Articolo 7 della Legge 6 ottobre 1986, n. 656
Articolo 6Articolo 8
Versione
16 ottobre 1986
Art. 7. (Attualizzazione dei trattamenti pensionistici di cui alle tabelle I ed L) 1. Gli orfani maggiorenni inabili non in stato di disagio economico, di cui alle tabelle I ed L previste dal terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , possono chiedere la corresponsione del valore attuale del loro trattamento pensionistico.
2. Le modalita', il tasso di interesse e le condizioni per chiedere la capitalizzazione del trattamento pensionistico, nonche' l'ammontare annuo da destinare a tale operazione nell'ambito dello stanziamento complessivo per il servizio delle pensioni di guerra, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
3. Trascorsi tre anni dalla data del suddetto decreto, si procedera' alla capitalizzazione dei trattamenti pensionistici residui.
4. Le tabelle I ed L, di cui al terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , sono abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate dai soggetti interessati prima di tale data saranno definite sulla base delle previgenti disposizioni e di quelle contenute nel presente articolo.
Nota all'art. 7, commi 1 e 4:
Il testo vigente dell' art. 135, terzo comma, del D.P.R.
n. 915/1978 e' il seguente:
"Agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro di cui agli articoli 45 e 51 che non siano in possesso del requisito delle condizioni economiche prescritto dagli articoli stessi, e' liquidato il trattamento previsto, rispettivamente, dalla tabella I e dalla tabella L, annesse al presente testo unico".
Entrata in vigore il 16 ottobre 1986
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