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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/07/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1363/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica
nella causa instaurata
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUALE Parte_1
MODDERNO
ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
OGGETTO: indebito previdenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e negli atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 16.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 12/10/2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' l fine di sentire accertare Controparte_1 l'insussistenza del credito d portato nella richiesta di pagamento del 16.6.2023, CP_2 afferente a somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione.
A tal fine ha dedotto di non avere percepito le somme richiestele, per come accertato in via definitiva dal Tribunale di Sciacca che la ha assolta dai reati di truffa ai danni di ente pubblico ex art. 640 co.2 n.1 c.p.
è rimasto contumace. CP_2
All'udienza del 12.2.2025, ai sensi dell'art. 421 c.p.c, il giudicante ha formulato una richiesta di informazioni all'Ente ex art. 213 c.p.c. in ordine all'indebito oggetto del giudizio.
All'udienza del 25.6.2025, parte ricorrente ha esibito provvedimento di annullamento dell'indebito adottato in autotutela dall'ente convenuto e ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere insistendo per la condanna alle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
La causa è stata decisa in seguito al deposito di note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine assegnato del 16.7.2025
*
Sulla base delle richieste di parte ricorrente e della documentazione depositata nel corso del giudizio, attestante l'avvenuto abbandono della pretesa creditoria oggetto del giudizio, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse al ricorso.
Per quanto concerne la statuizione sulle spese di lite, giova rammentare che secondo consolidato orientamento (da ultimo Cass. sent. 14036/2024), la soccombenza virtuale
“dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione, […], che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge”
Occorre altresì tenere presente che “ l 'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 7182/2000; 7625/2010).
Alla stregua di tali principi, e segnatamente del principio di causalità, non sussistono i presupposti per la pronuncia di soccombenza virtuale nei confronti di . CP_2
Dal provvedimento di autotutela si ricava che l'Ente ha rinunciato alla propria pretesa sulla base della sentenza di assoluzione della ricorrente pronunciata per non avere commesso il fatto, della quale rappresenta avere avuto conoscenza in seguito alla notificazione della domanda giudiziale, ovvero il 25.10.2023 (cfr. notifica in atti). Si legge infatti nel provvedimento di autotutela […] Oggi, in seguito alla notifica di un piano di rateizzazione, la signora ricorre in giudizio contro tale indebito ed allega agli atti del ricorso giudiziario una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, dimostrando la sua estraneità sia alla presentazione della domanda che alla successiva riscossione del mandato […]”
Tale circostanza, in assenza di emergenze documentali idonee a dimostrare che in precedenza l'Ente fosse già stato portato a conoscenza della sentenza di assoluzione (ad esempio mediante una istanza di autotutela presentata in fase amministrativa), induce alla compensazione integrale delle spese, dal momento che , avuto contezza della CP_2 infondatezza della propria pretesa si è attivata entro un tempo assolutamente ragionevole
(l'autotutela è del 12.4.2024) al fine di evitare il protrarsi del procedimento. Non può infatti trascurarsi che la pretesa creditoria originava unicamente dai rilievi mossi in sede penale alla ricorrente, in relazione ai quali la ricorrente veniva assolta nel 2011. In altri termini, non può ritenersi che con la propria condotta abbia dato causa al processo o al suo CP_2 protrarsi.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara la compensazione delle spese di lite
Così deciso in Sciacca, 17 luglio 2025.
Il Giudice
Leonardo Modica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica
nella causa instaurata
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUALE Parte_1
MODDERNO
ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
OGGETTO: indebito previdenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e negli atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 16.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 12/10/2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' l fine di sentire accertare Controparte_1 l'insussistenza del credito d portato nella richiesta di pagamento del 16.6.2023, CP_2 afferente a somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione.
A tal fine ha dedotto di non avere percepito le somme richiestele, per come accertato in via definitiva dal Tribunale di Sciacca che la ha assolta dai reati di truffa ai danni di ente pubblico ex art. 640 co.2 n.1 c.p.
è rimasto contumace. CP_2
All'udienza del 12.2.2025, ai sensi dell'art. 421 c.p.c, il giudicante ha formulato una richiesta di informazioni all'Ente ex art. 213 c.p.c. in ordine all'indebito oggetto del giudizio.
All'udienza del 25.6.2025, parte ricorrente ha esibito provvedimento di annullamento dell'indebito adottato in autotutela dall'ente convenuto e ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere insistendo per la condanna alle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
La causa è stata decisa in seguito al deposito di note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine assegnato del 16.7.2025
*
Sulla base delle richieste di parte ricorrente e della documentazione depositata nel corso del giudizio, attestante l'avvenuto abbandono della pretesa creditoria oggetto del giudizio, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse al ricorso.
Per quanto concerne la statuizione sulle spese di lite, giova rammentare che secondo consolidato orientamento (da ultimo Cass. sent. 14036/2024), la soccombenza virtuale
“dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione, […], che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge”
Occorre altresì tenere presente che “ l 'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 7182/2000; 7625/2010).
Alla stregua di tali principi, e segnatamente del principio di causalità, non sussistono i presupposti per la pronuncia di soccombenza virtuale nei confronti di . CP_2
Dal provvedimento di autotutela si ricava che l'Ente ha rinunciato alla propria pretesa sulla base della sentenza di assoluzione della ricorrente pronunciata per non avere commesso il fatto, della quale rappresenta avere avuto conoscenza in seguito alla notificazione della domanda giudiziale, ovvero il 25.10.2023 (cfr. notifica in atti). Si legge infatti nel provvedimento di autotutela […] Oggi, in seguito alla notifica di un piano di rateizzazione, la signora ricorre in giudizio contro tale indebito ed allega agli atti del ricorso giudiziario una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, dimostrando la sua estraneità sia alla presentazione della domanda che alla successiva riscossione del mandato […]”
Tale circostanza, in assenza di emergenze documentali idonee a dimostrare che in precedenza l'Ente fosse già stato portato a conoscenza della sentenza di assoluzione (ad esempio mediante una istanza di autotutela presentata in fase amministrativa), induce alla compensazione integrale delle spese, dal momento che , avuto contezza della CP_2 infondatezza della propria pretesa si è attivata entro un tempo assolutamente ragionevole
(l'autotutela è del 12.4.2024) al fine di evitare il protrarsi del procedimento. Non può infatti trascurarsi che la pretesa creditoria originava unicamente dai rilievi mossi in sede penale alla ricorrente, in relazione ai quali la ricorrente veniva assolta nel 2011. In altri termini, non può ritenersi che con la propria condotta abbia dato causa al processo o al suo CP_2 protrarsi.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara la compensazione delle spese di lite
Così deciso in Sciacca, 17 luglio 2025.
Il Giudice
Leonardo Modica