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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente
MILICI PAOLA, LA
MENICHELLI SANDRA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO TACITO n. DINIEGO TACITO AUTOTUTELA CRED IMPO INVES 2021
- DINIEGO TACITO n. DINIEGO TACITO AUTOTUTELA CRED. IMPO. INV 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2025 depositato il
02/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento.
Resistente: L'Ufficio conclude come in comparsa e insiste per il rigetto.
La Corte si riserva di depositare il dispositivo entro 7 giorni ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., propone impugnazione con ricorso notificato in data 01.03.2025 avverso due dinieghi taciti serbati dall'Agenzia delle Entrate di Macerata su altrettante istanze di autotutela inviate, la prima il 02.02.2023 e la seconda il 09.08.2024, volte ad ottenere l'annullamento
“… del comunicato presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate in virtù del quale dal 1° gennaio 2023 non è più possibile presentare domanda sul credito d'imposta sisma”.
Era accaduto, infatti, che in data 30.12.2022 la società aveva trasmesso telematicamente all'Agenzia delle
Entrate la comunicazione per la fruizione del Credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, nei
Comuni del sisma del centro-Italia, nelle zone economiche speciali (ZES) e nelle zone logistiche semplificate e che, stante lo scarto del file con la causale ““codice errore 03 - contiene un codice di autenticazione non riconosciuto”, aveva ripresentato in data 02.01.2023 la domanda. In risposta, l'applicativo dedicato alla presentazione di tali domande e il sito dell'Agenzia delle Entrate informavano che dal 01.01.2023 non era più possibile presentare la domanda per fruire del beneficio collegato al sisma.
Con unico motivo, la ricorrente lamenta l'inesistenza di norme, sia nazionali che comunitarie, di documenti e prassi, che prevedano il 31.12.2022 quale termine finale di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo. Lamenta altresì che l'Ufficio non abbia fornito alcuna motivazione circa la mancata concessione del beneficio, senza indicare quali norme ne avrebbero impedito il godimento e senza aver consentito la possibilità di correggere l'istanza originariamente inviata.
Fa presente di aver anche proposto interpello in data 31.01.2023, tuttavia dichiarato inammissibile dall'Agenzia delle Entrate in data 05.04.2023.
Conclude per l'annullamento dei dinieghi taciti impugnati.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale eccepisce in via pregiudiziale l'inammissibilità delle istanze di autotutela e l'inammissibilità del ricorso per inesistenza di provvedimenti impugnabili ai sensi dell'art. 19, D.
Lgs 546/1992. Sostiene, infatti, l'Ufficio che il comunicato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle
Entrate non può essere considerato un atto per il quale sia possibile effettuare un annullamento in autotutela, non trattandosi di atto impositivo né di rimborso o altro provvedimento riferito allo specifico contribuente, ma di una comunicazione inerente le modalità di presentazione della comunicazione per il credito di imposta per gli investimenti effettuati nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici.
Nel merito contesta la fondatezza delle argomentazioni avversarie e conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che la presente impugnazione ha ad oggetto due dinieghi taciti avverso due istanze di autotutela presentate dalla contribuente in data 02.02.2023 la prima e in data 09.08.2024 la seconda.
Ai sensi dell'art. 21, 2 co., D. Lgs. n. 546/1992, così come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. l), D. Lgs. n.
220/2023 “il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all' articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta (…)”.
Ciò posto, poiché le istanze di autotutela, nella specie, sono state avanzate in data 02.02.2023 e 09.08.2024, il ricorso proposto in data 01.03 2025 è evidentemente tardivo e ne va dichiarata l'inammissibilità. Difatti in entrambi i casi è spirato il termine di sessanta giorni - previsto in via generale per la impugnazione di un atto della amministrazione erariale e quindi anche del diniego tacito - decorrente dal novantunesimo giorno a far data dalle rispettive presentazioni.
Resta assorbita ogni altra questione di diritto e di merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata dichiara inammissibile il ricorso e liquida le spese in euro 3.200 (tremiladuecento/00) a carico della società contribuente ed in favore dell'Agenzia delle entrate. Così deciso a Macerata, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
IL RELATORE AO MI
IL PRESIDENTE Fabio Gaetano Galeffi
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente
MILICI PAOLA, LA
MENICHELLI SANDRA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO TACITO n. DINIEGO TACITO AUTOTUTELA CRED IMPO INVES 2021
- DINIEGO TACITO n. DINIEGO TACITO AUTOTUTELA CRED. IMPO. INV 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2025 depositato il
02/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento.
Resistente: L'Ufficio conclude come in comparsa e insiste per il rigetto.
La Corte si riserva di depositare il dispositivo entro 7 giorni ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., propone impugnazione con ricorso notificato in data 01.03.2025 avverso due dinieghi taciti serbati dall'Agenzia delle Entrate di Macerata su altrettante istanze di autotutela inviate, la prima il 02.02.2023 e la seconda il 09.08.2024, volte ad ottenere l'annullamento
“… del comunicato presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate in virtù del quale dal 1° gennaio 2023 non è più possibile presentare domanda sul credito d'imposta sisma”.
Era accaduto, infatti, che in data 30.12.2022 la società aveva trasmesso telematicamente all'Agenzia delle
Entrate la comunicazione per la fruizione del Credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, nei
Comuni del sisma del centro-Italia, nelle zone economiche speciali (ZES) e nelle zone logistiche semplificate e che, stante lo scarto del file con la causale ““codice errore 03 - contiene un codice di autenticazione non riconosciuto”, aveva ripresentato in data 02.01.2023 la domanda. In risposta, l'applicativo dedicato alla presentazione di tali domande e il sito dell'Agenzia delle Entrate informavano che dal 01.01.2023 non era più possibile presentare la domanda per fruire del beneficio collegato al sisma.
Con unico motivo, la ricorrente lamenta l'inesistenza di norme, sia nazionali che comunitarie, di documenti e prassi, che prevedano il 31.12.2022 quale termine finale di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo. Lamenta altresì che l'Ufficio non abbia fornito alcuna motivazione circa la mancata concessione del beneficio, senza indicare quali norme ne avrebbero impedito il godimento e senza aver consentito la possibilità di correggere l'istanza originariamente inviata.
Fa presente di aver anche proposto interpello in data 31.01.2023, tuttavia dichiarato inammissibile dall'Agenzia delle Entrate in data 05.04.2023.
Conclude per l'annullamento dei dinieghi taciti impugnati.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale eccepisce in via pregiudiziale l'inammissibilità delle istanze di autotutela e l'inammissibilità del ricorso per inesistenza di provvedimenti impugnabili ai sensi dell'art. 19, D.
Lgs 546/1992. Sostiene, infatti, l'Ufficio che il comunicato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle
Entrate non può essere considerato un atto per il quale sia possibile effettuare un annullamento in autotutela, non trattandosi di atto impositivo né di rimborso o altro provvedimento riferito allo specifico contribuente, ma di una comunicazione inerente le modalità di presentazione della comunicazione per il credito di imposta per gli investimenti effettuati nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici.
Nel merito contesta la fondatezza delle argomentazioni avversarie e conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che la presente impugnazione ha ad oggetto due dinieghi taciti avverso due istanze di autotutela presentate dalla contribuente in data 02.02.2023 la prima e in data 09.08.2024 la seconda.
Ai sensi dell'art. 21, 2 co., D. Lgs. n. 546/1992, così come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. l), D. Lgs. n.
220/2023 “il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all' articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta (…)”.
Ciò posto, poiché le istanze di autotutela, nella specie, sono state avanzate in data 02.02.2023 e 09.08.2024, il ricorso proposto in data 01.03 2025 è evidentemente tardivo e ne va dichiarata l'inammissibilità. Difatti in entrambi i casi è spirato il termine di sessanta giorni - previsto in via generale per la impugnazione di un atto della amministrazione erariale e quindi anche del diniego tacito - decorrente dal novantunesimo giorno a far data dalle rispettive presentazioni.
Resta assorbita ogni altra questione di diritto e di merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata dichiara inammissibile il ricorso e liquida le spese in euro 3.200 (tremiladuecento/00) a carico della società contribuente ed in favore dell'Agenzia delle entrate. Così deciso a Macerata, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
IL RELATORE AO MI
IL PRESIDENTE Fabio Gaetano Galeffi