Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 23/05/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 961/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
composto dai magistrati: dr. Monica Barco presidente est dr. Claudio Michelucci giudice dr. Maria Cristina Persico giudice riunito nella camera di consiglio del 17.4.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 961 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio all'udienza del 10.4.2025 e vertente tra
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Alessandro Volta 31, C.F.: , elett.te dom.to presso l'avv. C. Sozzani C.F._1
del foro di Novara dalla quale è rappresentato e difeso come procura in atti unitamente all'avv L. Primaverile del foro di Milano
ricorrente
e nata ad [...] l'[...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
residente in [...], Qut Atlas Bloc 03 n. 13, Casablanca (Marocco), elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. M. C. Fontana del foro di Varese dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
resistente
e con l'intervento del PM presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
conclusioni
Per il ricorrente: “respinta ogni contraria e/o diversa domanda e istanza, sentito il figlio minore, voglia il Tribunale, previa ogni opportuna statuizione in rito stante la pendenza del procedimento di separazione personale coniugi (RG. 168/2023-Dr.ssa Barco), così statuire:
In via provvisoria e temporanea,
-confermare le condizioni di separazione di affidamento esclusivo al padre del figlio minore con sua collocazione presso la casa famigliare di proprietà esclusiva del padre;
Per_1
-porre a carico della madre il concorso per il mantenimento dei figli per l'importo che sarà ritenuto di giustizia.
In via preliminare: con sentenza parziale immediata, pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
in Arona in data 28 febbraio 2011 (atto n. 2, parte I, anno 2011,
[...] CP_1
Comune di Arona) ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle annotazioni di legge e di rito;
Nel merito:
a) confermare l'affido esclusivo del minore al padre con la previsione che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere assunte dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
b) assegnare al padre la casa coniugale sita in Arona, Via Volta 31, di proprietà esclusiva del medesimo, in quanto rispondente agli interessi della prole;
c) porre a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 250,00 mensili o altra che sia ritenuta di giustizia, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
d) prevedere che le visite e la frequentazione della madre siano rimesse alla decisione di e, attesa la sua età, che siano regolate in via diretta;
Per_1 e) respingere la domanda della resistente di condanna del ricorrente al versamento in suo favore dell'assegno divorzile richiesto, non ricorrendone i presupposti di legge e con ogni altra statuizione;
f) in ogni caso, dichiarare l'autosufficienza economica della sig.ra CP_1
g) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario, cpa e iva come per legge.
In via istruttoria, si contesta l'istanza di esibizione dei conti bancari della figlia e Per_2
della dichiarazione dei redditi della medesima, dandosi atto che la stessa è tuttora integralmente a carico del padre e che non ha presentato dichiarazioni dei redditi.
Si chiede ordinarsi alla sig.ra ex art. 210 l'esibizione degli estratti conto degli ultimi CP_1
tre anni dei conti correnti aperti in Marocco, in particolare del conto Banque Populaire de
Marrakech di cui al doc. 35 resistente.
La scrivente difesa si oppone alla richiesta CTU medico legale risultando ininfluente e irrilevante ai fini della decisione che la resistente abbia (o meno) oggi cessato l'assunzione di alcol e abbia recuperato la piena stabilità emotiva ristabilendo il controllo sulla propria vita”
Per la resistente: “l'Ill.mo Tribunale di BA, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria, voglia:
Nel merito in via principale:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 28.2.2011 nel Comune di Arona
e trascritto nei registri di stato civile atto n. 2, parte I, Ufficio 1, anno 2011, dalla sig.ra e dal sig. CP_1 Parte_1
2) disporre l'affidamento del figlio minore congiuntamente ad entrambi i Persona_3
genitori, con collocamento prevalente presso il padre;
3) condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra un assegno divorzile nella Pt_1 CP_1 misura di € 900,00 mensili, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
4) rigettare la domanda del sig. i porre a carico della resistente a titolo di concorso Pt_1 per il mantenimento dei figli la somma di € 250,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5) garantire il diritto di visita della madre durante la permanenza in Italia, compatibilmente con le volontà e le disponibilità del figlio minore, finchè non compirà la maggiore Per_1
età; 6) autorizzare i genitori al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti d'identità equipollenti, sia propri che del figlio minore, in conformità con le vigenti disposizioni normative.
In via istruttoria:
7) ordinare al Sig. ex art. 210 c.p.c., la esibizione degli estratti conto e dei Pt_1 movimenti dei propri conti corrente, ordinando altresì l'esibizione dei rapporti bancari intrattenuti dal Sig. Pt_1
8) Ordinare alla sig.ra ex art. 210 c.p.c., la esibizione degli estratti Parte_2 conto e dei movimenti dei propri conti corrente, ordinando altresì l'esibizione dei rapporti bancari intrattenuti dalla figlia.
9) Disporsi CTU medico legale volta ad accertare lo stato psicofisico della sig.ra CP_1
10) Ordinare un'indagine tributaria a carico del sig. volta a chiarire la reale capacità Pt_1
reddituale e patrimoniale dello stesso.
11) Ammettere interrogatorio formale del sig. ui seguenti capitoli di Parte_1
prova:
i. Vero che nell'Agosto 1991 il sig. ha fondato la propria impresa Alfer S.r.l. per Pt_1
l'acquisto e la lavorazione di prodotti di carpenteria?
ii. Vero che Alfer S.r.l. ha operato ininterrottamente dal 1991 al 2015?
iii. Vero che nel 2015 è stata avviata la liquidazione dell'impresa Alfer S.r.l. del sig. Pt_1
iv. Vero che fino al mese di Febbraio 2025 il sig. isulta liquidatore della società Alfer Pt_1
S.r.l.?
v. Vero che il sig. a un reddito annuale dichiarato pari ad € 70.000,00 circa? Pt_1
vi. Vero che il sig. ha immobili di proprietà siti in Arona (NO), BA (VB), Stresa Pt_1
(VB), BA (VB), Gignese (VB) e Trento (TN)? vii. Vero che il sig. percepisce canoni di locazione relativi agli immobili di proprietà Pt_1
siti in Arona (NO), BA (VB), Stresa (VB), BA (VB), Gignese (VB)? viii. Vero che il sig. percepisce ulteriori redditi derivanti da partecipazioni in società Pt_1 esercenti attività d'impresa oltre a pensione di anzianità? ix. Vero che in pendenza del matrimonio con la resistente, il sig. si è dedicato alla Pt_1
propria attività lavorativa?
x. Vero che negli anni di matrimonio il sig. a acquistato immobili? Pt_1
xi. Vero che in pendenza di matrimonio la sig. si è dedicata alla gestione della casa CP_1
e alla crescita dei bambini? xii. Vero che a seguito della separazione dalla sig.ra il sig. si avvale della CP_1 Pt_1
collaborazione di una colf? xiii. Vero che nel 2022 si è trasferita a Parigi per studiare presso un'Accademia di Per_2
Danza? xiv. Vero che dal 2022 ha iniziato a lavorare e collaborare con la coreografa Per_2
? Testimone_1
xv. Vero che dal 2022 percepisce corrispettivi economici derivanti da contratti Per_2
stipulati per la partecipazione a spettacoli e/o progetti artistici? xvi. Vero che nel 2022 ha aperto un conto corrente presso un istituto di credito in Per_2
Italia ove versa i proventi della propria attività professionale? xvii. Vero che nel Maggio 2024 ha partecipato con la Scuola alla Per_2 Testimone_1 coreografia di “The Voice Paris”? xviii. Vero che nel Giugno 2023, a seguito della scelta di abbandonare gli studi, il sig. Pt_1 ha incoraggiato a trovare un'occupazione lavorativa? Persona_3 xix. Vero che dal Luglio 2023, ha intrapreso l'attività lavorativa presso il Persona_3 ristorante “Madè” in Lesa (NO), gestito dal sig. Parte_3
xx. Vero che dal Luglio 2023 al Gennaio 2025, ha percepito un Persona_3
corrispettivo dal titolare del ristorante Madè in Lesa (NO) per il lavoro svolto quale commis?
Si insiste altresì per l'ammissione della prova testimoniale della sig.ra Parte_2
del sig. sui capitoli xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, e xx.
[...] Persona_4
Si chiede altresì la ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
a. Vero che dal 2011 al 2021 la sig.ra si è quotidianamente occupata di CP_1 accompagnare alle lezioni di danza presso la scuola “One Step Academy” in Per_2
Arona (NO), Via Vittorio Veneto n. 91?
b. Vero che la sig.ra si è quotidianamente occupata di accompagnare nello CP_1 Per_1
svolgimento delle attività extrascolastiche tra cui lezioni di basket e karate?
c. Vero che dal 2004 al 2021 la sig.ra si è dedicata alla cura e alla gestione della CP_1
famiglia e della casa famigliare essendo priva di occupazione lavorativa?
d. Vero che il sig. vive in Arona (NO), Via Alessandro Volta n. 31, avvalendosi della Pt_1
collaborazione di una colf?
e. Vero che la casa famigliare sita in Arona (NO), Via Alessandro Volta n. 31 consiste in un'ampia villa con giardino?
f. Vero che il sig. al 2022 si avvale di collaboratrice domestica? Pt_1 g. Vero che il sig. fino al 2015 ha lavorato presso la propria impresa Alfer S.r.l. Pt_1
occupandosi direttamente della vendita di acciaio e ferro?
h. Vero che il sig. in pendenza di matrimonio si è sempre interamente dedicato al Pt_1
lavoro, supportando economicamente la famiglia?
Si indicano quali testimoni: sig.ri e sui capitoli da (a) a (f) nonché le Persona_4 Parte_2
sig.re e sui capitoli da (a) a (h). Persona_5 Persona_6 Testimone_2
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con espressa riserva di ulteriori istanze, domande, deduzioni e produzioni nel prosieguo del procedimento, all'esito degli accertamenti richiesti e dei comportamenti processuali ed extraprocessuali di controparte”
Motivi in fatto e in diritto della decisione
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia sullo status è fondata e merita accoglimento.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio con rito civile in Arona il 28.2.2011 (cfr. doc 1 fascicolo ricorrente) e sono stati autorizzati a vivere separati con ordinanza in data
2.6.2023 del Presidente dell'intestato Tribunale.
La separazione è stata poi pronunciata con sentenza 509/2024 passata in giudicato il
7.3.2025, con prosecuzione della causa mediante assegnazione dei termini ex art 183 6° co cpc.
I coniugi hanno concordemente escluso di aver dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale di BA più convissuto e di poter fra essi ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Risulta pertanto utilmente trascorso il periodo di ininterrotta separazione dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale richiesto dall'art. 3 n. 2 lett.b
L. 898/70 come modificata dalla legge 55/2015 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Ritiene il Tribunale che il giudizio debba proseguire per la trattazione delle ulteriori domande avanzate dalle parti.
Attesa la contemporanea pendenza del giudizio di separazione in fase istruttoria, l'odierno procedimento deve essere rinviato senza necessità di adottare alcun provvedimento provvisorio essendo vigenti le previsioni adottate in sede di separazione
Attesa la natura parziale della sentenza appare opportuno riservare alla pronuncia definitiva la decisione in merito alle spese.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Arona il 28.2.2011 tra
[...]
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Volta 31 e nata ad [...] l'[...] (C.F. CP_1
), residente in [...], Qut Atlas Bloc 03 n. 13, Casablanca C.F._2
(Marocco), trascritto nei registri dello stato civile del comune di Arona (parte I serie - n. 2 anno 2011); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arona di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000; fissa in prosieguo l'udienza del 22.10.2025 ore 10.00 dinanzi al Giudice Delegato dr.ssa
Barco
Così deciso in BA il 19.5.2025
Il Presidente est
(dr. Monica Barco)