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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/04/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere all'udienza del 27/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. - P. IVA è ), con il patrocinio degli avv.ti Francesco Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Antonio La Badessa, Mara Russo e Giacomo Bertelli e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Mascheroni, 31,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabio Giuseppe CP_1 C.F._1 D'Ottavio e domicilio eletto presso il suo studio di Roma, via Luigi Ronzoni, 46,
*
(C.F. – P. IVA ), con il patrocinio degli avv.ti Matteo Controparte_2 P.IVA_3
Fusillo, Livia Saporito, Chiara Palombi e Stefania Radoccia e domicilio eletto presso il loro studio di
Roma, via Aurora, 43,
-appellati e appellanti incidentali- CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia codesta Corte di Appello, in riforma della sentenza reclamata, con riferimento ai capi specificamente impugnati con il presente atto,
1. In via preliminare: Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione – quand'anche parziale - dei crediti contributivi e retributivi riconosciuti al sig. stante quanto esposto;
CP_1
2. In via principale: Riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 1172/2024 e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte dal sig. nel giudizio di primo CP_1 grado perché infondate e/o non provate, assolvendosi l'odierna Appellante da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti.
3. In via subordinata: In caso di denegata e non creduta conferma della sentenza n. 1172 dell'11 marzo 2024 in tema di accertamento del diritto del ricorrente all'inquadramento nel terzo livello del
pagina 1 di 20 CCNL applicato al rapporto di lavoro, condannare conseguentemente l'odierna scrivente – in solido con la – a riconoscere al sig. la somma complessiva pari ad euro 25.717,02 a CP_3 CP_1 titolo di differenze retributive e di euro 947,9 a titolo di TFR per effetto in ogni caso dell'erroneità della sentenza di prime cure circa i conteggi avversari e dell'erronea inclusione dell'indennità di trasferta nel quantum dovuto.
4. In ogni caso, disporre la sospensione della sentenza del primo grado ex art. 283 c.p.c. per i motivi addotti.
5. In ogni caso, con il favore di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi del presente giudizio. In via istruttoria: Senza accettare alcuna inversione dell'onere ove non competa, si chiede di essere ammessi a prova diretta sui capitoli di cui in narrativa, da intendersi qui ritrascritti, preceduti dall'espressione “è vero che”, nonché a prova diretta e contraria sui capitoli di prova avversari ove ammessi e ritenuti ammissibili e rilevanti, anche con i medesimi testi indicati dall'Appellato. Occorrendo, si chiede ammettersi interrogatorio formale dell'Appellato sulle circostanze articolate nella narrativa in fatto che devono intendersi preceduti dalle parole “vero che” ed in particolare sul contenuto delle circostanze di cui ai capitoli in narrativa 1 – 87.
Si indicano quali testi, sia a prova diretta che contraria, i Sig.ri:
- ; Testimone_1
- ; Testimone_2
- ; Testimone_3
- Testimone_4
- Testimone_5
- ; Tes_6
- ; Testimone_7
- Testimone_8
- Testimone_9
- Testimone_10
- Testimone_11 con riserva di indicarne in seguito i corretti indirizzi. Inoltre, si chiede che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., venga ordinato al sig. di produrre copia dei CP_1 documenti di natura previdenziale e/o fiscale (es. dichiarazioni dei redditi ai fini del calcolo di diverse imposte e tasse). Inoltre, si chiede che, occorrendo, venga disposta CTU contabile.”. Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita 1 - rigettare l'appello proposto da Parte_1
2 - rigettare l'appello incidentale proposto da Controparte_2
3 - accogliere l'appello incidentale proposto dal sig. e per l'effetto, in riforma della CP_1 sentenza n. 1172/2024 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, 3a) accertare il diritto del sig. all'inquadramento nel secondo livello del CCNL applicato al CP_1 rapporto di lavoro;
3b) accertare il diritto del sig. al pagamento dell'indennità di trasfertismo nella misura del CP_1
10% della retribuzione in ragione del livello di inquadramento riconosciuto o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
3c) conseguentemente, in caso di riconoscimento del secondo livello, condannare entrambe le società convenute, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive che si quantificano in euro
pagina 2 di 20 82.402,32 (di cui 21.234,77 a titolo di indennità di trasfertismo) ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo;
3d) in caso di conferma del terzo livello inquadramento già riconosciuto in primo grado, condannare entrambe le società convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 19.196,91 a titolo di indennità di trasfertismo, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo;
4 – con vittoria di spese, compenso professionale, iva e cpa, anche con riferimento alla domanda Part cautelare proposta da . In via istruttoria Ove la Corte adita ritenesse opportuno ulteriormente istruire la causa, si chiede l'ammissione della prova testimoniale su tutte le circostanze esposte nella parte in fatto del ricorso di primo grado, riproposte retro riportate nel paragrafo II. Fatto, depurate da ogni elemento valutativo e preceduti dalla locuzione “vero che”. Inoltre, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria rispetto ai capitoli di prova della memoria difensiva delle controparti eventualmente ammessi.
Si indicano in qualità di testimoni, sia a prova diretta che a prova contraria, i signori:
- domiciliato presso la sede di Testimone_12 CP_4
- residente in [...], Corso Piave n. 31; Testimone_13
- , residente in [...]; CP_5
- residente Civitanova Marche (MC); Testimone_14
- ; Testimone_15
- ; Testimone_16
- Tes_17
- ; Testimone_18
- ; Testimone_19
- c/o OP BE;
Testimone_20
- c/o OP Assisi;
Testimone_21
- c/o Oasi Perugia;
Tes_22
- Pam San Marco Perugia;
Testimone_23
- c/o OP Ellera;
Testimone_24
- c/o Pam strada;
Testimone_25
- c/o OP Gubbio.”. Tes_26
Per Controparte_2
“Che l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione voglia in accoglimento del presente appello incidentale e in riforma parziale della sentenza impugnata, voglia:
- In via principale: Dichiarare l'integrale rigetto delle domande avversarie proposte in primo grado in quanto inammissibili, infondate sia in fatto che in diritto;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di totale accoglimento delle domande avversarie, si chiede di rideterminare la cifra a cui sono state condannate le convenute, sottraendo l'ammontare relativo all'indennità di trasferta non dovuta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
* * * In via istruttoria, si reiterano tutte le istanze istruttorie già formulate nell'ambito del giudizio di primo grado ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo;
4 – con vittoria di spese, compenso professionale, iva e cpa, anche con riferimento alla domanda Part cautelare proposta da .”. pagina 3 di 20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/7/2023, ha convenuto, innanzi al Tribunale di CP_1
Milano, in funzione di giudice del lavoro, la ex datrice di lavoro e la committente Parte_1 [...]
quale obbligata in solido, chiedendo di accertare il suo diritto all'inquadramento nel Controparte_2 secondo livello o, in subordine, nel terzo livello del CCNL Commercio e Terziario e di condannare entrambe le società convenute, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive conseguenti, quantificate in complessivi euro 82.402,32, oltre che al pagamento dell'indennità di trasferta prevista dal CCNL di settore sul presupposto di aver svolto una mansione itinerante.
A supporto delle domande il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto da in data 13 aprile 2015, con inquadramento nel sesto livello (poi Pt_1 elevato al quinto livello) CCNL Commercio e qualifica di merchandiser, rapporto lavorativo cessato per dimissioni volontarie in data 15 ottobre 2022;
- di avere lavorato nell'ambito dell'appalto commissionato da (che aveva Controparte_2 Part affidato a il servizio di allestimento di spazi all'interno dei punti vendita della grande distribuzione, offerta di degustazione di propri prodotti, distribuzione campioni omaggio, manutenzione scaffali e attività accessorie) svolgendo mansioni di natura commerciale, che avrebbero dovuto comportare il riconoscimento di un superiore livello di inquadramento (il secondo o, in subordine, il terzo).
Entrambe le società convenute, ritualmente costituitesi in giudizio, hanno resistito al ricorso, concludendo per il suo rigetto. In particolare, ha eccepito che il ricorrente aveva erroneamente indicato come applicabile al Pt_1 rapporto lavorativo il CCNL Commercio e Terziario Confcommercio in luogo del CCNL Commercio e
Terziario Confesercenti, in assunto prescelto in virtù dell'espresso richiamo contenuto nella lettera di assunzione agli accordi di secondo livello del 7/12/2012 e del 23/5/2013 sottoscritti da e CP_6
e Anasfim, che a questo secondo CCNL erano riconducibili. CP_7
In base a tali accordi, le mansioni del merchandiser potevano essere inquadrate nel settimo livello
CCNL Commercio, rendendo quindi -secondo la tesi prospettata dalla società- legittimo l'inquadramento del ricorrente prima al 6° e poi al 5° livello, posto che la contrattazione di secondo livello ne aveva autorizzato il possibile inquadramento all'inferiore livello 7° (In base a tali accordi, le mansioni del merchandiser possono essere inquadrate nel settimo livello CCNL Commercio;
la mansione è quella di colui che si occupa dell'allestimento dei banchi di vendita curando di presentare il prodotto nel modo più efficace per attirare l'attenzione del potenziale acquirente anche con l'ausilio di materiale pubblicitario o di supporto, della gestione del rifornimento della merce e delle ordinazioni al fine di evitare l'esaurimento temporaneo delle giacenze nel magazzino e di altre attività complementari, quale ad es. la rilevazione di prodotto intesa come monitoraggio dei prezzi e di ogni dato o informazione relativi ai prodotti concorrenti (sconti pratici, caratteristiche qualitative, modalità di commercializzazione ecc.) nonché dell'inventarista che si occupa della verifica numerica dei prodotti presenti sugli scaffali alla chiusura dell'esercizio in determinate scadenze e la cui attività è funzionale per la gestione dei ricarichi della merce in magazzino).
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con l'escussione dei testimoni, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (Dott. Perillo), con sentenza n. 1172/24, pubblicata l'11/3/2024, ha così deciso: “in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di
all'inquadramento al terzo livello CCNL Commercio Confesercenti per tutta la CP_1 durata del rapporto di lavoro con;
per l'effetto condanna e Pt_1 Pt_1 Parte_2
, in solido tra loro, a corrispondere a a titolo di differenze retributive
[...] CP_1 maturate la somma complessiva di euro 58.248,87, oltre interessi e rivalutazione dalle singole Part scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna pagina 4 di 20 Part e , in solido tra loro, a rimborsare a le spese di Parte_2 CP_1 lite che liquida in complessivi euro 6.699,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”. In particolare, il giudice di prime cure, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, ha superato Part preliminarmente la questione sollevata da in ordine al CCNL applicabile (in tesi Commercio e
Terziario Confesercenti e non, come indicato dal ricorrente, Confcommercio), avendo ritenuto che la corretta individuazione di quale tra i due fosse il contratto collettivo da applicare era questione del tutto priva di rilevanza ai fini del decidere, in quanto, da un semplice raffronto, i livelli e le declaratorie contrattuali di entrambi i contratti collettivi in commento erano, sia nella loro definizione generale che in relazione ai profili professionali, assolutamente identici. Secondo il Tribunale, pertanto, “nonostante l'erronea indicazione del ricorrente del CCNL applicabile al rapporto”, la domanda poteva, comunque, essere apprezzata. Ciò premesso, nel merito, il primo giudice, riportate integralmente le deposizioni testimoniali e le declaratorie contrattuali dei livelli a raffronto, ha accolto il ricorso limitatamente alle domande relative all'inquadramento superiore, avendo ritenuto accertata, sulla base delle emergenze dell'istruttoria, la riconducibilità delle mansioni in concreto svolte dal ricorrente al III livello, in quanto era emerso che lo stesso aveva svolto attività ulteriori e diverse rispetto a quelle del merchandiser secondo la definizione
Anasfim che la società datrice di lavoro pretendeva di applicare al rapporto: “È, tuttavia, altresì emerso che il ricorrente, al pari degli altri sell out specialist (SOS), avesse un ruolo attivo anche in relazione alle proposte d'ordine dei singoli punti vendita…..Nondimeno, dall'istruttoria è altresì emerso che il ruolo del sell out specialist rispetto agli ordini del singolo punto vendita non si limitasse alla sola registrazione delle richieste del buyer del supermercato.
Difatti, vi era comunque un confronto con il responsabile del negozio per valutare la consistenza degli ordini, anche avendo a riguardo allo storico di vendita, con particolare riguardo alle campagne promozionali di Natale e Pasqua.
Fermo restando che i quantitativi di ordinativo erano pur sempre all'interno del perimetro fissato dalla committente non è revocabile in dubbio il possesso in capo al lavoratore di un apprezzabile CP_2 margine di contrattazione sui quantitativi, evidentemente nell'ottica di aumentarli e per l'effetto incrementare le vendite, soddisfacendo comunque le esigenze del cliente…. Ebbene, l'attività in commento, ad avviso del giudicante, è innegabilmente riconducibile a mansioni di concetto, in cui la conoscenza ed esperienza del sell out specialist assume un ruolo di innegabile rilevanza non certamente confinabile all'interno della mera attività di merchandising…..D'altra parte, dall'istruttoria Part è altresì emerso che al veniva richiesto anche un contributo attivo per l'incremento di fatturato che, per quanto fissato a monte dai suoi responsabili territoriali, veniva poi distribuito, in relazione Part alla percentuale di incremento necessaria per il suo raggiungimento, da ogni singolo il quale, quindi, era chiamato ad una valutazione finalizzata ad individuare quali punti vendita potessero garantire l'incremento auspicato…”. Il Tribunale ha concluso, pertanto, accertando il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel superiore terzo livello, domanda fondata sulla natura delle mansioni non già meramente pratiche, ma anche di concetto richieste dalla declaratoria, con conseguente condanna delle due società, in solido tra loro, al pagamento delle dovute differenze retributive, quantificate nella misura di euro 58.248,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ha rigettato, per contro, la richiesta di inquadramento al secondo livello, non essendo stato provato lo svolgimento di funzioni di coordinamento e controllo, nonché la domanda relativa al pagamento dell'indennità di trasferta, in quanto il contratto di assunzione del ricorrente prevedeva che “stante la natura itinerante della prestazione” gli sarebbe stata “assegnata la zona di Perugia e provincia con espressa esclusione di qualsivoglia indennità di trasferta”, mentre l'art. 167 CCNL Commercio pagina 5 di 20 Confesercenti in tema di viaggiatori abituali, contrariamente a quanto richiesto dal secondo il CP_1 primo giudice, non poteva essere applicato per analogia al di fuori delle ipotesi delle missioni (caratterizzate da un allontanamento solo temporaneo dalla sede, là dove, al contrario, il ricorrente era un lavoratore itinerante).
*
con ricorso depositato in data 16.5.2024 ha proposto appello avverso la sentenza, Parte_1 chiedendone la riforma, in quanto, in assunto, gravemente carente, a suo dire, sotto il profilo della coerenza e della logicità giuridica, contraddittoria in riferimento all'esame e alla valutazione delle risultanze dell'istruttoria testimoniale e mancante sotto il profilo della motivazione. L'impugnazione riguarda, in particolare, le parti in cui il Giudice di primo grado:
- ha ritenuto che l'istruttoria svolta avesse confermato lo svolgimento da parte del di CP_1 mansioni travalicanti quelle del c.d. merchandiser, tali da essere ricondotte al livello III del CCNL di categoria;
- ha ritenuto dimostrato che l'attività di vendita non fosse stata del tutto marginale rispetto a quella promozionale per il fatto che i sell out specialist ricevevano degli obbiettivi da raggiungere (il c.d. file ROFO) e venivano monitorati ed eventualmente premiati in relazione a quanto realizzato;
- ha recepito, senza neppure disporre CTU contabile, i conteggi proposti nel ricorso del CP_1 nonostante gli stessi fossero stati dalla stessa integralmente contestati sin dal primo grado di giudizio.
Parte appellante lamenta poi che, se, da un lato, correttamente il primo giudice aveva escluso il diritto del all'indennità di trasferta, dall'altro, tuttavia, aveva erroneamente condannato le ET CP_1 convenute a corrispondergli la somma di euro 58.248,87 a titolo di differenze retributive, che secondo gli stessi conteggi avversari (cfr. doc. 62 ricorso avversario), includevano anche la predetta indennità.
Nello specifico, reiterando le contestazioni ed eccezioni già prospettate nel precedente grado di giudizio, C2C articola, quindi, i motivi d'appello di seguito sintetizzati.
• Erroneità della sentenza in merito al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione parziale Con il primo motivo, in via preliminare, insiste nell'eccezione di prescrizione con riguardo a tutti i diritti azionati e relativi ad asserite differenze retributive antecedenti al 15 marzo 2018, evidenziando, a tal fine, che la prescrizione è stata interrotta, per la prima volta con la lettera di messa in mora del 15 marzo 2023, sicché tutti i crediti maturati oltre cinque anni prima si sono prescritti ex art. 2948 c.c..
• Erroneità della sentenza in merito al diverso inquadramento dell'appellata e delle differenze retributive riconosciute
Con il secondo motivo d'appello impugna la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del al terzo livello di inquadramento, al quale appartengono i lavoratori che svolgono “mansioni di CP_1 concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti” agendo “in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”. Ribadisce che il lavoratore odierno appellato non aveva alcuna autonomia operativa nell'ambito di mansioni che comportavano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza.
Come, infatti, ripetutamente evidenziato dai testimoni escussi, lo stesso svolgeva la propria prestazione lavorativa agendo secondo le direttive – oltretutto stringenti – dei dirigenti e superiori gerarchici di Part
e nel perimetro commerciale già definito da CP_2
pagina 6 di 20 L'espletata istruttoria, secondo l'appellante, avrebbe confermato la correttezza dell'inquadramento del lavoratore al “6° livello del CCNL del Commercio e del Terziario” con qualifica di merchandiser (Addetto controllo attività di merchandising) - in conformità con quanto disposto dall'Accordo
Anasfim, la cui validità non era stata messa in discussione dal giudice del merito.
Il predetto accordo, validamente operante e applicabile al contratto di lavoro del prevedeva CP_1 espressamente, al punto A) delle pattuizioni, che le mansioni affidate al potevano essere CP_8 inquadrate persino nella declaratoria prevista dal 7° livello CCNL Commercio Confesercenti (e quindi in un livello inferiore rispetto al livello riconosciuto). Nello specifico riporta il contenuto dell'accordo che espressamente statuiva che “...anche con compiti di coordinamento o di esercizio promiscuo delle mansioni di ciascun profilo, trovino collocazione al 7° livello del Ccnl e che l'eventuale mutamento di mansioni dovuto a un profilo all'altro non configuri violazione dell'art. 2103 c.c., essendo tutte le mansioni indicate nel punto 2 della premessa considerate equivalenti tra loro”. Rileva, inoltre, che l'attività del “ era espressamente definita dallo stesso accordo, che CP_8 descriveva tale mansione come quella di colui “che si occupa dell'allestimento dei banchi di vendita curando di presentare il prodotto nel modo più efficace per attirare l'attenzione del potenziale acquirente anche con l'ausilio di materiale pubblicitario o di supporto, della gestione del rifornimento della merce e delle ordinazioni al fine di evitare l'esaurimento temporaneo delle giacenze nel magazzino e di altre attività complementari, quale ad es. la rilevazione di prodotto intesa come monitoraggio dei prezzi e di ogni dato o informazione relativi ai prodotti concorrenti (sconti pratici, caratteristiche qualitative, modalità di commercializzazione ecc.) nonché dell'inventarista che si occupa della verifica numerica dei prodotti presenti sugli scaffali alla chiusura dell'esercizio in determinate scadenze e la cui attività è funzionale per la gestione dei ricarichi della merce in magazzino (…)” . Ribatte quindi che, come già evidenziato nel ricorso di primo grado, nel corso del suo rapporto con la Part
, l'odierno appellato si era occupato:
- del c.d. recupero distributivo;
- dell'aumento e dell'ottimizzazione dello spazio a scaffale dei prodotti e del rifacimento del CP_2 display (ossia la cura dell'esposizione dei prodotti sugli scaffali); CP_2
- di curare l'attività di c.d. massimizzazione del piano di promozione con la negoziazione extra display (ossia la cura dell'esposizione di singoli stand dedicati a prodotti ed “esterni” agli scaffali ove CP_2 sono esposti anche i prodotti di tutte le altre aziende produttrici);
- del posizionamento degli espositori della merce vuoti;
CP_2
- della sollecitazione all'invio di prodotti presso il punto vendita;
-dell'attività promozionale dei prodotti mediante l'utilizzo di omaggi per la clientela CP_2
Anche i testi escussi sul punto non avevano specificato nulla in merito al fatto che il avesse CP_1 svolto mansioni tali da comportare particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, agendo in condizioni di autonomia operativa (con richiamo, in particolare, alle dichiarazioni dei testi Tes_12
e . Tes_3 Tes_20 Part Ne sarebbe, al contrario, emerso che, per tutta la durata del rapporto lavorativo con , il si CP_1 era limitato a svolgere compiti di visual merchandiser, non essendogli nei fatti mai stato assegnato alcun compito operativo di vendita, ma la sola promozione del prodotto la cui vendita vera e CP_2 propria era poi affidata a soggetto terzo. Tale ruolo, nell'ottica del gravame, rientrava esclusivamente nell'area definibile di “Marketing”, settore strutturalmente differente e distaccato rispetto a quello di
“Sales” (vendita). Part Anche volendo ammettere che nell'arco dell'attività lavorativa espletata per la dal lo CP_1 stesso avesse effettivamente svolto attività ulteriore rispetto a quella tipica del visual merchandiser, pagina 7 di 20 come ad esempio la presa d'ordine, parte appellante sostiene che tali attività erano assolutamente marginali dal momento che le prese d'ordine venivano effettuate solo per un ridotto numero dei punti vendita (30 punti vendita su 80/90) e prevalentemente in due soli periodi dell'anno, coincidenti con le festività di Pasqua e Natale. Sul punto richiama giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., 8 febbraio 2021, n. 2969) la quale stabiliva che: “In caso di mansioni promiscue, … la prevalenza
- a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”. Denuncia, quindi, il mancato, rispetto da parte del primo giudice, del suddetto principio, dal momento che dall'istruttoria testimoniale sarebbe, comunque, emersa la chiara prevalenza delle mansioni di visual merchandiser rispetto a quelle asseritamente svolte nell'ambito della vendita dei prodotti CP_2 Part
impugna, nel contempo, anche il capo della sentenza di prima cure che ne ha disposto la condanna, in solido con al pagamento delle spese legali, liquidate in complessivi euro 6.699,00, CP_2 oltre spese generali e accessori di legge (con distrazione in favore del procuratore antistatario), lamentando che il Tribunale aveva omesso di considerare, nella quantificazione delle spese di lite, la mancata disponibilità del lavoratore ad aderire all'indicazione conciliativa data dal giudice in occasione della prima udienza (contemplante il pagamento in favore del lavoratore della somma di euro 7.000,00, oltre ad un concorso spese), ipotesi alla quale la stessa aveva, invece, aderito, nonché la complessità della prova fornita in giudizio e l'accoglimento solo parziale della domanda avversaria (era stata, infatti, respinta di fatto la domanda di rivendicazione del secondo livello e quella attinente alle trasferte). Part Per tale ragione, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento integrale del presente Appello, chiede -quantomeno- di ridurre le spese legali liquidate in favore del CP_1
• Conteggi avversari Con l'ultimo motivo di appello C2C impugna la sentenza anche in riferimento alla quantificazione delle differenze retributive. Parte appellante denuncia, infatti, che il primo giudice aveva aderito ai conteggi prodotti dall'odierno appellato, avendo omesso, in sentenza, qualsiasi valutazione critica in merito alla richiesta di consulenza tecnica dalla stessa richiesta. Part
lamenta l'erroneità dei conteggi di controparte, dal momento che negli stessi veniva indicato, quale importo “percepito” dal l'imponibile fiscale riportato sulle CU messe a disposizione CP_1 Part dell'ex dipendente dalla ET . Tale approccio di conteggio, denuncia parte appellante, non era tuttavia corretto poiché la predetta base di partenza di calcolo utilizzata non rappresentava affatto quanto concretamente percepito a titolo di retribuzione dal lavoratore. Rappresentava invero il risultato di un'operazione contabile tra la retribuzione percepita mese per mese a cui veniva sottratto l'importo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore stesso.
Parte appellante -pur nel pieno convincimento del corretto inquadramento contrattuale del Cozzari ratione temporis, al 5° e 6° livello del CCNL Terziario- riporta in allegato (all. D) i riconteggi dalla stessa effettuati, che, anche qualora lo stesso dovesse essere inquadrato nel III livello, porterebbero ad una cifra diversa da quella riconosciuta dal primo giudice e chiede, quindi, in subordine, di rideterminare il dovuto nell'importo di euro 25.717,02 a titolo di differenze retributive e di euro 947,9 a titolo di TFR.
A ciò aggiunge che i conteggi avversari includevano anche la pretesa voce di indennità di trasferta;
tale voce ulteriore, anche secondo quando ritenuto dal Tribunale di primo grado, non spettava affatto all'odierno appellato;
nei conteggi sopra riportati tale somma era stata espunta da quanto allo stesso dovuto per il riconoscimento del livello superiore.
pagina 8 di 20 Con memoria depositata in data 11.9.2024 si è costituita in giudizio , insistendo Controparte_2 per la riforma della sentenza, con conseguente integrale rigetto delle domande proposte in primo grado dal in quanto infondate sia in fatto che in diritto. CP_1
Propone, a sua volta, appello incidentale per i seguenti motivi:
- Sull'errato inquadramento del Sig. nel 3° livello del CCNL Commercio: errata CP_1 interpretazione delle risultanze testimoniali e delle mansioni prevalenti del ricorrente
Sul punto denuncia la sentenza per avere inquadrato nel 3° livello sulla base di presupposti CP_1 errati ed incoerenti rispetto alle risultanze istruttorie, dalle quali erano emerse circostanze confermative della correttezza dell'inquadramento dello stesso, prima nel 6° e poi nel 5° livello.
Il Tribunale, denuncia aveva, infatti, riconosciuto un'importanza inesistente a una parte CP_2 dell'attività svolta dal che era in realtà del tutto residuale, meccanica e non di concetto CP_1
(raccogliere gli ordini nei punti vendita). Il primo giudice, sul punto, aveva concluso: “non è revocabile in dubbio il possesso in capo al lavoratore di un apprezzabile margine di contrattazione sui quantitativi”). Parte Censura la sentenza per aver attribuito tanta rilevanza a questo aspetto dell'attività dei considerandolo prevalente rispetto agli altri compiti tipici dei SOS emersi anch'essi in fase istruttoria, come il posizionamento della merce sugli scaffali (v. testimonianza Sig. o l'attività con le Tes_3 hostess e l'individuazione delle “zone promo” dove andare ad allestire i prodotti (v. testimonianza Sig.
, tutte attività per le quali il contratto di appalto era stato stipulato. Tes_27 Parte I testimoni avevano affermato che il era tenuto a “segnalare” eventuali carenze e limitarsi a inserire ordini per i quali non solo doveva ottenere l'autorizzazione del Team Leader, ma nella maggior parte dei casi anche dalla stessa, viste le limitate disponibilità del prodotto. CP_2
Quindi, alcuna autonomia operativa, con riferimento all'invio degli ordini e alla loro quantificazione, era emersa né dalle affermazioni dei testimoni. Parte appellata conclude ribadendo che se fosse stata condotta un'analisi dettagliata e più approfondita di tutte le mansioni svolte, il Giudice sarebbe giunto a conclusioni totalmente differenti e avrebbe rilevato come il Sig. fosse al massimo dotato di autonomia esecutiva (ossia autonomia nelle CP_1 concrete modalità con cui realizzare una determinata operazione, sia essa tecnica, amministrativa o di altro tipo, nel rispetto delle direttive impartite e delle regole stabilite), ma non di certo operativa (un'autonomia di più ampio respiro, riguardante anche scelte di merito e di opportunità).
- Sull'indennità di trasferta: errore nella condanna del pagamento della stessa, pur avendo respinto la relativa richiesta
come chiede, altresì, in via subordinata, la riforma della parte del dispositivo in cui il CP_2 Parte_1 Part Giudice ha condannato e al pagamento della somma di euro 58.248,87, includendo anche CP_2 l'indennità trasferta, nonostante la domanda al riguardo svolta dal fosse stata rigettata. CP_1
Con memoria depositata in data 13/9/2024 si è costituito in giudizio anche insistendo CP_1 per il rigetto dell'appello proposto sia da che da e dando, comunque, Parte_1 Controparte_2 atto, avuto riguardo all'errore materiale evidenziato dalle controparti nella parte dispositiva della sentenza, di aver azionato in via esecutiva la condanna, detraendo quanto richiesto per trasferte (euro
19.196,91) e, quindi, solo per le differenze relative al livello, pari a euro 39.051,96. In particolare, in via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'appello per CP_1 Part violazione di quanto stabilito dall'art. 434 cpc rilevando che aveva invocato l'integrale riforma della sentenza impugnata con riferimento all'accoglimento della domanda di superiore inquadramento al terzo livello del CCNL mediante un unico motivo di appello, facendo cioè confluire nello stesso censure multiple a capi della motivazione della sentenza diversi ed eterogenei.
pagina 9 di 20 Quanto, invece, alle mansioni in concreto dallo stesso svolte, ribadisce che le stesse erano ben più ampie ed estese (sia sul piano qualitativo che quantitativo) di quelle prospettate dalle società appellanti: la motivazione della sentenza (pagg. 12-13) aveva dato conto dell'attività centrale che i
[...] Parte (cd. erano chiamati a svolgere, cioè quella relativa alle attività di vendita, negoziazione Parte_4
e trattazione dei prodotti con i responsabili dei punti vendita della Grande Distribuzione CP_2
Organizzata (GDO), mansioni prettamente commerciali queste, che egli, in qualità di
[...]
svolgeva quotidianamente con l'obiettivo di generare incremento di fatturato e accrescere la Parte_4 quota di mercato di rispetto ai concorrenti sul mercato. CP_2
Gli accertamenti compiuti dal Giudice di prime cure, peraltro, si ponevano in piena linea di continuità con le sentenze n. 1981/2021 (doc. 51), n. 1172/2024 (doc. D), n. 1141/2024 (doc. E) del Tribunale di Milano, nonché con la sentenza n. 219/2022 della Corte d'Appello di Milano (doc. C), rese in giudizi del tutto sovrapponibili. Nel corso dell'attività istruttoria erano pervenute numerose conferme, già ricavabili dalla documentazione prodotta, non soltanto dell'attività relativa alla negoziazione e raccolta degli ordini di vendita, ma altresì degli obiettivi di vendita per l'incremento di fatturato che venivano attribuiti al e agli altri rispetto ai quali gli stessi lavoratori erano monitorati ed CP_1 Parte_4 eventualmente premiati.
Erano emerse, altresì, conferme circa lo svolgimento di ulteriori mansioni correlate a quelle di vendita quali: (i) stima del potenziale incremento delle vendite e del fatturato dei singoli punti vendita affidati in gestione, con l'inserimento dei dati nel file cd. ROFO, (ii) verifica delle scorte per garantire la copertura dei prodotti ed evitare le cd. rotture di stock (cioè, l'esaurimento del prodotto dovuto ad una inadeguata gestione delle scorte), (iii) gestione della procedura resi invenduti e la risoluzione delle problematiche relative alla consegna dei prodotti. Destituita di fondamento, secondo era, inoltre, la tesi di controparte secondo cui requisito CP_1 distintivo del terzo livello sarebbe l'autonomia operativa del lavoratore, nella specie in tesi non riscontrabile. Tale assunto per il è errato in quanto la declaratoria contrattuale (art. 113 CCNL CP_1
Confcommercio – doc. 50 pag. 110; analogamente il CCNL Confesercenti): “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”) individua due tipologie di lavoratori che rientrano nella classificazione del terzo livello e la finalità della congiunzione “e”, preceduta dalla virgola, è proprio quella di far confluire nel medesimo livello d'inquadramento le due distinte tipologie di lavoratori individuate. Come si evince dal tenore letterale della norma contrattuale, nell'ambito del terzo livello l'autonomia operativa è requisito esclusivamente dei lavoratori specializzati provetti, mentre non lo è per i lavoratori di concetto, categoria quest'ultima all'interno della quale lo stesso è stato ricondotto nella sentenza impugnata.
Non era poi vero che egli non “non era in possesso di alcuna specifica conoscenza tecnica o adeguata esperienza”, dal momento che nel periodo antecedente a quello oggetto di causa (13 aprile 2014 – 15 ottobre 2022), aveva svolto dal 12 marzo 2014 al 3 aprile 2015 un periodo lavorativo alle dirette dipendenze di nella qualità di Sales (Specialista delle vendite), svolgendo le CP_2 Controparte_9 Part medesime mansioni poi svolte alle dipendenze di in qualità di Ciò dimostrava, Pt_4 Parte_4 inequivocabilmente, che egli aveva già maturato adeguata esperienza professionale prima della trasformazione del contratto a tempo indeterminato e, dunque, prima del periodo oggetto di causa.
pagina 10 di 20 Quanto invece alle “particolari conoscenze tecniche” ricorda che i lavoratori formalmente inquadrati con la qualifica di “ venivano, invero, denominati nel quotidiano operare “ CP_8 [...]
, traducibile con l'espressione “Specialista delle vendite al consumatore finale”. Parte_4 Il Sell out, infatti, nell'ambito della grande distribuzione organizzata viene definito come “una strategia B2C (business to consumer) che si avvale di determinate azioni di vendita e di marketing per vendere la massima quantità di merce ai consumatori finali. L'obiettivo è quello di favorire alcune tipologie di azioni:
1) Il primo acquisto
2) L'acquisto di impulso
3) La reiterazione dell'acquisto.” Dunque, conclude l'appellato, già la nomenclatura con la quale venivano “etichettati” il e i CP_1 suoi colleghi era elemento presuntivo dal quale desumere che nella considerazione Parte_4 aziendale l'attività era identificata come di tipo specialistico e finalizzata alle vendite. Inoltre, conclude sul punto, l'attività non era orientata prioritariamente al Sell out, cioè alla vendita al consumatore finale, bensì al Sell in, cioè, alla vendita dei prodotti “Lindt” direttamente ai rivenditori della Grande Distribuzione Organizzata (ipermercati e supermercati). Si trattava di un'attività che implicava necessariamente particolari conoscenze tecniche, sia sul piano relazionale e teorico (tecniche di persuasione alla vendita e di fidelizzazione del cliente, conoscenza dei prodotti e delle caratteristiche dei singoli punti vendita affidati) sia sul piano dei contenuti pratici (conoscenza dei cataloghi di prodotti, utilizzo del software per l'elaborazione e l'inserimento degli ordini di vendita). Non diversamente le altre mansioni più propriamente riferibili all'area del merchandising erano anch'esse suscettibili di essere sussunte nella declaratoria del terzo livello: la conoscenza delle caratteristiche dei prodotti delle tecniche di utilizzo dei software, della rilevazione dei prezzi e CP_2 della quota scaffale, di elaborazione della reportistica, degli allestimenti delle isole promozionali richiedeva una preparazione tecnico pratica che non è confinabile nei livelli di classificazione del personale inferiori al terzo previsti dal CCNL. Part Da ultimo, quanto all'ulteriore capo della sentenza impugnato da , relativo al riconoscimento del diritto del all'indennità riconosciuta dall'art. 167 del CCNL Confcommercio ai lavoratori le cui CP_1
“attribuzioni comportino viaggi abituali” premettendo innanzitutto che era pacifico in giudizio il fatto che lo stesso era un lavoratore trasfertista, come, peraltro, previsto espressamente nel suo contratto di lavoro ( avendo espletato quotidianamente la sua attività lavorativa nell'ambito di punti vendita ubicati nella provincia di Perugia – come indicato nel contratto di assunzione e nelle provincie di Terni,
Viterbo e anche Rieti), ricorda di non aver percepito alcuna indennità legata alla natura itinerante della sua prestazione.
Insiste inoltre per l'inammissibilità della contestazione relativa ai conteggi, mossa per la prima volta solo in sede di appello, dal momento che nella memoria di primo grado controparte si era limitata a negare il diritto della ricorrente alle differenze retributive richieste mediante una contestazione del tutto generica dei conteggi prodotti, senza – come era suo preciso onere – individuare puntualmente i vizi da cui il conteggio sarebbe stato affetto.
Propone, inoltre, appello incidentale insistendo:
a) con il primo motivo, per il riconoscimento nel secondo livello del CCNL applicato al rapporto di lavoro e, conseguentemente, nella condanna di entrambe le società, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 82.402,32 (di cui 21.234,77 a titolo di indennità di trasfertismo), con interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo;
a supporto, richiamata la declaratoria contrattuale del secondo livello d'inquadramento, prevista dall'art. 113 del CCNL Confcommercio, secondo cui “Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e pagina 11 di 20 controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica...”, parte appellante incidentale ritiene dirimente nella prospettiva di riconoscimento del secondo livello l'assenza di direttive e controlli da parte del datore di lavoro in relazione al quotidiano operare dello stesso e, quindi, l'autonomia operativa, requisito che, come desumibile dall'utilizzo concorrente delle congiunzioni “e/o”, è sufficiente all'inquadramento dei lavoratori di concetto nel secondo livello, anche in alternativa a quello dello svolgimento di funzioni di coordinamento e di controllo, nella specie pacificamente assente; Part ricorda, infatti, che il monitoraggio dell'attività svolta dallo stesso da parte di avveniva per lo più mensilmente in relazione ai numeri realizzati (rispetto del file “Rofo” e degli obiettivi di incremento fatturato o quota mercato), mentre non vi era alcun controllo in relazione al quotidiano operare, né alcuna direttiva sulla modalità di gestione dei punti vendita;
evidenzia, al riguardo, che gestiva autonomamente tempi e luoghi della prestazione, le relazioni commerciali con i responsabili dei punti vendita, le negoziazioni e le altre attività da effettuare all'interno dei punti vendita, elaborava le stime di vendita e fatturato nel file , gestiva Pt_5 personalmente le relazioni con la committente senza alcuna intermediazione dei propri superiori gerarchici;
sostiene, che, quindi, lo svolgimento di mansioni di concetto (già accertato in sentenza in ragione del riconoscimento del terzo livello) e di compiti operativamente autonomi non sarebbe revocabile in dubbio, considerando anche che il svolge la propria attività quotidiana nell'ambito Parte_4 Part di punti vendita in cui non è presente né personale di , né della committente;
b) con il secondo motivo, per il riconoscimento dell'indennità per i lavoratori viaggiatori abituali, c.d. trasfertisti, avendo pacificamente sempre svolto, per contratto, attività itinerante;
la censura si rivolge al capo della sentenza che ha rigettato la domanda avanzata a tale titolo (pur avendo per errore materiale ricompreso nella statuizione di condanna anche le somme richieste a titolo di diaria), avendo il primo giudice ritenuto che stante la natura itinerante della prestazione e l'assenza di una sede di lavoro l'istituto della trasferta non sia applicabile, implicando la stessa la temporaneità dello spostamento (la norma collettiva dettata in tema di missioni di cui all'art. 167 del CCNL, nel far riferimento ai viaggiatori abituali, secondo il primo giudice, non sarebbe applicabile analogicamente al caso di specie, in quanto esulante dal perimetro della nozione di missione;
nell'ottica del gravame si ribadisce che l'art. 167 (in realtà l'art. 179 dei CCNL Terziario Confcommercio al quale corrisponde l'art. 167 Terziario Confesercenti), là dove prevede che “Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogicamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali”, estende espressamente il trattamento previsto per le missioni di durata superiore al mese (diaria ridotta del 10%) ai lavoratori ai quali sono attribuite mansioni comportanti viaggi abituali, ossia ai c.d. lavoratori trasfertisti, chiamati a svolgere in via strutturale e non provvisoria viaggi abituali in ragione delle mansioni assegnate;
c) con il terzo motivo, per l'applicazione del CCNL Confcommercio in luogo del CCNL Confesercenti;
censura la sentenza nella parte in cui, pur avendo dato atto della sostanziale irrilevanza della CP_1 questione (attesa la piena corrispondenza delle declaratorie e dei minimi tabellari e considerato che per mansioni in concreto svolte dal per come emerse e accertate, non erano riconducibili a quelle CP_1 di merchandiser secondo la definizione recepita dagli accordi nazionali di secondo livello Anasfim, riferiti al CCNL Confesercenti) ha ritenuto e dichiarato applicabile alla fattispecie il CCNL Commercio Confesercenti in luogo del CCNL Confcommercio;
evidenzia che la questione è già stata risolta da questa Corte d'Appello in un precedente giudizio analogo nel senso dell'applicabilità del CCNL Confcommercio: cfr. sent. n. 219/2022 sub doc. 59 e pagina 12 di 20 Part doc. c) e rileva anche in punto di fatto che la stessa aveva disapplicato gli accordi Anasfim, nonostante il loro richiamo nel contratto individuale di lavoro, avendo riconosciuto ai lavoratori inquadramenti superiori a quelli negli stessi previsti;
Part ribadisce che la rilevanza della questione, in quanto la tesi difensiva di si basa sulla portata derogatoria in materia d'inquadramento del “merchandiser” dell'Accordo Anasfim;
osserva che all'epoca dell'assunzione del (13.4.2015), Anasfim non era ancora entrata a far CP_1 parte del sistema Confesercenti, avendo aderito a tale associazione solo dal maggio 2015. Il richiamo contenuto nel contratto individuale di lavoro all'Accordo Anasfim 2015, in assenza di alcun esplicito richiamo al contratto Confesercenti (atteso il generico riferimento al CCNL Commercio e Terziario senza ulteriori specificazioni), non sarebbe, pertanto, indicativo della volontà di applicare il CCNL
Commercio Confesercenti, dovendosi aver riguardo al CCNL in concreto recepito per comportamento concludente, desumibile alla sua costante e prolungata applicazione, vale a dire, nel caso, di specie, al CCNL Confcommercio, del quale era stata integralmente applicata sia la parte economica che quella relativa all'assistenza sanitaria (Fondo Est); richiama, infine, il contratto individuale di altro dipendente ( (doc. 58), che, a differenza del Tes_13 suo, fa esplicito riferimento al CCNL Confcommercio, sostenendo che da tale circostanza si Part desumerebbe che applicava detto contratto (e non quello della Confesercenti) a tutti i dipendenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Corte che debba essere preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da con riferimento al gravame principale della e, in particolare, al secondo CP_1 Parte_1 motivo d'appello di cui al paragrafo II, titolato “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN MERITO AL DIVERSO INQUADRAMENTO DELL'APPELLATO E DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE RICONOSCIUTE”. E, infatti, se già nell'intestazione sono indicati, con formulazione sintetica, i capi della sentenza impugnati (ossia quelli relativi all'accertamento della riconducibilità delle mansioni svolte dal CP_1 al 3° livello del CCNL e al riconoscimento del suo diritto alla percezione delle differenze retributive conseguenti), all'interno del paragrafo sono richiamati i passaggi della motivazione censurati, con esposizione analitica delle censure stesse e richiamo, altrettanto puntuale, alle risultanze dell'istruttoria testimoniale e alle norme in assunto violate. L'esposizione, pur discorsiva, risulta, pertanto, rispettosa dei requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 434 c.p.c. (indicazione chiara, precisa e sintetica, per ciascun motivo, del capo impugnato, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata), là dove gli stessi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non devono essere intesi in senso formale, né impongono il ricorso a formule sacramentali o a tecniche redazionali vincolate, essendo sufficiente che l'atto d'appello individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza e le relative doglianze,
“affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (vd. Cass., S.U., n. 27199/2017). Ciò premesso, procedendo per ordine di concatenazione logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente il secondo motivo dell'appello principale di e l'omologo primo motivo Parte_1 d'appello incidentale della come pure il primo motivo dell'appello incidentale Parte_2 del in quanto tutti afferenti alla medesima questione relativa al livello d'inquadramento CP_1 spettante al in ragione delle mansioni in concreto dispiegate nel corso del rapporto di lavoro, CP_1 lamentando, da un lato, le due società che il primo giudice avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto dell'odierno appellato ad essere inquadrato nel 3° livello del CCNL, in luogo che nel 6° e, dal 2021, nel 5°, com'è stato e dolendosi, dall'altro, invece, il lavoratore dell'erroneità della sentenza per avergli riconosciuto solo il 3° livello in luogo del 2°. pagina 13 di 20 Per le ragioni di seguito esposte, tali motivi d'appello vanno tutti disattesi. L'accertamento al quale è pervenuto il Tribunale è, infatti, fondato su un approfondito e ponderato apprezzamento delle risultanze istruttorie (documentali e testimoniali) e risulta, inoltre, conforme a diritto, avendo il primo giudice fatto corretta applicazione dei principi giuridici che governano la materia.
Premessa la perfetta sovrapponibilità dei livelli e delle declaratorie contrattuali del CCNL Commercio e Terziario Confcommercio e Confesercenti e la conseguente sostanziale indifferenza dell'applicazione dell'uno o dell'altro ai fini della soluzione della questione, dall'istruttoria svolta in primo grado è, invero, emerso che -pur essendo stato assunto per svolgere mansioni di “merchandiser” e, CP_1 avuto riguardo a tale qualifica, essendo stato inquadrato “nel 6° livello del CCNL del Commercio e del
Terziario, come integrato dall'Accordo Nazionale Anasfim”- di fatto, nel corso del rapporto lavorativo per cui è causa, non si è limitato a svolgere le mansioni, di carattere prevalentemente manuale, proprie di tale profilo professionale, avendo in realtà rivestito, nello specifico contesto aziendale, il ruolo ben più qualificato di sell out specialist, connotato dallo svolgimento, in aggiunta a dette attività materiali, di attività di concetto senz'altro maggiormente significative sul piano professionale e da valutarsi, pertanto, prevalenti, se non sotto l'aspetto meramente quantitativo, dal punto di vista della duplice e combinata valutazione quantitativa-qualitativa, non essendo state dispiegate in via saltuaria o occasionale, ma essendo risultate stabilmente ricomprese nei compiti assegnati con un'incidenza, dal punto di vista percentuale, comunque rilevante e non certo secondaria o marginale.
Va, invero, al riguardo premesso che, come già osservato dal primo giudice, nella definizione recepita dall'Accordo sindacale sopra richiamato (quello del 30.1.2015, di verifica e integrazione dei precedenti Accordi di 2° livello del 7.12.2012 e del 23.5.2013), il profilo professionale del merchandiser è quello del lavoratore “che si occupa dell'allestimento dei banchi di vendita curando di presentare il prodotto nel modo più efficace per attirare l'attenzione del potenziale acquirente anche con l'ausilio di materiale pubblicitario o di supporto, della gestione del rifornimento della merce e delle ordinazioni al fine di evitare l'esaurimento temporaneo delle giacenze nel magazzino e di altre attività complementari”, quali, come ulteriormente specificato nel precedente Accordo Quadro del 7.12.2012,
“la rilevazione di prodotto intesa come monitoraggio dei prezzi e di ogni dato o informazione relativi ai prodotti concorrenti (sconti praticati, caratteristiche qualitative, modalità di commercializzazione ecc.)”. Il medesimo Accordo Nazionale Anasfim precisa, al riguardo, che tale profilo e quello del promoter,
“sono riconducibili a quei lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche” e ne ha, pertanto, confermato l'inquadramento sino a tutto l'anno 2015 al 7° livello con passaggio definitivo dal 1.1.2019 al 6° livello, al quale appartengono, appunto, secondo le identiche declaratorie dei CCNL Commercio e Terziario (Confcommercio e Confesercenti) “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”. Dalle testimonianze assunte in primo grado (riportate per intero nella sentenza appellata) è chiaramente emerso che il ricorrente, quale oltre a curare il caricamento degli scaffali dei punti Parte_4 vendita, l'allestimento delle eventuali isole promozionali, la rilevazione dei prezzi e delle promozioni in corso, si confrontava con il responsabile del punto vendita e, studiata insieme a lui la proposta d'ordine, fermi restando i limiti prestabiliti dalla concordava con lo stesso i quantitativi tenuto CP_2 conto dello storico delle vendite e nell'ottica della massimizzazione degli ordinativi.
Ciò risulta in modo univoco da tutte le deposizioni testimoniali, a partire da quella di Testimone_20 capo negozio del punto vendita OP di BE (“i piani promozionali venivano concordati in sede tra OP TR TA e e messa su carta la base promozionale, fermo che facevamo una CP_2 valutazione anche sulla base dello storico di vendita, il ricorrente quando veniva da me aveva questo storico, anche perché senza soprattutto sulle campagne più importanti come Natale e Pasqua non si pagina 14 di 20 poteva fare un ordine corretto… la proposta d'ordine era studiata insieme col ricorrente, si condivideva l'operato, come per es. nel caso in cui il prodotto fosse in volantino in prima pagina, caso in cui l'ordine doveva essere consistente, era una collaborazione tra noi due.”) e, a seguire, quelle del team leader dell'area TR TA, (il quale ha riferito che il “si Testimone_12 CP_1 occupava infine della proposta d'ordine; in questo caso un national account o un key account definiva col buyer dell'azienda committente il piano di assortimenti ovvero le referenze da trattare, i volantini che andavano svolti, e dove c'era l'attività di rifatturazione ovvero la consegna dei prodotti presso il punto vendita il sell out vi si recava per definire col direttore, il capo reparto o il capo settore, l'ordine da fare durante l'attività promozionale o per ordini continuativi la quantità di ordini; i prezzi erano quelli fissati dal cliente, mentre la quantità di ordini dipendeva dalla tipologia del prodotto; se era continuativo veniva definito sulla base dello spazio fisico a scaffale, nel caso di un volantino veniva definito sulla base della specificità del prodotto e si negoziava sulla base della storicità di vendita del prodotto stesso; l'omaggio eventuale poteva essere offerto ma solo sulla base di una mia autorizzazione;
il quantitativo d'ordine era inserito a sistema dal sell out specialist, io ne avevo visibilità ma non sindacavo la quantità inserita, fermo restando che da imput doveva essere un Part ordine uguale se non superiore allo storico” - i venivano premiati sulla base di un piano di incentivazione legato a dati qualitativi, ovvero i dati che inserivano nel tablet che componevano un calderone dei dati dei prodotti quanto a rotture di stock, quota spazio, numero facing splittati per CP_2 singola categoria, e venivano valutati per quote di mercato valutandosi la crescita di sul centro CP_2 Parte TA rispetto ai competitor, avendo riguardo all'area di competenza di ogni nel mio ruolo io Parte comunque come responsabile guidavo i che pure avevano la loro autonomia in determinati ambiti”), quelle degli altri colleghi ( “la proposta d'ordine a Parte_4 Testimone_3 seconda del punto vendita era fatta col capo reparto o direttore; capitava che fossero loro a dare Parte l'indicazione del quantitativo, oppure fosse il in base gli obiettivi a spingere per un certo Part quantitativo … come svolgeva la mia stessa attività nei termini che ho sopra descritto;
il CP_1 team leader nostro era il responsabile diretto, anche nel mio caso era non mi hai Tes_12 Tes_12 pressato ma mi garantiva una autonomia controllata, ci confrontavamo sui numeri e ci consigliava su come migliorare, lo vedevamo una volta al mese per un confronto fermo che ci sentivamo telefonicamente”, “ faceva il mio stesso lavoro, ovvero sell out specialist;
nel Testimone_10 CP_1 dettaglio abbiamo un certo numero di supermercati con l'obiettivo di fare andiamo nel CP_8 punto vendita, e verifichiamo che lo scaffale rispetti le indicazioni di esposizione di controlliamo CP_2 scadenze;
facciamo poi sul tablet una rilevazione di quanti prodotti sono presenti sullo scaffale, rileviamo prezzi e promozioni in corso;
ci occupiamo dei fuori banco, ovvero degli espositori in base alle promozioni cerchiamo di mettere fuori banco gli espositori per fare uscire prima il prodotto;
abbiamo dei supermercati in cui facciamo delle proposte d'ordine, nei casi in cui manda CP_2 direttamente la merce al supermercato, in altri casi sono i punti vendita che sparano direttamente le referenze;
nel caso in cui facciamo noi le proposte, le facciamo in base all'esperienza del supermercato, a volte in contraddittorio col direttore, fermo che vengono sempre validate da dipendenti … le nostre proposte d'ordine non passano per i nostri responsabili ma vanno CP_2 direttamente ai responsabili che possono modificare date e quantità di ordini”; CP_2 Tes_13
“io gestivo un panel di negozi nella zona di Rona e Provincia, parlavo coi direttori, capi
[...] reparto e responsabili e con loro facevo gli ordini per i bisogni del negozio … il sell in è l'attività che svolgevo io facendo gli ordini per farli arrivare al negozio, il sell out è l'attività finalizzata a pubblicizzare e vendere il prodotto, l'attività degli espositori per es. è attività di sell out, io mi occupavo principalmente di sell in e in parte di sell out;
non era di mia competenza la dinamica dei prezzi ma solo degli ordini, sapevamo in quali supermercati agire e con quali quantità, ai miei fini non era necessario sapere gli accordi commerciali a monte”) e quella del responsabile della forza CP_2 pagina 15 di 20 Part vendita GDO e del progetto appaltato a , (“il sell out specialist deve Pt_4 Testimone_4 massimizzare la visibilità del prodotto nel punto vendita, noi abbiamo individuato 12 attività, rilevamento prezzi, volantini, assortimenti, caricare lo scaffale, esporre gli espositori o extra display, controllare le scadenze dei prodotti e ruotarli, far sparare al punto vendita prodotti fuori stock, fare le proposte d'ordine dove devono essere fatte, creare spazio a scaffale e creare delle isole sul punto vendita quanto alle proposte d'ordine, la GDO ha sei punti di acquisto con cui i nostri key account concordano i prezzi, definendo piani promozionali, assortimenti, condizioni promozionali ed eventuali investimenti promozionali;
i clienti si dividono poi in quelli che ordinano nelle loro piattaforme e distribuiscono i prodotti nei loro punti vendita, e sono la maggioranza, e quelli per i quali facciamo la consegna diretta al singolo punto vendita e in questo caso la proposta è presa dal sell out specialist; gli ordini a piattaforma come detto erano prevalenti, in genere la consegna diretta riguarda il 30 massimo 40 %, si tratta principalmente degli ordini di Pasqua che ha ordini grossi e si focalizza nel mese di pre pasqua; questi carica la proposta d'ordine sul tablet, il sell out verifica se manca il prodotto nel negozio e se le rotazioni necessitano di una rotazione delle merce, di solito il buyer del punto vendita comunica le necessità e se c'è una buona relazione se ne occupa il sell out specialist, che carica l'ordine che prima della evasione viene verificato dal key account, il sell out non negozia prezzi o sconti ma concorda solo le quantità, che devono restare all'interno delle quantità da noi stabilite per ogni area; gli obiettivi dei sell out specialist sono legati a quote spazio, ovvero lo spazio a scaffale misurato col tablet per prodotto, e alle quote di mercato ovvero a quanto sell out il punto vendita fa rispetto ai competitor in base alla quantità di prodotto che esce dalla cassa rispetto alla quantità dell'anno precedente in relazione ai competitor …). Come già riscontrato dal Tribunale, dalle testimonianze è emerso, inoltre, che i per Parte_4 alcuni anni (e, segnatamente, per quanto emerge dalla deposizione del teste almeno sino alla Tes_3 metà del 2019), avevano avuto anche il compito fare le stime di fatturato per le zone agli stessi assegnate, distribuendo il valore stimato a livello di area dal loro responsabile territoriale tra i vari punti vendita delle zone agli stessi assegnate tramite la compilazione del file excel c.d. , previa Pt_5 individuazione, secondo la loro ponderata ed esperta valutazione previsionale, dei negozi che avrebbero potuto garantire il raggiungimento degli obiettivi auspicati (vd. dep. “c'è stato un periodo in Tes_12 cui ho dato ai sell out specialist il compito per le loro zone di fare le stime e compilare il relativo file, per alcuni anni, poi io ho riaccentrato l'attività gestendola direttamente;
il file ROFO è un forescat Part dove c'è l'esplosione di ogni singolo punto vendita con lo storico del fatturato mensile, e il doveva inserire per singolo punto vendita il valore che andava a creare in termini di fatturato, fermo che io davo una linea guida indicando la percentuale di crescita che fissavo come obiettivo”; così anche Part
assunto dal nel marzo del 2019: “il file ROFO è un file che riguarda le stime di fatturato di Tes_3 Part
io personalmente le feci da nei primi 3 o 4 mesi, poi non mi venne più richiesto, e nel primo CP_2 periodo mi basavo sullo storico e il team leader ci dava la percentuale di crescita da inserire sul file” e
“il file è il file che ci mandava di cui ho detto, con indicazione del panel dei Tes_13 Pt_5 Tes_12 supermercati e il totale da raggiungere a fine anno, io poi inserivo per ogni negozio il fatturato che avrei potuto raggiungere a fine anno, come detto in base anche alle dimensioni del supermercato, la scelta di dove andare a creare il fatturato era lasciata sempre a me”). E', pertanto, indubbio che, come già accertato dal primo giudice, le prestazioni lavorative eseguite nel corso del rapporto di lavoro dal si sono connotate per lo svolgimento, in misura significativa e CP_1 qualificante, di mansioni di concetto “in cui la conoscenza ed esperienza del assume Parte_4 un ruolo di innegabile rilevanza non certamente confinabile all'interno della mera attività di merchandising” e, in quanto tali, come già statuito da questa Corte d'Appello con sentenza n. 219/2022 Part (Est. Pres. Ravazzoni) in precedente vertenza promossa da altro SOS di , sono da Per_1 Tes_13 ricondurre al III livello del CCNL Commercio e Terziario, al quale appartengono, appunto, i lavoratori pagina 16 di 20 che “svolgono mansioni di concetto, o prevalentemente tali, che richiedono particolari conoscenze tecniche e un'adeguata esperienza”. La correttezza di tale inquadramento, riconosciuta dal primo giudice, merita, pertanto, di essere confermata, dovendosi, nel contempo, escludere la sussistenza, nel caso esaminato, dei presupposti per il riconoscimento del II livello (rivendicato dal nel suo appello incidentale). CP_1 Secondo la relativa declaratoria, “appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”. Nella sentenza appellata il rigetto della domanda al riguardo svolta dal lavoratore è stato motivato, da un lato, in ragione della pacifica assenza, in capo al di funzioni di coordinamento e controllo CP_1 e, dall'altro, per non aver svolto lo stesso attività con carattere di creatività, tale non essendo quella di allestimento delle isole promozionali, in quanto non connotata da un contenuto qualitativo di tale rilevanza da giustificare l'invocato livello. Nel proprio motivo d'appello, lamenta che il Tribunale non avrebbe considerato che per CP_1
l'attribuzione del II livello è sufficiente che il lavoratore di concetto svolga compiti operativamente autonomi, anche in difetto di funzioni di coordinamento e controllo, mentre nel III livello l'autonomia operativa è richiesta solo per i lavoratori specializzati provetti e non anche per i lavoratori di concetto. Ribadisce, quindi, di aver lavorato nel quotidiano in condizioni di autonomia operativa sia quanto all'organizzazione del lavoro che quanto alla gestione dei punti vendita e delle relazioni all'interno degli stessi, essendo stato sottoposto solamente a un monitoraggio dell'attività svolta da parte del responsabile di area in relazione agli obiettivi di fatturato e alle quote di mercato.
La doglianza non coglie nel segno, in quanto l'autonomia operativa che qualifica il II livello è riferita ai compiti, ossia alle mansioni di concetto svolte dal lavoratore e non alle loro modalità di svolgimento. La libertà di cui il ricorrente godeva nell'organizzazione del lavoro e l'assenza di controlli quotidiani da parte della datrice di lavoro sul suo operato non valgono, infatti, nel caso di specie, a qualificare i compiti allo stesso assegnati, quale lavoratore di concetto, come operativamente autonomi, risultando la sua attività comunque vincolata -anche dal punto di vista operativo e salvi gli apprezzabili, ma pur sempre circoscritti, margini di discrezionalità nella contrattazione dei quantitativi delle proposte d'ordine (comunque subordinate alla convalida della committente e da concertare nel rispetto CP_2 degli storici di vendita, non potendo attestarsi al di sotto degli stessi)- dalle stringenti direttive risultanti Part dagli accordi commerciali tra e e tra quest'ultima e la GDO. CP_2 Merita, invece, di essere accolto il secondo motivo d'appello articolato dal in via incidentale in CP_1 ordine al mancato riconoscimento delle somme dallo stesso richieste, quale lavoratore itinerante, a titolo di diaria ridotta.
Nel corso del rapporto di lavoro, la infatti, nulla ha mai corrisposto al a tale titolo, Parte_1 CP_1 in quanto, nel contratto individuale di lavoro, al punto 6, era stato previsto che, stante l'itinerarietà della prestazione, l'indicazione, quale sede di lavoro, dell'area di Perugia e Provincia era meramente indicativa e che la circostanza escludeva l'applicabilità di qualsivoglia indennità di trasferta. Tale clausola negoziale, tuttavia, come denunciato dal integra una deroga in peius a quanto CP_1 previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e, come tale, è priva di effetti.
Entrambi i CCNL del Terziario (art. 179, già art. 160, CCNL Commercio Confcommercio e art. 167
Commercio Confesercenti), nel disciplinare il trattamento economico del personale in missione temporanea fuori della propria residenza, dopo aver previsto che, fatta eccezione per gli operatori di vendita (categoria alla quale il pacificamente non appartiene), allo stesso compete, oltre al CP_1 rimborso delle spese, “una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo”, pagina 17 di 20 dispone che “Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.” e conclude stabilendo che “Analogicamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali”. Con l'evidenziata norma di chiusura la contrattazione collettiva nazionale estende, quindi, esplicitamente in via analogica il regime della diaria ridotta, previsto per le missioni (ossia per gli spostamenti temporanei) di durata superiore al mese a tutti i casi in cui “le attribuzioni” ossia le mansioni ordinariamente assegnate al lavoratore “comportino viaggi abituali”, ipotesi in cui tipicamente rientrano le prestazioni di carattere itinerante assegnate per contratto al CP_1 Ritiene la Corte che l'interpretazione restrittiva fatta propria dal giudice di primo grado, secondo cui la disposizione in commento, in quanto dettata in tema di missioni (ossia di spostamenti meramente temporanei dalla sede) non potrebbe essere estesa analogicamente alla fattispecie esaminata, in cui lo spostamento non si configura come temporaneo, non avendo il lavoratore una sede di lavoro fissa, ma essendo appunto, in ragione delle mansioni assegnate, un lavoratore itinerante, non possa essere condivisa, in quanto la disposizione contrattuale esaminata riconduce espressamente l'applicazione analogica dell'istituto della diaria ridotta alle “attribuzioni” del lavoratore, tali da comportare viaggi abituali (c.d. trasfertisti), senza respingerne la portata al concetto di missione (nella quale lo spostamento è caratterizzato da occasionalità e temporaneità).
In parziale riforma della sentenza di primo grado, va, pertanto, accertato il diritto del al CP_1 pagamento della diaria nella misura del 10% della retribuzione, mentre resta fermo l'importo di euro
58.248,87, liquidato in sentenza a titolo di differenze retributive, essendo nello stesso già compresa, oltre alla somma di euro 39.051,96 relativa alle differenze retributive derivanti dal riconoscimento del III livello, anche quella di euro 19.196,01 richiesta da a titolo d'indennità di trasferstimo. Ne CP_1 Part risulta, nel contempo, superato l'errore materiale al riguardo evidenziato dalla e dalla al CP_2 quale, accertata l'esistenza di entrambe le voci di credito, non segue alcuna rettifica. Le altre censure sul quantum mosse da nel ricorso in appello non meritano di essere accolte Parte_1 né di essere approfondite mediante la CTU contabile dalla stessa sollecitata.
Nella memoria difensiva depositata in primo grado l'odierna appellante, infatti, si era limitata a contestazioni del tutto generiche, avendo eccepito che i conteggi del ricorrente erano stati elaborati sulla base del CCNL Commercio Confcommercio in luogo che sulla base del CCNL Commercio
Confesercenti, senza, tuttavia, produrre conteggi alternativi. Ferma l'inammissibilità delle contestazioni così mosse, genericità non emendabile in fase d'appello, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza appellata, il rapporto di lavoro per cui è causa sia stato regolato dal CCNL Commercio Confcommercio, con conseguente infondatezza anche nel merito delle prospettate censure. Va al riguardo osservato, con riferimento al motivo d'appello formulato in via incidentale dal CP_1 che il giudice di primo grado, pur avendo ritenuto la questione sostanzialmente irrilevante, sia nella motivazione che nel dispositivo ha statuito per l'applicabilità alla fattispecie del CCNL Confesercenti sulla base del richiamo contenuto nel contratto individuale agli accordi Anasfim di secondo livello. La questione sorge in quanto nel contratto individuale di lavoro è richiamato il CCNL Commercio e
Terziario senza ulteriori specificazioni ossia senza chiarire espressamente se il riferimento sia al CCNL
Confcommercio o al CCNL Confesercenti. Ciò premesso, nell'ambiguità del testo contrattuale, per la determinazione della comune intenzione delle parti è qui fondamentale far riferimento al loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto ex art. 1362, comma 2, c.c.. Dai cedolini paga -che, secondo quanto prospettato dalla difesa del e non contestato in modo CP_1 specifico dalla controparte, fanno riferimento ai minimi retributivi del CCNL Confcommercio – emerge un decisivo elemento chiarificatore, risultando dagli stessi che, quanto all'assistenza sanitaria, pagina 18 di 20 il trattamento applicato è stato quello del Fondo Est, disciplinato dall'art. 104 del CCNL
Confcommercio e proprio di tale sistema contrattuale. Quanto al richiamo, contenuto nel contratto individuale di lavoro, all'Accordo Nazionale Anasfim, lo stesso risulta funzionale all'inquadramento e non è un elemento dirimente ai fini dell'individuazione del CCNL applicato.
Infatti, in presenza del medesimo richiamo all'Accordo Nazionale Anasfim, riscontrabile anche nel Part contratto individuale di collega di lavoro del (doc. 58), in quel caso la aveva Tes_13 CP_1 espressamente indicato come applicabile al rapporto di lavoro il CCNL Confcommercio. Ne risulta inconfutabilmente dimostrato che il richiamo all'Accordo Nazionale Anasfim, assunto dal primo giudice quale elemento decisivo per l'individuazione del CCNL applicabile, tale non è, là dove la concorrente applicazione dei relativi accordi di secondo livello (invocati dalla a supporto Parte_1 del livello attribuito al quale merchandiser) non è stata dalla stessa C2C ritenuta affatto CP_1 incompatibile con l'applicazione del CCNL Commercio Confcommercio, né può essere assunto da solo quale elemento chiarificatore ai fini dell'individuazione del CCNL da applicare (dovendosi presumere, per coerenza, che l'odierna appellante applicasse a tutto il personale la contrattazione collettiva nazionale del sistema Confcommercio).
Disatteso ogni rilievo sui conteggi, incluso quello relativo alla detrazione dal dovuto, determinato al lordo delle trattenute fiscali, il lordo fiscale percepito, attesa la necessaria omogeneità delle poste contabili da considerare nella quantificazione dei crediti, la sentenza di primo grado va, pertanto, parzialmente riformata anche nella parte in cui ha accertato l'applicabilità al rapporto di lavoro del CCNL Confesercenti in luogo del CCNL Confcommercio. La sentenza è, invece, da confermare nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione, riproposta dalla quale primo motivo d'appello. Parte_1
Il Tribunale si è, infatti, attenuto ai principi di diritto al riguardo, da ultimo, enunciati dalla Cassazione, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lg. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246/2022: così anche Cass. n. 30957/2022 e le successive conformi).
* Quanto, infine, alle spese processuali, l'esito complessivo della lite, connotato da una parziale reciproca soccombenza, giustifica ex art. 92, comma 2, c.p.c. la compensazione per un terzo delle spese processuali del doppio grado, che, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, si liquidano in complessivi € 12.000,00, di cui € 7.000,00 per il primo grado (nel quale è stata svolta attività istruttoria) ed € 5.000,00 per l'appello (nel quale tale fase è, invece, mancata). Segue, quindi, nel dispositivo la condanna di e di in solido tra Parte_1 Controparte_2 loro, a rifondere a prevalentemente vittorioso, i residui due terzi, pari a € 8.000,00 per CP_1 compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 ed agli oneri di legge.
PQM
- in parziale riforma della sentenza n. 1172/2024 del Tribunale di Milano, accerta e dichiara l'applicazione al rapporto lavorativo per cui è causa del CCNL Commercio Confcommercio e il diritto del sig. al pagamento dell'indennità di trasferta nella misura del 10% della CP_1 retribuzione;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
pagina 19 di 20 - compensa per un terzo le spese del doppio grado e condanna e Parte_1 [...] in solido tra loro, a rifondere a i residui due terzi, liquidati Controparte_2 CP_1 nell'importo di € 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 ed agli oneri di legge.
Milano, 27/11/2024
In Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Silvia Marina Ravazzoni
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere all'udienza del 27/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. - P. IVA è ), con il patrocinio degli avv.ti Francesco Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Antonio La Badessa, Mara Russo e Giacomo Bertelli e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Mascheroni, 31,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabio Giuseppe CP_1 C.F._1 D'Ottavio e domicilio eletto presso il suo studio di Roma, via Luigi Ronzoni, 46,
*
(C.F. – P. IVA ), con il patrocinio degli avv.ti Matteo Controparte_2 P.IVA_3
Fusillo, Livia Saporito, Chiara Palombi e Stefania Radoccia e domicilio eletto presso il loro studio di
Roma, via Aurora, 43,
-appellati e appellanti incidentali- CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia codesta Corte di Appello, in riforma della sentenza reclamata, con riferimento ai capi specificamente impugnati con il presente atto,
1. In via preliminare: Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione – quand'anche parziale - dei crediti contributivi e retributivi riconosciuti al sig. stante quanto esposto;
CP_1
2. In via principale: Riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 1172/2024 e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte dal sig. nel giudizio di primo CP_1 grado perché infondate e/o non provate, assolvendosi l'odierna Appellante da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti.
3. In via subordinata: In caso di denegata e non creduta conferma della sentenza n. 1172 dell'11 marzo 2024 in tema di accertamento del diritto del ricorrente all'inquadramento nel terzo livello del
pagina 1 di 20 CCNL applicato al rapporto di lavoro, condannare conseguentemente l'odierna scrivente – in solido con la – a riconoscere al sig. la somma complessiva pari ad euro 25.717,02 a CP_3 CP_1 titolo di differenze retributive e di euro 947,9 a titolo di TFR per effetto in ogni caso dell'erroneità della sentenza di prime cure circa i conteggi avversari e dell'erronea inclusione dell'indennità di trasferta nel quantum dovuto.
4. In ogni caso, disporre la sospensione della sentenza del primo grado ex art. 283 c.p.c. per i motivi addotti.
5. In ogni caso, con il favore di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi del presente giudizio. In via istruttoria: Senza accettare alcuna inversione dell'onere ove non competa, si chiede di essere ammessi a prova diretta sui capitoli di cui in narrativa, da intendersi qui ritrascritti, preceduti dall'espressione “è vero che”, nonché a prova diretta e contraria sui capitoli di prova avversari ove ammessi e ritenuti ammissibili e rilevanti, anche con i medesimi testi indicati dall'Appellato. Occorrendo, si chiede ammettersi interrogatorio formale dell'Appellato sulle circostanze articolate nella narrativa in fatto che devono intendersi preceduti dalle parole “vero che” ed in particolare sul contenuto delle circostanze di cui ai capitoli in narrativa 1 – 87.
Si indicano quali testi, sia a prova diretta che contraria, i Sig.ri:
- ; Testimone_1
- ; Testimone_2
- ; Testimone_3
- Testimone_4
- Testimone_5
- ; Tes_6
- ; Testimone_7
- Testimone_8
- Testimone_9
- Testimone_10
- Testimone_11 con riserva di indicarne in seguito i corretti indirizzi. Inoltre, si chiede che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., venga ordinato al sig. di produrre copia dei CP_1 documenti di natura previdenziale e/o fiscale (es. dichiarazioni dei redditi ai fini del calcolo di diverse imposte e tasse). Inoltre, si chiede che, occorrendo, venga disposta CTU contabile.”. Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita 1 - rigettare l'appello proposto da Parte_1
2 - rigettare l'appello incidentale proposto da Controparte_2
3 - accogliere l'appello incidentale proposto dal sig. e per l'effetto, in riforma della CP_1 sentenza n. 1172/2024 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, 3a) accertare il diritto del sig. all'inquadramento nel secondo livello del CCNL applicato al CP_1 rapporto di lavoro;
3b) accertare il diritto del sig. al pagamento dell'indennità di trasfertismo nella misura del CP_1
10% della retribuzione in ragione del livello di inquadramento riconosciuto o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
3c) conseguentemente, in caso di riconoscimento del secondo livello, condannare entrambe le società convenute, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive che si quantificano in euro
pagina 2 di 20 82.402,32 (di cui 21.234,77 a titolo di indennità di trasfertismo) ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo;
3d) in caso di conferma del terzo livello inquadramento già riconosciuto in primo grado, condannare entrambe le società convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 19.196,91 a titolo di indennità di trasfertismo, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo;
4 – con vittoria di spese, compenso professionale, iva e cpa, anche con riferimento alla domanda Part cautelare proposta da . In via istruttoria Ove la Corte adita ritenesse opportuno ulteriormente istruire la causa, si chiede l'ammissione della prova testimoniale su tutte le circostanze esposte nella parte in fatto del ricorso di primo grado, riproposte retro riportate nel paragrafo II. Fatto, depurate da ogni elemento valutativo e preceduti dalla locuzione “vero che”. Inoltre, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria rispetto ai capitoli di prova della memoria difensiva delle controparti eventualmente ammessi.
Si indicano in qualità di testimoni, sia a prova diretta che a prova contraria, i signori:
- domiciliato presso la sede di Testimone_12 CP_4
- residente in [...], Corso Piave n. 31; Testimone_13
- , residente in [...]; CP_5
- residente Civitanova Marche (MC); Testimone_14
- ; Testimone_15
- ; Testimone_16
- Tes_17
- ; Testimone_18
- ; Testimone_19
- c/o OP BE;
Testimone_20
- c/o OP Assisi;
Testimone_21
- c/o Oasi Perugia;
Tes_22
- Pam San Marco Perugia;
Testimone_23
- c/o OP Ellera;
Testimone_24
- c/o Pam strada;
Testimone_25
- c/o OP Gubbio.”. Tes_26
Per Controparte_2
“Che l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione voglia in accoglimento del presente appello incidentale e in riforma parziale della sentenza impugnata, voglia:
- In via principale: Dichiarare l'integrale rigetto delle domande avversarie proposte in primo grado in quanto inammissibili, infondate sia in fatto che in diritto;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di totale accoglimento delle domande avversarie, si chiede di rideterminare la cifra a cui sono state condannate le convenute, sottraendo l'ammontare relativo all'indennità di trasferta non dovuta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
* * * In via istruttoria, si reiterano tutte le istanze istruttorie già formulate nell'ambito del giudizio di primo grado ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo;
4 – con vittoria di spese, compenso professionale, iva e cpa, anche con riferimento alla domanda Part cautelare proposta da .”. pagina 3 di 20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/7/2023, ha convenuto, innanzi al Tribunale di CP_1
Milano, in funzione di giudice del lavoro, la ex datrice di lavoro e la committente Parte_1 [...]
quale obbligata in solido, chiedendo di accertare il suo diritto all'inquadramento nel Controparte_2 secondo livello o, in subordine, nel terzo livello del CCNL Commercio e Terziario e di condannare entrambe le società convenute, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive conseguenti, quantificate in complessivi euro 82.402,32, oltre che al pagamento dell'indennità di trasferta prevista dal CCNL di settore sul presupposto di aver svolto una mansione itinerante.
A supporto delle domande il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto da in data 13 aprile 2015, con inquadramento nel sesto livello (poi Pt_1 elevato al quinto livello) CCNL Commercio e qualifica di merchandiser, rapporto lavorativo cessato per dimissioni volontarie in data 15 ottobre 2022;
- di avere lavorato nell'ambito dell'appalto commissionato da (che aveva Controparte_2 Part affidato a il servizio di allestimento di spazi all'interno dei punti vendita della grande distribuzione, offerta di degustazione di propri prodotti, distribuzione campioni omaggio, manutenzione scaffali e attività accessorie) svolgendo mansioni di natura commerciale, che avrebbero dovuto comportare il riconoscimento di un superiore livello di inquadramento (il secondo o, in subordine, il terzo).
Entrambe le società convenute, ritualmente costituitesi in giudizio, hanno resistito al ricorso, concludendo per il suo rigetto. In particolare, ha eccepito che il ricorrente aveva erroneamente indicato come applicabile al Pt_1 rapporto lavorativo il CCNL Commercio e Terziario Confcommercio in luogo del CCNL Commercio e
Terziario Confesercenti, in assunto prescelto in virtù dell'espresso richiamo contenuto nella lettera di assunzione agli accordi di secondo livello del 7/12/2012 e del 23/5/2013 sottoscritti da e CP_6
e Anasfim, che a questo secondo CCNL erano riconducibili. CP_7
In base a tali accordi, le mansioni del merchandiser potevano essere inquadrate nel settimo livello
CCNL Commercio, rendendo quindi -secondo la tesi prospettata dalla società- legittimo l'inquadramento del ricorrente prima al 6° e poi al 5° livello, posto che la contrattazione di secondo livello ne aveva autorizzato il possibile inquadramento all'inferiore livello 7° (In base a tali accordi, le mansioni del merchandiser possono essere inquadrate nel settimo livello CCNL Commercio;
la mansione è quella di colui che si occupa dell'allestimento dei banchi di vendita curando di presentare il prodotto nel modo più efficace per attirare l'attenzione del potenziale acquirente anche con l'ausilio di materiale pubblicitario o di supporto, della gestione del rifornimento della merce e delle ordinazioni al fine di evitare l'esaurimento temporaneo delle giacenze nel magazzino e di altre attività complementari, quale ad es. la rilevazione di prodotto intesa come monitoraggio dei prezzi e di ogni dato o informazione relativi ai prodotti concorrenti (sconti pratici, caratteristiche qualitative, modalità di commercializzazione ecc.) nonché dell'inventarista che si occupa della verifica numerica dei prodotti presenti sugli scaffali alla chiusura dell'esercizio in determinate scadenze e la cui attività è funzionale per la gestione dei ricarichi della merce in magazzino).
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con l'escussione dei testimoni, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (Dott. Perillo), con sentenza n. 1172/24, pubblicata l'11/3/2024, ha così deciso: “in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di
all'inquadramento al terzo livello CCNL Commercio Confesercenti per tutta la CP_1 durata del rapporto di lavoro con;
per l'effetto condanna e Pt_1 Pt_1 Parte_2
, in solido tra loro, a corrispondere a a titolo di differenze retributive
[...] CP_1 maturate la somma complessiva di euro 58.248,87, oltre interessi e rivalutazione dalle singole Part scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna pagina 4 di 20 Part e , in solido tra loro, a rimborsare a le spese di Parte_2 CP_1 lite che liquida in complessivi euro 6.699,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”. In particolare, il giudice di prime cure, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, ha superato Part preliminarmente la questione sollevata da in ordine al CCNL applicabile (in tesi Commercio e
Terziario Confesercenti e non, come indicato dal ricorrente, Confcommercio), avendo ritenuto che la corretta individuazione di quale tra i due fosse il contratto collettivo da applicare era questione del tutto priva di rilevanza ai fini del decidere, in quanto, da un semplice raffronto, i livelli e le declaratorie contrattuali di entrambi i contratti collettivi in commento erano, sia nella loro definizione generale che in relazione ai profili professionali, assolutamente identici. Secondo il Tribunale, pertanto, “nonostante l'erronea indicazione del ricorrente del CCNL applicabile al rapporto”, la domanda poteva, comunque, essere apprezzata. Ciò premesso, nel merito, il primo giudice, riportate integralmente le deposizioni testimoniali e le declaratorie contrattuali dei livelli a raffronto, ha accolto il ricorso limitatamente alle domande relative all'inquadramento superiore, avendo ritenuto accertata, sulla base delle emergenze dell'istruttoria, la riconducibilità delle mansioni in concreto svolte dal ricorrente al III livello, in quanto era emerso che lo stesso aveva svolto attività ulteriori e diverse rispetto a quelle del merchandiser secondo la definizione
Anasfim che la società datrice di lavoro pretendeva di applicare al rapporto: “È, tuttavia, altresì emerso che il ricorrente, al pari degli altri sell out specialist (SOS), avesse un ruolo attivo anche in relazione alle proposte d'ordine dei singoli punti vendita…..Nondimeno, dall'istruttoria è altresì emerso che il ruolo del sell out specialist rispetto agli ordini del singolo punto vendita non si limitasse alla sola registrazione delle richieste del buyer del supermercato.
Difatti, vi era comunque un confronto con il responsabile del negozio per valutare la consistenza degli ordini, anche avendo a riguardo allo storico di vendita, con particolare riguardo alle campagne promozionali di Natale e Pasqua.
Fermo restando che i quantitativi di ordinativo erano pur sempre all'interno del perimetro fissato dalla committente non è revocabile in dubbio il possesso in capo al lavoratore di un apprezzabile CP_2 margine di contrattazione sui quantitativi, evidentemente nell'ottica di aumentarli e per l'effetto incrementare le vendite, soddisfacendo comunque le esigenze del cliente…. Ebbene, l'attività in commento, ad avviso del giudicante, è innegabilmente riconducibile a mansioni di concetto, in cui la conoscenza ed esperienza del sell out specialist assume un ruolo di innegabile rilevanza non certamente confinabile all'interno della mera attività di merchandising…..D'altra parte, dall'istruttoria Part è altresì emerso che al veniva richiesto anche un contributo attivo per l'incremento di fatturato che, per quanto fissato a monte dai suoi responsabili territoriali, veniva poi distribuito, in relazione Part alla percentuale di incremento necessaria per il suo raggiungimento, da ogni singolo il quale, quindi, era chiamato ad una valutazione finalizzata ad individuare quali punti vendita potessero garantire l'incremento auspicato…”. Il Tribunale ha concluso, pertanto, accertando il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel superiore terzo livello, domanda fondata sulla natura delle mansioni non già meramente pratiche, ma anche di concetto richieste dalla declaratoria, con conseguente condanna delle due società, in solido tra loro, al pagamento delle dovute differenze retributive, quantificate nella misura di euro 58.248,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ha rigettato, per contro, la richiesta di inquadramento al secondo livello, non essendo stato provato lo svolgimento di funzioni di coordinamento e controllo, nonché la domanda relativa al pagamento dell'indennità di trasferta, in quanto il contratto di assunzione del ricorrente prevedeva che “stante la natura itinerante della prestazione” gli sarebbe stata “assegnata la zona di Perugia e provincia con espressa esclusione di qualsivoglia indennità di trasferta”, mentre l'art. 167 CCNL Commercio pagina 5 di 20 Confesercenti in tema di viaggiatori abituali, contrariamente a quanto richiesto dal secondo il CP_1 primo giudice, non poteva essere applicato per analogia al di fuori delle ipotesi delle missioni (caratterizzate da un allontanamento solo temporaneo dalla sede, là dove, al contrario, il ricorrente era un lavoratore itinerante).
*
con ricorso depositato in data 16.5.2024 ha proposto appello avverso la sentenza, Parte_1 chiedendone la riforma, in quanto, in assunto, gravemente carente, a suo dire, sotto il profilo della coerenza e della logicità giuridica, contraddittoria in riferimento all'esame e alla valutazione delle risultanze dell'istruttoria testimoniale e mancante sotto il profilo della motivazione. L'impugnazione riguarda, in particolare, le parti in cui il Giudice di primo grado:
- ha ritenuto che l'istruttoria svolta avesse confermato lo svolgimento da parte del di CP_1 mansioni travalicanti quelle del c.d. merchandiser, tali da essere ricondotte al livello III del CCNL di categoria;
- ha ritenuto dimostrato che l'attività di vendita non fosse stata del tutto marginale rispetto a quella promozionale per il fatto che i sell out specialist ricevevano degli obbiettivi da raggiungere (il c.d. file ROFO) e venivano monitorati ed eventualmente premiati in relazione a quanto realizzato;
- ha recepito, senza neppure disporre CTU contabile, i conteggi proposti nel ricorso del CP_1 nonostante gli stessi fossero stati dalla stessa integralmente contestati sin dal primo grado di giudizio.
Parte appellante lamenta poi che, se, da un lato, correttamente il primo giudice aveva escluso il diritto del all'indennità di trasferta, dall'altro, tuttavia, aveva erroneamente condannato le ET CP_1 convenute a corrispondergli la somma di euro 58.248,87 a titolo di differenze retributive, che secondo gli stessi conteggi avversari (cfr. doc. 62 ricorso avversario), includevano anche la predetta indennità.
Nello specifico, reiterando le contestazioni ed eccezioni già prospettate nel precedente grado di giudizio, C2C articola, quindi, i motivi d'appello di seguito sintetizzati.
• Erroneità della sentenza in merito al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione parziale Con il primo motivo, in via preliminare, insiste nell'eccezione di prescrizione con riguardo a tutti i diritti azionati e relativi ad asserite differenze retributive antecedenti al 15 marzo 2018, evidenziando, a tal fine, che la prescrizione è stata interrotta, per la prima volta con la lettera di messa in mora del 15 marzo 2023, sicché tutti i crediti maturati oltre cinque anni prima si sono prescritti ex art. 2948 c.c..
• Erroneità della sentenza in merito al diverso inquadramento dell'appellata e delle differenze retributive riconosciute
Con il secondo motivo d'appello impugna la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del al terzo livello di inquadramento, al quale appartengono i lavoratori che svolgono “mansioni di CP_1 concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti” agendo “in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”. Ribadisce che il lavoratore odierno appellato non aveva alcuna autonomia operativa nell'ambito di mansioni che comportavano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza.
Come, infatti, ripetutamente evidenziato dai testimoni escussi, lo stesso svolgeva la propria prestazione lavorativa agendo secondo le direttive – oltretutto stringenti – dei dirigenti e superiori gerarchici di Part
e nel perimetro commerciale già definito da CP_2
pagina 6 di 20 L'espletata istruttoria, secondo l'appellante, avrebbe confermato la correttezza dell'inquadramento del lavoratore al “6° livello del CCNL del Commercio e del Terziario” con qualifica di merchandiser (Addetto controllo attività di merchandising) - in conformità con quanto disposto dall'Accordo
Anasfim, la cui validità non era stata messa in discussione dal giudice del merito.
Il predetto accordo, validamente operante e applicabile al contratto di lavoro del prevedeva CP_1 espressamente, al punto A) delle pattuizioni, che le mansioni affidate al potevano essere CP_8 inquadrate persino nella declaratoria prevista dal 7° livello CCNL Commercio Confesercenti (e quindi in un livello inferiore rispetto al livello riconosciuto). Nello specifico riporta il contenuto dell'accordo che espressamente statuiva che “...anche con compiti di coordinamento o di esercizio promiscuo delle mansioni di ciascun profilo, trovino collocazione al 7° livello del Ccnl e che l'eventuale mutamento di mansioni dovuto a un profilo all'altro non configuri violazione dell'art. 2103 c.c., essendo tutte le mansioni indicate nel punto 2 della premessa considerate equivalenti tra loro”. Rileva, inoltre, che l'attività del “ era espressamente definita dallo stesso accordo, che CP_8 descriveva tale mansione come quella di colui “che si occupa dell'allestimento dei banchi di vendita curando di presentare il prodotto nel modo più efficace per attirare l'attenzione del potenziale acquirente anche con l'ausilio di materiale pubblicitario o di supporto, della gestione del rifornimento della merce e delle ordinazioni al fine di evitare l'esaurimento temporaneo delle giacenze nel magazzino e di altre attività complementari, quale ad es. la rilevazione di prodotto intesa come monitoraggio dei prezzi e di ogni dato o informazione relativi ai prodotti concorrenti (sconti pratici, caratteristiche qualitative, modalità di commercializzazione ecc.) nonché dell'inventarista che si occupa della verifica numerica dei prodotti presenti sugli scaffali alla chiusura dell'esercizio in determinate scadenze e la cui attività è funzionale per la gestione dei ricarichi della merce in magazzino (…)” . Ribatte quindi che, come già evidenziato nel ricorso di primo grado, nel corso del suo rapporto con la Part
, l'odierno appellato si era occupato:
- del c.d. recupero distributivo;
- dell'aumento e dell'ottimizzazione dello spazio a scaffale dei prodotti e del rifacimento del CP_2 display (ossia la cura dell'esposizione dei prodotti sugli scaffali); CP_2
- di curare l'attività di c.d. massimizzazione del piano di promozione con la negoziazione extra display (ossia la cura dell'esposizione di singoli stand dedicati a prodotti ed “esterni” agli scaffali ove CP_2 sono esposti anche i prodotti di tutte le altre aziende produttrici);
- del posizionamento degli espositori della merce vuoti;
CP_2
- della sollecitazione all'invio di prodotti presso il punto vendita;
-dell'attività promozionale dei prodotti mediante l'utilizzo di omaggi per la clientela CP_2
Anche i testi escussi sul punto non avevano specificato nulla in merito al fatto che il avesse CP_1 svolto mansioni tali da comportare particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, agendo in condizioni di autonomia operativa (con richiamo, in particolare, alle dichiarazioni dei testi Tes_12
e . Tes_3 Tes_20 Part Ne sarebbe, al contrario, emerso che, per tutta la durata del rapporto lavorativo con , il si CP_1 era limitato a svolgere compiti di visual merchandiser, non essendogli nei fatti mai stato assegnato alcun compito operativo di vendita, ma la sola promozione del prodotto la cui vendita vera e CP_2 propria era poi affidata a soggetto terzo. Tale ruolo, nell'ottica del gravame, rientrava esclusivamente nell'area definibile di “Marketing”, settore strutturalmente differente e distaccato rispetto a quello di
“Sales” (vendita). Part Anche volendo ammettere che nell'arco dell'attività lavorativa espletata per la dal lo CP_1 stesso avesse effettivamente svolto attività ulteriore rispetto a quella tipica del visual merchandiser, pagina 7 di 20 come ad esempio la presa d'ordine, parte appellante sostiene che tali attività erano assolutamente marginali dal momento che le prese d'ordine venivano effettuate solo per un ridotto numero dei punti vendita (30 punti vendita su 80/90) e prevalentemente in due soli periodi dell'anno, coincidenti con le festività di Pasqua e Natale. Sul punto richiama giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., 8 febbraio 2021, n. 2969) la quale stabiliva che: “In caso di mansioni promiscue, … la prevalenza
- a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”. Denuncia, quindi, il mancato, rispetto da parte del primo giudice, del suddetto principio, dal momento che dall'istruttoria testimoniale sarebbe, comunque, emersa la chiara prevalenza delle mansioni di visual merchandiser rispetto a quelle asseritamente svolte nell'ambito della vendita dei prodotti CP_2 Part
impugna, nel contempo, anche il capo della sentenza di prima cure che ne ha disposto la condanna, in solido con al pagamento delle spese legali, liquidate in complessivi euro 6.699,00, CP_2 oltre spese generali e accessori di legge (con distrazione in favore del procuratore antistatario), lamentando che il Tribunale aveva omesso di considerare, nella quantificazione delle spese di lite, la mancata disponibilità del lavoratore ad aderire all'indicazione conciliativa data dal giudice in occasione della prima udienza (contemplante il pagamento in favore del lavoratore della somma di euro 7.000,00, oltre ad un concorso spese), ipotesi alla quale la stessa aveva, invece, aderito, nonché la complessità della prova fornita in giudizio e l'accoglimento solo parziale della domanda avversaria (era stata, infatti, respinta di fatto la domanda di rivendicazione del secondo livello e quella attinente alle trasferte). Part Per tale ragione, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento integrale del presente Appello, chiede -quantomeno- di ridurre le spese legali liquidate in favore del CP_1
• Conteggi avversari Con l'ultimo motivo di appello C2C impugna la sentenza anche in riferimento alla quantificazione delle differenze retributive. Parte appellante denuncia, infatti, che il primo giudice aveva aderito ai conteggi prodotti dall'odierno appellato, avendo omesso, in sentenza, qualsiasi valutazione critica in merito alla richiesta di consulenza tecnica dalla stessa richiesta. Part
lamenta l'erroneità dei conteggi di controparte, dal momento che negli stessi veniva indicato, quale importo “percepito” dal l'imponibile fiscale riportato sulle CU messe a disposizione CP_1 Part dell'ex dipendente dalla ET . Tale approccio di conteggio, denuncia parte appellante, non era tuttavia corretto poiché la predetta base di partenza di calcolo utilizzata non rappresentava affatto quanto concretamente percepito a titolo di retribuzione dal lavoratore. Rappresentava invero il risultato di un'operazione contabile tra la retribuzione percepita mese per mese a cui veniva sottratto l'importo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore stesso.
Parte appellante -pur nel pieno convincimento del corretto inquadramento contrattuale del Cozzari ratione temporis, al 5° e 6° livello del CCNL Terziario- riporta in allegato (all. D) i riconteggi dalla stessa effettuati, che, anche qualora lo stesso dovesse essere inquadrato nel III livello, porterebbero ad una cifra diversa da quella riconosciuta dal primo giudice e chiede, quindi, in subordine, di rideterminare il dovuto nell'importo di euro 25.717,02 a titolo di differenze retributive e di euro 947,9 a titolo di TFR.
A ciò aggiunge che i conteggi avversari includevano anche la pretesa voce di indennità di trasferta;
tale voce ulteriore, anche secondo quando ritenuto dal Tribunale di primo grado, non spettava affatto all'odierno appellato;
nei conteggi sopra riportati tale somma era stata espunta da quanto allo stesso dovuto per il riconoscimento del livello superiore.
pagina 8 di 20 Con memoria depositata in data 11.9.2024 si è costituita in giudizio , insistendo Controparte_2 per la riforma della sentenza, con conseguente integrale rigetto delle domande proposte in primo grado dal in quanto infondate sia in fatto che in diritto. CP_1
Propone, a sua volta, appello incidentale per i seguenti motivi:
- Sull'errato inquadramento del Sig. nel 3° livello del CCNL Commercio: errata CP_1 interpretazione delle risultanze testimoniali e delle mansioni prevalenti del ricorrente
Sul punto denuncia la sentenza per avere inquadrato nel 3° livello sulla base di presupposti CP_1 errati ed incoerenti rispetto alle risultanze istruttorie, dalle quali erano emerse circostanze confermative della correttezza dell'inquadramento dello stesso, prima nel 6° e poi nel 5° livello.
Il Tribunale, denuncia aveva, infatti, riconosciuto un'importanza inesistente a una parte CP_2 dell'attività svolta dal che era in realtà del tutto residuale, meccanica e non di concetto CP_1
(raccogliere gli ordini nei punti vendita). Il primo giudice, sul punto, aveva concluso: “non è revocabile in dubbio il possesso in capo al lavoratore di un apprezzabile margine di contrattazione sui quantitativi”). Parte Censura la sentenza per aver attribuito tanta rilevanza a questo aspetto dell'attività dei considerandolo prevalente rispetto agli altri compiti tipici dei SOS emersi anch'essi in fase istruttoria, come il posizionamento della merce sugli scaffali (v. testimonianza Sig. o l'attività con le Tes_3 hostess e l'individuazione delle “zone promo” dove andare ad allestire i prodotti (v. testimonianza Sig.
, tutte attività per le quali il contratto di appalto era stato stipulato. Tes_27 Parte I testimoni avevano affermato che il era tenuto a “segnalare” eventuali carenze e limitarsi a inserire ordini per i quali non solo doveva ottenere l'autorizzazione del Team Leader, ma nella maggior parte dei casi anche dalla stessa, viste le limitate disponibilità del prodotto. CP_2
Quindi, alcuna autonomia operativa, con riferimento all'invio degli ordini e alla loro quantificazione, era emersa né dalle affermazioni dei testimoni. Parte appellata conclude ribadendo che se fosse stata condotta un'analisi dettagliata e più approfondita di tutte le mansioni svolte, il Giudice sarebbe giunto a conclusioni totalmente differenti e avrebbe rilevato come il Sig. fosse al massimo dotato di autonomia esecutiva (ossia autonomia nelle CP_1 concrete modalità con cui realizzare una determinata operazione, sia essa tecnica, amministrativa o di altro tipo, nel rispetto delle direttive impartite e delle regole stabilite), ma non di certo operativa (un'autonomia di più ampio respiro, riguardante anche scelte di merito e di opportunità).
- Sull'indennità di trasferta: errore nella condanna del pagamento della stessa, pur avendo respinto la relativa richiesta
come chiede, altresì, in via subordinata, la riforma della parte del dispositivo in cui il CP_2 Parte_1 Part Giudice ha condannato e al pagamento della somma di euro 58.248,87, includendo anche CP_2 l'indennità trasferta, nonostante la domanda al riguardo svolta dal fosse stata rigettata. CP_1
Con memoria depositata in data 13/9/2024 si è costituito in giudizio anche insistendo CP_1 per il rigetto dell'appello proposto sia da che da e dando, comunque, Parte_1 Controparte_2 atto, avuto riguardo all'errore materiale evidenziato dalle controparti nella parte dispositiva della sentenza, di aver azionato in via esecutiva la condanna, detraendo quanto richiesto per trasferte (euro
19.196,91) e, quindi, solo per le differenze relative al livello, pari a euro 39.051,96. In particolare, in via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'appello per CP_1 Part violazione di quanto stabilito dall'art. 434 cpc rilevando che aveva invocato l'integrale riforma della sentenza impugnata con riferimento all'accoglimento della domanda di superiore inquadramento al terzo livello del CCNL mediante un unico motivo di appello, facendo cioè confluire nello stesso censure multiple a capi della motivazione della sentenza diversi ed eterogenei.
pagina 9 di 20 Quanto, invece, alle mansioni in concreto dallo stesso svolte, ribadisce che le stesse erano ben più ampie ed estese (sia sul piano qualitativo che quantitativo) di quelle prospettate dalle società appellanti: la motivazione della sentenza (pagg. 12-13) aveva dato conto dell'attività centrale che i
[...] Parte (cd. erano chiamati a svolgere, cioè quella relativa alle attività di vendita, negoziazione Parte_4
e trattazione dei prodotti con i responsabili dei punti vendita della Grande Distribuzione CP_2
Organizzata (GDO), mansioni prettamente commerciali queste, che egli, in qualità di
[...]
svolgeva quotidianamente con l'obiettivo di generare incremento di fatturato e accrescere la Parte_4 quota di mercato di rispetto ai concorrenti sul mercato. CP_2
Gli accertamenti compiuti dal Giudice di prime cure, peraltro, si ponevano in piena linea di continuità con le sentenze n. 1981/2021 (doc. 51), n. 1172/2024 (doc. D), n. 1141/2024 (doc. E) del Tribunale di Milano, nonché con la sentenza n. 219/2022 della Corte d'Appello di Milano (doc. C), rese in giudizi del tutto sovrapponibili. Nel corso dell'attività istruttoria erano pervenute numerose conferme, già ricavabili dalla documentazione prodotta, non soltanto dell'attività relativa alla negoziazione e raccolta degli ordini di vendita, ma altresì degli obiettivi di vendita per l'incremento di fatturato che venivano attribuiti al e agli altri rispetto ai quali gli stessi lavoratori erano monitorati ed CP_1 Parte_4 eventualmente premiati.
Erano emerse, altresì, conferme circa lo svolgimento di ulteriori mansioni correlate a quelle di vendita quali: (i) stima del potenziale incremento delle vendite e del fatturato dei singoli punti vendita affidati in gestione, con l'inserimento dei dati nel file cd. ROFO, (ii) verifica delle scorte per garantire la copertura dei prodotti ed evitare le cd. rotture di stock (cioè, l'esaurimento del prodotto dovuto ad una inadeguata gestione delle scorte), (iii) gestione della procedura resi invenduti e la risoluzione delle problematiche relative alla consegna dei prodotti. Destituita di fondamento, secondo era, inoltre, la tesi di controparte secondo cui requisito CP_1 distintivo del terzo livello sarebbe l'autonomia operativa del lavoratore, nella specie in tesi non riscontrabile. Tale assunto per il è errato in quanto la declaratoria contrattuale (art. 113 CCNL CP_1
Confcommercio – doc. 50 pag. 110; analogamente il CCNL Confesercenti): “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”) individua due tipologie di lavoratori che rientrano nella classificazione del terzo livello e la finalità della congiunzione “e”, preceduta dalla virgola, è proprio quella di far confluire nel medesimo livello d'inquadramento le due distinte tipologie di lavoratori individuate. Come si evince dal tenore letterale della norma contrattuale, nell'ambito del terzo livello l'autonomia operativa è requisito esclusivamente dei lavoratori specializzati provetti, mentre non lo è per i lavoratori di concetto, categoria quest'ultima all'interno della quale lo stesso è stato ricondotto nella sentenza impugnata.
Non era poi vero che egli non “non era in possesso di alcuna specifica conoscenza tecnica o adeguata esperienza”, dal momento che nel periodo antecedente a quello oggetto di causa (13 aprile 2014 – 15 ottobre 2022), aveva svolto dal 12 marzo 2014 al 3 aprile 2015 un periodo lavorativo alle dirette dipendenze di nella qualità di Sales (Specialista delle vendite), svolgendo le CP_2 Controparte_9 Part medesime mansioni poi svolte alle dipendenze di in qualità di Ciò dimostrava, Pt_4 Parte_4 inequivocabilmente, che egli aveva già maturato adeguata esperienza professionale prima della trasformazione del contratto a tempo indeterminato e, dunque, prima del periodo oggetto di causa.
pagina 10 di 20 Quanto invece alle “particolari conoscenze tecniche” ricorda che i lavoratori formalmente inquadrati con la qualifica di “ venivano, invero, denominati nel quotidiano operare “ CP_8 [...]
, traducibile con l'espressione “Specialista delle vendite al consumatore finale”. Parte_4 Il Sell out, infatti, nell'ambito della grande distribuzione organizzata viene definito come “una strategia B2C (business to consumer) che si avvale di determinate azioni di vendita e di marketing per vendere la massima quantità di merce ai consumatori finali. L'obiettivo è quello di favorire alcune tipologie di azioni:
1) Il primo acquisto
2) L'acquisto di impulso
3) La reiterazione dell'acquisto.” Dunque, conclude l'appellato, già la nomenclatura con la quale venivano “etichettati” il e i CP_1 suoi colleghi era elemento presuntivo dal quale desumere che nella considerazione Parte_4 aziendale l'attività era identificata come di tipo specialistico e finalizzata alle vendite. Inoltre, conclude sul punto, l'attività non era orientata prioritariamente al Sell out, cioè alla vendita al consumatore finale, bensì al Sell in, cioè, alla vendita dei prodotti “Lindt” direttamente ai rivenditori della Grande Distribuzione Organizzata (ipermercati e supermercati). Si trattava di un'attività che implicava necessariamente particolari conoscenze tecniche, sia sul piano relazionale e teorico (tecniche di persuasione alla vendita e di fidelizzazione del cliente, conoscenza dei prodotti e delle caratteristiche dei singoli punti vendita affidati) sia sul piano dei contenuti pratici (conoscenza dei cataloghi di prodotti, utilizzo del software per l'elaborazione e l'inserimento degli ordini di vendita). Non diversamente le altre mansioni più propriamente riferibili all'area del merchandising erano anch'esse suscettibili di essere sussunte nella declaratoria del terzo livello: la conoscenza delle caratteristiche dei prodotti delle tecniche di utilizzo dei software, della rilevazione dei prezzi e CP_2 della quota scaffale, di elaborazione della reportistica, degli allestimenti delle isole promozionali richiedeva una preparazione tecnico pratica che non è confinabile nei livelli di classificazione del personale inferiori al terzo previsti dal CCNL. Part Da ultimo, quanto all'ulteriore capo della sentenza impugnato da , relativo al riconoscimento del diritto del all'indennità riconosciuta dall'art. 167 del CCNL Confcommercio ai lavoratori le cui CP_1
“attribuzioni comportino viaggi abituali” premettendo innanzitutto che era pacifico in giudizio il fatto che lo stesso era un lavoratore trasfertista, come, peraltro, previsto espressamente nel suo contratto di lavoro ( avendo espletato quotidianamente la sua attività lavorativa nell'ambito di punti vendita ubicati nella provincia di Perugia – come indicato nel contratto di assunzione e nelle provincie di Terni,
Viterbo e anche Rieti), ricorda di non aver percepito alcuna indennità legata alla natura itinerante della sua prestazione.
Insiste inoltre per l'inammissibilità della contestazione relativa ai conteggi, mossa per la prima volta solo in sede di appello, dal momento che nella memoria di primo grado controparte si era limitata a negare il diritto della ricorrente alle differenze retributive richieste mediante una contestazione del tutto generica dei conteggi prodotti, senza – come era suo preciso onere – individuare puntualmente i vizi da cui il conteggio sarebbe stato affetto.
Propone, inoltre, appello incidentale insistendo:
a) con il primo motivo, per il riconoscimento nel secondo livello del CCNL applicato al rapporto di lavoro e, conseguentemente, nella condanna di entrambe le società, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 82.402,32 (di cui 21.234,77 a titolo di indennità di trasfertismo), con interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo;
a supporto, richiamata la declaratoria contrattuale del secondo livello d'inquadramento, prevista dall'art. 113 del CCNL Confcommercio, secondo cui “Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e pagina 11 di 20 controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica...”, parte appellante incidentale ritiene dirimente nella prospettiva di riconoscimento del secondo livello l'assenza di direttive e controlli da parte del datore di lavoro in relazione al quotidiano operare dello stesso e, quindi, l'autonomia operativa, requisito che, come desumibile dall'utilizzo concorrente delle congiunzioni “e/o”, è sufficiente all'inquadramento dei lavoratori di concetto nel secondo livello, anche in alternativa a quello dello svolgimento di funzioni di coordinamento e di controllo, nella specie pacificamente assente; Part ricorda, infatti, che il monitoraggio dell'attività svolta dallo stesso da parte di avveniva per lo più mensilmente in relazione ai numeri realizzati (rispetto del file “Rofo” e degli obiettivi di incremento fatturato o quota mercato), mentre non vi era alcun controllo in relazione al quotidiano operare, né alcuna direttiva sulla modalità di gestione dei punti vendita;
evidenzia, al riguardo, che gestiva autonomamente tempi e luoghi della prestazione, le relazioni commerciali con i responsabili dei punti vendita, le negoziazioni e le altre attività da effettuare all'interno dei punti vendita, elaborava le stime di vendita e fatturato nel file , gestiva Pt_5 personalmente le relazioni con la committente senza alcuna intermediazione dei propri superiori gerarchici;
sostiene, che, quindi, lo svolgimento di mansioni di concetto (già accertato in sentenza in ragione del riconoscimento del terzo livello) e di compiti operativamente autonomi non sarebbe revocabile in dubbio, considerando anche che il svolge la propria attività quotidiana nell'ambito Parte_4 Part di punti vendita in cui non è presente né personale di , né della committente;
b) con il secondo motivo, per il riconoscimento dell'indennità per i lavoratori viaggiatori abituali, c.d. trasfertisti, avendo pacificamente sempre svolto, per contratto, attività itinerante;
la censura si rivolge al capo della sentenza che ha rigettato la domanda avanzata a tale titolo (pur avendo per errore materiale ricompreso nella statuizione di condanna anche le somme richieste a titolo di diaria), avendo il primo giudice ritenuto che stante la natura itinerante della prestazione e l'assenza di una sede di lavoro l'istituto della trasferta non sia applicabile, implicando la stessa la temporaneità dello spostamento (la norma collettiva dettata in tema di missioni di cui all'art. 167 del CCNL, nel far riferimento ai viaggiatori abituali, secondo il primo giudice, non sarebbe applicabile analogicamente al caso di specie, in quanto esulante dal perimetro della nozione di missione;
nell'ottica del gravame si ribadisce che l'art. 167 (in realtà l'art. 179 dei CCNL Terziario Confcommercio al quale corrisponde l'art. 167 Terziario Confesercenti), là dove prevede che “Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogicamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali”, estende espressamente il trattamento previsto per le missioni di durata superiore al mese (diaria ridotta del 10%) ai lavoratori ai quali sono attribuite mansioni comportanti viaggi abituali, ossia ai c.d. lavoratori trasfertisti, chiamati a svolgere in via strutturale e non provvisoria viaggi abituali in ragione delle mansioni assegnate;
c) con il terzo motivo, per l'applicazione del CCNL Confcommercio in luogo del CCNL Confesercenti;
censura la sentenza nella parte in cui, pur avendo dato atto della sostanziale irrilevanza della CP_1 questione (attesa la piena corrispondenza delle declaratorie e dei minimi tabellari e considerato che per mansioni in concreto svolte dal per come emerse e accertate, non erano riconducibili a quelle CP_1 di merchandiser secondo la definizione recepita dagli accordi nazionali di secondo livello Anasfim, riferiti al CCNL Confesercenti) ha ritenuto e dichiarato applicabile alla fattispecie il CCNL Commercio Confesercenti in luogo del CCNL Confcommercio;
evidenzia che la questione è già stata risolta da questa Corte d'Appello in un precedente giudizio analogo nel senso dell'applicabilità del CCNL Confcommercio: cfr. sent. n. 219/2022 sub doc. 59 e pagina 12 di 20 Part doc. c) e rileva anche in punto di fatto che la stessa aveva disapplicato gli accordi Anasfim, nonostante il loro richiamo nel contratto individuale di lavoro, avendo riconosciuto ai lavoratori inquadramenti superiori a quelli negli stessi previsti;
Part ribadisce che la rilevanza della questione, in quanto la tesi difensiva di si basa sulla portata derogatoria in materia d'inquadramento del “merchandiser” dell'Accordo Anasfim;
osserva che all'epoca dell'assunzione del (13.4.2015), Anasfim non era ancora entrata a far CP_1 parte del sistema Confesercenti, avendo aderito a tale associazione solo dal maggio 2015. Il richiamo contenuto nel contratto individuale di lavoro all'Accordo Anasfim 2015, in assenza di alcun esplicito richiamo al contratto Confesercenti (atteso il generico riferimento al CCNL Commercio e Terziario senza ulteriori specificazioni), non sarebbe, pertanto, indicativo della volontà di applicare il CCNL
Commercio Confesercenti, dovendosi aver riguardo al CCNL in concreto recepito per comportamento concludente, desumibile alla sua costante e prolungata applicazione, vale a dire, nel caso, di specie, al CCNL Confcommercio, del quale era stata integralmente applicata sia la parte economica che quella relativa all'assistenza sanitaria (Fondo Est); richiama, infine, il contratto individuale di altro dipendente ( (doc. 58), che, a differenza del Tes_13 suo, fa esplicito riferimento al CCNL Confcommercio, sostenendo che da tale circostanza si Part desumerebbe che applicava detto contratto (e non quello della Confesercenti) a tutti i dipendenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Corte che debba essere preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da con riferimento al gravame principale della e, in particolare, al secondo CP_1 Parte_1 motivo d'appello di cui al paragrafo II, titolato “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN MERITO AL DIVERSO INQUADRAMENTO DELL'APPELLATO E DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE RICONOSCIUTE”. E, infatti, se già nell'intestazione sono indicati, con formulazione sintetica, i capi della sentenza impugnati (ossia quelli relativi all'accertamento della riconducibilità delle mansioni svolte dal CP_1 al 3° livello del CCNL e al riconoscimento del suo diritto alla percezione delle differenze retributive conseguenti), all'interno del paragrafo sono richiamati i passaggi della motivazione censurati, con esposizione analitica delle censure stesse e richiamo, altrettanto puntuale, alle risultanze dell'istruttoria testimoniale e alle norme in assunto violate. L'esposizione, pur discorsiva, risulta, pertanto, rispettosa dei requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 434 c.p.c. (indicazione chiara, precisa e sintetica, per ciascun motivo, del capo impugnato, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata), là dove gli stessi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non devono essere intesi in senso formale, né impongono il ricorso a formule sacramentali o a tecniche redazionali vincolate, essendo sufficiente che l'atto d'appello individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza e le relative doglianze,
“affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (vd. Cass., S.U., n. 27199/2017). Ciò premesso, procedendo per ordine di concatenazione logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente il secondo motivo dell'appello principale di e l'omologo primo motivo Parte_1 d'appello incidentale della come pure il primo motivo dell'appello incidentale Parte_2 del in quanto tutti afferenti alla medesima questione relativa al livello d'inquadramento CP_1 spettante al in ragione delle mansioni in concreto dispiegate nel corso del rapporto di lavoro, CP_1 lamentando, da un lato, le due società che il primo giudice avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto dell'odierno appellato ad essere inquadrato nel 3° livello del CCNL, in luogo che nel 6° e, dal 2021, nel 5°, com'è stato e dolendosi, dall'altro, invece, il lavoratore dell'erroneità della sentenza per avergli riconosciuto solo il 3° livello in luogo del 2°. pagina 13 di 20 Per le ragioni di seguito esposte, tali motivi d'appello vanno tutti disattesi. L'accertamento al quale è pervenuto il Tribunale è, infatti, fondato su un approfondito e ponderato apprezzamento delle risultanze istruttorie (documentali e testimoniali) e risulta, inoltre, conforme a diritto, avendo il primo giudice fatto corretta applicazione dei principi giuridici che governano la materia.
Premessa la perfetta sovrapponibilità dei livelli e delle declaratorie contrattuali del CCNL Commercio e Terziario Confcommercio e Confesercenti e la conseguente sostanziale indifferenza dell'applicazione dell'uno o dell'altro ai fini della soluzione della questione, dall'istruttoria svolta in primo grado è, invero, emerso che -pur essendo stato assunto per svolgere mansioni di “merchandiser” e, CP_1 avuto riguardo a tale qualifica, essendo stato inquadrato “nel 6° livello del CCNL del Commercio e del
Terziario, come integrato dall'Accordo Nazionale Anasfim”- di fatto, nel corso del rapporto lavorativo per cui è causa, non si è limitato a svolgere le mansioni, di carattere prevalentemente manuale, proprie di tale profilo professionale, avendo in realtà rivestito, nello specifico contesto aziendale, il ruolo ben più qualificato di sell out specialist, connotato dallo svolgimento, in aggiunta a dette attività materiali, di attività di concetto senz'altro maggiormente significative sul piano professionale e da valutarsi, pertanto, prevalenti, se non sotto l'aspetto meramente quantitativo, dal punto di vista della duplice e combinata valutazione quantitativa-qualitativa, non essendo state dispiegate in via saltuaria o occasionale, ma essendo risultate stabilmente ricomprese nei compiti assegnati con un'incidenza, dal punto di vista percentuale, comunque rilevante e non certo secondaria o marginale.
Va, invero, al riguardo premesso che, come già osservato dal primo giudice, nella definizione recepita dall'Accordo sindacale sopra richiamato (quello del 30.1.2015, di verifica e integrazione dei precedenti Accordi di 2° livello del 7.12.2012 e del 23.5.2013), il profilo professionale del merchandiser è quello del lavoratore “che si occupa dell'allestimento dei banchi di vendita curando di presentare il prodotto nel modo più efficace per attirare l'attenzione del potenziale acquirente anche con l'ausilio di materiale pubblicitario o di supporto, della gestione del rifornimento della merce e delle ordinazioni al fine di evitare l'esaurimento temporaneo delle giacenze nel magazzino e di altre attività complementari”, quali, come ulteriormente specificato nel precedente Accordo Quadro del 7.12.2012,
“la rilevazione di prodotto intesa come monitoraggio dei prezzi e di ogni dato o informazione relativi ai prodotti concorrenti (sconti praticati, caratteristiche qualitative, modalità di commercializzazione ecc.)”. Il medesimo Accordo Nazionale Anasfim precisa, al riguardo, che tale profilo e quello del promoter,
“sono riconducibili a quei lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche” e ne ha, pertanto, confermato l'inquadramento sino a tutto l'anno 2015 al 7° livello con passaggio definitivo dal 1.1.2019 al 6° livello, al quale appartengono, appunto, secondo le identiche declaratorie dei CCNL Commercio e Terziario (Confcommercio e Confesercenti) “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”. Dalle testimonianze assunte in primo grado (riportate per intero nella sentenza appellata) è chiaramente emerso che il ricorrente, quale oltre a curare il caricamento degli scaffali dei punti Parte_4 vendita, l'allestimento delle eventuali isole promozionali, la rilevazione dei prezzi e delle promozioni in corso, si confrontava con il responsabile del punto vendita e, studiata insieme a lui la proposta d'ordine, fermi restando i limiti prestabiliti dalla concordava con lo stesso i quantitativi tenuto CP_2 conto dello storico delle vendite e nell'ottica della massimizzazione degli ordinativi.
Ciò risulta in modo univoco da tutte le deposizioni testimoniali, a partire da quella di Testimone_20 capo negozio del punto vendita OP di BE (“i piani promozionali venivano concordati in sede tra OP TR TA e e messa su carta la base promozionale, fermo che facevamo una CP_2 valutazione anche sulla base dello storico di vendita, il ricorrente quando veniva da me aveva questo storico, anche perché senza soprattutto sulle campagne più importanti come Natale e Pasqua non si pagina 14 di 20 poteva fare un ordine corretto… la proposta d'ordine era studiata insieme col ricorrente, si condivideva l'operato, come per es. nel caso in cui il prodotto fosse in volantino in prima pagina, caso in cui l'ordine doveva essere consistente, era una collaborazione tra noi due.”) e, a seguire, quelle del team leader dell'area TR TA, (il quale ha riferito che il “si Testimone_12 CP_1 occupava infine della proposta d'ordine; in questo caso un national account o un key account definiva col buyer dell'azienda committente il piano di assortimenti ovvero le referenze da trattare, i volantini che andavano svolti, e dove c'era l'attività di rifatturazione ovvero la consegna dei prodotti presso il punto vendita il sell out vi si recava per definire col direttore, il capo reparto o il capo settore, l'ordine da fare durante l'attività promozionale o per ordini continuativi la quantità di ordini; i prezzi erano quelli fissati dal cliente, mentre la quantità di ordini dipendeva dalla tipologia del prodotto; se era continuativo veniva definito sulla base dello spazio fisico a scaffale, nel caso di un volantino veniva definito sulla base della specificità del prodotto e si negoziava sulla base della storicità di vendita del prodotto stesso; l'omaggio eventuale poteva essere offerto ma solo sulla base di una mia autorizzazione;
il quantitativo d'ordine era inserito a sistema dal sell out specialist, io ne avevo visibilità ma non sindacavo la quantità inserita, fermo restando che da imput doveva essere un Part ordine uguale se non superiore allo storico” - i venivano premiati sulla base di un piano di incentivazione legato a dati qualitativi, ovvero i dati che inserivano nel tablet che componevano un calderone dei dati dei prodotti quanto a rotture di stock, quota spazio, numero facing splittati per CP_2 singola categoria, e venivano valutati per quote di mercato valutandosi la crescita di sul centro CP_2 Parte TA rispetto ai competitor, avendo riguardo all'area di competenza di ogni nel mio ruolo io Parte comunque come responsabile guidavo i che pure avevano la loro autonomia in determinati ambiti”), quelle degli altri colleghi ( “la proposta d'ordine a Parte_4 Testimone_3 seconda del punto vendita era fatta col capo reparto o direttore; capitava che fossero loro a dare Parte l'indicazione del quantitativo, oppure fosse il in base gli obiettivi a spingere per un certo Part quantitativo … come svolgeva la mia stessa attività nei termini che ho sopra descritto;
il CP_1 team leader nostro era il responsabile diretto, anche nel mio caso era non mi hai Tes_12 Tes_12 pressato ma mi garantiva una autonomia controllata, ci confrontavamo sui numeri e ci consigliava su come migliorare, lo vedevamo una volta al mese per un confronto fermo che ci sentivamo telefonicamente”, “ faceva il mio stesso lavoro, ovvero sell out specialist;
nel Testimone_10 CP_1 dettaglio abbiamo un certo numero di supermercati con l'obiettivo di fare andiamo nel CP_8 punto vendita, e verifichiamo che lo scaffale rispetti le indicazioni di esposizione di controlliamo CP_2 scadenze;
facciamo poi sul tablet una rilevazione di quanti prodotti sono presenti sullo scaffale, rileviamo prezzi e promozioni in corso;
ci occupiamo dei fuori banco, ovvero degli espositori in base alle promozioni cerchiamo di mettere fuori banco gli espositori per fare uscire prima il prodotto;
abbiamo dei supermercati in cui facciamo delle proposte d'ordine, nei casi in cui manda CP_2 direttamente la merce al supermercato, in altri casi sono i punti vendita che sparano direttamente le referenze;
nel caso in cui facciamo noi le proposte, le facciamo in base all'esperienza del supermercato, a volte in contraddittorio col direttore, fermo che vengono sempre validate da dipendenti … le nostre proposte d'ordine non passano per i nostri responsabili ma vanno CP_2 direttamente ai responsabili che possono modificare date e quantità di ordini”; CP_2 Tes_13
“io gestivo un panel di negozi nella zona di Rona e Provincia, parlavo coi direttori, capi
[...] reparto e responsabili e con loro facevo gli ordini per i bisogni del negozio … il sell in è l'attività che svolgevo io facendo gli ordini per farli arrivare al negozio, il sell out è l'attività finalizzata a pubblicizzare e vendere il prodotto, l'attività degli espositori per es. è attività di sell out, io mi occupavo principalmente di sell in e in parte di sell out;
non era di mia competenza la dinamica dei prezzi ma solo degli ordini, sapevamo in quali supermercati agire e con quali quantità, ai miei fini non era necessario sapere gli accordi commerciali a monte”) e quella del responsabile della forza CP_2 pagina 15 di 20 Part vendita GDO e del progetto appaltato a , (“il sell out specialist deve Pt_4 Testimone_4 massimizzare la visibilità del prodotto nel punto vendita, noi abbiamo individuato 12 attività, rilevamento prezzi, volantini, assortimenti, caricare lo scaffale, esporre gli espositori o extra display, controllare le scadenze dei prodotti e ruotarli, far sparare al punto vendita prodotti fuori stock, fare le proposte d'ordine dove devono essere fatte, creare spazio a scaffale e creare delle isole sul punto vendita quanto alle proposte d'ordine, la GDO ha sei punti di acquisto con cui i nostri key account concordano i prezzi, definendo piani promozionali, assortimenti, condizioni promozionali ed eventuali investimenti promozionali;
i clienti si dividono poi in quelli che ordinano nelle loro piattaforme e distribuiscono i prodotti nei loro punti vendita, e sono la maggioranza, e quelli per i quali facciamo la consegna diretta al singolo punto vendita e in questo caso la proposta è presa dal sell out specialist; gli ordini a piattaforma come detto erano prevalenti, in genere la consegna diretta riguarda il 30 massimo 40 %, si tratta principalmente degli ordini di Pasqua che ha ordini grossi e si focalizza nel mese di pre pasqua; questi carica la proposta d'ordine sul tablet, il sell out verifica se manca il prodotto nel negozio e se le rotazioni necessitano di una rotazione delle merce, di solito il buyer del punto vendita comunica le necessità e se c'è una buona relazione se ne occupa il sell out specialist, che carica l'ordine che prima della evasione viene verificato dal key account, il sell out non negozia prezzi o sconti ma concorda solo le quantità, che devono restare all'interno delle quantità da noi stabilite per ogni area; gli obiettivi dei sell out specialist sono legati a quote spazio, ovvero lo spazio a scaffale misurato col tablet per prodotto, e alle quote di mercato ovvero a quanto sell out il punto vendita fa rispetto ai competitor in base alla quantità di prodotto che esce dalla cassa rispetto alla quantità dell'anno precedente in relazione ai competitor …). Come già riscontrato dal Tribunale, dalle testimonianze è emerso, inoltre, che i per Parte_4 alcuni anni (e, segnatamente, per quanto emerge dalla deposizione del teste almeno sino alla Tes_3 metà del 2019), avevano avuto anche il compito fare le stime di fatturato per le zone agli stessi assegnate, distribuendo il valore stimato a livello di area dal loro responsabile territoriale tra i vari punti vendita delle zone agli stessi assegnate tramite la compilazione del file excel c.d. , previa Pt_5 individuazione, secondo la loro ponderata ed esperta valutazione previsionale, dei negozi che avrebbero potuto garantire il raggiungimento degli obiettivi auspicati (vd. dep. “c'è stato un periodo in Tes_12 cui ho dato ai sell out specialist il compito per le loro zone di fare le stime e compilare il relativo file, per alcuni anni, poi io ho riaccentrato l'attività gestendola direttamente;
il file ROFO è un forescat Part dove c'è l'esplosione di ogni singolo punto vendita con lo storico del fatturato mensile, e il doveva inserire per singolo punto vendita il valore che andava a creare in termini di fatturato, fermo che io davo una linea guida indicando la percentuale di crescita che fissavo come obiettivo”; così anche Part
assunto dal nel marzo del 2019: “il file ROFO è un file che riguarda le stime di fatturato di Tes_3 Part
io personalmente le feci da nei primi 3 o 4 mesi, poi non mi venne più richiesto, e nel primo CP_2 periodo mi basavo sullo storico e il team leader ci dava la percentuale di crescita da inserire sul file” e
“il file è il file che ci mandava di cui ho detto, con indicazione del panel dei Tes_13 Pt_5 Tes_12 supermercati e il totale da raggiungere a fine anno, io poi inserivo per ogni negozio il fatturato che avrei potuto raggiungere a fine anno, come detto in base anche alle dimensioni del supermercato, la scelta di dove andare a creare il fatturato era lasciata sempre a me”). E', pertanto, indubbio che, come già accertato dal primo giudice, le prestazioni lavorative eseguite nel corso del rapporto di lavoro dal si sono connotate per lo svolgimento, in misura significativa e CP_1 qualificante, di mansioni di concetto “in cui la conoscenza ed esperienza del assume Parte_4 un ruolo di innegabile rilevanza non certamente confinabile all'interno della mera attività di merchandising” e, in quanto tali, come già statuito da questa Corte d'Appello con sentenza n. 219/2022 Part (Est. Pres. Ravazzoni) in precedente vertenza promossa da altro SOS di , sono da Per_1 Tes_13 ricondurre al III livello del CCNL Commercio e Terziario, al quale appartengono, appunto, i lavoratori pagina 16 di 20 che “svolgono mansioni di concetto, o prevalentemente tali, che richiedono particolari conoscenze tecniche e un'adeguata esperienza”. La correttezza di tale inquadramento, riconosciuta dal primo giudice, merita, pertanto, di essere confermata, dovendosi, nel contempo, escludere la sussistenza, nel caso esaminato, dei presupposti per il riconoscimento del II livello (rivendicato dal nel suo appello incidentale). CP_1 Secondo la relativa declaratoria, “appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”. Nella sentenza appellata il rigetto della domanda al riguardo svolta dal lavoratore è stato motivato, da un lato, in ragione della pacifica assenza, in capo al di funzioni di coordinamento e controllo CP_1 e, dall'altro, per non aver svolto lo stesso attività con carattere di creatività, tale non essendo quella di allestimento delle isole promozionali, in quanto non connotata da un contenuto qualitativo di tale rilevanza da giustificare l'invocato livello. Nel proprio motivo d'appello, lamenta che il Tribunale non avrebbe considerato che per CP_1
l'attribuzione del II livello è sufficiente che il lavoratore di concetto svolga compiti operativamente autonomi, anche in difetto di funzioni di coordinamento e controllo, mentre nel III livello l'autonomia operativa è richiesta solo per i lavoratori specializzati provetti e non anche per i lavoratori di concetto. Ribadisce, quindi, di aver lavorato nel quotidiano in condizioni di autonomia operativa sia quanto all'organizzazione del lavoro che quanto alla gestione dei punti vendita e delle relazioni all'interno degli stessi, essendo stato sottoposto solamente a un monitoraggio dell'attività svolta da parte del responsabile di area in relazione agli obiettivi di fatturato e alle quote di mercato.
La doglianza non coglie nel segno, in quanto l'autonomia operativa che qualifica il II livello è riferita ai compiti, ossia alle mansioni di concetto svolte dal lavoratore e non alle loro modalità di svolgimento. La libertà di cui il ricorrente godeva nell'organizzazione del lavoro e l'assenza di controlli quotidiani da parte della datrice di lavoro sul suo operato non valgono, infatti, nel caso di specie, a qualificare i compiti allo stesso assegnati, quale lavoratore di concetto, come operativamente autonomi, risultando la sua attività comunque vincolata -anche dal punto di vista operativo e salvi gli apprezzabili, ma pur sempre circoscritti, margini di discrezionalità nella contrattazione dei quantitativi delle proposte d'ordine (comunque subordinate alla convalida della committente e da concertare nel rispetto CP_2 degli storici di vendita, non potendo attestarsi al di sotto degli stessi)- dalle stringenti direttive risultanti Part dagli accordi commerciali tra e e tra quest'ultima e la GDO. CP_2 Merita, invece, di essere accolto il secondo motivo d'appello articolato dal in via incidentale in CP_1 ordine al mancato riconoscimento delle somme dallo stesso richieste, quale lavoratore itinerante, a titolo di diaria ridotta.
Nel corso del rapporto di lavoro, la infatti, nulla ha mai corrisposto al a tale titolo, Parte_1 CP_1 in quanto, nel contratto individuale di lavoro, al punto 6, era stato previsto che, stante l'itinerarietà della prestazione, l'indicazione, quale sede di lavoro, dell'area di Perugia e Provincia era meramente indicativa e che la circostanza escludeva l'applicabilità di qualsivoglia indennità di trasferta. Tale clausola negoziale, tuttavia, come denunciato dal integra una deroga in peius a quanto CP_1 previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e, come tale, è priva di effetti.
Entrambi i CCNL del Terziario (art. 179, già art. 160, CCNL Commercio Confcommercio e art. 167
Commercio Confesercenti), nel disciplinare il trattamento economico del personale in missione temporanea fuori della propria residenza, dopo aver previsto che, fatta eccezione per gli operatori di vendita (categoria alla quale il pacificamente non appartiene), allo stesso compete, oltre al CP_1 rimborso delle spese, “una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo”, pagina 17 di 20 dispone che “Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.” e conclude stabilendo che “Analogicamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali”. Con l'evidenziata norma di chiusura la contrattazione collettiva nazionale estende, quindi, esplicitamente in via analogica il regime della diaria ridotta, previsto per le missioni (ossia per gli spostamenti temporanei) di durata superiore al mese a tutti i casi in cui “le attribuzioni” ossia le mansioni ordinariamente assegnate al lavoratore “comportino viaggi abituali”, ipotesi in cui tipicamente rientrano le prestazioni di carattere itinerante assegnate per contratto al CP_1 Ritiene la Corte che l'interpretazione restrittiva fatta propria dal giudice di primo grado, secondo cui la disposizione in commento, in quanto dettata in tema di missioni (ossia di spostamenti meramente temporanei dalla sede) non potrebbe essere estesa analogicamente alla fattispecie esaminata, in cui lo spostamento non si configura come temporaneo, non avendo il lavoratore una sede di lavoro fissa, ma essendo appunto, in ragione delle mansioni assegnate, un lavoratore itinerante, non possa essere condivisa, in quanto la disposizione contrattuale esaminata riconduce espressamente l'applicazione analogica dell'istituto della diaria ridotta alle “attribuzioni” del lavoratore, tali da comportare viaggi abituali (c.d. trasfertisti), senza respingerne la portata al concetto di missione (nella quale lo spostamento è caratterizzato da occasionalità e temporaneità).
In parziale riforma della sentenza di primo grado, va, pertanto, accertato il diritto del al CP_1 pagamento della diaria nella misura del 10% della retribuzione, mentre resta fermo l'importo di euro
58.248,87, liquidato in sentenza a titolo di differenze retributive, essendo nello stesso già compresa, oltre alla somma di euro 39.051,96 relativa alle differenze retributive derivanti dal riconoscimento del III livello, anche quella di euro 19.196,01 richiesta da a titolo d'indennità di trasferstimo. Ne CP_1 Part risulta, nel contempo, superato l'errore materiale al riguardo evidenziato dalla e dalla al CP_2 quale, accertata l'esistenza di entrambe le voci di credito, non segue alcuna rettifica. Le altre censure sul quantum mosse da nel ricorso in appello non meritano di essere accolte Parte_1 né di essere approfondite mediante la CTU contabile dalla stessa sollecitata.
Nella memoria difensiva depositata in primo grado l'odierna appellante, infatti, si era limitata a contestazioni del tutto generiche, avendo eccepito che i conteggi del ricorrente erano stati elaborati sulla base del CCNL Commercio Confcommercio in luogo che sulla base del CCNL Commercio
Confesercenti, senza, tuttavia, produrre conteggi alternativi. Ferma l'inammissibilità delle contestazioni così mosse, genericità non emendabile in fase d'appello, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza appellata, il rapporto di lavoro per cui è causa sia stato regolato dal CCNL Commercio Confcommercio, con conseguente infondatezza anche nel merito delle prospettate censure. Va al riguardo osservato, con riferimento al motivo d'appello formulato in via incidentale dal CP_1 che il giudice di primo grado, pur avendo ritenuto la questione sostanzialmente irrilevante, sia nella motivazione che nel dispositivo ha statuito per l'applicabilità alla fattispecie del CCNL Confesercenti sulla base del richiamo contenuto nel contratto individuale agli accordi Anasfim di secondo livello. La questione sorge in quanto nel contratto individuale di lavoro è richiamato il CCNL Commercio e
Terziario senza ulteriori specificazioni ossia senza chiarire espressamente se il riferimento sia al CCNL
Confcommercio o al CCNL Confesercenti. Ciò premesso, nell'ambiguità del testo contrattuale, per la determinazione della comune intenzione delle parti è qui fondamentale far riferimento al loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto ex art. 1362, comma 2, c.c.. Dai cedolini paga -che, secondo quanto prospettato dalla difesa del e non contestato in modo CP_1 specifico dalla controparte, fanno riferimento ai minimi retributivi del CCNL Confcommercio – emerge un decisivo elemento chiarificatore, risultando dagli stessi che, quanto all'assistenza sanitaria, pagina 18 di 20 il trattamento applicato è stato quello del Fondo Est, disciplinato dall'art. 104 del CCNL
Confcommercio e proprio di tale sistema contrattuale. Quanto al richiamo, contenuto nel contratto individuale di lavoro, all'Accordo Nazionale Anasfim, lo stesso risulta funzionale all'inquadramento e non è un elemento dirimente ai fini dell'individuazione del CCNL applicato.
Infatti, in presenza del medesimo richiamo all'Accordo Nazionale Anasfim, riscontrabile anche nel Part contratto individuale di collega di lavoro del (doc. 58), in quel caso la aveva Tes_13 CP_1 espressamente indicato come applicabile al rapporto di lavoro il CCNL Confcommercio. Ne risulta inconfutabilmente dimostrato che il richiamo all'Accordo Nazionale Anasfim, assunto dal primo giudice quale elemento decisivo per l'individuazione del CCNL applicabile, tale non è, là dove la concorrente applicazione dei relativi accordi di secondo livello (invocati dalla a supporto Parte_1 del livello attribuito al quale merchandiser) non è stata dalla stessa C2C ritenuta affatto CP_1 incompatibile con l'applicazione del CCNL Commercio Confcommercio, né può essere assunto da solo quale elemento chiarificatore ai fini dell'individuazione del CCNL da applicare (dovendosi presumere, per coerenza, che l'odierna appellante applicasse a tutto il personale la contrattazione collettiva nazionale del sistema Confcommercio).
Disatteso ogni rilievo sui conteggi, incluso quello relativo alla detrazione dal dovuto, determinato al lordo delle trattenute fiscali, il lordo fiscale percepito, attesa la necessaria omogeneità delle poste contabili da considerare nella quantificazione dei crediti, la sentenza di primo grado va, pertanto, parzialmente riformata anche nella parte in cui ha accertato l'applicabilità al rapporto di lavoro del CCNL Confesercenti in luogo del CCNL Confcommercio. La sentenza è, invece, da confermare nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione, riproposta dalla quale primo motivo d'appello. Parte_1
Il Tribunale si è, infatti, attenuto ai principi di diritto al riguardo, da ultimo, enunciati dalla Cassazione, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lg. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246/2022: così anche Cass. n. 30957/2022 e le successive conformi).
* Quanto, infine, alle spese processuali, l'esito complessivo della lite, connotato da una parziale reciproca soccombenza, giustifica ex art. 92, comma 2, c.p.c. la compensazione per un terzo delle spese processuali del doppio grado, che, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, si liquidano in complessivi € 12.000,00, di cui € 7.000,00 per il primo grado (nel quale è stata svolta attività istruttoria) ed € 5.000,00 per l'appello (nel quale tale fase è, invece, mancata). Segue, quindi, nel dispositivo la condanna di e di in solido tra Parte_1 Controparte_2 loro, a rifondere a prevalentemente vittorioso, i residui due terzi, pari a € 8.000,00 per CP_1 compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 ed agli oneri di legge.
PQM
- in parziale riforma della sentenza n. 1172/2024 del Tribunale di Milano, accerta e dichiara l'applicazione al rapporto lavorativo per cui è causa del CCNL Commercio Confcommercio e il diritto del sig. al pagamento dell'indennità di trasferta nella misura del 10% della CP_1 retribuzione;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
pagina 19 di 20 - compensa per un terzo le spese del doppio grado e condanna e Parte_1 [...] in solido tra loro, a rifondere a i residui due terzi, liquidati Controparte_2 CP_1 nell'importo di € 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 ed agli oneri di legge.
Milano, 27/11/2024
In Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Silvia Marina Ravazzoni
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