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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 281/2021
CORTE D'APPELLO DI
ANCONA
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile - composta dai magistrati:
Dr. GIANMICHELE MARCELLI Presidente
Dr. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dr CESARE MARZIALI Consigliere est.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 281/2021 e promossa
DA
p.i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Marozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questa a Macerata, Via C. Resse n. 34
- APPELLANTE PRINCIPALE -
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_2
avvocati Alessandra Pandarese e Corrado Curzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del pagina 1 di 11 secondo ad Ancona, Via Menicucci n. 1 - 60121
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE –
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 410/2020, depositata in data
21/11/2020 in materia di polizza fideiussoria.
Conclusioni: come da note contenenti la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Fermo respingeva la domanda proposta da
[...]
nei confronti di , volta Parte_1 Controparte_1
- All'accertamento dell'inadempimento, da parte della fornitrice Controparte_2
, già del contratto di fornitura di aerorefrigeranti
[...] Controparte_3
industriali concluso con l'attrice (contrassegnato dall'ordine n. 000033851 del 13.10.2011) e
- Conseguentemente, la condanna della convenuta a versare in proprio favore la somma di €
39.000,00, in forza della polizza fideiussoria n. Z064288 del 16.11.2011, stipulata tra la medesima compagnia e la a garanzia dell'esatto adempimento delle Controparte_2
obbligazioni scaturenti dal suddetto contratto.
In particolare, pur avendo accertato l'inadempimento del suddetto contratto di fornitura da parte della
, stante il riconoscimento, ad opera della stessa fornitrice, dei difetti di Controparte_2
fabbricazione degli aerorefrigeranti industriali e la conseguente operatività della polizza fideiussoria, il primo giudice riteneva carente la prova del danno patito dall'attrice; pertanto, concludeva per l'infondatezza della sua pretesa, in quanto volta all'escussione della polizza in misura pari al massimale garantito, in assenza di dimostrazione del corrispondente pregiudizio.
Avverso tale sentenza propone appello in via principale Parte_1
prospettando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo, impugna la pronuncia nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto la carenza di prova del danno fattore impeditivo rispetto all'escussione della polizza in misura pari al massimale. In
pagina 2 di 11 particolare, osserva l'appellante, avendo correttamente inquadrato la fattispecie contrattuale controversa in termini di polizza fideiussoria, stante l'autonomia della stessa rispetto al rapporto garantito, il Tribunale avrebbe dovuto trarne quale naturale corollario la non necessità, per la relativa escussione, della prova del danno subito dalla garantita a causa dell'inadempimento del contratto di fornitura.
Con il secondo motivo, l'appellante censura il capo della pronuncia relativo alle spese della c.t.u., lamentando la violazione del principio di causalità laddove il primo giudice le ha poste a suo carico, nonostante l'incombente istruttorio si fosse reso necessario alla luce delle difese della convenuta;
infatti, espone l'appellante, avendo la controparte prospettato la ricorrenza di una vendita a catena, il
Tribunale aveva nominato il consulente per tradurre il contratto stipulato tra la
[...]
e la , società cui, in ultima analisi, i Parte_1 Controparte_4
beni forniti erano destinati.
si costituisce, chiedendo il rigetto dell'appello principale;
spiega appello Controparte_1
incidentale, con cui censura la sentenza laddove il Tribunale ha affermato l'operatività della polizza, ravvisando l'inadempimento del contratto di fornitura in assenza di prova circa i dedotti vizi di fabbricazione degli aerorefrigeranti.
Infatti, secondo l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, tale prova non può ritenersi raggiunta alla luce della lettera di risposta della del 4 ottobre 2013 (cfr. doc. n. 5 CP_2 fascicolo di primo grado dell'appellante), non potendosi attribuire a tale missiva il valore di riconoscimento dei vizi lamentati, stanti il tenore non univoco della stessa e la relativa provenienza da un soggetto estraneo al giudizio;
al contrario, sostiene l'appellante, il fatto che la denunzia dei vizi alla compagnia sia intervenuta a distanza di circa tre anni dalla consegna dei prodotti, allorquando gli stessi si trovavano nella disponibilità della società , conferma la Controparte_4 fondatezza del diniego opposto all'escussione della polizza, versandosi nell'ambito del buon funzionamento dei prodotti, espressamente escluso dalla garanzia.
§ 2 - Stante la connessione logica tra le questioni sollevate con i gravami, ne è opportuna la trattazione congiunta.
pagina 3 di 11 Occorre prendere le mosse dalla corretta qualificazione del contratto, operazione logicamente antecedente rispetto all'esame delle censure contenute nel gravame incidentale, volte a paralizzare l'escussione della polizza fideiussoria.
Ebbene, con sentenza n. 1379/2023, depositata il 25/09/2023, questa Corte, pronunciatasi sull'interpretazione di un contratto analogo per contenuto a quello sul quale verte l'odierna lite, ne affermava la natura di contratto autonomo di garanzia.
2.1 - In particolare, tale pronuncia muoveva dal richiamo alle SS.UU. le quali, con sentenza n.
3947/2010, hanno qualificato in via generale la polizza fideiussoria come garanzia atipica ed affermato l'operatività del modello del contratto autonomo di garanzia in presenza di clausole volte ad attribuire al creditore-beneficiario il potere di esigere dal garante il pagamento immediato della somma dovuta a titolo di garanzia, quali quelle riportanti diciture “a semplice” o “a prima richiesta” o “senza eccezioni”
o analoghe.
In quel caso, la richiesta di pagamento del beneficiario era disciplinata all'art. 1 della polizza, recante il seguente testo: “il pagamento delle somme dovute nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società inoltre rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall'art. 1957 c.c.”.
Questa Corte osservava che, sebbene tale clausola si limitasse a stabilire che il pagamento del garante dovesse avvenire dietro presentazione di una richiesta in forma scritta da parte del beneficiario e non fosse, in quanto tale, sufficiente di per sé ad inquadrare la polizza come contratto autonomo di garanzia, tale qualificazione doveva trarsi da una serie di considerazioni.
In primo luogo, si valorizzava la previsione di un termine breve di trenta giorni per il pagamento della somma oggetto di garanzia. Un termine tanto ristretto deponeva a favore della qualificazione della polizza quale contratto autonomo di garanzia, non essendo sufficiente a consentire l'efficace proposizione di eccezioni da parte del garante al fine di opporsi alla richiesta di pagamento del beneficiario. Si richiamava la stessa giurisprudenza di legittimità che aveva riconosciuto la correttezza della qualificazione come contratto autonomo di garanzia, operata dal giudice di merito, di una polizza fideiussoria caratterizzata, appunto, dalla fissazione di un termine breve, decorrente dalla ricezione pagina 4 di 11 della richiesta da parte del creditore garantito (sebbene quest'ultima non sia definita "semplice"), entro il quale il garante era tenuto a pagare le somme dovute (cfr. Cass., n. 5526/2012 e, proprio con riferimento ad un termine di trenta giorni, Cass. n. 15091/2021).
In secondo luogo, si evidenziava quanto stabilito all'art. 7 della polizza prodotta in quel giudizio, avente il seguente tenore: “il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”. Si osservava, a tal proposito, come la rinuncia del debitore garantito alla facoltà di sollevare eccezioni in relazione al pagamento effettuato dal garante deponesse a favore di una regolamentazione corrispondente del regime delle eccezioni nel rapporto di garanzia e dunque, in ultimo, dell'autonomia dello stesso rispetto al rapporto principale. In tal senso, si richiamava quanto sostenuto dalla Suprema Corte, secondo cui
“in materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare […] dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso” (Cass. Civ., sent. n. 15091/2021).
In terzo luogo, si poneva in risalto la funzione svolta dalla polizza fideiussoria nel caso concreto, consistente, in ultima analisi, non già nella garanzia della esatta esecuzione della prestazione garantita, bensì nel soddisfacimento dell'interesse economico del beneficiario in caso di inadempimento dell'obbligato principale e, dunque, nella necessità di assicurare tempestivamente al beneficiario l'esito positivo dell'operazione economica.
Si valorizzavano in tal senso sia la diversità delle prestazioni dedotte nei rispettivi rapporti sia la surrogazione del creditore garantito nella realizzazione delle opere in caso di inadempimento della società obbligata, prevista dall'art. 5 della convenzione urbanistica prodotta in quel giudizio.
Detta conclusione era corroborata dall'arresto delle SS.UU. citato in precedenza, alla stregua del quale
“mentre con la fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento dell'(unica) prestazione principale – per cui il fideiussore è un 'vicario' del debitore -, l'obbligazione del garante autonomo è qualitativamente altra rispetto a quella dell'ordinante – sia perché non necessariamente sovrapponibile ad essa, sia perché non rivolta al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
pagina 5 di 11 Infine, si evidenziava che l'inquadramento della pattuizione nell'ambito del contratto autonomo di garanzia era coerente sia con la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione della società garantita ex art. 1944 c.c., sia con l'esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. (cfr. in particolare, in relazione a tale ultimo profilo, sempre SS.UU., sent. n. 3947/2010).
2.2 - Ebbene, tali argomentazioni appaiono valide e, dunque, mutuabili anche nell'interpretazione della polizza fideiussoria prodotta nell'odierno giudizio, alla stregua della lettura del doc. n. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante.
Infatti, anche nel caso di specie le parti hanno fissato un termine breve di trenta giorni per il pagamento della somma oggetto di garanzia (cfr. art. 4); in secondo luogo, l'art. 6 dispone che
“il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”,
potendosi così richiamare la suesposta argomentazione, per cui la rinuncia del debitore garantito alla facoltà di sollevare eccezioni in relazione al pagamento effettuato dal garante costituisce indice dell'autonomia del rapporto di garanzia rispetto a quello principale;
ricorre, poi, la diversità delle prestazioni costituenti rispettivamente oggetto del contratto garantito e della polizza fideiussoria, tale da rivelare la funzione indennitaria della garanzia, descritta nel sopracitato arresto di questa Corte.
Inoltre, anche nella polizza in esame vi è la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione della società garantita ex art. 1944 c.c., oltre alla previsione per cui “la Compagnia provvede al versamento delle somme dovute dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo”, clausole che danno conto dell'autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale (cfr. art. 4).
§ 3 - Dalla qualificazione della polizza fideiussoria in termini di garanzia autonoma discende la sovrabbondanza, ai fini della relativa escussione ad opera della beneficiaria, della dimostrazione del danno da questa subito a causa dell'inadempimento della fornitrice.
Infatti, tale questione attiene al c.d. rapporto di valuta intercorrente tra la società debitrice ordinante –
- e la società creditrice garantita – - laddove, di Controparte_2 Parte_1
pagina 6 di 11 regola – e fatta salva l'exceptio doli, nella specie mai sollevata dalla compagnia - al garante autonomo è preclusa la proposizione di eccezioni inerenti al suddetto rapporto.
Tale conclusione trova conferma nell'art. 4 della polizza in esame, a tenore del quale la compagnia avrebbe dovuto disporre il pagamento delle somme dovute “nei limiti dell'importo garantito e in dipendenza del documentato inadempimento del Contraente”; nulla si richiede in punto di prova del danno, essendo, del resto, tale omissione coerente con la predetta esigenza indennitaria sottesa alla garanzia.
Pertanto, fondate risultano le doglianze formulate dall'appellante principale avverso la statuizione di rigetto adottata dal Tribunale, nella misura in cui la stessa si basa sulla carenza di prova del danno, del tutto eccentrica rispetto al tema oggetto della decisione.
Le medesime argomentazioni sin qui svolte escludono altresì che l'appellante fosse tenuta a dare prova dell'inadempimento e, dunque, della sussistenza dei vizi allegati.
Anche tale questione attiene al rapporto c.d. di valuta, con la conseguenza che l'eccezione in commento, veicolata con l'odierno gravame incidentale, deve ritenersi preclusa al garante autonomo.
Né depone in senso contrario il riferimento alla verifica relativa al “documentato inadempimento del
Contraente”, contenuto nell'art. 4 della polizza poc'anzi citato.
Tale locuzione, interpretata alla luce della natura del contratto e delle restanti clausole dello stesso, rimanda ad un mero requisito di riscontro inter partes, condizionante il pagamento, finalizzato non tanto a scongiurare manovre manifestamente abusive da parte della beneficiaria - con il che si attingerebbe a materia contigua, e forse indistinguibile, rispetto a quella che riguarda la tematica dell'excepio doli – quanto piuttosto a dare forma minima alle modalità di richiesta: depongono in tal senso
- il breve termine convenuto per l'esecuzione del pagamento
- la previsione per cui la compagnia avrebbe dovuto darvi corso in seguito ad un mero avviso al contraente, senza la necessità del suo preventivo consenso
- l'esigenza sottesa alla garanzia, consistente nel tempestivo soddisfacimento dell'interesse economico della beneficiaria, di per sé incompatibile con l'imposizione a suo carico dell'onere di offrire piena prova della sussistenza dell'inadempimento.
pagina 7 di 11 § 4 - Esclusa la possibilità per la compagnia di liberarsi deducendo la mancata dimostrazione dell'inadempimento e del danno conseguente, occorre chiedersi se sia proponibile l'eccezione di inoperatività della polizza fideiussoria, veicolata con il gravame incidentale sull'assunto, non condiviso dal Tribunale, che i vizi lamentati attengano al buon funzionamento dei prodotti, ambito espressamente escluso dall'oggetto della garanzia.
4.1 - Tale proponibilità è possibile, trattandosi, all'evidenza, di eccezione letterale, immediatamente emergente dal testo della polizza fideiussoria (cfr. condizioni particolari, p. 5), fonte del rapporto di garanzia o c.d. finale.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nel citato arresto, affermano che l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi:
1) quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
2) quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
3) quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
4) quando, infine, la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947; Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, Cass. 14 dicembre 2007,
n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044).
Occorre, dunque, verificare la fondatezza di siffatta eccezione, sulla scorta delle doglianze contenute nell'appello incidentale.
Esse, peraltro, non sono fondate.
4.2 - Inquadrato il contratto nell'alveo della garanzia autonoma ed escluso, sulla scorta di tale qualificazione, l'onere in capo alla di provare l'inadempimento e il danno subito, deve Parte_1
ritenersi sufficiente, per affermare la fondatezza del relativo diritto all'escussione della polizza, la mera comunicazione alla compagnia del documentato inadempimento del contratto di fornitura. L'odierna appellante principale ha assolto tale incombente, seguendo la procedura di cui all'art. 4 della polizza,
pagina 8 di 11 mediante la comunicazione alla e alla del suddetto inadempimento, debitamente CP_2 CP_1
documentato, integrato per via del riscontrato difetto di fabbricazione dei deflettori e dei distanziatori degli aerorefrigeranti.
Né può ritenersi che sulla gravasse la prova negativa, del tutto Parte_1 incoerente con le delineate caratteristiche dell'operazione, circa l'estraneità dei vizi al buon funzionamento;
la giurisprudenza citata dall'appellante incidentale, relativa alla distribuzione dell'onere probatorio in materia assicurativa, non si attaglia alla fattispecie contrattuale in esame, proprio perché necessariamente ricostruita nei peculiari termini della garanzia autonoma.
4.3 - Ad una diversa conclusione non si perviene neppure esaminando gli ulteriori elementi fattuali valorizzati dall'appellante incidentale.
In primo luogo, non è chiara la rilevanza assegnata dalla difesa della compagnia al “doppio passaggio dei prodotti” cui la stessa fa riferimento, non potendosi conferire alcun valore indiziario alla circostanza, di per sé neutra, della duplice consegna degli aerorefrigeranti, dapprima dalla
[...]
alla e in seguito da questa alla destinataria finale CP_2 Parte_1 [...]
. Controparte_4
In secondo luogo, non è corretto neppure il computo del tempo trascorso tra la consegna degli aerorefrigeranti dalla alla (22.12.2011) e la prima Controparte_2 Parte_1
denunzia dei vizi (cfr. missiva del 26.09.2013, doc. n. 4 fascicolo di primo grado dell'appellante principale) indicato dall'appellante incidentale in “quasi tre anni”, laddove trattasi di un anno, nove mesi e quattro giorni;
lasso temporale non incompatibile con la manifestazione di vizi strutturali di beni, quali quelli di specie, di non rapida obsolescenza e, non casualmente, inferiore al termine di efficacia della garanzia convenzionale per i vizi e difetti, convenuta tra le parti in due anni dalla consegna (cfr. deroga all'art. 4 del capitolato generale, doc. n. 1 del fascicolo di primo grado dell'appellante, pp. 8-9).
Per tali ragioni, l'appello incidentale è infondato e va, dunque, respinto.
§§§§§§§§§§§§§§§
In conclusione, l'appello principale è fondato.
pagina 9 di 11 In accoglimento dello stesso e in riforma della sentenza impugnata, va Controparte_1 condannata a versare in favore di la somma di € 39.000,00, oltre Parte_1
interessi legali come da domanda ed esclusa la rivalutazione monetaria, in assenza di prova del relativo pregiudizio.
L'accoglimento del gravame principale impone una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio, in relazione all'esito complessivo della lite e in base alla tariffa in vigore al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine o l'attività difensiva si è esaurita.
In applicazione del principio della soccombenza, cui non si ravvisano ragioni di deroga,
[...]
va condannata a rifondere a le spese di entrambi i CP_1 Parte_1 gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo (scaglione da €. 26.001,00 a 52.000,00), riducendo, quanto al presente grado, del 70% l'importo relativo alla fase istruttoria-di trattazione, in carenza di attività istruttoria. Le spese di c.t.u. seguono la medesima sorte, con conseguente assorbimento del secondo motivo di appello principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e su quello incidentale avanzato da avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Fermo n. 410/2020, depositata in data 21/11/2020, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_1
a versare a la somma di € 39.000,00, oltre interessi legali come da Pt_1 Parte_1
domanda;
2. respinge l'appello incidentale;
3. condanna a rifondere a le spese di lite di Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi € 7.254,00, di cui €
1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria-di trattazione ed € 2.767,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
per il secondo grado, in complessivi € 7.859,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 913,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
pagina 10 di 11 4. pone le spese di c.t.u. a carico di . Controparte_1
Ancona, c.c. 8/10/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Cesare Marziali Gianmichele Marcelli
pagina 11 di 11
CORTE D'APPELLO DI
ANCONA
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile - composta dai magistrati:
Dr. GIANMICHELE MARCELLI Presidente
Dr. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dr CESARE MARZIALI Consigliere est.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 281/2021 e promossa
DA
p.i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Marozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questa a Macerata, Via C. Resse n. 34
- APPELLANTE PRINCIPALE -
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_2
avvocati Alessandra Pandarese e Corrado Curzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del pagina 1 di 11 secondo ad Ancona, Via Menicucci n. 1 - 60121
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE –
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 410/2020, depositata in data
21/11/2020 in materia di polizza fideiussoria.
Conclusioni: come da note contenenti la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Fermo respingeva la domanda proposta da
[...]
nei confronti di , volta Parte_1 Controparte_1
- All'accertamento dell'inadempimento, da parte della fornitrice Controparte_2
, già del contratto di fornitura di aerorefrigeranti
[...] Controparte_3
industriali concluso con l'attrice (contrassegnato dall'ordine n. 000033851 del 13.10.2011) e
- Conseguentemente, la condanna della convenuta a versare in proprio favore la somma di €
39.000,00, in forza della polizza fideiussoria n. Z064288 del 16.11.2011, stipulata tra la medesima compagnia e la a garanzia dell'esatto adempimento delle Controparte_2
obbligazioni scaturenti dal suddetto contratto.
In particolare, pur avendo accertato l'inadempimento del suddetto contratto di fornitura da parte della
, stante il riconoscimento, ad opera della stessa fornitrice, dei difetti di Controparte_2
fabbricazione degli aerorefrigeranti industriali e la conseguente operatività della polizza fideiussoria, il primo giudice riteneva carente la prova del danno patito dall'attrice; pertanto, concludeva per l'infondatezza della sua pretesa, in quanto volta all'escussione della polizza in misura pari al massimale garantito, in assenza di dimostrazione del corrispondente pregiudizio.
Avverso tale sentenza propone appello in via principale Parte_1
prospettando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo, impugna la pronuncia nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto la carenza di prova del danno fattore impeditivo rispetto all'escussione della polizza in misura pari al massimale. In
pagina 2 di 11 particolare, osserva l'appellante, avendo correttamente inquadrato la fattispecie contrattuale controversa in termini di polizza fideiussoria, stante l'autonomia della stessa rispetto al rapporto garantito, il Tribunale avrebbe dovuto trarne quale naturale corollario la non necessità, per la relativa escussione, della prova del danno subito dalla garantita a causa dell'inadempimento del contratto di fornitura.
Con il secondo motivo, l'appellante censura il capo della pronuncia relativo alle spese della c.t.u., lamentando la violazione del principio di causalità laddove il primo giudice le ha poste a suo carico, nonostante l'incombente istruttorio si fosse reso necessario alla luce delle difese della convenuta;
infatti, espone l'appellante, avendo la controparte prospettato la ricorrenza di una vendita a catena, il
Tribunale aveva nominato il consulente per tradurre il contratto stipulato tra la
[...]
e la , società cui, in ultima analisi, i Parte_1 Controparte_4
beni forniti erano destinati.
si costituisce, chiedendo il rigetto dell'appello principale;
spiega appello Controparte_1
incidentale, con cui censura la sentenza laddove il Tribunale ha affermato l'operatività della polizza, ravvisando l'inadempimento del contratto di fornitura in assenza di prova circa i dedotti vizi di fabbricazione degli aerorefrigeranti.
Infatti, secondo l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, tale prova non può ritenersi raggiunta alla luce della lettera di risposta della del 4 ottobre 2013 (cfr. doc. n. 5 CP_2 fascicolo di primo grado dell'appellante), non potendosi attribuire a tale missiva il valore di riconoscimento dei vizi lamentati, stanti il tenore non univoco della stessa e la relativa provenienza da un soggetto estraneo al giudizio;
al contrario, sostiene l'appellante, il fatto che la denunzia dei vizi alla compagnia sia intervenuta a distanza di circa tre anni dalla consegna dei prodotti, allorquando gli stessi si trovavano nella disponibilità della società , conferma la Controparte_4 fondatezza del diniego opposto all'escussione della polizza, versandosi nell'ambito del buon funzionamento dei prodotti, espressamente escluso dalla garanzia.
§ 2 - Stante la connessione logica tra le questioni sollevate con i gravami, ne è opportuna la trattazione congiunta.
pagina 3 di 11 Occorre prendere le mosse dalla corretta qualificazione del contratto, operazione logicamente antecedente rispetto all'esame delle censure contenute nel gravame incidentale, volte a paralizzare l'escussione della polizza fideiussoria.
Ebbene, con sentenza n. 1379/2023, depositata il 25/09/2023, questa Corte, pronunciatasi sull'interpretazione di un contratto analogo per contenuto a quello sul quale verte l'odierna lite, ne affermava la natura di contratto autonomo di garanzia.
2.1 - In particolare, tale pronuncia muoveva dal richiamo alle SS.UU. le quali, con sentenza n.
3947/2010, hanno qualificato in via generale la polizza fideiussoria come garanzia atipica ed affermato l'operatività del modello del contratto autonomo di garanzia in presenza di clausole volte ad attribuire al creditore-beneficiario il potere di esigere dal garante il pagamento immediato della somma dovuta a titolo di garanzia, quali quelle riportanti diciture “a semplice” o “a prima richiesta” o “senza eccezioni”
o analoghe.
In quel caso, la richiesta di pagamento del beneficiario era disciplinata all'art. 1 della polizza, recante il seguente testo: “il pagamento delle somme dovute nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società inoltre rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall'art. 1957 c.c.”.
Questa Corte osservava che, sebbene tale clausola si limitasse a stabilire che il pagamento del garante dovesse avvenire dietro presentazione di una richiesta in forma scritta da parte del beneficiario e non fosse, in quanto tale, sufficiente di per sé ad inquadrare la polizza come contratto autonomo di garanzia, tale qualificazione doveva trarsi da una serie di considerazioni.
In primo luogo, si valorizzava la previsione di un termine breve di trenta giorni per il pagamento della somma oggetto di garanzia. Un termine tanto ristretto deponeva a favore della qualificazione della polizza quale contratto autonomo di garanzia, non essendo sufficiente a consentire l'efficace proposizione di eccezioni da parte del garante al fine di opporsi alla richiesta di pagamento del beneficiario. Si richiamava la stessa giurisprudenza di legittimità che aveva riconosciuto la correttezza della qualificazione come contratto autonomo di garanzia, operata dal giudice di merito, di una polizza fideiussoria caratterizzata, appunto, dalla fissazione di un termine breve, decorrente dalla ricezione pagina 4 di 11 della richiesta da parte del creditore garantito (sebbene quest'ultima non sia definita "semplice"), entro il quale il garante era tenuto a pagare le somme dovute (cfr. Cass., n. 5526/2012 e, proprio con riferimento ad un termine di trenta giorni, Cass. n. 15091/2021).
In secondo luogo, si evidenziava quanto stabilito all'art. 7 della polizza prodotta in quel giudizio, avente il seguente tenore: “il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”. Si osservava, a tal proposito, come la rinuncia del debitore garantito alla facoltà di sollevare eccezioni in relazione al pagamento effettuato dal garante deponesse a favore di una regolamentazione corrispondente del regime delle eccezioni nel rapporto di garanzia e dunque, in ultimo, dell'autonomia dello stesso rispetto al rapporto principale. In tal senso, si richiamava quanto sostenuto dalla Suprema Corte, secondo cui
“in materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare […] dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso” (Cass. Civ., sent. n. 15091/2021).
In terzo luogo, si poneva in risalto la funzione svolta dalla polizza fideiussoria nel caso concreto, consistente, in ultima analisi, non già nella garanzia della esatta esecuzione della prestazione garantita, bensì nel soddisfacimento dell'interesse economico del beneficiario in caso di inadempimento dell'obbligato principale e, dunque, nella necessità di assicurare tempestivamente al beneficiario l'esito positivo dell'operazione economica.
Si valorizzavano in tal senso sia la diversità delle prestazioni dedotte nei rispettivi rapporti sia la surrogazione del creditore garantito nella realizzazione delle opere in caso di inadempimento della società obbligata, prevista dall'art. 5 della convenzione urbanistica prodotta in quel giudizio.
Detta conclusione era corroborata dall'arresto delle SS.UU. citato in precedenza, alla stregua del quale
“mentre con la fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento dell'(unica) prestazione principale – per cui il fideiussore è un 'vicario' del debitore -, l'obbligazione del garante autonomo è qualitativamente altra rispetto a quella dell'ordinante – sia perché non necessariamente sovrapponibile ad essa, sia perché non rivolta al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
pagina 5 di 11 Infine, si evidenziava che l'inquadramento della pattuizione nell'ambito del contratto autonomo di garanzia era coerente sia con la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione della società garantita ex art. 1944 c.c., sia con l'esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. (cfr. in particolare, in relazione a tale ultimo profilo, sempre SS.UU., sent. n. 3947/2010).
2.2 - Ebbene, tali argomentazioni appaiono valide e, dunque, mutuabili anche nell'interpretazione della polizza fideiussoria prodotta nell'odierno giudizio, alla stregua della lettura del doc. n. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante.
Infatti, anche nel caso di specie le parti hanno fissato un termine breve di trenta giorni per il pagamento della somma oggetto di garanzia (cfr. art. 4); in secondo luogo, l'art. 6 dispone che
“il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”,
potendosi così richiamare la suesposta argomentazione, per cui la rinuncia del debitore garantito alla facoltà di sollevare eccezioni in relazione al pagamento effettuato dal garante costituisce indice dell'autonomia del rapporto di garanzia rispetto a quello principale;
ricorre, poi, la diversità delle prestazioni costituenti rispettivamente oggetto del contratto garantito e della polizza fideiussoria, tale da rivelare la funzione indennitaria della garanzia, descritta nel sopracitato arresto di questa Corte.
Inoltre, anche nella polizza in esame vi è la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione della società garantita ex art. 1944 c.c., oltre alla previsione per cui “la Compagnia provvede al versamento delle somme dovute dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo”, clausole che danno conto dell'autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale (cfr. art. 4).
§ 3 - Dalla qualificazione della polizza fideiussoria in termini di garanzia autonoma discende la sovrabbondanza, ai fini della relativa escussione ad opera della beneficiaria, della dimostrazione del danno da questa subito a causa dell'inadempimento della fornitrice.
Infatti, tale questione attiene al c.d. rapporto di valuta intercorrente tra la società debitrice ordinante –
- e la società creditrice garantita – - laddove, di Controparte_2 Parte_1
pagina 6 di 11 regola – e fatta salva l'exceptio doli, nella specie mai sollevata dalla compagnia - al garante autonomo è preclusa la proposizione di eccezioni inerenti al suddetto rapporto.
Tale conclusione trova conferma nell'art. 4 della polizza in esame, a tenore del quale la compagnia avrebbe dovuto disporre il pagamento delle somme dovute “nei limiti dell'importo garantito e in dipendenza del documentato inadempimento del Contraente”; nulla si richiede in punto di prova del danno, essendo, del resto, tale omissione coerente con la predetta esigenza indennitaria sottesa alla garanzia.
Pertanto, fondate risultano le doglianze formulate dall'appellante principale avverso la statuizione di rigetto adottata dal Tribunale, nella misura in cui la stessa si basa sulla carenza di prova del danno, del tutto eccentrica rispetto al tema oggetto della decisione.
Le medesime argomentazioni sin qui svolte escludono altresì che l'appellante fosse tenuta a dare prova dell'inadempimento e, dunque, della sussistenza dei vizi allegati.
Anche tale questione attiene al rapporto c.d. di valuta, con la conseguenza che l'eccezione in commento, veicolata con l'odierno gravame incidentale, deve ritenersi preclusa al garante autonomo.
Né depone in senso contrario il riferimento alla verifica relativa al “documentato inadempimento del
Contraente”, contenuto nell'art. 4 della polizza poc'anzi citato.
Tale locuzione, interpretata alla luce della natura del contratto e delle restanti clausole dello stesso, rimanda ad un mero requisito di riscontro inter partes, condizionante il pagamento, finalizzato non tanto a scongiurare manovre manifestamente abusive da parte della beneficiaria - con il che si attingerebbe a materia contigua, e forse indistinguibile, rispetto a quella che riguarda la tematica dell'excepio doli – quanto piuttosto a dare forma minima alle modalità di richiesta: depongono in tal senso
- il breve termine convenuto per l'esecuzione del pagamento
- la previsione per cui la compagnia avrebbe dovuto darvi corso in seguito ad un mero avviso al contraente, senza la necessità del suo preventivo consenso
- l'esigenza sottesa alla garanzia, consistente nel tempestivo soddisfacimento dell'interesse economico della beneficiaria, di per sé incompatibile con l'imposizione a suo carico dell'onere di offrire piena prova della sussistenza dell'inadempimento.
pagina 7 di 11 § 4 - Esclusa la possibilità per la compagnia di liberarsi deducendo la mancata dimostrazione dell'inadempimento e del danno conseguente, occorre chiedersi se sia proponibile l'eccezione di inoperatività della polizza fideiussoria, veicolata con il gravame incidentale sull'assunto, non condiviso dal Tribunale, che i vizi lamentati attengano al buon funzionamento dei prodotti, ambito espressamente escluso dall'oggetto della garanzia.
4.1 - Tale proponibilità è possibile, trattandosi, all'evidenza, di eccezione letterale, immediatamente emergente dal testo della polizza fideiussoria (cfr. condizioni particolari, p. 5), fonte del rapporto di garanzia o c.d. finale.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nel citato arresto, affermano che l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi:
1) quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
2) quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
3) quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
4) quando, infine, la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947; Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, Cass. 14 dicembre 2007,
n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044).
Occorre, dunque, verificare la fondatezza di siffatta eccezione, sulla scorta delle doglianze contenute nell'appello incidentale.
Esse, peraltro, non sono fondate.
4.2 - Inquadrato il contratto nell'alveo della garanzia autonoma ed escluso, sulla scorta di tale qualificazione, l'onere in capo alla di provare l'inadempimento e il danno subito, deve Parte_1
ritenersi sufficiente, per affermare la fondatezza del relativo diritto all'escussione della polizza, la mera comunicazione alla compagnia del documentato inadempimento del contratto di fornitura. L'odierna appellante principale ha assolto tale incombente, seguendo la procedura di cui all'art. 4 della polizza,
pagina 8 di 11 mediante la comunicazione alla e alla del suddetto inadempimento, debitamente CP_2 CP_1
documentato, integrato per via del riscontrato difetto di fabbricazione dei deflettori e dei distanziatori degli aerorefrigeranti.
Né può ritenersi che sulla gravasse la prova negativa, del tutto Parte_1 incoerente con le delineate caratteristiche dell'operazione, circa l'estraneità dei vizi al buon funzionamento;
la giurisprudenza citata dall'appellante incidentale, relativa alla distribuzione dell'onere probatorio in materia assicurativa, non si attaglia alla fattispecie contrattuale in esame, proprio perché necessariamente ricostruita nei peculiari termini della garanzia autonoma.
4.3 - Ad una diversa conclusione non si perviene neppure esaminando gli ulteriori elementi fattuali valorizzati dall'appellante incidentale.
In primo luogo, non è chiara la rilevanza assegnata dalla difesa della compagnia al “doppio passaggio dei prodotti” cui la stessa fa riferimento, non potendosi conferire alcun valore indiziario alla circostanza, di per sé neutra, della duplice consegna degli aerorefrigeranti, dapprima dalla
[...]
alla e in seguito da questa alla destinataria finale CP_2 Parte_1 [...]
. Controparte_4
In secondo luogo, non è corretto neppure il computo del tempo trascorso tra la consegna degli aerorefrigeranti dalla alla (22.12.2011) e la prima Controparte_2 Parte_1
denunzia dei vizi (cfr. missiva del 26.09.2013, doc. n. 4 fascicolo di primo grado dell'appellante principale) indicato dall'appellante incidentale in “quasi tre anni”, laddove trattasi di un anno, nove mesi e quattro giorni;
lasso temporale non incompatibile con la manifestazione di vizi strutturali di beni, quali quelli di specie, di non rapida obsolescenza e, non casualmente, inferiore al termine di efficacia della garanzia convenzionale per i vizi e difetti, convenuta tra le parti in due anni dalla consegna (cfr. deroga all'art. 4 del capitolato generale, doc. n. 1 del fascicolo di primo grado dell'appellante, pp. 8-9).
Per tali ragioni, l'appello incidentale è infondato e va, dunque, respinto.
§§§§§§§§§§§§§§§
In conclusione, l'appello principale è fondato.
pagina 9 di 11 In accoglimento dello stesso e in riforma della sentenza impugnata, va Controparte_1 condannata a versare in favore di la somma di € 39.000,00, oltre Parte_1
interessi legali come da domanda ed esclusa la rivalutazione monetaria, in assenza di prova del relativo pregiudizio.
L'accoglimento del gravame principale impone una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio, in relazione all'esito complessivo della lite e in base alla tariffa in vigore al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine o l'attività difensiva si è esaurita.
In applicazione del principio della soccombenza, cui non si ravvisano ragioni di deroga,
[...]
va condannata a rifondere a le spese di entrambi i CP_1 Parte_1 gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo (scaglione da €. 26.001,00 a 52.000,00), riducendo, quanto al presente grado, del 70% l'importo relativo alla fase istruttoria-di trattazione, in carenza di attività istruttoria. Le spese di c.t.u. seguono la medesima sorte, con conseguente assorbimento del secondo motivo di appello principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e su quello incidentale avanzato da avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Fermo n. 410/2020, depositata in data 21/11/2020, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_1
a versare a la somma di € 39.000,00, oltre interessi legali come da Pt_1 Parte_1
domanda;
2. respinge l'appello incidentale;
3. condanna a rifondere a le spese di lite di Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi € 7.254,00, di cui €
1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria-di trattazione ed € 2.767,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
per il secondo grado, in complessivi € 7.859,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 913,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
pagina 10 di 11 4. pone le spese di c.t.u. a carico di . Controparte_1
Ancona, c.c. 8/10/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Cesare Marziali Gianmichele Marcelli
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