Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7983/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...], residente in V. BURANELLO 14/14
GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avvocati
OLIVIO GIANLUIGI BALDAZZI (C.F. ) e C.F._2
MARGAPOTI ANTONELLA (C.F. ), che la C.F._3
rappresentano e difendono insieme e disgiuntamente, come da procura in atti e
C.F. , nato a [...], il CP_1 C.F._4
02/01/1980, residente in V.LE F.LLI CANEPA 92B/5 SERRA RICCO', elettivamente domiciliato presso e nello studio studio degli Avvocati OLIVIO
GIANLUIGI BALDAZZI (C.F. ) e MARGAPOTI C.F._2
ANTONELLA (C.F. ), che lo rappresentano e C.F._3
difendono insieme e disgiuntamente, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
19.02.2025, integrate in data 06.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figlio minore nato a [...], il [...], avuto nel corso della loro Persona_1
relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“- collocazione abitativa e residenza anagrafica del minore presso la madre in
Genova via Buranello 14 int. 14 / A;
- il padre potrà frequentare il figlio minorenne senza pernottamento fino all'età scolare un giorno della settimana indicativamente il mercoledì dalle ore 15 e rientro a casa dopo cena, il sabato o la domenica dal mattino e fino dopo cena;
con l'età scolare il figlio minore potrà pernottare presso la residenza del padre;
- le festività natalizie e pasquali saranno trascorse con ciascun genitore in base al criterio dell'alternanza, le prossime vacanze inizierà la madre e così via;
durante il periodo di vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio un
2 periodo di 15 giorni anche non consecutivi da comunicare entro 31 maggio indicativamente;
- il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento un assegno mensile di euro 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- , i coniugi dichiarano che per le spese straordinarie necessarie al figlio minore concorrono nella misura del 50% ciascuno.
- in osservanza del disposto dell'art. 155 c.c., avendo il figlio minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi i genitori, lo stesso resterà, fino alla maggiore età, in affidamento condiviso, collocato presso la madre, ed il ruolo genitoriale verrà gestito con paritaria condivisione;
- la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 155 II comma c.c., verrà eserci- tata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative ad istruzione, educazione e salute dovranno essere obbligatoriamente assunte di comune accordo, previa adeguata concertazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente a decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 28/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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