Ordinanza cautelare 12 febbraio 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/06/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 00253/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2025, proposto da
RT TR, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo De Gregoriis, Jacopo Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti - CA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Cerceo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Rosciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EM SO, UC TR, AN VI, non costituiti in giudizio;
per l''annullamento
della graduatoria del Concorso indetto dalla CCIAA Chieti CA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti - CA e di Comune di Rosciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-parte resistente ha rappresentato che: - in data 15 marzo 2025, nelle more dell’udienza di trattazione del presente gravame, è entrato in vigore il D.L. 4 marzo 2025 n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” (cd. Decreto PA 2025), il cui art. 4, comma 9, ha disposto che alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento nelle P.A. approvate nel 2024 e nel 2025 non si applica il limite di scorrimento previsto dall’art. 35, comma 5ter, quarto periodo, del D.L.vo n. 165/2001; - in attuazione della sopravvenuta statuizione normativa, con determinazione del Vice Segretario Generale n. 45 del 3 aprile 2025, che si provvede a versare agli atti del presente giudizio (doc. n. 12, con relativo allegato), l’esponente Camera di Commercio ha deliberato di modificare la graduatoria concorsuale approvata con precedente Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 162 del 13 novembre 2024, così come indicato nell’Allegato A) allo stesso provvedimento; - in conseguenza di quanto sopra, l’odierna ricorrente risulta ora indicata quale idonea nella graduatoria definitiva della procedura concorsuale; - appare, pertanto, evidente che la medesima non abbia più, allo stato, alcun interesse a coltivare l’impugnativa a suo tempo dispiegata, essendo nelle more del giudizio cessata la materia del contendere ;
-pertanto, appare cessata la materia del contendere atteso che la parte ricorrente ha ottenuto il bene della vita cui aspirava con il presente ricorso, proprio attraverso lo scorrimento della graduatoria che prospettava in giudizio;
- le spese possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Balloriani | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO