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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 231/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to PERILLO MICHELE, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv.to ALFANO CONSIGLIA SERENA, giusta procura in atti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.02.2023 il ricorrente Parte_1
chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “A) Accertarsi il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico di cui all'art. 1, c. 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati in premessa;
B) Dichiarare, per
l'effetto, il diritto della ricorrente a percepire la medesima Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, avendo ella lavorato alle dipendenze del
(già in qualità di docente a tempo Controparte_2 CP_3
determinato negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. C) Condannare, per conseguenza, il (già , in persona del Controparte_2 CP_3
legale rapp.te p.t., ad erogarle il predetto beneficio economico per gli anni scolastici suindicati oppure, in subordine, condannare l'amministrazione al pagamento della somma di € 1.500,00 o ad altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, con accessori di legge. D)Vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte resistente chiedendo: “In via principale e nel merito: respingere le domande svolte dalla ricorrente per le motivazioni di cui alla presente memoria. In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio”.
La domanda proposta è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
Pag. 2 di 8 , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del
25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune Controparte_2
indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato. Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro,
l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria. La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a
Pag. 3 di 8 tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del
18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_2
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_2
dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
Pag. 4 di 8 anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto
46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli
Pag. 5 di 8 docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L.
107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica. Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione del ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che la medesima ha dimostrato (v. contratti prodotti) di avere
Pag. 6 di 8 prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2019/2020,
2021/2022, 2022/2023 in forza di incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio. Va quindi accertato, come richiesto nelle conclusioni, il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n.
107/2015. Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo chiesto il ricorrente la condanna Parte_1
del convenuto all'attribuzione in forma specifica del vantaggio CP_2
economico «tramite la Carta Elettronica». Ed infatti, ex art.1, comma 121, L.
n.107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott. Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 24.02.2023 da nei Parte_1
confronti del in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
Pag. 7 di 8 - Accoglie il ricorso ed accerta il diritto del ricorrente pari Parte_1
l'importo complessivo di € 1.500,00 ad usufruire per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015;
- - condanna, pertanto, il resistente a corrispondere al ricorrente CP_2
l'importo di euro 1.500,00 mediante accredito sulla Carte del docente
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 500,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 13.02.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 231/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to PERILLO MICHELE, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv.to ALFANO CONSIGLIA SERENA, giusta procura in atti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.02.2023 il ricorrente Parte_1
chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “A) Accertarsi il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico di cui all'art. 1, c. 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati in premessa;
B) Dichiarare, per
l'effetto, il diritto della ricorrente a percepire la medesima Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, avendo ella lavorato alle dipendenze del
(già in qualità di docente a tempo Controparte_2 CP_3
determinato negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. C) Condannare, per conseguenza, il (già , in persona del Controparte_2 CP_3
legale rapp.te p.t., ad erogarle il predetto beneficio economico per gli anni scolastici suindicati oppure, in subordine, condannare l'amministrazione al pagamento della somma di € 1.500,00 o ad altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, con accessori di legge. D)Vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte resistente chiedendo: “In via principale e nel merito: respingere le domande svolte dalla ricorrente per le motivazioni di cui alla presente memoria. In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio”.
La domanda proposta è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
Pag. 2 di 8 , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del
25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune Controparte_2
indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato. Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro,
l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria. La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a
Pag. 3 di 8 tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del
18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_2
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_2
dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
Pag. 4 di 8 anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto
46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli
Pag. 5 di 8 docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L.
107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica. Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione del ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che la medesima ha dimostrato (v. contratti prodotti) di avere
Pag. 6 di 8 prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2019/2020,
2021/2022, 2022/2023 in forza di incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio. Va quindi accertato, come richiesto nelle conclusioni, il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n.
107/2015. Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo chiesto il ricorrente la condanna Parte_1
del convenuto all'attribuzione in forma specifica del vantaggio CP_2
economico «tramite la Carta Elettronica». Ed infatti, ex art.1, comma 121, L.
n.107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott. Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 24.02.2023 da nei Parte_1
confronti del in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
Pag. 7 di 8 - Accoglie il ricorso ed accerta il diritto del ricorrente pari Parte_1
l'importo complessivo di € 1.500,00 ad usufruire per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015;
- - condanna, pertanto, il resistente a corrispondere al ricorrente CP_2
l'importo di euro 1.500,00 mediante accredito sulla Carte del docente
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 500,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 13.02.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 8 di 8