Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2002/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 05/04/1954, c.f.: Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il giorno 15/08/1957, c.f.: ; Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Mazzola;
appellanti
CONTRO
, con sede in Roma, c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Cucchiara;
appellata
In fatto e in diritto
1. e , coniugi in regime di comunione legale dei beni, Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese dei giorni 26-
28/9/2022, n. 743, con cui, all'esito del giudizio promosso ai sensi dell'art. 2901 c.c. da
Riscossione Sicilia s.p.a., era stata dichiarata l'inefficacia, nei confronti dell'agente della riscossione, dell'atto del 14.12.2011, Notar di Marineo, di costituzione in Persona_1
fondo patrimoniale di alcuni loro beni immobili.
, frattanto subentrata alla società attrice, si è costituita in Controparte_1 giudizio e ha dedotto l'inammissibilità e infondatezza dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione con ordinanza comunicata il 22.1.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Gli appellanti, contumaci nel primo grado del giudizio, hanno impugnato la sentenza asserendo a) la prescrizione dell'azione revocatoria, b) l'insussistenza dei crediti allegati dalla società attrice, c) la mancanza dell'eventus damni e d) della scientia damni.
3. Come correttamente osservato dalla parte appellata, l'eccezione di prescrizione, non rientrante tra quelle rilevabili d'ufficio (art. 2938 c.c.), è inammissibile perché tardiva ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c..
Gli altri motivi sono manifestamente destituiti di fondamento. In particolare, quello sub b) è infondato perché – anche a non considerare la definitività delle plurime cartelle di non esiguo importo notificate prima dell'atto dispositivo – l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di
“credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori (Cass. 28141/2023); quello sub c) perché anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore attuata con la costituzione in fondo patrimoniale di uno o più beni immobili di proprietà dei coniugi, determina, rispetto al credito già sorto, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto fornire la prova (Cass.
8217/2021); quello sub d) perché la natura ed entità delle pretese creditorie dell'amministrazione finanziaria, per di più in gran parte recate da cartelle di pagamento notificate in precedenza, non potevano essere ignote né, certamente, al debitore né, con elevata probabilità secondo un'elementare regola di esperienza, al coniuge.
4. L'appello è quindi da disattendere, con conseguente condanna degli appellanti in solido a rifondere alla controparte le spese del grado, che, con l'incremento di cui all'art. 4, co. 8,
D.M. 55/2014, si liquidano in complessivi euro 13.400,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.. 3
Sussistono, nei confronti degli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Termini Imerese dei giorni 26-28/9/2022, n. 743; condanna gli appellanti in solido a rifondere ad le spese di Controparte_1
appello, che liquida in complessivi euro 13.400,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dà atto che sussistono, nei confronti degli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 23 aprile 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo