all'esito dell'esame preliminare, la prognosi di non ragionevole fondatezza dell'appello, affidata dall'art. 348-bis c.p.c. alla discrezionalità del giudice dell'appello.
4. Principi applicabili al giudizio di appello
pagina 7 di 11 Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, sentenza n. 7940 del 2019).
Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. Civ. n. 4945/1987, conforme: Cass. n. 696/2002; Cass. n. 4889/2016; Cass. n. 17681/2021).
Per l'effetto, in assenza di doglianze da alcuna delle parti, deve intendersi coperta da giudicato la statuizione del Giudice di Pace sul mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo dell' , in quanto il GdP ha ritenuto già “indennizzata” la relativa T_ posta risarcitoria in virtù della corresponsione della somma di € 5757,94.
5. Nel merito
5.1. Il ragionamento seguito dal GdP si può riassumere come segue.
Il GdP, alla luce delle risultanze istruttorie, premessa l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., ha ritenuto che l' non avesse fornito prova idonea a vincere la presunzione di T_ responsabilità di entrambi i conducenti, dimostrando l'esclusiva responsabilità della . CP_2
Lo stesso GdP, in particolare, ha escluso che l'idoneità delle dichiarazioni testimoniali raccolte a fornire al giudicante “prove convincenti circa la esclusiva responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro”, precisando altresì che l'assenza di intervento di un “organo deputato alla rilevazione del sinistro ha comportato un vuoto che la prova testimoniale non ha superato”.
5.2. Nel presente giudizio di appello, invero, la parte appellante si limita a richiedere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto dimostrative dell'esclusiva responsabilità dell'appellata contumace, con le conseguenti modifiche in ordine agli importi del risarcimento del danno.
In relazione a tale ultimo aspetto, alcuna delle parti ha inteso muovere censure alla sentenza di primo grado in punto di effettiva verificazione del sinistro, tipologia ed entità dei danni “fisici” e materiali riportati dall'appellante, sicchè, in virtù dei principi menzionati, nulla va precisato sul punto.
5.3. Ciò posto, va ricordato che la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario, operando nei casi in cui non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ovvero qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (così, da ultimo, Cass.
Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7061). Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. Civ. 1198 del 1997; Cass. Civ.5783 del 1997; Cass. 7479 del 2020), l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti in uno scontro è insufficiente ai fini del superamento della presunzione di eguale concorso nella produzione del danno subito dai veicoli sancita dall'art. 2054 comma 2 c.c., nel senso che, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. In altri termini, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. Civ. 195 del 2007; Cass. Civ. 6797 del 1987; Cass., Sez. VI, sent. n. 4201/2022).
Solo laddove vi sia l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti l'altro è liberato dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all' art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.). Peraltro, secondo pagina 8 di 11 l'orientamento della Suprema Corte, la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista
(cfr. da ultimo Cass. civ. n. 12884 del 2021).
5.4. Tanto premesso, l'appello è infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato.
Priva di fondamento è la doglianza di parte appellante in merito alla erronea dichiarazione di pari corresponsabilità nella causazione del sinistro effettuata dal GdP nella pronuncia gravata. Invero, alla luce dell'unico e articolato motivo di gravame formulato da parte appellante, deve procedersi a valutare se le dichiarazioni rese dai testi escussi siano idonee a fondare una valutazione di responsabilità esclusiva in capo al conducente del veicolo lancia PS nella causazione del sinistro per cui è causa.
Ritiene questo giudicante che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la prova della responsabilità esclusiva del conducente della lancia PS non è stata fornita nel giudizio di primo grado, né le ragioni dedotte a fondamento dell'appello possono condurre ad un diverso apprezzamento. Nello specifico, l' non ha fornito alcuna prova sulla propria condotta di guida, né sono T_ emersi elementi tali da ritenere che la condotta del conducente del veicolo antagonista abbia avuto efficacia causale esclusiva. I testi escussi nel giudizio di primo grado, di fatto, non hanno fornito una chiara ricostruzione né della dinamica del sinistro né della condotta di guida tenuta da entrambi i conducenti.
Sul punto, giova evidenziare che, già a livello assertivo, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la parte odierna appellante non ha fornito alcun elemento ai fini della ricostruzione della propria condotta di guida, limitandosi a ricondurre la responsabilità esclusiva del sinistro all'altro conducente, il quale avrebbe tentato di effettuare una manovra di sorpasso.
Dalle dichiarazioni dei testi, inoltre, non emerge quale fosse la condotta di guida tenuta dall' . T_
In particolare, i testi e hanno solo genericamente riferito di una Testimone_3 Testimone_4 invasione della corsia di marcia dell' da parte del veicolo condotto dall'appellata T_
, ma non hanno fornito specifiche indicazioni in merito alla posizione dei due veicoli sulla CP_2 carreggiata al momento dell'impatto, alla velocità tenuta da ciascuno dei conducenti, al punto d'urto tra i veicoli, alla distanza tra il veicolo dell e della al momento della supposta T_ CP_2 invasione della corsia, alla visibilità della manovra, nonché ad eventuali manovre di emergenza dell prima dell'impatto (ad esempio, se quest'ultimo, in particolare, avesse rallentato o T_ frenato, o tentato di effettuare altra manovra di emergenza per evitare l'impatto). Neppure alcuna di tali circostanze risulta dedotta dall' in primo grado, il quale si limitava T_
a dedurre di non poter fare “alcunché” per evitare l'impatto. Né alcuna prova è stata richiesta sul punto al fine di ricostruire compiutamente la dinamica di accadimento dell'evento. Occorre, altresì, rilevare che nella fattispecie in esame non si evincono ulteriori elementi di prova per effettuare una compiuta ricostruzione dei fatti.
In atti, infatti, non è presente né documentazione attestante un eventuale intervento delle Autorità competenti sul luogo teatro del sinistro, né produzione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi al momento del sinistro ed i veicoli danneggiati sul luogo del sinistro, anche per comprenderne la posizione post urto. Inoltre, il modello di constatazione amichevole prodotto, non riporta una ricostruzione grafica della posizione dei veicoli al momento del sinistro, ma solo l'indicazione delle parti danneggiate dei veicoli. L' , dunque, pur essendone onerato, non ha fornito la prova di aver tenuto una condotta di T_ guida corretta;
prova dalla quale il conducente non è esentato per mezzo della sola allegazione e prova del comportamento colposo altrui. Giova rammentare, infatti, che in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per pagina 9 di 11 attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (Cass. civ. n. 124/2016).
In tale contesto, il GdP ha correttamente rilevato che dalle risultanze istruttorie, ivi comprese le dichiarazioni dei testi escussi, non risulta alcuna prova sul comportamento adottato dal conducente della
NI Qashqai. Dal materiale probatorio in atti, inoltre, non può trarsi neppure indirettamente una prova sulla efficacia causale esclusiva della condotta di giuda della nella determinazione del sinistro. CP_2
Nello specifico, si deve ritenere che le dichiarazioni dei testi e DI siano maggiormente Tes_2 attendibili rispetto a quelle del teste , il quale riferiva che la manovra di sorpasso Testimone_1 veniva posta in essere dall' . Tali ultime dichiarazioni, in effetti, sono prive di riscontri T_ oggettivi, mancando, ad esempio, prova in atti circa le parti danneggiate del veicolo condotto dalla
, anche al fine di verificare la compatibilità delle dichiarazioni dello sul punto d'urto CP_2 Tes_1 indicato.
Ciò posto, alcuno dei testi - né l'attore - è stato in grado di indicare in che misura sia avvenuta l'invasione di corsia da parte della . CP_2 In effetti, avuto riguardo ai danni riportati dal veicolo dell' , tutti concentrati sulla parte T_ laterale sinistra in corrispondenza dello sportello del conducente e fino alla parte posteriore del veicolo, emerge che i veicoli al momento dell'urto non si fronteggiavano non essendovi danni sulla parte anteriore del veicolo dell' . T_
Dunque, tale invasione di corsia è stata solo parziale. Tale infrazione, pur costituendo una violazione alle norme di circolazione, non è un evento astrattamente imprevedibile, né è tale da esonerare il conducente danneggiato dall'onere di provare la propria condotta di guida.
Ed infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “Nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente,
l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.” (cfr. Cass. civ. n. 477/2003).
Alla luce di quanto sopra, sulla base delle emergenze istruttorie non è, dunque, possibile accertare le circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro e, conseguentemente, stabilire la misura della incidenza causale riferibile alle condotte dei due conducenti coinvolti. Per l'effetto, in applicazione dei richiamati principi, le prove acquisite non sono sufficienti ad escludere un concorso di responsabilità in capo al danneggiato in virtù della presunzione di cui all'art. 2054, co. 2,
c.c..
6. Le spese di lite
Quanto alle spese, con riferimento al primo grado di giudizio, va ricordato che, nel caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la statuizione del giudice di prime cure sulle spese processuali in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass., Sez. VI, ord. n. 1775/2017).
Nella specie, non risulta proposto appello incidentale da parte dell'appellata costituita.
Le spese vanno poste a carico della parte appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto: del valore della lite (con applicazione dello scaglione da € 1.101 a € 5.200); della complessità bassa delle questioni;
dell'esclusione della fase pagina 10 di 11 istruttoria/trattazione, in concreto non svolta, in applicazione dell'orientamento espresso da Cass. civ. n.
7434/2025; delle riduzioni ai valori medi operabili ai sensi del citato decreto. Nulla sulle spese in relazione alla parte appellata contumace.
Tenuto conto del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, nel caso di specie, si dà atto della sussistenza di questi presupposti per dichiarare l'appellante tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, se dovuto, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento perché l'impugnazione proposta è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
2. RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
357/2021 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 24.11.2021 e depositata in data
25.11.2021;
3. CONDANNA parte appellante al pagamento in favore Parte_1 dell'appellata delle spese del presente giudizio, che si Controparte_1 liquidano in € 850,50 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge;
4. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto;
5. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in data 27.5.2025
Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1303/2022 RGAC avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 357/2021 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 24.11.2021, depositata in data
25.11.2021 e non notificata, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SERVIDIO SANTO MARIO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e Part. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. VULCANO GIUSEPPINA in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLATO -
E
(C.F. Controparte_2 C.F._2
- APPELLATO CONTUMACE-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di
Corigliano Calabro in data 11.12.2018 ha convenuto in Parte_1 giudizio e , deducendo che: Controparte_3 Controparte_2
- in data 29/07/2018 alle ore 20:45 nel Comune di Corigliano-Rossano si verificava un sinistro tra l'autovettura NI Qashqai, tg. FF917WE, di proprietà e condotta dal IG. Parte_1
, assicurata con la compagnia polizza n. 30/159353662 e l'autovettura NC
[...] Controparte_4
PS tg BA473LR di proprietà e condotta dalla IG.ra assicurata con la Controparte_2 compagnia Controparte_5
- il IG. alla giuda della propria autovettura NI Qashqai e con a bordo la IG.ra T_ Parte_2
percorreva regolarmente la SS 106 bis direzione Sibari, quando, giunto in località Thurio, nei
[...] pressi del ponte Malfrancato, veniva investito dall'autovettura NC PS che proveniva dalla direzione opposta, la quale, nel tentativo di effettuare una manovra di sorpasso, non si avvedeva dei veicoli che provenivano dal senso di marcia opposto ed impattava rovinosamente sull'autovettura dell'attore.
- a causa dell'urto, il IG. subiva lesioni personali e danni all'autovettura NI Qashqai;
T_
- il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo NC PS senza che l''attore potesse fare alcunché per evitarlo;
pagina 1 di 11 - a seguito del sinistro veniva contattata la Polizia stradale, la quale non interveniva ma provvedeva a contattare la SOCAS, per la rimozione dei mezzi danneggiati, nonché ambulanza di soccorso del Presidio ospedaliero di Corigliano Calabro;
- il IG. subiva lesioni tali da necessitare il trasporto presso il nosocomio ospedaliero di T_ Corigliano-Rossano dove gli veniva diagnosticata “Frattura della VI, VII e VIII costola di sinistra” con indicazioni farmacologiche e giorni 15 di riposo;
- atteso il persistere della sintomatologia dolorosa, il IG. in data 13/08/2018 necessitava di T_ nuovo esame ortopedico presso il presidio ospedaliero “N. Giannettasio" di Rossano dove veniva confermata la diagnosi di “fratture dell'arco anteriore” tant'è che proseguiva le cure del caso presso il proprio medico curante per ulteriori giorni 40; - in data 22/09/2018 il IG. Parte_1 veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico legale;
- che il danno non patrimoniale può così determinarsi: ITA giorni 15 € 703,20, ITP al 50% giorni 20 € 468,80, ITP al 25% giorni 20 € 234,40 - danno permanente 3% € 2.300,45, danno morale € 1.235,49 per un totale di € 4.984,35 comprensivo di spese mediche pari ad €42,01;
- il veicolo NI Qashqai subiva altresì danni sulla fiancata sinistra, nonché alla ruota anteriore sinistra giusto preventivo di riparazione;
- in data 31/07/2018 la soc. comunicava “conferma di apertura sinistro”, tant'è che CP_3 autorizzava l'autofficina convenzionata ” alla riparazione dell'autoveicolo Parte_3
NI;
- inspiegabilmente, la compagnia convenuta provvedeva corrispondere a titolo di indennizzo per la riparazione la somma di € 5.757,94 omettendo di pagare al carrozziere la residua somma;
- pertanto, in questa sede si agisce per il pagamento del residuo, determinato nella somma di € 2311,56 oltre il risarcimento per fermo tecnico da quantificare in via equitativa;
- in data 14/09/2018 il IG. a mezzo del sottoscritto procuratore inoltrava agli odierni convenuti T_ invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita che non ha sortito l'effetto previsto.
Tanto premesso, l'attore in primo grado ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, così provvedere: In via preliminare, esperire il tentativo di conciliazione ex art. 320 c.p.c.
Nel Merito:
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura lancia PS, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal SI. a causa del sinistro di cui in premessa e, T_ per l'effetto,
- Condannare la in persona del legale rappresentante p.t., in solido con la Controparte_3 IG.ra al risarcimento dei danni subiti dall'attore della somma di € 4.984,35 Controparte_2 per lesioni, nonché € 2.311,56 per danni materiali, il danno da fermo tecnico da quantificare in via equitativa, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate.
- Condannare, altresì, i convenuti al pagamento delle spese, diritti onorari di causa oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12/12/2018 si è costituita in giudizio la convenuta deducendo: Controparte_2
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita in quanto l'invito a stipulare la negoziazione assistita è stato consegnato alla SI.ra solo in data 16/10/2018, e non in data 14/09/2018 e, di conseguenza, perveniva contestualmente CP_2 alla notifica dell'atto di citazione in giudizio;
da ciò consegue, pertanto, che, in violazione dell'art 2 del
D.L. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, non è stato concesso e rispettato il decorso del prescritto termine di almeno trenta giorni prima di proporre la domanda giudiziale;
- nel merito, che dalla ricostruzione dell'eventus damni, per come prospettata da parte attrice, sembrerebbe che la responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa sia da imputare al pagina 2 di 11 conducente dell'autovettura NC PS tg. BA473LR, ma tale prospettazione non corrisponde al vero;
- che contrariamente a quanto falsamente riferito a controparte, si rileva che la responsabilità nella causazione del sinistro è da ascriversi solo ed esclusivamente alla condotta di guida negligente, imperita e di grande imprudenza del SI. ; Parte_1
- che in data 29 luglio 2018, alle ore 20:40 circa, la SI.ra a bordo della Controparte_2 propria autovettura, una NC PS tg. BA473LR, percorreva a velocità moderata la SS 106, con direzione di marcia Sibari/Corigliano-Rossano, quando, giunta in prossimità della sede della società
Giuseppe Miele S.r.l., all'incirca 100 mt prima di questa, l'autovettura NI Qashqai tg. FF917WE, coperta da polizza assicurativa 30/159353662, di proprietà e condotta dal SI. OP
, proveniente in opposto senso di marcia sull'opposta corsia, con direzione Parte_1
Corigliano-Rossano/Sibari, effettuava un repentino quanto pericolosissimo sorpasso, tanto da invadere l'opposta corsia di marcia e andare così ad impattare violentemente con la propria fiancata sinistra contro la fiancata sinistra dell'autovettura di proprietà della SI.ra , che procedeva regolarmente in CP_2 senso opposto nella sua corsia di marcia;
- che, in particolare, il SI. , conducente dell'autovettura NI Qashqai Parte_1 tg. FF917WE, distratto ed in totale spregio delle regole del codice della strada, procedendo a velocità sostenuta e invadendo la corsia di senso opposto tentava, incurante ei veicoli che sopraggiungevano nonostante la presenza della striscia continua e, quindi, dell'assoluto divieto di sorpasso, di effettuare un pericolosissimo sorpasso andando così a collidere violentemente contro la fiancata sinistra della vettura di proprietà e condotta dalla SI.ra Controparte_2
- che la SI.ra nulla poteva fare per evitare l'impatto; Controparte_2
- che dalla dinamica testé descritta si evince chiaramente che la responsabilità del sinistro da attribuire, esclusivamente e totalmente, alla condotta di guida negligente quanto imperita e di grande imprudenza del SI. che, in totale spregio delle più elementari norme del C.d.S. sulla Parte_1 sicurezza, la prudenza e la diligenza, tentava di effettuare, a velocità sostenuta, su tratto di strada caratterizzato dalla presenza della striscia continua e quindi dell'assoluto divieto di sorpasso, invadendo la corsia di senso opposto ed incurante dei veicoli che sopraggiungevano, un pericolosissimo sorpasso tanto da non riuscire a governare il proprio veicolo e ad andare così ad impattare violentemente e rovinosamente contro la fiancata sinistra della vettura di proprietà e condotta dalla SI.ra
[...]
Controparte_2
- a seguito del sinistro l'autovettura della SI.ra subiva gravi danni lungo Controparte_2 la fiancata sinistra, già liquidati dalla compagnia nella misura de1 50%; Controparte_7
Tanto premesso, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione del D.L. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014; nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la stessa alla refusione delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; in subordine e per mero scrupolo difensivo, decidere in via concorsuale;
”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in tata 13/12/2018 si è costituita in giudizio educendo che: Controparte_1
- In relazione all'an debeatur, la domanda è infondata e non provata e va rigettata, essendo il sinistro avvenuto per colpa e responsabilità esclusive del conducente del veicolo NI Qashqai g. F917WE di proprietà dell'odierno attore, che procedendo sulla S.S. 106 bis con direzione Sibari, facendo un sorpasso, invadeva la corsia di marcia riservata i veicoli provenienti dal senso opposto di circolazione, così impattando violentemente il veicolo NC PS targato BA473LR, che transitava regolarmente nella propria corsia di pertinenza. Tale ricostruzione dell'accaduto trova un riscontro obiettivo nella pagina 3 di 11 dichiarazione dell'unico testimone dell'accaduto, , allegata al mod. CAI, sottoscritto Testimone_1 da conducente del veicolo NC;
Controparte_2
- ulteriore conferma ai precedenti assunti, deriva dai dati registrati dal dispositivo satellitare posto sul veicolo dell'istante. In particolare, la velocità gps rilevata è di 84,0 Km/h, con un'accelerazione di picco di 7,37 g, e n. 3 urti rilevati di diversa intensità;
- le ragioni del diniego dell'offerta venivano comunicate all'istante, presso il difensore Avv. Santo Mario
DI, con missive del 27/9/2018 e del 3/10/ 2018;
- contrariamente a quanto riferito dal legale di controparte nell'atto di citazione, nessuna somma è stata liquidata dalla convenuta compagnia al carrozziere, in alcun modo autorizzato dalla prima;
- in subordine, trattandosi di scontro tra veicoli, opererebbe la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2
c.c.;
- nella denegata ipotesi in cui Giudicante dovesse disattendere le precedenti deduzioni, si chiede al Giudicante di diminuire grandemente il risarcimento del danno richiesto per il concorso di colpa prevalente nella determinazione del sinistro del danneggiato e, comunque, perché esorbitante;
- invero le lesioni lamentate sono di lieve entità, potendo provocare solo un lievissimo danno biologico.
A tal proposito, si rammenta che la certificazione del medico di fiducia sul prolungamento della malattia, che si contesta, non ha alcun valore probatorio;
- a ciò si aggiunga che, comunque, le lesioni lamentate non si sarebbero verificate se l'attore avesse allacciato le cinture sicurezza;
- parimenti, trattandosi di lievi danni all'attore non possono essere riconosciute altre voci di danno alla persona perché non provate;
- pertanto, nel caso di specie l'ammontare del risarcimento del danno non può essere aumentato, trattandosi di lesioni lievissime che non possono aver causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità né sono suscettibili di incidere su aspetti dinamico-relazionali;
- la richiesta di rivalutazione si contesta in quanto controparte utilizza elementi di calcolo già rivalutati all'attualità;
- per quanto concerne i danni al veicolo, contrariamente a quanto riferito da controparte, nessuna somma è stata liquidata al carrozziere;
- in ogni caso, i danni non sono provati perché sorretti da un semplice preventivo di spesa che s'impugna e contesta, e che non costituisce idoneo mezzo di prova;
- l'iva, poi, non è dovuta potendo essere riconosciuta come parte integrante del risarcimento solo nel caso di avvenuto esborso, documentato con la fattura originale quietanzata;
- nulla è dovuto per il danno da fermo tecnico mancando la esplicita prova dello stesso, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui lo stesso è stato sottratto al proprietario, tanto alla necessità del proprietario stesso di servirsene.
Tanto premesso, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Nel merito, gradatamente:
- rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
con vittoria di spese e competenze di lite;
-in via subordinata, diminuire grandemente il risarcimento del danno richiesto per il concorso di colpa prevalente nella determinazione del sinistro del danneggiato e, comunque, perché esorbitante, con detrazione delle eventuali somme ricevute, di conseguenza disporre la compensazione delle spese e competenze di lite per soccombenza reciproca.”.
Alla prima udienza del 13.12.2018 il giudice di prime cure ha concesso termine per la negoziazione assistita.
Con ordinanza del 5.04.2019 alla causa introdotta da , recante Parte_1
n. 919/2018 R.G., è stata riunita la causa n. 14/2019 R.G., introdotta dalla terza trasportata Parte_2
nei confronti della
[...] Controparte_1
pagina 4 di 11 Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 22.7.2021 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e la causa è stata assunta in decisione dal GdP. Con la sentenza n. 357/2021 del 24.11.2021 resa nei procedimenti riunti, depositata in Cancelleria in data
25.11.2021, il Giudice di Pace ha stabilito: “1) dichiara che l'incidente avvenuto in agro di Corigliano
Rossano il 29.7.2018 si è verificato per colpa concorrente dell'attore Parte_1
e di nella misura del 50% cadauno;
Controparte_2
2) condanna la convenuta n personale del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 al pagamento a titolo di risarcimento danni fisici in favore di Parte_1 della somma di 2492,17 oltre rivalutazione e interessi dall'evento al soddisfo e di ogni altro titolo;
condanna la medesima convenuta al pagamento a titolo di risarcimento danni fisici in CP_1 favore di della somma di € 2280,93 oltre rivalutazione ed interessi Parte_2 dall'evento al soddisfo;
3) condanna la medesima convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del difensore costituito di che ammontano ad € 1350,00 di cui € Controparte_8
264,00 per spese ed € 1086,00 per competenze professionali oltre iva cpa e rimborso di legge, con distrazione nonché al difensore costituito di la somma di € 1725,00 di cui Parte_2
€ 125,00 per spese ed € 1600,00 per competenze professionali, oltre iva cpa e rimb. forff. come per legge con distrazione. Sentenza esecutiva come per legge”. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 23.5.2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio e
[...] Controparte_3 CP_2
deducendo che:
[...]
- il giudice di prime cure ha ritenuto la domanda fondata parzialmente e nei limiti del 50 % rispetto a quanto invece chiesto dall'attore;
- il Giudice ha erroneamente supposto di poter far applicazione della norma di cui all'art. 2054/2 non risultando in atti prove idonee e convincenti a vincere la presunzione “iuris tantum” della responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. Aggiungeva che il IG. e la Parte_1 IG.ra , non hanno offerto al giudicante prove convincenti circa la esclusiva responsabilità di uno CP_2 dei conducenti coinvolti nel sinistro. Riferiva l'attore che in data 29/07/2018 alle ore 20:45 c.a. nel
Comune di Corigliano-Rossano alla giuda della propria autovettura NI Qashqai, con a bordo la IG.ra
, percorreva regolarmente la SS 106 bis direzione Sibari, quando, giunto in località Thurio, Parte_2 nei pressi del ponte Malfrancato, veniva investito dall'autovettura NC PS che nel maldestro tentativo di effettuare una manovra di sorpasso non si avvedeva dei veicoli che procedevano dal senso di marcia opposto. Lamentava danni alla propria autovettura quantificati in € 7650,00, e risarciti parzialmente dalla compagnia di assicurazione nella misura di € 5.757,94, nonché lesioni personali quantificati in € 4.984,35 come da documentazione medica esposta;
- dalle risultanze documentali ed istruttorie appare assai evidente la colpa esclusiva della conducente l'autovettura NC Y nella causazione del sinistro de quo, pertanto non si comprendono le conclusioni del giudice del primo grado;
- le dichiarazioni dei testi attorei sono state univoche e concordanti ed hanno evidenziato precisamente la dinamica del sinistro. In particolare, hanno evidenziato i danni sulla fiancata sinistra dell'autovettura
NI ed hanno specificato che la stessa veniva scaraventata sul lato destro della strada. Tutti i testi hanno poi precisato che la NC Y si è arrestata dopo circa 200 – 300 metri dal luogo dell'urto. Ancora, il teste ha riferito che vi era un incolonnamento di auto, pertanto pur volendo accogliere la Tes_2 tesi della convenuta certo è che il IG. avrebbe dovuto terminare la marcia impattando le T_ autovetture lasciate sulla propria destra in fase di sorpasso. La NC Y, invece, che ha proseguito la marcia per altri 200 – 300 metri, mentre sarebbe essa stessa dovuta finire sul lato sinistro della carreggiata. Del tutto contraddittorie sono, poi, le dichiarazioni dell'unico teste avverso, IG. Tes_1
il quale esponendo una dinamica artificiosa ha riferito “…omissis…ricordo che in data
[...]
pagina 5 di 11 29/07/2018 intorno alle 20 – 20:30, mi trovavo sulla S.S. 106 direzione Rossano…omissis”. Il teste ha collocato l'evento in uno spazio di tempo diverso da quello indicato dalla IG.ra CP_2
la quale ha indicato nella propria comparsa di costituzione con precisione come ora
[...] dell'evento le 20:40. Ancora ha riferito il teste della convenuta: “omissis…dall'altro senso di marcia sopraggiungeva un NI che nell'atto di sorpassare un altro veicolo sulla linea di mezzeria continua, urtava la PS sulla fiancata del conducente tra il parafango e lo sportello del conducente…omissis…il veicolo NI ha impattato la NC PS con la parte anteriore del veicolo”. La NI non ha subito danno alcuno nella parte anteriore tantomeno nella parte anteriore sinistra, per come dimostrato nelle copie fotostatiche prodotte e dal preventivo di spesa a firma dell'autocarrozzeria Pignataro;
- il difensore ha esposto querela nei confronti del teste per avere dichiarato il falso Testimone_1 circa i danni subiti dalle autovetture. Tanto premesso, parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1. Riformare parzialmente la sentenza n.357 /21, emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 24.11.2021 e depositata in data 25.11.2021 nel procedimento civile n. 919/18 nei limiti in cui è stata attribuita al IG.
[...]
la responsabilità del sinistro avvenuto in data 29/07/2018 per il 50% e quindi Parte_1 dichiarare l'esclusiva colpa della IG.ra per il sinistro in parola.
2. Per Controparte_2 l'effetto condannare i convenuti ciascuno per la propria qualità al pagamento in favore del IG.
della somma di € 2.492,17 pari al a ristoro totale delle lesioni personali Parte_1 quantificate nella maggior somma di € 4.984,35.3. condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi compresi CAP e rimborso spese generali 15% da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore . Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.11.2022 si è costituita in giudizio la società eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'atto di appello ex Controparte_3 art. 348 bis c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello.
A tal fine, la parte appellata ha dedotto che:
- il giudice di prime cure ha ritenuto la responsabilità concorsuale dei conducenti dei veicoli coinvolti nella misura del 50%, facendo applicazione dell'art. 2054 comma 2°, c.p.c., non risultando dagli atti di causa prove convincenti a vincere la presunzione iuris tantum della responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo;
- si ritiene che correttamente il Giudice di primo grado - all'esito della istruttoria espletata-, pur a fronte del raggiungimento della prova in ordine al fatto storico del sinistro e del suo verificarsi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel libello introduttivo, abbia rilevato la sussistenza di un elevato grado di incertezza in ordine al grado di colpa ascrivibile a ciascuno dei conducenti, motivo per cui non può che trovare applicazione il criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. nella determinazione degli esiti lesivi conseguiti all'impatto tra i mezzi coinvolti nell'incidente, tanto più ove si consideri che l'odierna parte appellante non ha fornito la prova liberatoria in ordine all'assenza di ogni possibile addebito a proprio carico, non avendo provato di aver fatto tutto il possibile onde evitare l'impatto e così fronteggiare l'altrui asserita condotta contra legem, e di non essere riuscita ad evitare lo scontro per cause non imputabili a propria imprudenza negligenza o imperizia;
- l'evento dannoso oggetto di causa va ascritto a pari responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti dei veicoli in esso coinvolti, così come accertato dal Giudice di Pace nella gravata sentenza. Tanto premesso, il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- dichiarare l'atto d'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., perché non motivato, con conferma della sentenza di primo grado e con condanna per l'appellante delle spese del 2° grado di giudizio;
- in subordine, rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto e non provato, con conferma della sentenza di primo grado e con condanna per l'appellante delle spese del 2° grado di giudizio”. L'appellata non si è costituita in giudizio. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 11 All'udienza del 5.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In rito L'appellata dinanzi al giudice di prime cure era rappresentata in Controparte_2 giudizio da due difensori.
L'atto di appello è stato notificato a mezzo pec ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nella comparsa di costituzione e risposta. La notifica effettuata ad uno solo degli indirizzi pec indicati, da intendersi al difensore il cui indirizzo pec sia indicato nella relata di notifica, deve considerarsi ritualmente eseguita e, pertanto, va dichiarata la contumacia dell'appellata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini della corretta instaurazione del giudizio di appello nei confronti di una parte costituita con più difensori, è sufficiente la rituale notificazione a uno solo di essi, che avrà poi l'onere di comunicare l'evento anche all'altro al fine di valutare la migliore strategia difensiva per la parte rappresentata (v. Cass. civ. n. 20616/2017 in motivazione).
3. Ammissibilità dell'appello
In via preliminare va rilevata la tempestività dell'appello e la sua ammissibilità. Premesso che l'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 e vigente ratione temporis, eIGe che l'appello contenga a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Alla luce dei principi ribaditi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, detto disposto normativo va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con la precisazione che resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., SS. UU, sent. n. 27199/2017). Difatti, atteso che anche ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non rilevano clausole astratte o formule di stile, bensì la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 d.l. 83/12: non eIGa dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza;
non eIGa dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non eIGa dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa”. Il novellato art. 342 c.p.c. eIGe, invece, dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione
(Cass., Sez. III, ord. n. 10916/2017; si vedano in tal senso anche Cass., Sez. VI, ord. n. 29958/2019). Ciò posto, l'atto di appello così come azionato ha indicato in modo chiaro ed inequivoco le censure che l'appellante ha inteso muovere al provvedimento impugnato, ossia l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione all'applicazione della regola di cui all'art. 2054, co. 2, c.c.. Deve altresì escludersi la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 348-bis c.p.c. ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'appello. Il motivo di impugnazione sollevato dall'appellante ha impedito infatti, all'esito dell'esame preliminare, la prognosi di non ragionevole fondatezza dell'appello, affidata dall'art. 348-bis c.p.c. alla discrezionalità del giudice dell'appello.
4. Principi applicabili al giudizio di appello
pagina 7 di 11 Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, sentenza n. 7940 del 2019).
Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. Civ. n. 4945/1987, conforme: Cass. n. 696/2002; Cass. n. 4889/2016; Cass. n. 17681/2021).
Per l'effetto, in assenza di doglianze da alcuna delle parti, deve intendersi coperta da giudicato la statuizione del Giudice di Pace sul mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo dell' , in quanto il GdP ha ritenuto già “indennizzata” la relativa T_ posta risarcitoria in virtù della corresponsione della somma di € 5757,94.
5. Nel merito
5.1. Il ragionamento seguito dal GdP si può riassumere come segue.
Il GdP, alla luce delle risultanze istruttorie, premessa l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., ha ritenuto che l' non avesse fornito prova idonea a vincere la presunzione di T_ responsabilità di entrambi i conducenti, dimostrando l'esclusiva responsabilità della . CP_2
Lo stesso GdP, in particolare, ha escluso che l'idoneità delle dichiarazioni testimoniali raccolte a fornire al giudicante “prove convincenti circa la esclusiva responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro”, precisando altresì che l'assenza di intervento di un “organo deputato alla rilevazione del sinistro ha comportato un vuoto che la prova testimoniale non ha superato”.
5.2. Nel presente giudizio di appello, invero, la parte appellante si limita a richiedere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto dimostrative dell'esclusiva responsabilità dell'appellata contumace, con le conseguenti modifiche in ordine agli importi del risarcimento del danno.
In relazione a tale ultimo aspetto, alcuna delle parti ha inteso muovere censure alla sentenza di primo grado in punto di effettiva verificazione del sinistro, tipologia ed entità dei danni “fisici” e materiali riportati dall'appellante, sicchè, in virtù dei principi menzionati, nulla va precisato sul punto.
5.3. Ciò posto, va ricordato che la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario, operando nei casi in cui non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ovvero qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (così, da ultimo, Cass.
Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7061). Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. Civ. 1198 del 1997; Cass. Civ.5783 del 1997; Cass. 7479 del 2020), l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti in uno scontro è insufficiente ai fini del superamento della presunzione di eguale concorso nella produzione del danno subito dai veicoli sancita dall'art. 2054 comma 2 c.c., nel senso che, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. In altri termini, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. Civ. 195 del 2007; Cass. Civ. 6797 del 1987; Cass., Sez. VI, sent. n. 4201/2022).
Solo laddove vi sia l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti l'altro è liberato dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all' art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.). Peraltro, secondo pagina 8 di 11 l'orientamento della Suprema Corte, la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista
(cfr. da ultimo Cass. civ. n. 12884 del 2021).
5.4. Tanto premesso, l'appello è infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato.
Priva di fondamento è la doglianza di parte appellante in merito alla erronea dichiarazione di pari corresponsabilità nella causazione del sinistro effettuata dal GdP nella pronuncia gravata. Invero, alla luce dell'unico e articolato motivo di gravame formulato da parte appellante, deve procedersi a valutare se le dichiarazioni rese dai testi escussi siano idonee a fondare una valutazione di responsabilità esclusiva in capo al conducente del veicolo lancia PS nella causazione del sinistro per cui è causa.
Ritiene questo giudicante che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la prova della responsabilità esclusiva del conducente della lancia PS non è stata fornita nel giudizio di primo grado, né le ragioni dedotte a fondamento dell'appello possono condurre ad un diverso apprezzamento. Nello specifico, l' non ha fornito alcuna prova sulla propria condotta di guida, né sono T_ emersi elementi tali da ritenere che la condotta del conducente del veicolo antagonista abbia avuto efficacia causale esclusiva. I testi escussi nel giudizio di primo grado, di fatto, non hanno fornito una chiara ricostruzione né della dinamica del sinistro né della condotta di guida tenuta da entrambi i conducenti.
Sul punto, giova evidenziare che, già a livello assertivo, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la parte odierna appellante non ha fornito alcun elemento ai fini della ricostruzione della propria condotta di guida, limitandosi a ricondurre la responsabilità esclusiva del sinistro all'altro conducente, il quale avrebbe tentato di effettuare una manovra di sorpasso.
Dalle dichiarazioni dei testi, inoltre, non emerge quale fosse la condotta di guida tenuta dall' . T_
In particolare, i testi e hanno solo genericamente riferito di una Testimone_3 Testimone_4 invasione della corsia di marcia dell' da parte del veicolo condotto dall'appellata T_
, ma non hanno fornito specifiche indicazioni in merito alla posizione dei due veicoli sulla CP_2 carreggiata al momento dell'impatto, alla velocità tenuta da ciascuno dei conducenti, al punto d'urto tra i veicoli, alla distanza tra il veicolo dell e della al momento della supposta T_ CP_2 invasione della corsia, alla visibilità della manovra, nonché ad eventuali manovre di emergenza dell prima dell'impatto (ad esempio, se quest'ultimo, in particolare, avesse rallentato o T_ frenato, o tentato di effettuare altra manovra di emergenza per evitare l'impatto). Neppure alcuna di tali circostanze risulta dedotta dall' in primo grado, il quale si limitava T_
a dedurre di non poter fare “alcunché” per evitare l'impatto. Né alcuna prova è stata richiesta sul punto al fine di ricostruire compiutamente la dinamica di accadimento dell'evento. Occorre, altresì, rilevare che nella fattispecie in esame non si evincono ulteriori elementi di prova per effettuare una compiuta ricostruzione dei fatti.
In atti, infatti, non è presente né documentazione attestante un eventuale intervento delle Autorità competenti sul luogo teatro del sinistro, né produzione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi al momento del sinistro ed i veicoli danneggiati sul luogo del sinistro, anche per comprenderne la posizione post urto. Inoltre, il modello di constatazione amichevole prodotto, non riporta una ricostruzione grafica della posizione dei veicoli al momento del sinistro, ma solo l'indicazione delle parti danneggiate dei veicoli. L' , dunque, pur essendone onerato, non ha fornito la prova di aver tenuto una condotta di T_ guida corretta;
prova dalla quale il conducente non è esentato per mezzo della sola allegazione e prova del comportamento colposo altrui. Giova rammentare, infatti, che in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per pagina 9 di 11 attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (Cass. civ. n. 124/2016).
In tale contesto, il GdP ha correttamente rilevato che dalle risultanze istruttorie, ivi comprese le dichiarazioni dei testi escussi, non risulta alcuna prova sul comportamento adottato dal conducente della
NI Qashqai. Dal materiale probatorio in atti, inoltre, non può trarsi neppure indirettamente una prova sulla efficacia causale esclusiva della condotta di giuda della nella determinazione del sinistro. CP_2
Nello specifico, si deve ritenere che le dichiarazioni dei testi e DI siano maggiormente Tes_2 attendibili rispetto a quelle del teste , il quale riferiva che la manovra di sorpasso Testimone_1 veniva posta in essere dall' . Tali ultime dichiarazioni, in effetti, sono prive di riscontri T_ oggettivi, mancando, ad esempio, prova in atti circa le parti danneggiate del veicolo condotto dalla
, anche al fine di verificare la compatibilità delle dichiarazioni dello sul punto d'urto CP_2 Tes_1 indicato.
Ciò posto, alcuno dei testi - né l'attore - è stato in grado di indicare in che misura sia avvenuta l'invasione di corsia da parte della . CP_2 In effetti, avuto riguardo ai danni riportati dal veicolo dell' , tutti concentrati sulla parte T_ laterale sinistra in corrispondenza dello sportello del conducente e fino alla parte posteriore del veicolo, emerge che i veicoli al momento dell'urto non si fronteggiavano non essendovi danni sulla parte anteriore del veicolo dell' . T_
Dunque, tale invasione di corsia è stata solo parziale. Tale infrazione, pur costituendo una violazione alle norme di circolazione, non è un evento astrattamente imprevedibile, né è tale da esonerare il conducente danneggiato dall'onere di provare la propria condotta di guida.
Ed infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “Nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente,
l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.” (cfr. Cass. civ. n. 477/2003).
Alla luce di quanto sopra, sulla base delle emergenze istruttorie non è, dunque, possibile accertare le circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro e, conseguentemente, stabilire la misura della incidenza causale riferibile alle condotte dei due conducenti coinvolti. Per l'effetto, in applicazione dei richiamati principi, le prove acquisite non sono sufficienti ad escludere un concorso di responsabilità in capo al danneggiato in virtù della presunzione di cui all'art. 2054, co. 2,
c.c..
6. Le spese di lite
Quanto alle spese, con riferimento al primo grado di giudizio, va ricordato che, nel caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la statuizione del giudice di prime cure sulle spese processuali in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass., Sez. VI, ord. n. 1775/2017).
Nella specie, non risulta proposto appello incidentale da parte dell'appellata costituita.
Le spese vanno poste a carico della parte appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto: del valore della lite (con applicazione dello scaglione da € 1.101 a € 5.200); della complessità bassa delle questioni;
dell'esclusione della fase pagina 10 di 11 istruttoria/trattazione, in concreto non svolta, in applicazione dell'orientamento espresso da Cass. civ. n.
7434/2025; delle riduzioni ai valori medi operabili ai sensi del citato decreto. Nulla sulle spese in relazione alla parte appellata contumace.
Tenuto conto del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, nel caso di specie, si dà atto della sussistenza di questi presupposti per dichiarare l'appellante tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, se dovuto, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento perché l'impugnazione proposta è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
2. RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
357/2021 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 24.11.2021 e depositata in data
25.11.2021;
3. CONDANNA parte appellante al pagamento in favore Parte_1 dell'appellata delle spese del presente giudizio, che si Controparte_1 liquidano in € 850,50 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge;
4. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto;
5. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in data 27.5.2025
Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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