Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 9492/2024 promossa da:
ass. avv. NASI STEFANIA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv. ZECCHINI SILVIA e avv. CONROTTO EMILIA CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che: con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., la ricorrente ha chiesto all'adito
Tribunale, previa rinnovazione della CTU già espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, di accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti medico-legali dall'articolo 1 della legge 18/1980 per beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'8/9/2023
CP_ l ha chiesto rigetto dell'opposizione in quanto infondata;
2. il c.t.u. nominato nella precedente fase di accertamento aveva ritenuto che non sussistessero in capo alla ricorrente i requisiti medico-legali per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
3. nel presente giudizio è stata accolta la domanda di parte ricorrente di rinnovazione della CTU;
sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive e convincenti e che pertanto la scrivente Giudice ritiene di poter fare proprie, la ctu nominata nel presente giudizio ha concluso dalla data di presentazione della domanda amministrativa (8/9/2023) possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
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soffra effettivamente e non solo ipoteticamente di tale patologia e conseguentemente abbia bisogno di supervisione/assistenza nello svolgimento degli atti di base della vita quotidiana, altrimenti non effettuati con sufficiente sicurezza per la sua stessa incolumità.
La situazione sopradescritta rientra, pertanto, nei requisiti dell'indennità di accompagnamento, come previsto dall'articolo 1 della legge 18/1980 e come più volte sancito dalla Cassazione.
Il quadro attuale è ormai stabile nel tempo, con continuità fenomenologica sotto il profilo clinico e terapeutico. Pertanto, in assenza di eventi acuti successivi che possano averlo modificato in peggio, né di trattamenti terapeutici che possano averlo modificato in meglio, si deve riconoscere una continuità clinica e fenomenologica al malfunzionamento psichico attuale, consentendo di ricondurre all'8/9/23 (data di presentazione della domanda amministrativa) i presupposti eziopatogenetici a fondamento dei requisiti previsti dall'art 1 della Legge 18/1980.”;
4. in conclusione, sulla base delle sopra riportate risultanze della c.t.u. medico-legale della presente fase di giudizio, si accerta e dichiara che la ricorrente presenta i requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'8/9/2023;
5.
CP_ l' , in ragione della sua integrale soccombenza, deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente le spese delle due fasi di giudizio, liquidate per intero come da dispositivo in calce, con distrazione a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria;
anche le spese delle due c.t.u., separatamente liquidate, vanno poste a carico
CP_ dell' in ragione della sua soccombenza;
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P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che la ricorrente, dalla data della domanda amministrativa dell'8/9/2023, è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 18/1980 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
condanna l alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, CP_1 liquidate per intero nella misura di € 6000 oltre 15% per rimborso spese forfettario,
IVA e CPA, con distrazione in favore della procuratrice antistataria;
pone le spese delle due c.t.u. a carico dell' . CP_1
Torino, 20 maggio 2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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