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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 957/2024
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Parte_1
Parte_2
Parte_3
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Il Giudice dott. Caterina Romiti, letti gli atti di causa, dato atto che in data 12.03.2025 il nominato C.T.U. ha Parte_4
prestato l'impegno di rito “giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità e di mantenere il segreto sui suoi atti”, ha dichiarato di non avere incompatibilità e di accettare l'incarico sul quesito indicato nell'ordinanza di nomina;
atteso che il consulente ha dichiarato di iniziare le operazioni peritali in data
01.04.2025 ore 14.30 presso il suo studio e ha chiesto fondo spese di € 1.000,00 oltre accessori;
Il Giudice autorizza a svolgere le attività di cui all'art. 194 co. 1 c.p.c., all'accesso ai pubblici uffici e all'uso del mezzo proprio;
pagina1 di 3 invita il consulente tecnico d'ufficio, nel rispetto dell'art. 92 disp. att. c.p.c., ad informarlo se, durante le indagini che compie, sorgono questioni sui suoi poteri e sui limiti dell'incarico conferitogli;
concede al C.T.U. termine fino al 10.07.2025 per la trasmissione ai C.T.P. della bozza di relazione (che deve contenere:
1. la descrizione delle operazioni peritali;
2. una motivata risposta ai quesiti con specifica ripartizione in paragrafi per ogni quesito;
3. una specifica indicazione in ordine ai presupposti di una soluzione conciliativa). concede ai C.T.P. termine fino al 25.07.2025 per la trasmissione al C.T.U. di eventuali osservazioni;
concede al C.T.U. termine fino al 12.09.2025 per il deposito telematico dell'elaborato finale, (che deve contenere:
4. Il resoconto per punti delle osservazioni del C.T.P. ed una sintesi e puntuale valutazione delle stesse;
5. Le conclusioni definitive del C.T.U. contenenti una sintetica risposta ad ogni quesito posto dal giudice istruttore) da depositarsi entro la scadenza del termine concesso in formato digitale originario sottoscritto con firma digitale;
liquida quale fondo spese la somma di € 1.000,00 oltre accessori che pone provvisoriamente a carico di parte ricorrente;
invita altresì il C.T.U. ad indicare nella richiesta di liquidazione del compenso i criteri con cui ha determinato la misura degli onorari indicando la materia della causa, il suo valore ed i criteri (fissi, variabili o a tempo) mediante specifico riferimento alle tabelle vigenti, e ad indicare e documentare altresì in modo dettagliato le spese sostenute come prescritto dall'art. 56 (Spese per l'adempimento dell'incarico), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il quale “gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per
l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione” ai fine di consentire al magistrato di accertare le spese sostenute ed escludere dal rimborso quelle non necessarie;
pagina2 di 3 dispone che il procedimento debba intendersi definito con il deposito della consulenza.
Si comunichi alle parti e al C.T.U.
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina3 di 3
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Parte_1
Parte_2
Parte_3
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Il Giudice dott. Caterina Romiti, letti gli atti di causa, dato atto che in data 12.03.2025 il nominato C.T.U. ha Parte_4
prestato l'impegno di rito “giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità e di mantenere il segreto sui suoi atti”, ha dichiarato di non avere incompatibilità e di accettare l'incarico sul quesito indicato nell'ordinanza di nomina;
atteso che il consulente ha dichiarato di iniziare le operazioni peritali in data
01.04.2025 ore 14.30 presso il suo studio e ha chiesto fondo spese di € 1.000,00 oltre accessori;
Il Giudice autorizza a svolgere le attività di cui all'art. 194 co. 1 c.p.c., all'accesso ai pubblici uffici e all'uso del mezzo proprio;
pagina1 di 3 invita il consulente tecnico d'ufficio, nel rispetto dell'art. 92 disp. att. c.p.c., ad informarlo se, durante le indagini che compie, sorgono questioni sui suoi poteri e sui limiti dell'incarico conferitogli;
concede al C.T.U. termine fino al 10.07.2025 per la trasmissione ai C.T.P. della bozza di relazione (che deve contenere:
1. la descrizione delle operazioni peritali;
2. una motivata risposta ai quesiti con specifica ripartizione in paragrafi per ogni quesito;
3. una specifica indicazione in ordine ai presupposti di una soluzione conciliativa). concede ai C.T.P. termine fino al 25.07.2025 per la trasmissione al C.T.U. di eventuali osservazioni;
concede al C.T.U. termine fino al 12.09.2025 per il deposito telematico dell'elaborato finale, (che deve contenere:
4. Il resoconto per punti delle osservazioni del C.T.P. ed una sintesi e puntuale valutazione delle stesse;
5. Le conclusioni definitive del C.T.U. contenenti una sintetica risposta ad ogni quesito posto dal giudice istruttore) da depositarsi entro la scadenza del termine concesso in formato digitale originario sottoscritto con firma digitale;
liquida quale fondo spese la somma di € 1.000,00 oltre accessori che pone provvisoriamente a carico di parte ricorrente;
invita altresì il C.T.U. ad indicare nella richiesta di liquidazione del compenso i criteri con cui ha determinato la misura degli onorari indicando la materia della causa, il suo valore ed i criteri (fissi, variabili o a tempo) mediante specifico riferimento alle tabelle vigenti, e ad indicare e documentare altresì in modo dettagliato le spese sostenute come prescritto dall'art. 56 (Spese per l'adempimento dell'incarico), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il quale “gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per
l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione” ai fine di consentire al magistrato di accertare le spese sostenute ed escludere dal rimborso quelle non necessarie;
pagina2 di 3 dispone che il procedimento debba intendersi definito con il deposito della consulenza.
Si comunichi alle parti e al C.T.U.
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina3 di 3