TAR Torino, sez. III, sentenza 17/03/2026, n. 591
TAR
Decreto presidenziale 6 novembre 2025
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TAR
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Accolto
    Applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987

    La giurisprudenza si è consolidata nel riconoscere l'estensione del beneficio di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 a tutti gli appartenenti delle forze di polizia, di ordinamento civile e militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché sussistano i requisiti di età e anzianità di servizio. L'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, che subordina tale beneficio al pagamento di contribuzione aggiuntiva, è inapplicabile alla liquidazione del trattamento di fine servizio. L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231 del 1990 non comporta la reviviscenza di norme limitative. La nozione di forze di polizia è ampia e comprende anche l'Arma dei Carabinieri.

  • Accolto
    Condanna alla rideterminazione dell’indennità e corresponsione degli interessi

    Accertata la spettanza del beneficio di cui all’art. 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987 ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, consegue la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione degli emolumenti dovuti, oltre interessi al tasso legale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 17/03/2026, n. 591
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 591
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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