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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n
Registro generale Appello Lavoro n.313/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.337/2025 del Tribunale di
Milano ( est.Florio) , e promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NC GI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, viale A. Doria 8,
APPELLANTE
Contro
, ( C.F. )in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Aloia,
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Valle della Lucania ( SA) , Via Ottavio
de Marsilio,8
, ( C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dai Dott. Michele Papapietro
IU ON, PA Degl'Innocenti, GL CI ed elettivamente domiciliati in Milano, Via M.Macchi,11
1 Controparte_3
, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore,
[...]
nel giudizio di primo grado rappresentato e difeso dr. Massimiliano Mura, congiuntamente e/o separatamente alle dr.sse , Controparte_4 Controparte_5
e ai dott. Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e elettivamente domiciliati presso la sede in Controparte_9 CP_10
, via Monsignor Lanza, n. 11-13 Controparte_3
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE per i motivi meglio esposti in narrativa ed in accoglimento del presente appello, disporre per la riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e
10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n.
09420239007870140/000, limitatamente alla parte afferente la cartella di pagamento n.
09420120006846238000, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
PER L' APPELLATA Controparte_11
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto;
- nel merito, rigettare l'appello principale proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza per i motivi di cui in narrativa.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, tenere indenne l' dalla rifusione delle spese legali. Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
PER L'APPELLATO Controparte_2
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva dell' , con conseguente estromissione dal Controparte_2
presente giudizio;
- in ogni caso, rigettare il ricorso in appello perché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 337/2025 del Tribunale di Milano;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D. Lgs. N. 149/2015 (“In caso di esito favorevole della lite all'ispettorato sono riconosciute dal Giudice le spese, i diritti e
2 gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
PER L'APPELLATO di Controparte_2 [...]
CP_3
Preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
e/o l'assenza di responsabilità circa i fatti dedotti. Controparte_12
Con la condanna dell'appellante alle spese e competenze del giudizio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420239007870140/000, notificata in data 30.11.2023, con cui l' Controparte_1
, in nome e per conto della , ha intimato il
[...] Parte_2
pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative risultanti dalla cartella di pagamento n. 09420120006846238000, notificata il 27.03.2012 e recante un ammontare pari ad euro 20.650,40.
Il Tribunale adito nel respingere il ricorso così motivaca”” L'eccezione di prescrizione è tuttavia infondata.
Costituendosi in giudizio, ha documentato come la cartella esattoriale n. CP_13
094/2012/0006846238-00, sottesa alla intimazione di pagamento impugnata, sia stata regolarmente notificata il 27/03/2012 a mani di familiare convivente (doc. 7 fasc.
. CP_13
Inoltre deve rammentarsi che, nel periodo oggetto di analisi, sussiste la sospensione del decorso del termine prescrizionale, in virtù della disciplina emergenziale (art. 68, commi
1,2,2 bis e 4 bis del D.L. n. 18/2020).”.
Con articolato motivo di appello, parte appellante, ritiene del tutto erroneo il riferimento che il Giudice di primo grado abbia fatto alla normativa emergenziale ID e alla conseguente sospensione del termine di prescrizione.
Secondo parte appellante, trattasi di un credito azionato dal per la prima CP_14
volta con la cartella di pagamento n. 09420120006846238000 ,notificata il 27.03.2012, e successivamente sollecitato con la intimazione di pagamento n.
09420239007870140/000,notificata in data 30.11.2023, a seguito della quale è stato instaurato il giudizio di primo grado.
3 Conseguentemente, alla data di entrata in vigore della normativa emergenziale ID, a cui ha erroneamente fatto riferimento il Tribunale di Milano, la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420120006846238000 era già maturata in data
27.03.2017 ed è stata tempestivamente fatta valere in occasione della notifica del primo atto successivo alla notifica della detta cartella e in considerazione della mancata notifica di atti intermedi .
Peraltro,a fronte dell'eccezione di estinzione per prescrizione quinquennale del credito portato dalla cartella di pagamento 09420120006846238000, gli Enti resistenti, costituendosi in giudizio, non hanno prodotto alcun atto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale limitandosi a provare la notifica della presupposta cartella di pagamento.
Con memoria del 18.06.2025, resiste l' Controparte_2
rilevando che lo stesso non avesse iscritto a ruolo importi da riscuotere a titolo di sanzioni amministrative nei confronti della signora ragione per cui Parte_1
eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita ,con memoria del 19.06.2025 , Controparte_11 eccependo l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi di gravame.
Ritiene altresì la carenza di legittimazione passiva di e Controparte_1
ribadisce il principio di diritto in base al quale, qualora il contribuente agisca in giudizio per l'accertamento della prescrizione di un debito, affidato all'Agente della Riscossione, la legittimazione passiva non può che sussistere in capo all'Ente impositore.
Con memoria del 25.06.2025, resiste anche l' Controparte_3
, eccependo la carenza di legittimazione passiva dell'ente creditore precisando
[...] che è l'Agente della Riscossione ad essere investito della competenza ad effettuare ogni utile attività – inclusi gli atti interruttivi della prescrizione- per il recupero delle somme per le quali è ex lege incaricato, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.
All'udienza del 1 luglio 2025, la causa veniva discussa e decisa da dispositivo in calce trascritto.
^^^^
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, avanzata da in relazione al novellato testo dell'art.434 Controparte_1
c.p.c., dal momento che l'atto di appello corrisponde ai requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dalla disposizione invocata, e, in relazione al contenuto della sentenza
4 impugnata ed alla sola statuizione che contiene, individua le violazioni di legge denunciate e la rilevanza delle medesime ai fini della decisione del primo Giudice.
In merito all'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato da Controparte_1
e dall' , si precisa che la
[...] Controparte_3
Suprema Corte con la sentenza n. 3870/2024 ha statuito che : “sussiste il litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, con riferimento proprio alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative ma, al tempo stesso, si è ribadito che il principio generale, nella materia, è quello dettato dall'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del
1999, da applicarsi sempre, pertanto, in caso di opposizioni esecutive regolarmente proposte ai sensi degli artt. 615 e ss. c.p.c., cioè di opposizioni non aventi carattere cd. recuperatorio, e ciò anche in caso di riscossione a mezzo ruolo di crediti derivanti da sanzioni amministrative (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023; Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 36505 del 29/12/2023).
Anche in considerazione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (Cass. n. 12385 del 21.05.2013; Cass. n.
1985 del 29.01.2014).”
E',invece, fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, nella considerazione che, Controparte_15 dall'esame dell'intimazione di pagamento depositata da parte appellante, risulta che l'Ente creditore che ha emesso il ruolo sotteso alla cartella esattoriale 094 2012
0006846238000 notificata il 27/3/2012, per l'importo di 20.650,40, è la Direzione
Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria.
Va dunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
. Controparte_15
Nel merito, l'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Come sopra detto ,la cartella di pagamento sottesa all'avviso di intimazione oggi impugnato, è stata notificata il 27.03.2012.
Successivamente avrebbe dovuto notificare ulteriori Controparte_1
atti interruttivi della prescrizione entro i cinque anni successivi la data di notificazione della cartella su citata, ovvero a far tempo dal 27.03.2017 e fino al 27.03.2022.
Nel frattempo, le norme emergenziali COVID hanno determinato la sospensione dal
08.03.2020 al 31.08.2021 dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali,
5 intimazioni ed atti esecutivi, nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.
In particolare l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) ha statuito: “1.
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159”, e, al comma 4-bis, dispone che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'art. 19 , comma 2, lettera a) del decreto legislativo
13 aprile 1999, n 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
L'art. 12 D. Lgs. 159/2015, richiamato espressamente dall'art.68 D.L. n. 18/2020, stabilisce: “1. le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione
a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
6 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_16 durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Per quanto sopra, dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2 del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della sospensione di 541 gg. (dal 08.03.2020 al 31.08.2021) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad , ivi compresi Controparte_1 quelli antecedenti all'inizio del periodo di sospensione .
In forza delle richiamate norme, il corso della prescrizione è rimasto sospeso fino al
31/12/2023.
La notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta in data 30.11.2023, è quindi tempestiva e idonea a produrre gli effetti interruttivi ex art. 2945.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
e confermando le altre statuizioni di Controparte_15
merito.
Il regolamento delle spese di lite del doppio grado segue il criterio della soccombenza e, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
7
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 337/2025 del Tribunale di Milano, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_15
.
[...]
Conferma le restanti statuizioni di merito .
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in €.3.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, per ciascuna parte costituita.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 01.07.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
8
Registro generale Appello Lavoro n.313/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.337/2025 del Tribunale di
Milano ( est.Florio) , e promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NC GI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, viale A. Doria 8,
APPELLANTE
Contro
, ( C.F. )in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Aloia,
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Valle della Lucania ( SA) , Via Ottavio
de Marsilio,8
, ( C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dai Dott. Michele Papapietro
IU ON, PA Degl'Innocenti, GL CI ed elettivamente domiciliati in Milano, Via M.Macchi,11
1 Controparte_3
, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore,
[...]
nel giudizio di primo grado rappresentato e difeso dr. Massimiliano Mura, congiuntamente e/o separatamente alle dr.sse , Controparte_4 Controparte_5
e ai dott. Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e elettivamente domiciliati presso la sede in Controparte_9 CP_10
, via Monsignor Lanza, n. 11-13 Controparte_3
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE per i motivi meglio esposti in narrativa ed in accoglimento del presente appello, disporre per la riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e
10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n.
09420239007870140/000, limitatamente alla parte afferente la cartella di pagamento n.
09420120006846238000, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
PER L' APPELLATA Controparte_11
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto;
- nel merito, rigettare l'appello principale proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza per i motivi di cui in narrativa.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, tenere indenne l' dalla rifusione delle spese legali. Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
PER L'APPELLATO Controparte_2
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva dell' , con conseguente estromissione dal Controparte_2
presente giudizio;
- in ogni caso, rigettare il ricorso in appello perché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 337/2025 del Tribunale di Milano;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D. Lgs. N. 149/2015 (“In caso di esito favorevole della lite all'ispettorato sono riconosciute dal Giudice le spese, i diritti e
2 gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
PER L'APPELLATO di Controparte_2 [...]
CP_3
Preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
e/o l'assenza di responsabilità circa i fatti dedotti. Controparte_12
Con la condanna dell'appellante alle spese e competenze del giudizio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420239007870140/000, notificata in data 30.11.2023, con cui l' Controparte_1
, in nome e per conto della , ha intimato il
[...] Parte_2
pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative risultanti dalla cartella di pagamento n. 09420120006846238000, notificata il 27.03.2012 e recante un ammontare pari ad euro 20.650,40.
Il Tribunale adito nel respingere il ricorso così motivaca”” L'eccezione di prescrizione è tuttavia infondata.
Costituendosi in giudizio, ha documentato come la cartella esattoriale n. CP_13
094/2012/0006846238-00, sottesa alla intimazione di pagamento impugnata, sia stata regolarmente notificata il 27/03/2012 a mani di familiare convivente (doc. 7 fasc.
. CP_13
Inoltre deve rammentarsi che, nel periodo oggetto di analisi, sussiste la sospensione del decorso del termine prescrizionale, in virtù della disciplina emergenziale (art. 68, commi
1,2,2 bis e 4 bis del D.L. n. 18/2020).”.
Con articolato motivo di appello, parte appellante, ritiene del tutto erroneo il riferimento che il Giudice di primo grado abbia fatto alla normativa emergenziale ID e alla conseguente sospensione del termine di prescrizione.
Secondo parte appellante, trattasi di un credito azionato dal per la prima CP_14
volta con la cartella di pagamento n. 09420120006846238000 ,notificata il 27.03.2012, e successivamente sollecitato con la intimazione di pagamento n.
09420239007870140/000,notificata in data 30.11.2023, a seguito della quale è stato instaurato il giudizio di primo grado.
3 Conseguentemente, alla data di entrata in vigore della normativa emergenziale ID, a cui ha erroneamente fatto riferimento il Tribunale di Milano, la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420120006846238000 era già maturata in data
27.03.2017 ed è stata tempestivamente fatta valere in occasione della notifica del primo atto successivo alla notifica della detta cartella e in considerazione della mancata notifica di atti intermedi .
Peraltro,a fronte dell'eccezione di estinzione per prescrizione quinquennale del credito portato dalla cartella di pagamento 09420120006846238000, gli Enti resistenti, costituendosi in giudizio, non hanno prodotto alcun atto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale limitandosi a provare la notifica della presupposta cartella di pagamento.
Con memoria del 18.06.2025, resiste l' Controparte_2
rilevando che lo stesso non avesse iscritto a ruolo importi da riscuotere a titolo di sanzioni amministrative nei confronti della signora ragione per cui Parte_1
eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita ,con memoria del 19.06.2025 , Controparte_11 eccependo l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi di gravame.
Ritiene altresì la carenza di legittimazione passiva di e Controparte_1
ribadisce il principio di diritto in base al quale, qualora il contribuente agisca in giudizio per l'accertamento della prescrizione di un debito, affidato all'Agente della Riscossione, la legittimazione passiva non può che sussistere in capo all'Ente impositore.
Con memoria del 25.06.2025, resiste anche l' Controparte_3
, eccependo la carenza di legittimazione passiva dell'ente creditore precisando
[...] che è l'Agente della Riscossione ad essere investito della competenza ad effettuare ogni utile attività – inclusi gli atti interruttivi della prescrizione- per il recupero delle somme per le quali è ex lege incaricato, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.
All'udienza del 1 luglio 2025, la causa veniva discussa e decisa da dispositivo in calce trascritto.
^^^^
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, avanzata da in relazione al novellato testo dell'art.434 Controparte_1
c.p.c., dal momento che l'atto di appello corrisponde ai requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dalla disposizione invocata, e, in relazione al contenuto della sentenza
4 impugnata ed alla sola statuizione che contiene, individua le violazioni di legge denunciate e la rilevanza delle medesime ai fini della decisione del primo Giudice.
In merito all'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato da Controparte_1
e dall' , si precisa che la
[...] Controparte_3
Suprema Corte con la sentenza n. 3870/2024 ha statuito che : “sussiste il litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, con riferimento proprio alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative ma, al tempo stesso, si è ribadito che il principio generale, nella materia, è quello dettato dall'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del
1999, da applicarsi sempre, pertanto, in caso di opposizioni esecutive regolarmente proposte ai sensi degli artt. 615 e ss. c.p.c., cioè di opposizioni non aventi carattere cd. recuperatorio, e ciò anche in caso di riscossione a mezzo ruolo di crediti derivanti da sanzioni amministrative (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023; Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 36505 del 29/12/2023).
Anche in considerazione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (Cass. n. 12385 del 21.05.2013; Cass. n.
1985 del 29.01.2014).”
E',invece, fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, nella considerazione che, Controparte_15 dall'esame dell'intimazione di pagamento depositata da parte appellante, risulta che l'Ente creditore che ha emesso il ruolo sotteso alla cartella esattoriale 094 2012
0006846238000 notificata il 27/3/2012, per l'importo di 20.650,40, è la Direzione
Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria.
Va dunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
. Controparte_15
Nel merito, l'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Come sopra detto ,la cartella di pagamento sottesa all'avviso di intimazione oggi impugnato, è stata notificata il 27.03.2012.
Successivamente avrebbe dovuto notificare ulteriori Controparte_1
atti interruttivi della prescrizione entro i cinque anni successivi la data di notificazione della cartella su citata, ovvero a far tempo dal 27.03.2017 e fino al 27.03.2022.
Nel frattempo, le norme emergenziali COVID hanno determinato la sospensione dal
08.03.2020 al 31.08.2021 dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali,
5 intimazioni ed atti esecutivi, nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.
In particolare l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) ha statuito: “1.
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159”, e, al comma 4-bis, dispone che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'art. 19 , comma 2, lettera a) del decreto legislativo
13 aprile 1999, n 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
L'art. 12 D. Lgs. 159/2015, richiamato espressamente dall'art.68 D.L. n. 18/2020, stabilisce: “1. le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione
a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
6 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_16 durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Per quanto sopra, dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2 del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della sospensione di 541 gg. (dal 08.03.2020 al 31.08.2021) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad , ivi compresi Controparte_1 quelli antecedenti all'inizio del periodo di sospensione .
In forza delle richiamate norme, il corso della prescrizione è rimasto sospeso fino al
31/12/2023.
La notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta in data 30.11.2023, è quindi tempestiva e idonea a produrre gli effetti interruttivi ex art. 2945.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
e confermando le altre statuizioni di Controparte_15
merito.
Il regolamento delle spese di lite del doppio grado segue il criterio della soccombenza e, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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PQM
In parziale riforma della sentenza n. 337/2025 del Tribunale di Milano, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_15
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[...]
Conferma le restanti statuizioni di merito .
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in €.3.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, per ciascuna parte costituita.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 01.07.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
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