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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/03/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2260/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2260/2022 del ruolo generale, promossa da:
E rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaello Cocca;
Parte_1 Parte_2
ATTORE
CONTRO rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Giordano e Genserico Miniaci;
CP_1
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per gli attori: “In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito da parte della sig.ra
a procedere ad esecuzione forzata con condanna di quest'ultima al CP_1
pagamento di tutte le spese legali e processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario Con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”. Per la convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) in via preliminare, rigettare la richiesta “sospensione dell'azione esecutiva intrapresa ex artt.
624” perché infondata in fatto e diritto;
b) nel merito, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni di fatto e diritto spiegate, rigettare la spiegata opposizione e, per l'effetto, accertare
e dichiarare la legittimità e fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla istante nei confronti dei Sig.ri e portata dall'opposto atto di precetto di pagamento, ovvero Pt_1 Pt_2
pagina 1 di 5 condannarli al pagamento della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione;
c) accertare e dichiarare che il Sig.ri e Pt_1 Pt_2
con la spiegata opposizione, hanno agito in giudizio con mala fede o colpa grave e, conseguentemente, condannarli al risarcimento dei danni in favore della istante ex art.96
c.p.c., nella misura che l'On.le Tribunale vorrà determinare secondo il suo prudente apprezzamento;
d) con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 4.4.2022, con il quale la sig.ra CP_1
agendo sulla scorta del Decreto Ingiuntivo n. 282/2022 (Rg n. 4277/2021-1) reso dal
[...]
Tribunale di Nocera Inferiore in data 16.2.2022, aveva loro intimato il pagamento della somma totale di € 6.418,40 (di cui € 4929,54 per i canoni di locazione ed oneri condominiali scaduti e non pagati a quella data ed € 1090,00 per le spese e competenze professionali della procedura di sfratto). A sostegno della domanda eccepivano la nullità del precetto per inesistenza del diritto di credito in quanto l'atto di precetto e prima ancora di esso l'esecutività del titolo, si fondano sul presupposto del mancato pagamento dei canoni di locazione e spese condominiali per i mesi da dicembre 2020 ad aprile 2022 nonostante le somme fossero state già corrisposte.
Si costituiva parte opposta, che, in via preliminare, chiedeva rigettare l'invocata “sospensione dell'azione esecutiva intrapresa ex artt. 624” perché infondata in fatto e diritto, nel merito, accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla istante pagina 2 di 5 nei confronti dei Sig.ri e e portata dall'opposto atto di precetto di pagamento, Pt_1 Pt_2 contestando l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione ed oneri condominiali e specificando che alla data di notifica dell'opposto atto di precetto residuava una debitoria complessiva pari ad euro 4.929,54 per capitale, di cui euro 1.700,00 per canoni insoluti (e precisamente: € 650,00 ottobre 2020, € 50,00 saldo marzo 2021, € 350,00 saldo maggio
2021 ed € 650,00 giugno 2021) ed euro 3.229,54 per oneri condominiali non pagati, oltre spese e competenze della procedura di sfratto pari ad euro 1.090,00, oltre oneri come per legge.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata.
Devono, infatti, essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nel provvedimento giudiziale (nel caso di specie ingiunzione di pagamento) azionata con il precetto impugnato. Deve ritenersi che, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del
7.10.2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di Cassazione ordinanza n.
22090/2021). Occorre anche specificare che nell'opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. All'uopo, deve invero rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o pagina 3 di 5 modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva. Il principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi, altresì, applicabile in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravvenuti alla emanazione del provvedimento monitorio possono essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 615 c.p.c. Le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso in cui, pertanto, l'esecuzione forzata sia già iniziata il fatto estintivo od impeditivo del credito azionato non può essere dedotto con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., restando devoluta al Giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione dei soli motivi di illegittimità strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni di merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo. Pertanto, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo devono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 36496 del 24 novembre 2021).
Nel caso in esame trova applicazione quanto in precedenza specificato in quanto la presente opposizione ha ad oggetto motivi pienamente afferenti al merito del provvedimento giudiziario costituente titolo esecutivo;
l'accertamento circa l'inesistenza del diritto di credito vantato, rientra nell'ambito dei poteri decisori del giudice della cognizione.
Tuttavia, da una breve disamina della vicenda, emerge che gli opponenti nel corso del giudizio, a fronte dell'assunto pagamento di tutte le somme richieste con l'atto di precetto, depositavano solo 5 ricevute di pagamento (“fitto mese novembre” del 2020, “fitto mese gennaio 2021”, “fitto mese febbraio 2021”, “fitto mese luglio 2021” e “fitto mese agosto 2021”), tra l'altro relative a mensilità non oggetto di contestazione, e n.3 ricevute di pagamenti eseguiti in favore del per relativi oneri, di cui due Controparte_2 con causale “acconto rata 2020” per totali euro 450,00, ed una con causale CP_2
“acconto rata quota 2021” pari ad euro 120,00, a fronte di una rata condominiale CP_2
mensile pari ad euro 108,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Devono ritenersi non configurabili i presupposti della responsabilità ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M
.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna e al pagamento in favore di delle Parte_1 Parte_2 CP_1 spese processuali che liquida in € 2.800,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
05.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2260/2022 del ruolo generale, promossa da:
E rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaello Cocca;
Parte_1 Parte_2
ATTORE
CONTRO rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Giordano e Genserico Miniaci;
CP_1
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per gli attori: “In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito da parte della sig.ra
a procedere ad esecuzione forzata con condanna di quest'ultima al CP_1
pagamento di tutte le spese legali e processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario Con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”. Per la convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) in via preliminare, rigettare la richiesta “sospensione dell'azione esecutiva intrapresa ex artt.
624” perché infondata in fatto e diritto;
b) nel merito, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni di fatto e diritto spiegate, rigettare la spiegata opposizione e, per l'effetto, accertare
e dichiarare la legittimità e fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla istante nei confronti dei Sig.ri e portata dall'opposto atto di precetto di pagamento, ovvero Pt_1 Pt_2
pagina 1 di 5 condannarli al pagamento della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione;
c) accertare e dichiarare che il Sig.ri e Pt_1 Pt_2
con la spiegata opposizione, hanno agito in giudizio con mala fede o colpa grave e, conseguentemente, condannarli al risarcimento dei danni in favore della istante ex art.96
c.p.c., nella misura che l'On.le Tribunale vorrà determinare secondo il suo prudente apprezzamento;
d) con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 4.4.2022, con il quale la sig.ra CP_1
agendo sulla scorta del Decreto Ingiuntivo n. 282/2022 (Rg n. 4277/2021-1) reso dal
[...]
Tribunale di Nocera Inferiore in data 16.2.2022, aveva loro intimato il pagamento della somma totale di € 6.418,40 (di cui € 4929,54 per i canoni di locazione ed oneri condominiali scaduti e non pagati a quella data ed € 1090,00 per le spese e competenze professionali della procedura di sfratto). A sostegno della domanda eccepivano la nullità del precetto per inesistenza del diritto di credito in quanto l'atto di precetto e prima ancora di esso l'esecutività del titolo, si fondano sul presupposto del mancato pagamento dei canoni di locazione e spese condominiali per i mesi da dicembre 2020 ad aprile 2022 nonostante le somme fossero state già corrisposte.
Si costituiva parte opposta, che, in via preliminare, chiedeva rigettare l'invocata “sospensione dell'azione esecutiva intrapresa ex artt. 624” perché infondata in fatto e diritto, nel merito, accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla istante pagina 2 di 5 nei confronti dei Sig.ri e e portata dall'opposto atto di precetto di pagamento, Pt_1 Pt_2 contestando l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione ed oneri condominiali e specificando che alla data di notifica dell'opposto atto di precetto residuava una debitoria complessiva pari ad euro 4.929,54 per capitale, di cui euro 1.700,00 per canoni insoluti (e precisamente: € 650,00 ottobre 2020, € 50,00 saldo marzo 2021, € 350,00 saldo maggio
2021 ed € 650,00 giugno 2021) ed euro 3.229,54 per oneri condominiali non pagati, oltre spese e competenze della procedura di sfratto pari ad euro 1.090,00, oltre oneri come per legge.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata.
Devono, infatti, essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nel provvedimento giudiziale (nel caso di specie ingiunzione di pagamento) azionata con il precetto impugnato. Deve ritenersi che, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del
7.10.2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di Cassazione ordinanza n.
22090/2021). Occorre anche specificare che nell'opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. All'uopo, deve invero rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o pagina 3 di 5 modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva. Il principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi, altresì, applicabile in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravvenuti alla emanazione del provvedimento monitorio possono essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 615 c.p.c. Le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso in cui, pertanto, l'esecuzione forzata sia già iniziata il fatto estintivo od impeditivo del credito azionato non può essere dedotto con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., restando devoluta al Giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione dei soli motivi di illegittimità strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni di merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo. Pertanto, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo devono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 36496 del 24 novembre 2021).
Nel caso in esame trova applicazione quanto in precedenza specificato in quanto la presente opposizione ha ad oggetto motivi pienamente afferenti al merito del provvedimento giudiziario costituente titolo esecutivo;
l'accertamento circa l'inesistenza del diritto di credito vantato, rientra nell'ambito dei poteri decisori del giudice della cognizione.
Tuttavia, da una breve disamina della vicenda, emerge che gli opponenti nel corso del giudizio, a fronte dell'assunto pagamento di tutte le somme richieste con l'atto di precetto, depositavano solo 5 ricevute di pagamento (“fitto mese novembre” del 2020, “fitto mese gennaio 2021”, “fitto mese febbraio 2021”, “fitto mese luglio 2021” e “fitto mese agosto 2021”), tra l'altro relative a mensilità non oggetto di contestazione, e n.3 ricevute di pagamenti eseguiti in favore del per relativi oneri, di cui due Controparte_2 con causale “acconto rata 2020” per totali euro 450,00, ed una con causale CP_2
“acconto rata quota 2021” pari ad euro 120,00, a fronte di una rata condominiale CP_2
mensile pari ad euro 108,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Devono ritenersi non configurabili i presupposti della responsabilità ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M
.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna e al pagamento in favore di delle Parte_1 Parte_2 CP_1 spese processuali che liquida in € 2.800,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
05.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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