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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9661 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31219/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Rita Cordova Presidente
dott. Lorenza Zuffada Giudice
dott. Elisabetta Stefania Stuccillo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31219/2025 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GO AN che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), residente in [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento
del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano
CONCLUSIONI pagina 1 di 3 La parte ricorrente ha concluso dichiarando di rinunciare alla domanda di interdizione della sig.ra e chiedendo di procedere con l'apertura di procedura di amministrazione di sostegno. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.08.2025, in qualità di figlio unico di Parte_1 CP_1
ha chiesto che questo Tribunale pronunciasse l'interdizione della madre, dal momento che la stessa, a causa delle patologie da cui sarebbe affetta, si troverebbe in una situazione di incapacità totale di provvedere ai propri interessi. Inoltre, il ricorrente ha chiesto di essere nominato tutore della madre.
Fissata con decreto la comparizione delle parti, all'udienza del 03.12.2025 il giudice istruttore rilevava la regolarità della notifica al coniuge e ai parenti indicati nel ricorso, i quali, tuttavia, non intervenivano. Dopo l'esame, da remoto, della beneficiaria, il giudice istruttore acquisiva le conclusioni del ricorrente, che dichiarava di rinunciare alla domanda d'interdizione e richiedeva la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, ritenendo sufficiente, ai fini della protezione giuridica della madre, la misura dell'amministrazione di sostegno. Acquisite le conformi conclusioni del PM, previa rinuncia della parte ai termini per la precisazione delle conclusioni, il giudice istruttore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Preso atto della rinuncia alla proposta domanda di interdizione, ritiene il Collegio che sussistano, nella specie, tutti i presupposti di cui alla legge n. 6/2004 per la nomina, in favore di di un CP_1
amministratore di sostegno e ciò in considerazione delle patologie in atti certificate. Deve, dunque,
dichiararsi cessata la materia del contendere disponendosi la trasmissione degli atti al designando giudice tutelare che provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti.
Le spese sono dichiarate irripetibili, a fronte della cessata materia del contendere.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di interdizione proposta nei confronti di
CP_1
Dispone che, a cura della Cancelleria, vengano trasmessi gli atti al giudice tutelare ex art. 418 c.c. per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di CP_1
Spese compensate.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Elisabetta Stefania Stuccillo dott. Maria Rita Cordova
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Rita Cordova Presidente
dott. Lorenza Zuffada Giudice
dott. Elisabetta Stefania Stuccillo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31219/2025 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GO AN che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), residente in [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento
del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano
CONCLUSIONI pagina 1 di 3 La parte ricorrente ha concluso dichiarando di rinunciare alla domanda di interdizione della sig.ra e chiedendo di procedere con l'apertura di procedura di amministrazione di sostegno. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.08.2025, in qualità di figlio unico di Parte_1 CP_1
ha chiesto che questo Tribunale pronunciasse l'interdizione della madre, dal momento che la stessa, a causa delle patologie da cui sarebbe affetta, si troverebbe in una situazione di incapacità totale di provvedere ai propri interessi. Inoltre, il ricorrente ha chiesto di essere nominato tutore della madre.
Fissata con decreto la comparizione delle parti, all'udienza del 03.12.2025 il giudice istruttore rilevava la regolarità della notifica al coniuge e ai parenti indicati nel ricorso, i quali, tuttavia, non intervenivano. Dopo l'esame, da remoto, della beneficiaria, il giudice istruttore acquisiva le conclusioni del ricorrente, che dichiarava di rinunciare alla domanda d'interdizione e richiedeva la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, ritenendo sufficiente, ai fini della protezione giuridica della madre, la misura dell'amministrazione di sostegno. Acquisite le conformi conclusioni del PM, previa rinuncia della parte ai termini per la precisazione delle conclusioni, il giudice istruttore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Preso atto della rinuncia alla proposta domanda di interdizione, ritiene il Collegio che sussistano, nella specie, tutti i presupposti di cui alla legge n. 6/2004 per la nomina, in favore di di un CP_1
amministratore di sostegno e ciò in considerazione delle patologie in atti certificate. Deve, dunque,
dichiararsi cessata la materia del contendere disponendosi la trasmissione degli atti al designando giudice tutelare che provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti.
Le spese sono dichiarate irripetibili, a fronte della cessata materia del contendere.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di interdizione proposta nei confronti di
CP_1
Dispone che, a cura della Cancelleria, vengano trasmessi gli atti al giudice tutelare ex art. 418 c.c. per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di CP_1
Spese compensate.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Elisabetta Stefania Stuccillo dott. Maria Rita Cordova
pagina 3 di 3