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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/06/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 144/2021 R.G.
C O R T E D ' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: 1) dott.re Natalino Sapone Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore
3) dott.ssa Rosa Maria Bova Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 144/2021 R.G. vertente tra
- (C.F.: e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dell'Avv. Stefano Amato,
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caulonia Marina (RC), Via degli Angioni
SNC, PEC: ; Email_1 appellanti contro
- , C.F. e P. IVA. Controparte_1
, n persona del procuratore speciale rappresentata e difesa P.IVA_1 Controparte_2 dagli avv.ti Riccardo Rusconi ed Elisabetta Guglielmone, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via San Maurilio n. 3, PEC: e Email_2
; Email_3 appellata
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. – appello alla sentenza n. 515/2020 del
Tribunale di Loci, nella causa civile n. 643/2015 R.G.A.C., pubblicata in data 8.9.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., Parte_1
e , citavano davanti al Tribunale di Locri la
[...] Parte_2 [...]
, contestando la validità del precetto notificato Controparte_1 dalla in data 15.4.2015, con il quale veniva richiesto il pagamento di una somma pari a € CP_3
113.253,86 oltre interessi legali a saldo e alle spese di notifica, in virtù del contratto di mutuo n. 06
057 00238377 stipulato dalle parti in data 26.8.2008.
In particolare, eccepivano:
- nullità del precetto per mancanza di liquidità e certezza del debito;
- illiceità del contratto di mutuo per pattuizione di interessi usurari.
Chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: 1) - in via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, attesa la fondatezza delle eccezioni sollevate;
2) - nel merito, in accoglimento della medesima, dichiarare il contratto di mutuo oggetto del Precetto un Contratto di mutuo Usurario in quanto contente tassi superiori a quelli stabiliti dalla l 108/96; 3) - dichiarare che gli odierni attori non devono alla la Controparte_4 cifra richiesta bensì quella che verrà stabilita in sede di Ctu considerando quanto già restituito, il rimborso degli interessi già versati nonché l'eliminazione di tutti gli interessi in quanto applicati con tassi usurari;
4) - condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali e cpa come per legge”.
Si costituiva in giudizio la , Controparte_1 contestando la richiesta di restituzione e sostenendo che la semplice sommatoria degli interessi corrispettivi e di mora non poteva considerarsi rilevante ai fini del superamento del tasso soglia.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nella composizione di legge, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in via preliminare, rigettare
l'istanza di sospensione dell'esecuzione; nel merito, per tutte le causali di cui in narrativa, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via istruttoria, si chiede che vengano acquisti atti e documenti della procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. 41/2015, attualmente pendente;
- con ogni più ampia riserva di ogni ulteriore richiesta istruttoria ex art. 183 c.p.c.; In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge”.
Il procedimento veniva istruito con consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale concludeva per il rigetto della domanda.
Il consulente aveva verificato i dati risultanti dalle rate scadute e degli interessi di mora in concreto applicati al rapporto, verificando il tasso di mora così pattuito ed applicato, per ogni rata scaduta e anche sull'ammontare totale del credito a seguito della risoluzione.
Il dato riscontrato era positivo, essendo rispettato il tasso soglia, rilevato dal Ministero del Tesoro con
D.M. corrispondente al trimestre in cui vi era stata la pattuizione e anche nel corso del rapporto.
In relazione alla nullità del precetto per indeterminatezza del debito, osservava che il titolo posto a base dell'atto di precetto era un mutuo ipotecario, esecutivo per legge e il credito azionato si riferiva all'effettiva esposizione dei deducenti alla data del 28.3.2013 e doveva, quindi, ritenersi certo, liquido ed esigibile. L'opposizione era pertanto infondata ma, in ragione della peculiarità della materia, il
Tribunale riteneva sussistenti gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, ponendo anche le spese di consulenza al 50% tra le parti.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il 16.3.2021 e notificato in data 8.3.2021,
[...]
e convengono in giudizio la società Parte_1 Parte_2 [...]
al fine di ottenere la riforma della sentenza n. Controparte_1
515/2020, emessa dal Tribunale di Locri e pubblicata in data 8.9.2020, nella causa R.G.A.C. n.
643/2015.
Gli appellanti hanno chiesto di:
- sospendere gli effetti della sentenza di primo grado essendo presente un pignoramento sull'immobile dei sig.ri e Pt_1 Pt_2 - dichiarare l'usura del contratto di mutuo in quanto contrario alla L. 108/96, riqualificando la somma che i Sig.ri e devono corrispondere alla Parte_1 Parte_2
, considerando quanto già corrisposto, il rimborso degli interessi già versati CP_1 nonché l'eliminazione di tutti gli interessi in quanto applicati con tassi usurari e, quindi, l'applicazione dell'art 1815 comma 2 c.c.;
- in via subordinata, dichiarare l'usura dei tassi moratori realmente applicati riqualificando la somma che e devono corrispondere alla Parte_1 Parte_2 CP_1
considerando quanto già corrisposto, il rimborso degli interessi moratori già versati
[...] nonché l'eliminazione del tasso di mora applicato;
- con condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria, hanno chiesto la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, al fine di valutare i tassi di interesse applicati al contratto di mutuo e stabilire se questi ultimi sono superiori e/o contrari alla legge 108/96 per l'anno di stipulazione del mutuo e stabilire se quelli effettivamente applicati nelle rate scadute sono superiori a quelli promessi in contratto.
In data 1.9.2022 si è costituita l'appellata Controparte_1 chiedendo di:
[...]
- in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare la novità della domanda svolta a pag. 14 delle conclusioni dell'atto d'appello e per l'effetto dichiararla inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.;
- nel merito respingere l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza appellata;
- con vittoria di compensi professionali dei due gradi di giudizio, maggiorati di IVA e CPA 4%.
La causa è stata chiamata all'udienza del 28 novembre 2024 secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc, ossia con svolgimento della trattazione nella forma del “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”, in luogo della celebrazione dell'udienza; nonostante il decreto ritualmente comunicato, nessuna delle parti depositava note di trattazione e, poiché tale condotta equivaleva a mancata comparizione, la Corte fissava, con ordinanza, anch'essa debitamente comunicata, l'udienza del 27 marzo 2025 ai sensi dell'art. 348 c. II c.p.c., avvertendo che se neppure in vista di questa l'appellante avesse depositato note, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile.
Il 19 marzo 2025 l'appellante ha depositato atto di rinuncia e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, poiché, intervenuto tra le parti accordo transattivo prodotto in atti e sottoscritto in data 14.11.2023.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 aprile 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare preliminare rilevare che le parti hanno rimodulato i loro interessi, superando le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, mutando la situazione sostanziale dedotta in giudizio mediante l'accordo transattivo con cui hanno convenuto: a. che e versino la complessiva somma di € Parte_1 Parte_2
20.000,00 (€ ventimila/00) da corrispondersi con le seguenti modalità:
- € 10.000,00 entro e non oltre il termine essenziale del 15.11.2023;
- € 5.000,00 entro e non oltre il termine essenziale del 28.2.2024;
- € 5.000,00 entro e non oltre il termine essenziale del 28.12.2024; b. rinuncia definitiva e non condizionata all'azione ed agli atti del giudizio pendente avanti la
Corte di Appetto di Reggio Calabria R.G. n. 144/2021, a spese compensate, da formalizzare nei modi di rito in sede giudiziale entro il 15.11.2023, oltreché a qualsiasi altra azione e/o contestazione - anche non proposta -, riguardante il mutuo oggetto della presente;
il tutto in segno di definitiva acquiescenza, già alla firma dell'atto, alla sentenza impugnata;
c. rinuncia dell'avv. Stefano Amato alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 CP_5
[...]
Preso atto che il contraddittorio è integro, che dalla scrittura privata emerge incontrovertibilmente la volontà di tutte le parti del giudizio di definire in maniera transattiva il contenzioso, che la transazione extraprocessuale allegata dall'appellante elimina il contrasto fra le parti e fa venir meno l'interesse a una pronuncia sulla domanda proposta, rileva la Corte che la chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere debba essere interpretata come stabilito dalla
Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31.10.2023: “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, disattesa ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere.
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così è deciso nella camera di consiglio svolatasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 20.06.2025
La Cons. rel. Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
C O R T E D ' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: 1) dott.re Natalino Sapone Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore
3) dott.ssa Rosa Maria Bova Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 144/2021 R.G. vertente tra
- (C.F.: e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dell'Avv. Stefano Amato,
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caulonia Marina (RC), Via degli Angioni
SNC, PEC: ; Email_1 appellanti contro
- , C.F. e P. IVA. Controparte_1
, n persona del procuratore speciale rappresentata e difesa P.IVA_1 Controparte_2 dagli avv.ti Riccardo Rusconi ed Elisabetta Guglielmone, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via San Maurilio n. 3, PEC: e Email_2
; Email_3 appellata
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. – appello alla sentenza n. 515/2020 del
Tribunale di Loci, nella causa civile n. 643/2015 R.G.A.C., pubblicata in data 8.9.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., Parte_1
e , citavano davanti al Tribunale di Locri la
[...] Parte_2 [...]
, contestando la validità del precetto notificato Controparte_1 dalla in data 15.4.2015, con il quale veniva richiesto il pagamento di una somma pari a € CP_3
113.253,86 oltre interessi legali a saldo e alle spese di notifica, in virtù del contratto di mutuo n. 06
057 00238377 stipulato dalle parti in data 26.8.2008.
In particolare, eccepivano:
- nullità del precetto per mancanza di liquidità e certezza del debito;
- illiceità del contratto di mutuo per pattuizione di interessi usurari.
Chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: 1) - in via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, attesa la fondatezza delle eccezioni sollevate;
2) - nel merito, in accoglimento della medesima, dichiarare il contratto di mutuo oggetto del Precetto un Contratto di mutuo Usurario in quanto contente tassi superiori a quelli stabiliti dalla l 108/96; 3) - dichiarare che gli odierni attori non devono alla la Controparte_4 cifra richiesta bensì quella che verrà stabilita in sede di Ctu considerando quanto già restituito, il rimborso degli interessi già versati nonché l'eliminazione di tutti gli interessi in quanto applicati con tassi usurari;
4) - condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali e cpa come per legge”.
Si costituiva in giudizio la , Controparte_1 contestando la richiesta di restituzione e sostenendo che la semplice sommatoria degli interessi corrispettivi e di mora non poteva considerarsi rilevante ai fini del superamento del tasso soglia.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nella composizione di legge, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in via preliminare, rigettare
l'istanza di sospensione dell'esecuzione; nel merito, per tutte le causali di cui in narrativa, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via istruttoria, si chiede che vengano acquisti atti e documenti della procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. 41/2015, attualmente pendente;
- con ogni più ampia riserva di ogni ulteriore richiesta istruttoria ex art. 183 c.p.c.; In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge”.
Il procedimento veniva istruito con consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale concludeva per il rigetto della domanda.
Il consulente aveva verificato i dati risultanti dalle rate scadute e degli interessi di mora in concreto applicati al rapporto, verificando il tasso di mora così pattuito ed applicato, per ogni rata scaduta e anche sull'ammontare totale del credito a seguito della risoluzione.
Il dato riscontrato era positivo, essendo rispettato il tasso soglia, rilevato dal Ministero del Tesoro con
D.M. corrispondente al trimestre in cui vi era stata la pattuizione e anche nel corso del rapporto.
In relazione alla nullità del precetto per indeterminatezza del debito, osservava che il titolo posto a base dell'atto di precetto era un mutuo ipotecario, esecutivo per legge e il credito azionato si riferiva all'effettiva esposizione dei deducenti alla data del 28.3.2013 e doveva, quindi, ritenersi certo, liquido ed esigibile. L'opposizione era pertanto infondata ma, in ragione della peculiarità della materia, il
Tribunale riteneva sussistenti gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, ponendo anche le spese di consulenza al 50% tra le parti.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il 16.3.2021 e notificato in data 8.3.2021,
[...]
e convengono in giudizio la società Parte_1 Parte_2 [...]
al fine di ottenere la riforma della sentenza n. Controparte_1
515/2020, emessa dal Tribunale di Locri e pubblicata in data 8.9.2020, nella causa R.G.A.C. n.
643/2015.
Gli appellanti hanno chiesto di:
- sospendere gli effetti della sentenza di primo grado essendo presente un pignoramento sull'immobile dei sig.ri e Pt_1 Pt_2 - dichiarare l'usura del contratto di mutuo in quanto contrario alla L. 108/96, riqualificando la somma che i Sig.ri e devono corrispondere alla Parte_1 Parte_2
, considerando quanto già corrisposto, il rimborso degli interessi già versati CP_1 nonché l'eliminazione di tutti gli interessi in quanto applicati con tassi usurari e, quindi, l'applicazione dell'art 1815 comma 2 c.c.;
- in via subordinata, dichiarare l'usura dei tassi moratori realmente applicati riqualificando la somma che e devono corrispondere alla Parte_1 Parte_2 CP_1
considerando quanto già corrisposto, il rimborso degli interessi moratori già versati
[...] nonché l'eliminazione del tasso di mora applicato;
- con condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria, hanno chiesto la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, al fine di valutare i tassi di interesse applicati al contratto di mutuo e stabilire se questi ultimi sono superiori e/o contrari alla legge 108/96 per l'anno di stipulazione del mutuo e stabilire se quelli effettivamente applicati nelle rate scadute sono superiori a quelli promessi in contratto.
In data 1.9.2022 si è costituita l'appellata Controparte_1 chiedendo di:
[...]
- in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare la novità della domanda svolta a pag. 14 delle conclusioni dell'atto d'appello e per l'effetto dichiararla inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.;
- nel merito respingere l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza appellata;
- con vittoria di compensi professionali dei due gradi di giudizio, maggiorati di IVA e CPA 4%.
La causa è stata chiamata all'udienza del 28 novembre 2024 secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc, ossia con svolgimento della trattazione nella forma del “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”, in luogo della celebrazione dell'udienza; nonostante il decreto ritualmente comunicato, nessuna delle parti depositava note di trattazione e, poiché tale condotta equivaleva a mancata comparizione, la Corte fissava, con ordinanza, anch'essa debitamente comunicata, l'udienza del 27 marzo 2025 ai sensi dell'art. 348 c. II c.p.c., avvertendo che se neppure in vista di questa l'appellante avesse depositato note, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile.
Il 19 marzo 2025 l'appellante ha depositato atto di rinuncia e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, poiché, intervenuto tra le parti accordo transattivo prodotto in atti e sottoscritto in data 14.11.2023.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 aprile 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare preliminare rilevare che le parti hanno rimodulato i loro interessi, superando le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, mutando la situazione sostanziale dedotta in giudizio mediante l'accordo transattivo con cui hanno convenuto: a. che e versino la complessiva somma di € Parte_1 Parte_2
20.000,00 (€ ventimila/00) da corrispondersi con le seguenti modalità:
- € 10.000,00 entro e non oltre il termine essenziale del 15.11.2023;
- € 5.000,00 entro e non oltre il termine essenziale del 28.2.2024;
- € 5.000,00 entro e non oltre il termine essenziale del 28.12.2024; b. rinuncia definitiva e non condizionata all'azione ed agli atti del giudizio pendente avanti la
Corte di Appetto di Reggio Calabria R.G. n. 144/2021, a spese compensate, da formalizzare nei modi di rito in sede giudiziale entro il 15.11.2023, oltreché a qualsiasi altra azione e/o contestazione - anche non proposta -, riguardante il mutuo oggetto della presente;
il tutto in segno di definitiva acquiescenza, già alla firma dell'atto, alla sentenza impugnata;
c. rinuncia dell'avv. Stefano Amato alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 CP_5
[...]
Preso atto che il contraddittorio è integro, che dalla scrittura privata emerge incontrovertibilmente la volontà di tutte le parti del giudizio di definire in maniera transattiva il contenzioso, che la transazione extraprocessuale allegata dall'appellante elimina il contrasto fra le parti e fa venir meno l'interesse a una pronuncia sulla domanda proposta, rileva la Corte che la chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere debba essere interpretata come stabilito dalla
Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31.10.2023: “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, disattesa ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere.
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così è deciso nella camera di consiglio svolatasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 20.06.2025
La Cons. rel. Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone