Sentenza 2 marzo 1978
Massime • 2
E manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita costituzionale dell'art 43 della legge fallimentare - che attribuisce al curatore la legittimazione esclusiva a stare in giudizio nelle controversie relative a rapporti patrimoniali del fallito - per preteso contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Infatti, mentre il principio costituzionale dell'eguaglianza non impedisce al legislatore di adottare Disposizioni diverse per situazioni distinte, onde adeguare la disciplina giuridica ai molteplici aspetti della vita sociale, l'altra norma costituzionale non stabilisce che la tutela riconosciuta al cittadino si attui attraverso la sua personale partecipazione al giudizio. ( V 1627/75, mass n 375228).*
L'eccezionale capacita e legittimazione a stare in giudizio del fallito, per i rapporti patrimoniali compresi o comprendibili nel fallimento, puo riconoscersi solo nel caso di totale inerzia o disinteresse degli organi preposti al fallimento e non anche nel caso in cui i detti organi, dopo essersi concretamente attivati, abbiano ritenuto conveniente e prudente non proseguire nella controversia; pertanto, quando il giudice delegato abbia motivatamente negato l'autorizzazione al curatore a proseguire il giudizio in Sede di legittimita, e inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dal fallito avverso la sentenza sfavorevole al fallimento, non impugnata dal curatore.*
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 22668 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 11/08/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 11/08/2021), n.22668 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTIANO Magda – Presidente – Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere – Dott. FERRO Massimo – Consigliere – Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 7091-2015 r.g. proposto da: (OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. e P.Iva (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore A.E., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato Carlo Zauli, con cui elettivamente domicilia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/03/1978, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1978 |
Testo completo
E manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita costituzionale dell'art 43 della legge fallimentare - che attribuisce al curatore la legittimazione esclusiva a stare in giudizio nelle controversie relative a rapporti patrimoniali del fallito - per preteso contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Infatti, mentre il principio costituzionale dell'eguaglianza non impedisce al legislatore di adottare Disposizioni diverse per situazioni distinte, onde adeguare la disciplina giuridica ai molteplici aspetti della vita sociale, l'altra norma costituzionale non stabilisce che la tutela riconosciuta al cittadino si attui attraverso la sua personale partecipazione al giudizio. ( V 1627/75, mass n 375228).*