Decreto presidenziale 10 febbraio 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/06/2025, n. 12559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12559 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12559/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07575/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7575 del 2021, proposto da
IC FI, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Parma e Piacenza - Se, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Bologna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Ferrara, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Forli' Cesena Rimini, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Modena, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Ravenna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LE CI, LU AN, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
delle graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A028 Emilia-Romagna, come pubblicate dall’USR Emilia-Romagna, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell’ente, allegate all’impugnato decreto di approvazione del 15 giugno 2021 prot. n. 308, nella parte in cui è esclusa la ricorrente, nonché nella parte in cui non è previsto lo scorrimento nonostante la mancata copertura del fabbisogno;
del decreto di rettifica delle graduatorie definitive prot. n. 382 del 30 giugno 2021;
nonché di tutti i provvedimenti e gli atti presupposti elencati nell’atto introduttivo del giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Parma e Piacenza - Se e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Bologna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Ferrara e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Forli' Cesena Rimini e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Modena e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Ravenna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con nota depositata in data 19 giugno 2025 la ricorrente ha evidenziato che « è venuto meno l’interesse a coltivare il giudizio », dichiarando la « sopravvenuta carenza di interesse » alla decisione del ricorso e chiedendo la compensazione delle spese « in ragione delle peculiarità che all’origine aveva la vicenda »;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto, infine, che – tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (apprezzabili al fine della compensazione delle spese anche ai sensi dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale) – sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO