Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/05/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA AR PU ET
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5929 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MANGIA Parte_1
ALESSANDRO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SGAMBATO Controparte_1
FRANCESCO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.04.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/10/2024 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente l'11.09.2006 in Formia, dal quale sono nate due figlie (22.04.2007) ed (29.09.2010). Per_1 Per_2
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio.
All'udienza dell'08.04.2025, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata da questo Tribunale, con sentenza del 02.07.2021, passata in giudicato, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno dichiarato di voler divorziare alle medesime condizioni della separazione, ovvero:
- affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno entrambi la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
- disporre che i minori abbiano solo la residenza anagrafica presso la madre;
- assegnare la casa coniugale alla madre;
- stabilire che, salvo diversi accordi tra le parti, le figlie stiano con il padre o con la madre, a settimane alternate, dall'uscita di scuola del giovedì sino al giovedì successivo
e cosi via;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla
Domenica di Pasqua oppure dal Lunedi in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante il mese di agosto in periodo da concordarsi con
l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagnia delle figlie il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di
“competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico delle figlie;
- porre a carico di entrambi l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese extra Contr individuate secondo le linee guida del 3
- le parti, infine, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi che nulla
sia disposto ai fini del mantenimento tra i coniugi;
- disporre in via patrimoniale, in virtù del disposto affidamento paritario e della dichiarata autosufficienza economica, l'affidamento diretto dei coniugi senza versamento di alcun assegno in favore del genitore collocatario, tenuto conto della circostanza che il IG sta continuando a pagare il 50% della rata del mutuo Pt_1 contratto per l'acquisto dell'abitazione di via Jan Palacli che resta nella disponibilità della IG.ra , pagamento che tra l'altro integra indirettamente il mantenimento CP_1
delle figlie poiché garantisce la permanenza di una delle due abitazioni ove si esplica
l'affido paritario;
- le parti a parziale integrazione e modifica di quanto suddetto in via puramente conciliativa concordano che il padre versi in favore delle figlie un contributo ulteriore a titolo di assegno di mantenimento pari alla somma di € 100.00 cadauna (quindi €
200,00 totali) con periodicità mensile da versare alla IG.ra a mezzo Controparte_1
bonifico o per contanti, da valutare secondo gli indici ISTAT come per legge.
Rilevato che, nelle more del giudizio, la prima figlia della coppia è divenuta maggiorenne, le disposizioni in punto di affido, collocamento e diritto di visita devono ritenersi operanti solo con riguardo alla figlia minore della coppia.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORMIA l'11.09.2006 da nato il Parte_1
08/04/1975 in CASERTA (CE) e nata il [...] in [...] Controparte_1
AR PU ET (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORMIA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 74, parte II, serie A, anno 2006);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di conIGlio del 14/05/2025
4
Il Giudice est.
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio