Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 48
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Le istanze di autotutela sono state presentate in data 02.02.2023 e 09.08.2024. Il ricorso, proposto in data 01.03.2025, è quindi tardivo rispetto ad entrambe le istanze, poiché è trascorso il termine di legge per l'impugnazione del diniego tacito.

  • Rigettato
    Inesistenza di provvedimenti impugnabili

    La Corte ha ritenuto assorbita ogni altra questione, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per tardività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 48
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata
    Numero : 48
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo