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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott Adele Ferraro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 6 del RGAC dell'anno 2022, avente da oggetto:
“Responsabilità professionale” e vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv. Maria Parte_1
Teresa Laurito ed Elena Iembo, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via
Schipani, 174,
ATTRICE
E
DOTT. rappresentato e difeso, dall'avv. Federico E_
Scavetta presso il cui studio è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Madonna dei Cieli, 6,
TERZA CHIAMATA
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29.10.24.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ricorreva all'intestato Parte_1
Tribunale deducendo: di essersi rivolta al dott. per cure E_ mediche, nella specie odontoiatriche, tra il 2016 ed il 2018; di aver corrisposto allo stesso la somma di euro 4.500,00 già dal primo appuntamento;
di non essere stata sottoposta, prima degli interventi, ad alcun esame specifico o screening radiografico;
di non aver ricevuto alcun preventivo scritto e di non essere stata correttamente edotta, nonostante le sue reiterate richieste, circa l'approccio diagnostico e terapeutico, le possibili alternative nonché su eventuali rischi e complicanze, non avendo il sanitario debitamente acquisito il consenso informato.
Sosteneva di aver subito durante il lungo periodo di trattamento, con appuntamenti che spesso venivano annullati o rinviati dallo specialista, numerosi interventi, a causa dal distacco degli elementi protesici impiantati, con conseguente compromissione del benessere psicofisico e ripercussioni negative nella sua vita di relazione.
In occasione di uno dei numerosi distacchi, costretta a recarsi nuovamente a Prato, dove svolgeva la sua attività il dott. su indicazione dello stesso, aveva CP_1 effettuato nel maggio del 2017, per la prima volta, un esame dental scan.
Nel giugno del 2017 le era stato installato un nuovo “provvisorio” ed il ciclo di trattamenti era terminato nel maggio del 2018.
A novembre dello stesso anno, avvertendo difficoltà nella masticazione e problemi nell'eloquio, si era recata presso un centro specializzato ed all'esito di un nuovo esame dental scan era emerso: “protesi ingombrante, mal posizionamento di 4 impianti e sfondamento del seno mascellare”; nella stessa occasione aveva fatto visionare il primo dental scan, prescritto dal dott. apprendendo che, CP_1 sebbene non refertato, era già evincibile l'evidente sfondamento del seno mascellare, circostanza che avrebbe dovuto imporre all'odontoiatra di astenersi da ulteriori condotte lesive.
Rimasti infruttuosi i tentativi di ottenere in via stragiudiziale il risarcimento dei danni patiti, complicati dal fatto che nelle more lo studio dentistico era stato chiuso, per cui aveva cercato di reperire l'indirizzo di residenza del medico, rivolgendosi perfino all'ordine del medici e odontoiatri di Firenze, aveva instaurato il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo, stante la mancata partecipazione personale del dott. aveva sporto denuncia querela nel febbraio del 2019, nei CP_1 confronti del professionista, evidenziando che a conclusione delle indagini preliminari, nei confronti dell'indagato, era stato emesso un decreto di citazione diretta a giudizio.
2 Aveva, altresì, introdotto un procedimento ex art. 696 bis, nel quale il resistente, ritualmente evocato era rimasto contumace, per cui la finalità conciliativa dello strumento azionato era risultata frustrata, ed aveva quindi introdotto il presente giudizio, nelle forme del rito sommario di cognizione, al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti, in conseguenza dei trattamenti praticati, fondando la propria richiesta risarcitoria su un elaborato peritale di parte, sulle conclusioni dei periti nominati dal
P.M e del collegio medico incaricato in fase di atp, le cui conclusioni non condivideva limitatamente alla quantificazione delle spese necessarie per l'intervento di riabilitazione.
Concludeva, pertanto, per la condanna del restituente alla restituzione della somma di euro 7.257,00 corrisposta per i trattamenti ricevuti e per le spese mediche, al pagamento di euro 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno da mancato consenso informato, di euro 35.387,00 per il danno biologico, epurato dalla componente di sofferenza morale, stante l'intenzione di richiederne il ristoro, in sede penale, a seguito costituzione di parte civile, ed euro 21.2000,00 quale costo stimato per l'esecuzione dell'intervento riabilitativo.
Si costituiva in giudizio il dott. con memoria depositata in data 28.6.22, il CP_1 quale preliminarmente chiedeva disporsi il differimento della prima udienza al fine di consentirgli la chiamata in causa della propria Compagnia assicuratrice, da cui intendeva essere manlevato in caso di condanna;
nel merito contestava le allegazioni attoree sul mancato consenso informato e sulla omessa consegna di preventivo scritto, depositando documentazione a riprova della infondatezza di quanto ex adverso dedotto. Quanto alle cure prestate, evidenziava la correttezza del proprio operato, allegando che non sussistevano linee guida che lo obbligassero ad effettuare indagini radiografiche, ove l'esperienza del chirurgo suggerisse come non necessario siffatto accertamento diagnostico, e che lo sfondamento del seno mascellare, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto fosse “una tecnica ordinaria dell'implantologia rispetto al classico impianto in pazienti con stratificazione ossea”.
Imputava, pertanto, l'insorgenza delle complicanze lamentate al lungo tempo che la ricorrente lasciava intercorrere tra una visita e un'altra, dovendosi recare presso lo studio medico sito in Prato, posto che risiedeva a Catanzaro.
Sulla esperita mediazione richiamava la corrispondenza intercorsa tra le parti, giustificando la sua mancata partecipazione con l'omessa produzione, da parte dell'attrice, della consulenza tecnica di parte, come, peraltro, richiesto già in quella fase. Confutava l'eccessiva quantificazione dei danni asseritamente subiti, la non correttezza dei criteri utilizzati per giungere alla loto quantificazione ed, in particolare, contestava la richiesta risarcitoria afferente al pagamento della somma stimata per
3 l'intervento riabilitativo, di cui al preventivo allagato in sede di atp. Chiedeva, in via istruttoria, il rinnovo della ctu medica, concludeva per il rigetto della domanda proposta ed in subordine, per l'ipotesi di condanna, per essere manlevato dalla
Compagnia assicuratrice.
Autorizzata la chiamata di terzo per come richiesta dal resistente, ritualmente evocata in giudizio, si costituiva in data 3.1.23 la
[...] Contr
(di seguito denomina per brevità Controparte_2 chiedendo, in via preliminare, il mutamento del rito ed eccependo in via pregiudiziale la inoperatività della garanzia prestata in relazione al sinistro per cui è causa, sulla base delle clausole contrattuali, segnatamente della clausola “claims made” avendo il garantito ricevuto la prima richiesta risarcitoria in data antecedente alla sottoscrizione della polizza, per come dallo stesso dichiarato nel modulo di adesione, così come aveva dichiarato di aver notiziato del sinistro la sua precedente compagnia assicuratrice;
deduceva, altresì, la violazione degli obblighi di avviso e salvataggio, stante la mancata comunicazione da parte dell'assicurato della richiesta risarcitoria, dell'avviso relativo all'instaurato procedimento di mediazione, della chiusura delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio, nonché della notifica del ricorso per accertamento tecnico, anche sul rilievo della sua mancata partecipazione all'incontro per la mediazione e della sua contumacia nel procedimento per atp.
Evidenziava, sulla base dell'art. 4, lettera c) delle condizioni generali di polizza,
l'esclusione della garanzia per danni derivanti dall'inottemperanza di obblighi in tema di informazione e di consenso informato, nonché in relazione alle spese sostenute dall'assicurato per il proprio legale di fiducia, anche a fronte della violazione degli obblighi di informazione, così come per il rimborso degli onorari dovuti da parte dell'assicurato al danneggiato, in conseguenza di un inadempimento contrattuale.
Eccepiva, infine, nel caso in cui la domanda di manleva dovesse essere ritenuta fondata, valutarsi dover rispondere “a secondo rischio” rispetto alla
[...]
, compagnia assicuratrice del convenuto professionista, al momento Controparte_4 del sinistro, per come dallo stesso dichiarato.
Quanto al merito, dopo aver premesso l'inopponibilità nei suoi confronti delle risultanze peritali formatesi nei giudizi in cui non era stata parte ed il limitato valore probatorio della consulenza di parte attrice, eccepiva l'infondatezza della spiegata domanda risarcitoria per mancato assolvimento all'onere probatorio in relazione alla presunta colpa del sanitario ed al nesso eziologico tra la condotta del medesimo ed i presunti danni patiti, aderendo comunque, alle allegazioni difensive del medico sul punto, di cui evidenziava la corretta condotta diagnostica e terapeutica, il rispetto delle linee giuda e della buona prassi, nonché l' incauta condotta posta in essere dalla paziente, idonea di per sé ad interrompere il nesso di causalità.
4 Sulla richiesta risarcitoria, dopo aver ribadito che per espresso intendimento della parte attrice, concerneva esclusivamente il danno biologico, inteso nella sua componente dinamico relazionale, con esclusione dell'incremento per sofferenza e della personalizzazione, che non andavano riconosciute nei suoi confronti, così come ulteriori danni non patrimoniali, stante il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
ne contestava la eccesiva quantificazione, si opponeva al riconoscimento del danno c.d. psichico, siccome non provato, ed in caso di accoglimento chiedeva, in subordine, che la stessa fosse contenuta nei limiti dei danni effettivamente riconducibili ai trattamenti medici praticati, tenendo in debita considerazione le patologie pregresse della paziente, nonché i danni derivanti dalla sua condotta o da quella di altri sanitari, domandando, in caso di accertamento di lesioni c.d. micorpermanenti la liquidazione sulla base dei criteri di cui all'art. 139 C.D.A.
Quanto alle altre voci di danno, pur avendo già escluso la operatività della garanzia in relazione all'inadempimento degli obblighi di informazione, allegava che il consenso informato risultava validamente acquisito, per cui non risultava integrata alcuna lesione del diritto all'autodeterminazione suscettibile di liquidazione in termini di danno, contestando altresì la richiesta volta al ristoro dei danni patrimoniali, specialmente in relazione alle spese mediche future, chiedendo che le stesse in caso di condanna fossero, comunque, contenute nei limiti accettati dai periti in fase di atp.
Per cui concludeva, in via preliminare, per il mutamento del rito da sommario ad ordinario, in via pregiudiziale per l'inoperatività della garanzia;
nel merito, in via principale, per il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata per il suo contenimento entro i limiti di quanto causalmente riconducibile alla condotta del sanitario e per l'ipotesi di soccombenza del convenuto, per la sua condanna alla manleva solo a “secondo rischio” e con esclusione, comunque, dei danni e delle spese non rientranti nella prestata garanzia.
Con ordinanza del 14.2.23 veniva disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.
Solo parte attrice depositava la memoria di cui al primo termine.
Rigettata la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc, avanzata dal convenuto nelle memorie istruttorie e ribadita nelle note di udienza del 6.9.23, non sussistendo pregiudizialità rispetto all'instaurato giudizio penale, acquisito il fascicolò relativo alla atp r.g. n. 1877/20, istruita la causa documentalmente e con prove orali, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 29.10.24, in cui la difesa del convenuto e della terza chiamata doppo aver insistito per l'ammissione delle reiette istanze istruttorie, si riportavano ai propri scritti, mentre quella di parte attrice si riportava alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 VI comma cpc, chiedendo,
5 altresì, la condanna in solido del convenuto e della terza chiamata, veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pare opportuno premettere, in punto di diritto, al fine del vaglio degli elementi fondanti la responsabilità dell'esercente professione medica, che nel caso di specie il rapporto è intercorso direttamente ed esclusivamente tra il paziente ed il medico, senza coinvolgimento di strutture sanitarie;
inoltre, trattandosi di fatti antecedenti alla riforma introdotta dalla legge , la responsabilità del medico va inquadrata Parte_2 in un'ipotesi di responsabilità contrattuale, in cui risulta per altro incontestato tra le parti in causa la sussistenza del vincolo obbligatorio. Infatti, val la pena precisare che deve considerarsi ininfluente, in questo caso, la promulgazione della L. n. 24 del 2017
- che, all'art. 7, comma 3, prevede che il professionista che operi all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata risponda del proprio operato ex art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente - non potendo neppure tale legge applicarsi a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, in ragione della regola generale di cui all'art. 11 disp. prel. c.c.
Tale conclusione, già sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, risulta avvalorata da Cass. n. 28994/2019, secondo cui le norme sostanziali contenute nella L.
n. 24/17, tra cui l'art. 7 co. 3, non hanno portata retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore. Per quanto attiene, invece, alle disposizioni della L. n. 189/12, di conversione del D.L. n. 158/12 (cd. decreto
Balduzzi), si è già da tempo precisato in giurisprudenza che l'art. 3, co. 1, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile', non esprima alcuna opzione per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intenda solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (Cass. n. 27391/14; Cass. n. 8940/14).
Sicché, ricondotta la responsabilità del sanitario, per fatti antecedenti all'entrata in vigore della legge , nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. Parte_2
1173 c.c., deve altresì soggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento della prestazione è quella rafforzata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.
Ciò posto, il riparto dell'onere probatorio segue in primo luogo i generali criteri operanti in tema di prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, in virtù dei quali “il creditore, che agisce per il risarcimento del danno, deve fornire la
6 dimostrazione della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che quest'ultimo non è stato possibile per causa a lui non imputabile” (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass., Sez. Un., 11.01.2008
n.577).
Ed ancora, quanto, al riparto dei rispettivi oneri probatori delle parti in causa la Corte di Cassazione anche di recente ha ribadito: “in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”. (Cass. 27142/24; conf. Cass. 26907/20; n. 28991 dell'11.11.2019).
Tanto premesso, in tema di responsabilità medica, applicando correttamente i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di malpractice sanitaria, il paziente ha l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta posta in essere e l'evento dannoso di cui chiede il risarcimento, per cui occorre verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta, commissiva o omissiva, del sanitario e il danno cagionato al paziente. La prestazione medica inadempiuta viene intesa quale violazione delle leges artis ovvero delle linee guida da parte del sanitario ed è, dunque, tale inadempimento fattore causale di una lesione alla salute. In altri termini, il paziente danneggiato ha l'onere di provare non solo un'inadempienza del sanitario rispetto alla prestazione professionale dedotta, ma il collegamento materiale causa- effetto da cui sia derivato un danno.
Sul punto, l'unanime orientamento della Cassazione (v. sen. n. 29315/2017), è stato di ribadito con ordinanza n. 10345/2021 Cass. Civ. sez. III che, in materia di responsabilità medica, richiama l'onere del paziente di dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo la regola del
"più probabile che non", causa dell'evento dannoso.
Tale criterio non si esaurisce in una verifica condotta alla stregua della probabilità statistica, e quindi al mero rilievo della probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, ma richiede che il giudice ne accerti la validità nel caso concreto, secondo il criterio della probabilità logica, che tenga conto delle circostanze di fatto e
7 delle evidenze probatorie del caso, considerando l'eventuale esclusione di altre possibili cause alternative.
Ciò posto, la domanda proposta da parte attrice risulta fondata e merita di essere accolta per le ragioni e nei limiti meglio appresso specificati, inquanto l' attrice, ribadendo che risulta incontestato il titolo, ovvero il rapporto obbligatorio con il medico, ha assolto il proprio onere probatorio, dimostrando la lesione del diritto alla salute, il danno subito in conseguenza della condotta inadempiente del sanitario e dovendosi ritenere, altresì, provato il nesso eziologico tra la condotta del convenuto e il medesimo danno, sulla base degli esiti della istruttoria svolta e delle evidenze documentali in atti.
Depongono in tale senso le risultanze degli elaborati peritali acquisiti al giudizio e nei quali le convergenti conclusioni dei periti incaricati, rispettivamente nella fase delle indagini preliminari e nel giudizio di atp, appaiono condivisibili, inquanto resi all'esito di indagini condotte con scrupolo e rigore scientifico, adeguatamente motivati, tali da poter fondare il libero convincimento del giudice, inquanto prodotti nel rispetto delle preclusioni istruttorie, del principio del contradditorio e ritualmente acquisiti, non sussistendo ulteriori preclusioni alla loro utilizzazione.
In particolare, il collegio medico incaricato dell'espletamento degli accertamenti peritali, in sede di atp, dopo le opportune premesse, che unitamente alle considerazioni svolte costituiscono, altresì, risposta al primo dei quesiti assegnati dal
Presidente delegato, ovvero: “rappresenti e descriva le condizioni di salute della signora all'esito degli interventi terapeutici effettuati dal Parte_1 sott. affermano: “Preliminarmente è necessario evidenziare come la CP_1 tecnica implantoprotesica oggi è una valida alternativa all'edentulia e dall'uso di protesi rimovibili, quando, ovviamente, non è più possibile usare i pilastri naturali.
Ciò è realizzabile a condizione di seguire precise linee guida e protocolli operativi.
Diventa pertanto poco o affatto comprensibile la realizzazione della soluzione terapeutica adottata dal collega in questo caso. Infatti, non si comprende, proprio tenendo conto ed applicando le linee guida, perché non è stata fatta alcune indagini diagnostiche sulle condizioni dell'osso come spessore e qualità e dello Stato clinico della paziente;
non è stato fatto alcun controllo pre-intervento con indagini diagnostiche tipo OPT e dental scan. Non è stata fatta alcuna programmazione e/o progetto terapeutico, preferendo “navigare a vista”.
“Scendendo nel dettaglio abbiamo esaminato, con l'aiuto della OPT del 15/2/20 e della dental scan del novembre 2018, gli impianti applicati alla paz. Bonsignore.
Dallo studio degli stessi esami diagnostici appare evidente che il collega dei quattro impianti applicati, quello in zona 12 è sommerso (nel senso che non è stato usato
8 come pilastro) oltre ad essere palesemente penetrato (di circa due terzi spire) nella cavità nasale anteriore di destra (e la dental scan a tal proposito è ben esaustiva vedi allegato numero 7) in prossimità del setto nasale. L'impianto in zona 13 è al limite, nel senso che pur avendo bucato l'osso del pavimento nasale resta sotto la mucosa dello stesso meato nasale;
quindi, creando una sorta di minirialzo e ciò spiega assoluta assenza di disturbi (infatti alla stessa dental scan non si nota nessuna area flogistica). L'impianto in zona 11 mostra segni radiologici di perimplantite e/o scarsa osteointegrazione. Da notare che tutti gli impianti invece di essere impegnati nell'osso alveolare (anche per rispettare l'allineamento fisiologico degli elementi dentari naturali), nella spasmodica ricerca di osso sostenibile sono stati impiantati senza alcun minimo rispetto delle componenti anatomiche del cavo orale, delle cavità nasali
e delle altre strutture maxillo facciali. Tutto ciò evidenzia, ribadiamo una totale mancanza di rispetto delle già citate linee guida del ministero della salute. Il mancato
e preliminare esame delle strutture ossee della paz. (in assenza di alcuna diagnostica in fase di progettazione) avrebbe facilmente sconsigliato un approccio implantologico senza un contemporaneo rialzo della cresta alveolare. Tecnica che avrebbe permesso
l'applicazione di impianti in sede crestale, senza andare all'affannosa ricerca e soprattutto al di fuori di ogni protocollo, in tutte le strutture adiacenti maxillo facciali, d'osso da utilizzare per assicurarsi un minimo di ritenzione.
Di conseguenza essendo incongrui gli impianti anche le protesi non ha potuto che seguire i pilastri impiantati in zone anatomiche inadatte e quindi essere ovviamente incongrua anche rispetto ad ogni decente restauro protesico progettato sin dall'inizio tenendo conto (con l'ausilio di indagini diagnostiche ed anamnestiche, completamente omesse in questo caso) sia la fattibilità del trattamento sia del modo di attuarlo e/o sostituirlo eventualmente con altre metodiche protesiche più consone al profilo clinico psicologico della paziente”.,
Quanto agli ulteriori quesiti:“b) secondo i protocolli operativi e le linee guida del ministero della salute, edizione 2017 andavano, in fase progettuale del restauro protesico richiesti: OPT e dentalscan oltre a rilevare un'attenta anamnesi, vista l'età della paz. Pertanto, la condotta del collega non è stata diligente e CP_1 rispettosa dei protocolli e delle linee guida attuali. Vi è perciò un indubbio nesso di causalità tra le omissioni e i danni patiti dalla paz. C) è fuori da ogni dubbio che la mancanza di esami diagnostici, precedenti agli interventi effettuati è stata causa diretta dei danni patiti dalla paziente.”
A conclusioni non dissimili erano giunti anche i consulenti della Procura, il dott.
[...] specialista in odostomatologia e la dottoressa specialista Per_1 Persona_2 in medicina legale: “dal punto di vista anatomico chirurgico la posizione di tutti e quattro gli impianti posizionati in arcata superiore destra, mostra un'assoluta
9 mancanza di rispetto delle componenti anatomiche del cavo orale, delle cavità nasali
e delle strutture ossee del massiccio facciale, sia dell'osso paltino che dell'osso mascellare.”…..”E' mancato in modo colpevole un qualsiasi studio e programmazione della riabilitazione, attuando nei fatti un inserimento implantare lesivo di strutture anatomiche di rispetto, effettuando una terapia assolutamente indifferente alle normali e doverose attività di protezione della salute della paziente, nella necessaria e diligente tutela dell'integrità dell'apparato stomatognatico nel quale si progettava di intervenire . Agli scriventi appare quindi che la documentazione raccolta, la storia anamnestica descritta dalla paziente, i rilievi obiettivi individuati in visita e la valutazione degli esami radiologici presenti, siano tutti concordi e coerenti nel definire violazioni e discostamenti macroscopici rispetto alla normale prudenza e diligenza nell'operato, quali ad azioni ed omissioni in violazione della lege artis da parte della persona sottoposta alle indagini”. (cfr. all. fascicolo di parte attrice)
A fronte di tali evidenze, sul mancato espletamento di opportuni esami preoperatori, sulla violazione delle linee guida in materia e delle legis artis, sulla omessa valutazione e scelta di metodiche alternative a quelle praticate, più consone rispetto all'età ed allo stato clinico della paziente, nonché sul nesso di causalità tra i trattamenti subiti ed i danni derivati alla stessa, il convenuto pur essendovi tenuto, secondo la ripartizione dell'onere probatorio, in base alla regola generale di cui all'art. 1218 c.c., non ha provato l'assenza di colpa, sub specie di impossibilità della prestazione, né tantomeno la causa non imputabile di tale impossibilità.
A ben vedere, su tale aspetto, già le sue deduzioni risultavano generiche e sono risultate indimostrate all'esito dell'istruttoria svolta, oltre che smentite dalle evidenze documentali e probatorie.
Ciò posto, acclarata la sussistenza dell'an debeatur, occorre procedere alla liquidazione dei pregiudizi verificatisi in conseguenza dell'illecito derivante da malpractice medica ed anche sotto tale profilo, si possono richiamare le pertinenti e condivisibili conclusioni dei periti dell'atp in primo luogo, in merito al danno biologico: “Quanto all'invalidità temporanea: tenendo conto dell'instabilità estetico funzionale patita suo malgrado dalla paziente, otteniamo 20 giorni al 100% e due mesi al 50%” ed infine “sono presenti nella paziente dei postumi invalidanti derivanti dal comportamento negligente ed imprudente del dottor consistenti in: CP_1 sinusite ed infezione ricorrente della cavità nasale destra causati dagli impianti che invadono strutture non idonee a questo scopo (cavità nasale destra anteriore posteriore) e di conseguenza l'infezione si estende anche al seno mascellare dello stesso lato. tale danno biologico può essere quantificato nel 8%.”
10 “l disturbi della sfera psichica sono valutati al 10%. Tali disturbi d'ansia aggravati senz'altro dall'età della paziente derivano dalla lunghezza immotivata della cura circa due anni dai numerosi inconvenienti che ha lasciato, suo malgrado, la paziente lontana dalla sua residenza e costringendola a risiedere nel domicilio della figlia oltre ogni logica aspettativa. Oltre a ciò, derivano dai disagi (fonetici e masticatori) che conseguono dal portare una protesi assolutamente incongrua. Il tutto per un totale di danno biologico pari al 18%.
Pare doveroso specificare in ordine a tale tipo di danno, riconosciuto in capo alla attrice, che sebbene lo stesso sia di natura psichica, inquanto ha comunque una base organica e consiste in una patologia accertabile medicalmente, risulta liquidabile in termini di danno biologico e non deve essere confuso, né assimilato al danno morale, il quale consiste invece in un mero turbamento emotivo.
Per completezza si evidenzia che nel caso di specie non verrà scrutinato il profilo attinente al danno morale, inteso nella sua dimensione di sofferenza interiore pura, che a differenza del danno psichico, prescinde dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato, è insuscettibile di valutazione in sede peritale e ove venga dedotto e provato può formare oggetto di separata valutazione e di conseguente liquidazione, posto che l'attrice, pur con qualche iniziale incoerenza, ha di fatto limitato e orientato la propria richiesta risarcitoria, al solo ristoro del danno biologico, senza l'incremento per sofferenza.
Per cui il danno non patrimoniale accertato nella sua componente dinamico/relazionale di danno biologico, può essere liquidato in favore dell'attrice, trattandosi di lesioni “macropermanenti”, utilizzando i parametri di cui alle Tabelle del Tribunale Milano, attualmente in vigore, nella misura di euro 5.750,00 per il danno biologico temporaneo (ovvero euro 2.300,00 per invalidità temporanea totale ed euro 3.450,00 per invalidità temporanea parziale al 50%) ed euro 41.451,00 a titolo di danno biologico permanente, quindi complessivamente euro 47.201,00.
Anche per la liquidazione dei danni patrimoniali, si possono richiamare le condivisibili conclusioni del consulenti incaricati in fase di atp:” le spese mediche e di assistenza devono essere restituite dal professionista, giacché portate alla nostra conoscenza, sono senz'altro congrue e sono: 1) € 35,00 per OPT c/o la R. C. srl di
Roma; ; 2) € 102,00 per tac Cone Bean eseguita sempre presso R.C. srl di Roma;
3)
€120, 00 per Tac dentale eseguita c/o la Radiologia srl di Prato;
4) euro 7.000,00 per onorario professionale corrisposto al dott. Tale onorario deve essere CP_1 restituito dal professionista alla paz. perché le prestazioni date in cambio risultano incongrue e dannose”.
11 Per cui, in totale euro 7.257,00 non essendo state richieste, né documentate, ulteriori spese mediche nel presente giudizio.
A tale somma andranno aggiunti 2.000,00 euro, per le spese future, non sussistendo i presupposti per accogliere la richiesta formulata dall'attrice, in merito all'integrale pagamento delle somme di cui al preventivo allegato, sin dal ricorso per atp, per euro
21.200,00.
Infatti, premesso che l'attrice non ha effettuato l'intervento riabilitativo e che non sono stati forniti adeguati riscontri probatori ai fini della dimostrazione della fondatezza di tale pretesa economica, atti al riconoscimento integrale delle somme di cui al preventivo del 15.2.2019, unico elemento fornito a supporto di tale richiesta e non confermato da ulteriori evidenze probatorie, non sussistono giustificati motivi per discostarsi dalla valutazione, di cui alla perizia, già più volte richiamata, né dalle conclusioni dei dott. e , sul punto: “in riferimento alle Parte_3 Parte_4 spese ancora da sostenere (danno emergente futuro) riteniamo valido e congruo del preventivo agli atti a cura del dottor di Roma, solamente “la Persona_3 rimozione numero 4 impianti quadrante superiore destro per un importo di 2000 €”.
Ciò perché le altre voci dello stesso preventivo erano comunque interventi da Con effettuarsi nel momento stesso in cui il ponte superiore a ha ceduto”.
Tanto premesso, nei limiti di cui sopra, la domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta, con conseguente condanna del dott. al pagamento, in CP_1 favore di essa attrice, della somma complessiva di euro 47.201,00 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente oltre alla somma di euro
9.727,00 a titolo di danno patrimoniale.
Sulla somma di euro 47.201,00, dal momento che la somma anzidetta è stata liquidata all'attualità, sulla stessa, devalutata alla data del fatto -16.3.2016- e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente (ex art. 1284, 1° e
4° comma, c.c.), a partire dal giorno successivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sull'intera somma fino al saldo.
Sulla somma di euro 9.257,00 liquidata a titolo di danno patrimoniale, riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato, che comprende le spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, spettano gli interessi al tasso legale dalla domanda fino al saldo.
12 Passando alla disamina delle ulteriori voci di danno asseritamente patite dall'attrice occorre soffermarsi sulla dedotta lesione del c.d. diritto all'autodeterminazione, connessa alle modalità di acquisizione ed al contenuto del consenso informato.
A tal proposito si impone una precisazione, inquanto il medico convenuto che nella fase di atp era rimasto contumace, solo a seguito della sua costituzione nel presente giudizio ha depositato un documento (cfr all. 3 comparsa di costituzione) al fine di sconfessare le allegazioni attoree, circa la mancata acquisizione da parte del sanitario del prescritto consenso informato.
Ciò posto, deve rilevarsi che parte attrice, che nel suo atto introduttivo, si era limitata ad allegare la non corretta acquisizione del consenso, nelle memorie integrative depositate nel primo dei termini di cui all'art. 183 VI comma, ha precisato la propria domanda sul punto, allegando da un lato l'inverosimiglianza della sottoscrizione del documento prodotto dalla difesa del convenuto, senza però di fatto attuarne un formale disconoscimento, deducendo altresì l'inadeguatezza rispetto al modello legale e l'incompletezza delle informazioni ricevute in relazione al trattamento subito.
Ebbene, il corretto adempimento della prestazione attuata dall'esercente professione sanitaria può rilevare, anche sotto tale profilo, inquanto il c.d. consenso informato, assume primaria importanza, quale espressione di piena adesione all'approccio terapeutico proposto dal sanitario ed è strettamente connesso alla tutela di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati.
Pur non richiedendo una particolare forma scritta, si ritiene debba essere completo e comprensibile, in modo da fornire al paziente tutte le informazioni necessarie al fine della scelta che è chiamato a compiere, infatti:” In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, al fine della scelta che è chiamato
a compiere che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico”. (Cass. 3106/23).
Nel caso di specie, in disparte le considerazioni rese superflue dalla condotta processuale delle parti, sulla genuinità del documento o sulla sua riferibilità all'attrice, emerge ictu oculi l'eccessiva stringatezza delle informazioni in esso contenute, tali da renderlo potenzialmente lesivo del diritto all'autodeterminazione della attrice e di poter considerare più in generale, come inadempiente in ordine alla corretta informazione del paziente, la condotta posta in essere dal sanitario, avvalorata all'esito
13 delle espletate prove orali, (cfr. dichiarazioni teste Iembo;
verbale di udienza del
1.3.24).
Mentre dal canto suo, il convenuto, non ha provato di aver altrimenti assolto ai precisi obblighi informativi, rendendo adeguatamente edotta la paziente su tutti gli aspetti inerenti ai trattamenti da effettuare.
Giova evidenziare che:” In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in
"re ipsa". (Cass. civ. sez III 4.11.20 n. 24471)
Per come di recente ulteriormente precisato: “Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione
14 del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente"
(Cassazione civile sez. III, 12/06/2023, n.16633)”.
Dovendo ritenere che nel caso di specie ricorrano gli estremi di cui alla seconda delle ipotesi tracciate dai giudici di legittimità, non essendoci elementi tali da far propendere per un “consenso presunto”, bisogna ulteriormente considerare che, laddove venga dedotta, come nel caso di specie, oltre alla lesione alla salute, la lesione del diritto all'autodeterminazione, al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dall'omesso o insufficiente consenso informato, non è sufficiente l'allegazione (non ravvisandosi un danno in re ipsa) della carenza di informazioni, essendo invece necessario provare che, ove correttamente informato, il paziente non si sarebbe sottoposto all'intervento chirurgico, e soprattutto il nesso eziologico tra la impossibilità di disporre in maniera libera ed informata del proprio corpo ed i danni subiti, inquanto la risarcibilità è subordinata alla allegazione e alla specifica prova, da parte del danneggiato, delle conseguenze pregiudizievoli giuridicamente causate dall' evento lesivo.
Infatti, per come di recente affermato: “Partendo dal presupposto che, in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subìti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili, va da sé che la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la lesione del diritto
15 all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé.”
(Cassazione civile sez. III, 26/06/2024, n.17649). Nel caso di specie, in disparte la generica allegazione di parte attrice, anche laddove si ritenesse effettivamente carente il profilo informativo somministrato all'attrice, non è stata ulteriormente svolta adeguata attività assertiva e probatoria inquanto la difesa della danneggiata risulta carente, già, dal punto di vista assertivo, non risultando specificamente dedotti e di conseguenza adeguatamente provati, neppure per presunzioni, quali concreti pregiudizi le sarebbero derivati dalla violazione degli obblighi informativi.
Per cui richiamando le considerazioni sul tema, contenute nei già menzionati recenti arresti giurisprudenziali, non può essere riconosciuta e liquidata tale specifica posta di danno, unitamente a quella da lesione del diritto alla salute, poiché, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni
(cfr., Cass. 12/06/2023, n. 16633) inquanto tale danno, nel caso di specie, lungi dall'essere stato provato, non risulta neppure specificamente allegato.
Precisando per completezza che contrariamente a quanto chiesto dall'attrice, non sussistono nel caso di specie le condizioni per la condanna in solido del convenuto e della terza chiamata, non essendo neppure litisconsorti necessari o coobbligati in solido, occorre a questo punto esaminare la questione relativa alla copertura assicurativa del convenuto onde eventualmente accogliere la sua domanda di garanzia.
Passando, quindi, all'esame della domanda di manleva avanzata dal convenuto, la stessa non merita di trovare accoglimento sull'assorbente rilievo della inoperatività temporale della prestata garanzia, in base della clausola “claims made” di cui alla polizza sottoscritta, per come richiamata nel documento informativo precontrattuale, prodotto dalla terza chiamata all'atto della sua costituzione in giudizio. (all. sub 3)
La polizza sottoscritta dal Dott. presupponeva, infatti, l'operatività della CP_1 garanzia nel rispetto delle prescrizioni indicate in sede di clausola “claims made”. La copertura assicurativa era quindi subordinata alla condizione che la richiesta risarcitoria fosse presentata all'assicurato, per la prima volta, durante la vigenza della polizza, e denunciata dallo stesso nel medesimo periodo, per come ulteriormente precisato nell'allegato appena richiamato: “sono considerai fatti noti e quindi non coperti dalla presente polizza di assicurazione tutte le richieste di risarcimento già notificate e/o a conoscenza dell'assicurato”.
16 Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, essendo la richiesta risarcitoria stata avanzata in data 19.1.2019 per come dichiarato dallo stesso assicurato e quindi già nota prima della sottoscrizione della polizza per responsabilità professionale e non pervenuta durante il periodo di vigenza della polizza stessa, che andava dal 31.3.20 al
31.3.21.
Per quanto concerne la qualificazione delle polizze strutturate secondo il modello claims made, che ormai da anni si sono imposte nella prassi commerciale e ritenute valideispirate ad un modello comunque valido -seppur originariamente poste nell'ambito della loro atipicit, dalla sentenza Cass. Civ. 15 marzo 2005, n. 5624- pare opportuno richiamare la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione 22437/18 nella quale i giudici, riferendosi anche a precedenti approdi giurisprudenziali, hanno espresso alcuni importanti principi in materia:
- le clausole "claims made" operano una deroga al modello di assicurazione della responsabilità civile, delineato dall'art. 1917 comma 1 c.c. poiché la copertura assicurativa viene ad operare non in relazione a tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie, insorte nell'arco temporale di operatività del contratto, quale che sia il momento in cui la richiesta di danni venga avanzata (modello c.d. loss occurrence), bensì in ragione della circostanza che nel periodo di vigenza della polizza intervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato (il c.d. claim) e che tale richiesta sia inoltrata dall'assicurato al proprio assicuratore;
- le "claims made" delimitano l'oggetto del contratto e non sono limitative della responsabilità - non essendo pertanto vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c. - correlandosi l'insorgenza dell'indennizzo, e specularmente dell'obbligo di manleva, alla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante (la vicenda storica determinativa delle conseguenze patrimoniali di cui l'assicurato intende traslare il rischio: cioè, del danno) e della richiesta del danneggiato;
- il modello contrattuale basato sulle "claims made" rientra, pertanto, nell'assicurazione della responsabilità civile e rappresenta una deroga pattizia all'art. 1917 comma 1 c.c. consentita dall'ordinamento ai sensi dell'art. 1932 c.c., senza che ciò comporti una deviazione strutturale della fattispecie negoziale tale da estraniarla dal tipo, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni;
Inoltre, per come ulteriormente previsto da Cass. Civ. 12908/2022 (confermato da
Cass. civ. 5165/2024), in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola
"claims made" non integra una decadenza convenzionale nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di
17 assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "clams made" è pienamente partecipe.
Ne consegue il superamento del giudizio di meritevolezza ex art. 1322 comma 2 c.c., dovendosi ritenere il modello assicurativo basato sulle clausole "claims made" tipico,
(contrariamente a quanto originariamente prospettato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 6.5.2016, n. 9140).
Permane, invece il controllo, ex art. 1322 comma 1 c.c., del singolo regolamento contrattuale, con la possibilità per il contrente di invocare una tutela che può investire diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell'attuazione del rapporto.
Sul punto giova evidenziare che pur a fronte delle specifiche eccezioni, sollevate dalla terza chiamata, in ordine alla inoperatività della garanzia, a fronte della clausola claims made, nulla il convenuto ha eccepito e dedotto nel corso del giudizio, limitandosi a generiche e comunque tardive deduzioni, effettuiate solo in occasione del deposito della memoria di replica ex art. 190 cpc.
Alla luce di tali considerazioni, posto che sono risultano ritualmente e tempestivamente invocate le diverse tutele riconosciute in capo all'assicurato cui fa riferimento Cass. S.U. 22437/2018, sulla scorta delle richiamate coordinate ermeneutiche e ribadendo che il dott. non ha attivato i rimedi giudiziali CP_1 inerenti alla eventuale violazione di obblighi precontrattuali o attuativi del rapporto assicurativo, l'indagine va limitata al profilo causale genetico della polizza.
Ebbene può ragionevolmente concludersi per la validità della clausola in esame, non sussistendo ragioni ostative a ritenere che la verifica della sussistenza e validità della causa in concreto del contratto assicurativo "claims made" in esame (nei sensi indicati da Cass. S.U. 22437/2018) possa concludersi in senso positivo, in quanto le condizioni contrattali risultano adeguate rispetto agli interessi coinvolti e dall'analisi dell'assetto sinallagmatico, risulta realizzata la funzione pratica perseguita dalle parti. (sul punto cfr. anche Corte d'Appello Torino 649/24).
La limitazione in essa contenuta risulta infatti adeguatamente bilanciata dal fatto che diversamente sarebbero riconosciute come suscettibili di tutela anche richieste già note all'assicurato prima della sottoscrizione della polizza e per le quali, per di più, nel caso di specie, potrebbe anche profilarsi la contemporanea sussistenza della responsabilità indennitaria in capo ad altra e diversa compagnia assicuratrice.
Ne deriva, pertanto, dall'esame del regolamento contrattuale in questione, che risultano adeguatamente bilanciate le reciproche obbligazioni contratte tra le parti, in
18 funzione di un'adeguata regolazione causale e della composizione degli interessi coinvolti, tanto più che non sono stati allegati, prima ancora che provati, eventuali ulteriori elementi atti ad orientare diversamente il convincimento del giudice, onde giungere ad una ricostruzione in termini diversi del regolamento sinallagmatico oggetto di indagine.
Tanto premesso tale domanda andrà rigettata con condanna del convenuto alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della terza chiamata.
Le spese del giudizio tra attrice e convenuto seguono la soccombenza, valutato anche l'accoglimento parziale della domanda proposta, così da determinarsi la compensazione al 20%; esse si liquidano come da dispositivo per lo scaglione di riferimento, con la precisazione che risultano suscettibili di refusione, per come chiesto in fase di precisazione delle conclusioni, anche le spese concernenti il giudizio di atp e le somme relative alla consulenza espletata in quella fase, che risultano documentate con produzioni idonee a dimostrarne l'effettivo esborso dell'importo di cui al decreto di liquidazione (cfr all. comparsa conclusionale). inquanto: “Rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte anteriormente alla causa, le spese per la consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-bis cod. proc. civ. non hanno natura giudiziale e, pertanto, non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudicante che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito –a titolo di danno emergente- purché dimostrate e documentate”.
Cassazione civile sez. III, 06/11/2023, n.30854).
Osta, invece, alla refusione delle spese per l'espletata consulenza tecnica di parte, potenzialmente ripetibili, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. civ. sez. III, 15/10/2024, n.26729), in primo luogo la mancanza di tempestiva richiesta in tal senso, che risulta formulata in modo specifico solo in comparsa conclusionale e segnatamente la mancanza di idonei riscontri, essendo stata prodotta a supporto di tale richiesta solo una “fattura pro forma” non accompagnata dalla prova dell'effettivo pagamento.
Le spese tra il convenuto Dott. e la terza chiamata seguono la CP_1 soccombenza e sono liquidate in dispositivo, per lo scaglione di riferimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott. Adele Ferraro definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
19 -Accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna E_ CP_1
al pagamento in suo favore di euro 47.201,00, oltre interessi determinati
[...] come in parte motiva nonché della somma di euro 9.257,00 sulla quale sono riconosciuti gli interessi legali dalla data della domanda e fino al saldo.
- Rigetta la domanda di manleva proposta da , nei confronti di E_
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.;
- Liquida le spese di lite tra e in E_ Parte_1 complessivi euro 10.000,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%; compensa le spese di lite al 20% e condanna al pagamento E_ dell'80% delle spese di lite in favore di liquidate in euro Parte_1
8.000,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%;
- Condanna al pagamento delle spese nei confronti di E_
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 10.000,00.
[...]
Catanzaro, 12.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Adele Ferraro
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