Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/03/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Antonella Cozzi - Presidente
dott. Marcello Piscopo - Giudice relatore dott. Federico Salmeri - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10305/2022 nel ruolo generale affari contenziosi civili,
avente per oggetto: impugnazione di testamento olografo, vertente
TRA
1. C.F.: ; Parte_1 C.F._1
2. C.F.: ; Parte_2 C.F._2
3. C.F.: ; Parte_3 C.F._3
4. C.F.: ; Parte_4 C.F._4
5. C.F.: ; Parte_5 C.F._5
6. C.F.: ; Parte_6 C.F._6
7. C.F.: , tutti con gli Parte_7 C.F._7
avv.ti Paolo Marra e Carlo Maria Masieri
-ATTORI-
E
eredi di C.F.: Persona_1 C.F._8
-CONVENUTI CONTUMACI-
1
Per gli attori
Voglia il Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
in via principale, nel merito: accertare e dichiarare, previa declaratoria della eterografia, la nullità del testamento datato 16 agosto 2007, asseritamente redatto dalla signora per difetto dei requisiti prescritti Parte_8
dall'art. 606 c.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare i signori
[...]
, , Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Parte_4 Pt_5
eredi legittimi ex
[...] Parte_6 Parte_7
artt. 565 e seguenti c.c., con condanna della convenuta e dei Persona_1
suoi eredi alle relative restituzioni.
In ogni caso: con vittoria di spese del giudizio e del procedimento cautelare,
incluso rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge,
anche ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori in epigrafe, nella qualità di parenti di nata a Parte_8
Milano il 16/10/1915 ed ivi deceduta il 14/06/2019 e, precisamente, quali discendenti del fratello , hanno convenuto in giudizio la Persona_2
cittadina ucraina che aveva prestato servizio presso Persona_1
l'abitazione della defunta, al fine di sentir dichiarare la nullità per difetto di autografia del testamento olografo datato 16/08/07 e pubblicato con verbale ricevuto il 29/10/2019 dal dott. Notaio in Milano, Persona_3
repertorio n. 20967, raccolta n. 11391, con il quale Parte_8
avrebbe manifestato la volontà di lasciare il 50% del suo patrimonio in favore della convenuta;
per l'effetto, hanno altresì chiesto di dichiarare aperta in loro favore la successione legittima della defunta.
Si è costituita la convenuta chiedendo di respingere la domanda, pur senza contestare la dedotta eterografia del testamento ma deducendone la conferma ai sensi dell'art. 590 cod. civ. per una presunta esecuzione volontaria da parte degli attori, dei quali ha preliminarmente contestato la legittimazione ad agire.
Su ricorso degli attori è stato inoltre disposto il sequestro giudiziario dei beni ereditari così come descritti nella dichiarazione di successione
(subprocedimento n. 10305-1/2022), oltre il sequestro conservativo dei beni della convenuta fino alla concorrenza della somma di Euro 299.769,35, da questa prelevata dal conto corrente bancario della defunta in forza della sentenza di questo Tribunale n. 1853/2023 pubblicata il 09/03/2023, ottenuta contro la banca depositaria ma tacendo della pendenza del presente giudizio in ordine alla validità del testamento in quella sede azionato.
In corso di causa la convenuta è deceduta con conseguente interruzione del
3 giudizio, poi riassunto collettivamente e impersonalmente nei confronti dei di lei eredi che sono rimasti contumaci.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta, atteso che con comunicazione tramite posta elettronica in data 01/11/2021, in questa sede in alcun modo contestata o disconosciuta dalla convenuta, quest'ultima ha espressamente confessato di avere “…scritto il testamento sotto dettatura di
. Persona_4
Esclusa pertanto l'autografia della scheda testamentaria, come del resto già
accertato dalla consulenza grafologica di parte attrice redatta dalla dott.ssa consulenza anch'essa non contestata dalla convenuta, il testamento Persona_5
non può che essere dichiarato nullo, in applicazione degli artt. 602 e 606 del codice civile.
D'altra parte sono prive di qualsiasi fondamento le difese svolte dalla convenuta.
E ciò sia in ordine all'eccepito difetto di legittimazione, atteso che trattandosi di azione di nullità la stessa può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 cod. civ.) ed essendo gli attori sicuramente interessati a far dichiarare la nullità del testamento, in tal modo potendosi ripartire l'intero asse e non solo la metà; sia in ordine alla pretesa conferma per comportamenti concludenti ex art. 590 cod. civ., dal momento che il pagamento dell'imposta di successione è dovuto anche dal mero chiamato all'eredità e da esso non può
mai desumersi la volontà di dare esecuzione a un testamento, inoltre tanto la pubblicazione del testamento quanto la dichiarazione di successione sono stati
4 eseguiti dal Notaio su incarico della convenuta e non degli attori;
Per_3
ancora, l'occupazione dell'appartamento della defunta da parte della convenuta
è avvenuto contro la volontà degli attori e non certo con il loro consenso.
Alla declaratoria di nullità del testamento consegue l'apertura della successione legittima in favore degli attori sull'intero patrimonio relitto dalla defunta, oltre l'accoglimento della richiesta di condanna degli eredi della convenuta alla restituzione dei beni di comunque conseguiti o detenuti Parte_8
da Persona_1
L'inconfigurabilità di una conferma del testamento ai sensi dell'art. 590
cod. civ. comporta, infine, il rigetto della domanda riconvenzionale di divisione su tale presupposto spiegata dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al D.M. Giustizia n. 55/2014 e successive modificazioni, anche con riferimento alla fase cautelare, avuto riguardo ai compensi medi per lo scaglione corrispondente al valore dell'asse ereditario così come dichiarato in citazione (Euro 656.209,00).
Non sussistono tuttavia anche i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dato che la stessa è stata sollecitata essenzialmente sulla base di condotte processuali poste in essere in altri procedimenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara la nullità dell'impugnato testamento olografo datato 16/08/07 e pubblicato con verbale ricevuto il 29/10/2019 dal dott. Persona_3
Notaio in Milano, repertorio n. 20967, raccolta n. 11391;
2)per effetto di quanto statuito al capo 1) che precede, dichiara aperta in favore
5 degli attori la successione legittima di nata a [...] Parte_8
il 16/10/1915 ed ivi deceduta il 14/06/2019, per le quote a ciascuno spettanti come per legge e condanna gli eredi di alla restituzione, Persona_1
in favore degli attori, dei beni della defunta da essi a qualsiasi titolo detenuti o conseguiti;
3)rigetta la domanda riconvenzionale di divisione;
4)condanna gli eredi di al pagamento, in favore degli Persona_1
attori, delle spese processuali che liquida in Euro 2.556,00 per esborsi a titolo di contributo unificato anche per la fase cautelare, Euro 29.193,00 per compensi relativi alla fase di merito, Euro 15.297,00 per compensi relativi alla fase cautelare, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. su entrambi i compensi.
Milano, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Marcello Piscopo
LA PRESIDENTE
dott.ssa Antonella Cozzi
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