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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 892/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al ruolo 892/2022 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. MERLINI RENZO
APPELLANTE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. BIANCOFIORE PAOLO FILIPPO
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata
n.184/2022 del 21.02.2022 pubblicata in data 22.02.2022 – risarcimento danni
CONCLUSIONI
Di parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita … accogliere il presente appello
e per l'effetto, - IN VIA ISTRUTTORIA … ammettere nuova CTU estimativa ponendo al Consulente il seguente quesito: 'Determini il CTU l'esistenza di un nesso causale tra il sinistro stradale del 09.09.2015 ed i danni subiti alle parti meccaniche ed al motore del veicolo BMW tg. EY 595 MS di proprietà della volta a determinare il danno da fermo Parte_1 tecnico subito dalla predetta società in seguito al sinistro de quo e volta, si opus, a rideterminare integralmente l'entità dei danni subiti dal mezzo attoreo, sia alla carrozzeria che alla parte meccanica'; NEL MERITO - condannare la al pagamento in favore della Controparte_2 [...]
… della somma di € 23.482,00 iva esclusa, a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali patiti per il sinistro de quo per il danno al motore, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto illecito al momento del pagamento, o alla diversa somma ritenuta dal
Giudice; - condannare la … al pagamento in favore della CP_1
… della somma di € 10.000,00 come in Parte_1 premessa specificata a titolo di risarcimento per il fermo tecnico del veicolo BMW, o, in via subordinata la somma di € 3.250,00 oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto illecito al momento del pagamento, o alla diversa somma ritenuta dal Giudice;
- condannare la … al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
… delle spese legali da liquidarsi secondo i parametri attualmente
[...] vigenti e relative al giudizio per accertamento tecnico preventivo RG n.
2158/2016 e relative al giudizio di primo grado RG n. 2951/2017 nonché la somma di € 1.352,58, a titolo di rimborso delle spese di CTU da quest'ultima sostenute nell'ambito del procedimento RG n. 2158/2016, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto illecito al momento del pagamento, o alla diversa somma ritenuta dal
Giudice. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio”.
Di parte appellata CP_1 “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello confermare integralmente la
Sentenza n. 184/2022 del Tribunale di Macerata, disponendo per l'effetto il rigetto di tutti i motivi di gravame proposti da nel proprio atto Pt_1
d'appello, per le ragioni tutte esposte nella presente comparsa di risposta
e per quant'altre è fatta riserva. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente grado”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Macerata accoglieva solo parzialmente la domanda di parte attrice, volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni riportati dall'autovettura BMW, targata EY 595
MS, di proprietà della (d'ora in avanti Parte_1
Parte_
-assicurato con la (d'ora in avanti ), Controparte_3 CP_1 in conseguenza del sinistro occorso in Macerata il 9 settembre 2015 e derivati dal rovesciamento, durante la percorrenza di una rotatoria, del veicolo Iveco, targato BR 044 GZ, con semirimorchio targato AB CP_4
74968, di proprietà della - anch'esso assicurato con Controparte_5 la In particolare il tribunale adito, accertata l'esclusiva CP_1 responsabilità del conducente del veicolo Iveco nella causazione del sinistro e ritenuto non provato il nesso causale tra l'incidente e il danno Contr riportato anche dalla parte meccanica della , condannava la convenuta al risarcimento dei danni riguardanti la carrozzeria Parte_ dell'auto mediante pagamento in favore della della sola somma di
€ 9.494,97, oltre interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo, corrispondenti alla parte di danno relativo alle parti della carrozzeria dell'autovettura ancora non corrisposte dalla compagnia di assicurazioni dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite, comprese quelle del procedimento per ATP.
Parte_ 2) Avverso la sentenza, proponeva appello deducendo i motivi di seguito esaminati e chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza, accogliere l'intera domanda risarcitoria insistendo per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta a confermare il nesso causale tra i danni e il sinistro nonché a quantificare il danno da fermo tecnico e formulando le conclusioni come sopra trascritte.
3) Si costituiva la , contestando la fondatezza dell'appello e CP_1 chiedendo la conferma della impugnata sentenza.
4) Con provvedimento del 31 gennaio 2024, preso atto delle note scritte e riservata ogni ulteriore valutazione sulle istanze ulteriori, il Collegio tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I) Con il primo motivo d'appello impugna la sentenza nella parte in Pt_1 cui il Tribunale ha ritenuto non causalmente riconducibili al sinistro di cui è Contr causa i danni relativi alla parte meccanica della , quantificati in euro
23.482,00 in violazione dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. in tema di nesso causale.
Sostiene l'appellante che il Tribunale di Macerata non avrebbe tenuto in debita considerazione le risultanze probatorie emerse nel giudizio di primo grado in ordine al rapporto di causalità sussistente tra il sinistro e il danno al motore.
Secondo l'appellante, in ogni caso, il giudice di prime cure avrebbe errato in diritto, male interpretando i principi in tema di nesso di causalità ricavabili dalla legge. Infatti, anche ammettendo l'esistenza di una concausa, il giudice di prime cure, in forza del disposto degli artt.40 e 41
c.p. sulla deducibilità del nesso causale, avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria. Parte_
2) Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto il danno da fermo tecnico e nel mancato riconoscimento del suo valore in re ipsa. Parte_
3) Con il terzo motivo di appello, censura la sentenza nella parte in cui il giudice afferma che il parziale accoglimento della domanda giustificherebbe l'integrale compensazione delle spese sia del procedimento per accertamento tecnico preventivo sia del giudizio di merito, richiamando sia l'art.91 c.p.c. che la nullità della sentenza per motivazione apparente.
4) La ha introdotto il giudizio di Parte_1 primo grado a fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura BMW, targata EY 595 MS, a seguito del sinistro causato dal veicolo Iveco, targato BR 044 GZ, con semirimorchio
Tecnokar, targato AB 74968, di proprietà della Controparte_5 condotto da ed assicurato con l' CP_7 Controparte_1 convenendo in giudizio la sola compagnia assicuratrice.
Il giudizio di appello risulta proposto nei confronti della sola compagnia di assicurazione convenuta in primo grado.
5) In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, la relativa omissione, in quanto incidente sul contraddittorio, risulta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e comporta la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023).
6)Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado e, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado.
Ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame la condotta processuale della parte che ha agito in giudizio ed il difetto di attività del giudice, al quale incombe l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo (cfr.
Cass. Sez. 6 - 2, 18/02/2014, n. 3855), consentono di disporre la totale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1 sentenza del Tribunale di Macerata n. 184/2022, visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa dinanzi al primo giudice.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio dell'08.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al ruolo 892/2022 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. MERLINI RENZO
APPELLANTE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. BIANCOFIORE PAOLO FILIPPO
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata
n.184/2022 del 21.02.2022 pubblicata in data 22.02.2022 – risarcimento danni
CONCLUSIONI
Di parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita … accogliere il presente appello
e per l'effetto, - IN VIA ISTRUTTORIA … ammettere nuova CTU estimativa ponendo al Consulente il seguente quesito: 'Determini il CTU l'esistenza di un nesso causale tra il sinistro stradale del 09.09.2015 ed i danni subiti alle parti meccaniche ed al motore del veicolo BMW tg. EY 595 MS di proprietà della volta a determinare il danno da fermo Parte_1 tecnico subito dalla predetta società in seguito al sinistro de quo e volta, si opus, a rideterminare integralmente l'entità dei danni subiti dal mezzo attoreo, sia alla carrozzeria che alla parte meccanica'; NEL MERITO - condannare la al pagamento in favore della Controparte_2 [...]
… della somma di € 23.482,00 iva esclusa, a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali patiti per il sinistro de quo per il danno al motore, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto illecito al momento del pagamento, o alla diversa somma ritenuta dal
Giudice; - condannare la … al pagamento in favore della CP_1
… della somma di € 10.000,00 come in Parte_1 premessa specificata a titolo di risarcimento per il fermo tecnico del veicolo BMW, o, in via subordinata la somma di € 3.250,00 oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto illecito al momento del pagamento, o alla diversa somma ritenuta dal Giudice;
- condannare la … al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
… delle spese legali da liquidarsi secondo i parametri attualmente
[...] vigenti e relative al giudizio per accertamento tecnico preventivo RG n.
2158/2016 e relative al giudizio di primo grado RG n. 2951/2017 nonché la somma di € 1.352,58, a titolo di rimborso delle spese di CTU da quest'ultima sostenute nell'ambito del procedimento RG n. 2158/2016, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto illecito al momento del pagamento, o alla diversa somma ritenuta dal
Giudice. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio”.
Di parte appellata CP_1 “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello confermare integralmente la
Sentenza n. 184/2022 del Tribunale di Macerata, disponendo per l'effetto il rigetto di tutti i motivi di gravame proposti da nel proprio atto Pt_1
d'appello, per le ragioni tutte esposte nella presente comparsa di risposta
e per quant'altre è fatta riserva. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente grado”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Macerata accoglieva solo parzialmente la domanda di parte attrice, volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni riportati dall'autovettura BMW, targata EY 595
MS, di proprietà della (d'ora in avanti Parte_1
Parte_
-assicurato con la (d'ora in avanti ), Controparte_3 CP_1 in conseguenza del sinistro occorso in Macerata il 9 settembre 2015 e derivati dal rovesciamento, durante la percorrenza di una rotatoria, del veicolo Iveco, targato BR 044 GZ, con semirimorchio targato AB CP_4
74968, di proprietà della - anch'esso assicurato con Controparte_5 la In particolare il tribunale adito, accertata l'esclusiva CP_1 responsabilità del conducente del veicolo Iveco nella causazione del sinistro e ritenuto non provato il nesso causale tra l'incidente e il danno Contr riportato anche dalla parte meccanica della , condannava la convenuta al risarcimento dei danni riguardanti la carrozzeria Parte_ dell'auto mediante pagamento in favore della della sola somma di
€ 9.494,97, oltre interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo, corrispondenti alla parte di danno relativo alle parti della carrozzeria dell'autovettura ancora non corrisposte dalla compagnia di assicurazioni dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite, comprese quelle del procedimento per ATP.
Parte_ 2) Avverso la sentenza, proponeva appello deducendo i motivi di seguito esaminati e chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza, accogliere l'intera domanda risarcitoria insistendo per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta a confermare il nesso causale tra i danni e il sinistro nonché a quantificare il danno da fermo tecnico e formulando le conclusioni come sopra trascritte.
3) Si costituiva la , contestando la fondatezza dell'appello e CP_1 chiedendo la conferma della impugnata sentenza.
4) Con provvedimento del 31 gennaio 2024, preso atto delle note scritte e riservata ogni ulteriore valutazione sulle istanze ulteriori, il Collegio tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I) Con il primo motivo d'appello impugna la sentenza nella parte in Pt_1 cui il Tribunale ha ritenuto non causalmente riconducibili al sinistro di cui è Contr causa i danni relativi alla parte meccanica della , quantificati in euro
23.482,00 in violazione dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. in tema di nesso causale.
Sostiene l'appellante che il Tribunale di Macerata non avrebbe tenuto in debita considerazione le risultanze probatorie emerse nel giudizio di primo grado in ordine al rapporto di causalità sussistente tra il sinistro e il danno al motore.
Secondo l'appellante, in ogni caso, il giudice di prime cure avrebbe errato in diritto, male interpretando i principi in tema di nesso di causalità ricavabili dalla legge. Infatti, anche ammettendo l'esistenza di una concausa, il giudice di prime cure, in forza del disposto degli artt.40 e 41
c.p. sulla deducibilità del nesso causale, avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria. Parte_
2) Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto il danno da fermo tecnico e nel mancato riconoscimento del suo valore in re ipsa. Parte_
3) Con il terzo motivo di appello, censura la sentenza nella parte in cui il giudice afferma che il parziale accoglimento della domanda giustificherebbe l'integrale compensazione delle spese sia del procedimento per accertamento tecnico preventivo sia del giudizio di merito, richiamando sia l'art.91 c.p.c. che la nullità della sentenza per motivazione apparente.
4) La ha introdotto il giudizio di Parte_1 primo grado a fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura BMW, targata EY 595 MS, a seguito del sinistro causato dal veicolo Iveco, targato BR 044 GZ, con semirimorchio
Tecnokar, targato AB 74968, di proprietà della Controparte_5 condotto da ed assicurato con l' CP_7 Controparte_1 convenendo in giudizio la sola compagnia assicuratrice.
Il giudizio di appello risulta proposto nei confronti della sola compagnia di assicurazione convenuta in primo grado.
5) In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, la relativa omissione, in quanto incidente sul contraddittorio, risulta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e comporta la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023).
6)Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado e, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado.
Ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame la condotta processuale della parte che ha agito in giudizio ed il difetto di attività del giudice, al quale incombe l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo (cfr.
Cass. Sez. 6 - 2, 18/02/2014, n. 3855), consentono di disporre la totale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1 sentenza del Tribunale di Macerata n. 184/2022, visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa dinanzi al primo giudice.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio dell'08.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Il Presidente
Dott. Guido Federico