CA
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai sig. magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1084/2022 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Francescon, appellante
E
(C.F. , CP_1 C.F._2
(C.F. ), Parte_2 C.F._3
(C.F./P.I. Controparte_2
), in persona del socio e legale rappresentante, sig. , P.IVA_1 Parte_2 con sede in Roncade (TV), via S. Antonio n.47, appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, G.U. dott.ssa
Elena Merlo, n. 697/2022.
I
Svolgimento del processo e ragioni della decisione.
1. Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo sulla domanda proposta da contro , Parte_1 CP_1 Parte_2
, nonché
[...] Controparte_2 contro – avente ad oggetto l'inefficacia dell'atto denominato Controparte_3
“aumento di capitale sociale di società semplice” stipulato dai convenuti
[...]
[..
[...] e con atto pubblico del 25.1.2016, in quanto il convenuto CP_4 Parte_2
avrebbe agito in rappresentanza dell'attore, ma senza averne i poteri, CP_1
e in via subordinata l'annullamento del predetto atto ex art. 1395 c.c., in quanto concluso dal rappresentante con sé stesso in conflitto di interessi con il rappresentato, senza sua espressa autorizzazione, ed ancora, in ulteriore subordine, l'annullamento ex art. 1394 c.c. in quanto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, conosciuto o riconoscibile dal terzo , con condanna Parte_2 generica di risarcimento del danno a carico di tutti i convenuti, con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione/liquidazione dei danni – rigettava le domande attoree;
compensava integralmente le spese di lite nel rapporto tra l'attore e le parti convenute , e Parte_1 CP_1 Parte_2
condannava l'attore Controparte_2
a rifondere alla parte convenuta le spese di Parte_1 Controparte_3 lite sostenute, liquidate nell'importo di € 9.275,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
2. Proponeva appello sulla base di cinque motivi chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza in accoglimento delle seguenti conclusioni: “In totale riforma della sentenza impugnata: in via principale: accertarsi e dichiararsi l'inefficacia dell'atto denominato “aumento di capitale sociale di società semplice” della società
stipulato dai sigg.ri Controparte_2 [...]
, per sé e in qualità di procuratore del sig. , e CP_1 Parte_1 [...]
e rogato per atto pubblico del 25.1.2016 not. di Padova, Parte_2 Controparte_3 rep.n.46.509, racc.n.25.870, in quanto stipulato dal predetto sig. CP_1 asseritamente in rappresentanza del sig. , ma senza averne i poteri Parte_1 di rappresentanza, per le ragioni tutte indicate in citazione introduttiva e nel presente atto;
in via subordinata: annullarsi il predetto atto ex art.1395 c.c., quanto meno nei rapporti tra rappresentante e rappresentato, in quanto concluso con se stesso dal sig. in rappresentanza del sig. , senza espressa CP_1 Parte_1 autorizzazione da parte del rappresentato sig. e senza che il Parte_3 contenuto dell'atto fosse determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi, per le ragioni tutte indicate in citazione introduttiva e nel presente atto;
in via ulteriormente subordinata: annullarsi il predetto atto ex art.1394 c.c., quanto meno nei rapporti tra rappresentante e rappresentato, in quanto concluso in conflitto di interessi dal sig. in rappresentanza del sig. , CP_1 Parte_1 conflitto conosciuto o riconoscibile dal terzo sig. , per le ragioni tutte Parte_2 indicate in citazione introduttiva e nel presente atto;
in ogni caso: (anche in denegata
2 ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono) emettersi condanna generica di risarcimento dei danni subiti e/o subendi dall'attore sig. Parte_1
a carico dei convenuti sigg.ri e per i titoli e le ragioni CP_1 Parte_2 esposte in citazione introduttiva e nel presente atto, con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione/liquidazione dei danni;
in via istruttoria: ammettersi, ove ritenuta necessaria ai fini della decisione, CTU tecnico-contabile volta a ricostruire e quantificare il patrimonio della società alla data dell'atto impugnato, gli effetti su detto patrimonio cagionati dall'atto stesso e, infine, il valore complessivo della partecipazione nella società di cui l'attore era titolare prima e dopo il compimento dell'atto impugnato. Con vittoria in ogni caso di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”
3. Si costituivano , e CP_1 Parte_2 Controparte_2 deducendo che: i) il sig. partecipa solo grazie a lasciti Parte_1 CP_2
e finanziamenti del padre e non ha mai neppure lavorato per questa società; ii) il sig.
non ha agito quale falsus procurator intervenendo all'operazione di CP_1 aumento di capitale sociale del gennaio 2016 anche in vece del figlio e ciò: Parte_1
(a) in ragione del pactum fiduciae esistente tra il sig. ed i figli e CP_1 Parte_1
per cui a questi due è andata la gestione delle società del gruppo familiare Parte_2 ed al padre il potere di controllo, (b) perché la procura del dicembre 1986 non è stata revocata neppure tacitamente prima del perfezionamento dell'aumento di capitale sociale;
iii) l'aumento di capitale sociale del gennaio 2016 non integra un contratto ma è una operazione straordinaria (frutto com'è di una deliberazione dei soci che non costituisce un contratto alla luce del dettato dell'art. 2252 c.c.) e pertanto non è soggetta alle limitazioni di cui agli artt. 1394 e 1395 c.c.; iv) l'operazione di aumento di capitale con imputazione a patrimonio dei finanziamenti fatta dai sig.ri e CP_1
ha reso più solida e di qui l'assenza di un conflitto di Parte_2 CP_2 interessi che possa invalidare il deliberato aumento di capitale;
v) l'aumento di capitale sociale in parola non è stata una operazione perfezionata con sé stesso dal sig. ; vi) vi è una palese carenza di legittimazione passiva in capo al CP_1 sig. ; vii) la richiesta di condanna generica è inammissibile e Parte_2 destituita di fondamento;
viii)la richiesta di consulenza tecnica è inammissibile siccome esplorativa, e chiedendo, quindi: “in via preliminare accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. ; nel merito Parte_2 respingersi ogni domanda della parte appellante svolta sia in via principale che in via subordinata e dirette all'annullamento o comunque alla declaratoria di inefficacia dell'aumento di capitale sociale oggetto di gravame, tutto ciò con conferma della
3 sentenza del Tribunale di Treviso n. 697/2022, e comunque con vittoria di spese ed onorari di causa dei due gradi di giudizio”.
4. Venuto a mancare , la causa veniva dichiarata interrotta e quindi CP_1 riassunta dall'appellante.
5. Fissata l'udienza per la prosecuzione del processo, con nota depositata in pct il
5.12.2024 i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente il differimento della trattazione rappresentando la pendenza di trattative per valutare la possibilità di una definizione amichevole della causa.
6. La Corte riteneva di accogliere l'istanza e differiva la causa all'udienza del
15.5.2025, sempre con previsione di trattazione scritta.
7. Con nota congiunta depositata il 9.5.2025, rubricata “Rinuncia agli atti del giudizio”, i procuratori delle parti (e segnatamente del sig. e del sig. Parte_1
e della ), giusta i Parte_2 Controparte_2 Controparte_2 poteri agli stessi conferiti nelle rispettive procure alle liti, hanno dichiarato di rinunciare entrambi agli atti del giudizio e di accettarne reciprocamente le rinunce, il tutto a spese integralmente compensate”.
8. Gli atti di rinuncia e di corrispondente accettazione della rinuncia devono ritenersi validi ed efficaci essendo stati formulati dai difensori delle parti a ciò legittimati sulla base delle rispettive procure in atti.
9. Sussistono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del processo.
10. Stante la dichiarazione di tutte le parti costituite di intendere le spese del giudizio tra di esse interamente compensate in attuazione di quanto al riguardo concordato sulla base della transazione tra le stesse raggiunta, il Collegio prende atto della unanime, espressa, determinazione consensualmente raggiunta tra le parti in causa e, per l'effetto, dichiara le spese di lite interamente compensate.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del processo di II° grado n. 1084/2022 R.G.;
b) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai sig. magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1084/2022 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Francescon, appellante
E
(C.F. , CP_1 C.F._2
(C.F. ), Parte_2 C.F._3
(C.F./P.I. Controparte_2
), in persona del socio e legale rappresentante, sig. , P.IVA_1 Parte_2 con sede in Roncade (TV), via S. Antonio n.47, appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, G.U. dott.ssa
Elena Merlo, n. 697/2022.
I
Svolgimento del processo e ragioni della decisione.
1. Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo sulla domanda proposta da contro , Parte_1 CP_1 Parte_2
, nonché
[...] Controparte_2 contro – avente ad oggetto l'inefficacia dell'atto denominato Controparte_3
“aumento di capitale sociale di società semplice” stipulato dai convenuti
[...]
[..
[...] e con atto pubblico del 25.1.2016, in quanto il convenuto CP_4 Parte_2
avrebbe agito in rappresentanza dell'attore, ma senza averne i poteri, CP_1
e in via subordinata l'annullamento del predetto atto ex art. 1395 c.c., in quanto concluso dal rappresentante con sé stesso in conflitto di interessi con il rappresentato, senza sua espressa autorizzazione, ed ancora, in ulteriore subordine, l'annullamento ex art. 1394 c.c. in quanto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, conosciuto o riconoscibile dal terzo , con condanna Parte_2 generica di risarcimento del danno a carico di tutti i convenuti, con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione/liquidazione dei danni – rigettava le domande attoree;
compensava integralmente le spese di lite nel rapporto tra l'attore e le parti convenute , e Parte_1 CP_1 Parte_2
condannava l'attore Controparte_2
a rifondere alla parte convenuta le spese di Parte_1 Controparte_3 lite sostenute, liquidate nell'importo di € 9.275,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
2. Proponeva appello sulla base di cinque motivi chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza in accoglimento delle seguenti conclusioni: “In totale riforma della sentenza impugnata: in via principale: accertarsi e dichiararsi l'inefficacia dell'atto denominato “aumento di capitale sociale di società semplice” della società
stipulato dai sigg.ri Controparte_2 [...]
, per sé e in qualità di procuratore del sig. , e CP_1 Parte_1 [...]
e rogato per atto pubblico del 25.1.2016 not. di Padova, Parte_2 Controparte_3 rep.n.46.509, racc.n.25.870, in quanto stipulato dal predetto sig. CP_1 asseritamente in rappresentanza del sig. , ma senza averne i poteri Parte_1 di rappresentanza, per le ragioni tutte indicate in citazione introduttiva e nel presente atto;
in via subordinata: annullarsi il predetto atto ex art.1395 c.c., quanto meno nei rapporti tra rappresentante e rappresentato, in quanto concluso con se stesso dal sig. in rappresentanza del sig. , senza espressa CP_1 Parte_1 autorizzazione da parte del rappresentato sig. e senza che il Parte_3 contenuto dell'atto fosse determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi, per le ragioni tutte indicate in citazione introduttiva e nel presente atto;
in via ulteriormente subordinata: annullarsi il predetto atto ex art.1394 c.c., quanto meno nei rapporti tra rappresentante e rappresentato, in quanto concluso in conflitto di interessi dal sig. in rappresentanza del sig. , CP_1 Parte_1 conflitto conosciuto o riconoscibile dal terzo sig. , per le ragioni tutte Parte_2 indicate in citazione introduttiva e nel presente atto;
in ogni caso: (anche in denegata
2 ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono) emettersi condanna generica di risarcimento dei danni subiti e/o subendi dall'attore sig. Parte_1
a carico dei convenuti sigg.ri e per i titoli e le ragioni CP_1 Parte_2 esposte in citazione introduttiva e nel presente atto, con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione/liquidazione dei danni;
in via istruttoria: ammettersi, ove ritenuta necessaria ai fini della decisione, CTU tecnico-contabile volta a ricostruire e quantificare il patrimonio della società alla data dell'atto impugnato, gli effetti su detto patrimonio cagionati dall'atto stesso e, infine, il valore complessivo della partecipazione nella società di cui l'attore era titolare prima e dopo il compimento dell'atto impugnato. Con vittoria in ogni caso di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”
3. Si costituivano , e CP_1 Parte_2 Controparte_2 deducendo che: i) il sig. partecipa solo grazie a lasciti Parte_1 CP_2
e finanziamenti del padre e non ha mai neppure lavorato per questa società; ii) il sig.
non ha agito quale falsus procurator intervenendo all'operazione di CP_1 aumento di capitale sociale del gennaio 2016 anche in vece del figlio e ciò: Parte_1
(a) in ragione del pactum fiduciae esistente tra il sig. ed i figli e CP_1 Parte_1
per cui a questi due è andata la gestione delle società del gruppo familiare Parte_2 ed al padre il potere di controllo, (b) perché la procura del dicembre 1986 non è stata revocata neppure tacitamente prima del perfezionamento dell'aumento di capitale sociale;
iii) l'aumento di capitale sociale del gennaio 2016 non integra un contratto ma è una operazione straordinaria (frutto com'è di una deliberazione dei soci che non costituisce un contratto alla luce del dettato dell'art. 2252 c.c.) e pertanto non è soggetta alle limitazioni di cui agli artt. 1394 e 1395 c.c.; iv) l'operazione di aumento di capitale con imputazione a patrimonio dei finanziamenti fatta dai sig.ri e CP_1
ha reso più solida e di qui l'assenza di un conflitto di Parte_2 CP_2 interessi che possa invalidare il deliberato aumento di capitale;
v) l'aumento di capitale sociale in parola non è stata una operazione perfezionata con sé stesso dal sig. ; vi) vi è una palese carenza di legittimazione passiva in capo al CP_1 sig. ; vii) la richiesta di condanna generica è inammissibile e Parte_2 destituita di fondamento;
viii)la richiesta di consulenza tecnica è inammissibile siccome esplorativa, e chiedendo, quindi: “in via preliminare accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. ; nel merito Parte_2 respingersi ogni domanda della parte appellante svolta sia in via principale che in via subordinata e dirette all'annullamento o comunque alla declaratoria di inefficacia dell'aumento di capitale sociale oggetto di gravame, tutto ciò con conferma della
3 sentenza del Tribunale di Treviso n. 697/2022, e comunque con vittoria di spese ed onorari di causa dei due gradi di giudizio”.
4. Venuto a mancare , la causa veniva dichiarata interrotta e quindi CP_1 riassunta dall'appellante.
5. Fissata l'udienza per la prosecuzione del processo, con nota depositata in pct il
5.12.2024 i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente il differimento della trattazione rappresentando la pendenza di trattative per valutare la possibilità di una definizione amichevole della causa.
6. La Corte riteneva di accogliere l'istanza e differiva la causa all'udienza del
15.5.2025, sempre con previsione di trattazione scritta.
7. Con nota congiunta depositata il 9.5.2025, rubricata “Rinuncia agli atti del giudizio”, i procuratori delle parti (e segnatamente del sig. e del sig. Parte_1
e della ), giusta i Parte_2 Controparte_2 Controparte_2 poteri agli stessi conferiti nelle rispettive procure alle liti, hanno dichiarato di rinunciare entrambi agli atti del giudizio e di accettarne reciprocamente le rinunce, il tutto a spese integralmente compensate”.
8. Gli atti di rinuncia e di corrispondente accettazione della rinuncia devono ritenersi validi ed efficaci essendo stati formulati dai difensori delle parti a ciò legittimati sulla base delle rispettive procure in atti.
9. Sussistono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del processo.
10. Stante la dichiarazione di tutte le parti costituite di intendere le spese del giudizio tra di esse interamente compensate in attuazione di quanto al riguardo concordato sulla base della transazione tra le stesse raggiunta, il Collegio prende atto della unanime, espressa, determinazione consensualmente raggiunta tra le parti in causa e, per l'effetto, dichiara le spese di lite interamente compensate.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del processo di II° grado n. 1084/2022 R.G.;
b) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
4