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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. Dr. Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1318/2021 R.G. avente ad oggetto: “pagamento-opposizione
a decreto ingiuntivo ,vertente tra
(PIVA ), in persona del suo legale rappresentante ed Parte_1 P.IVA_1
amministratore unico C.F. , corrente in Parte_2 C.F._1
Avezzano (AQ), Via G. Saturnini, 6 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Nicolò, sito in Roma Via della Balduina, 63, dallo stesso difesa e rappresentata giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
- O P P O N E N T E -
e
in persona del suo leg.le rapp.te p.t. Rag. Controparte_1 CP_2
, corrente in Marcianise alla via San Pasquale II Trav n.146, C.F.
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Lombardi giusta mandato in calce alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata in Marcianise alla via Vittorio
Alfieri n°12, presso lo studio legale Lombardi
- O P P O S T A –
CONCLUSIONI
Come in atti.
Motivi in fatto e diritto
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso, depositato in data 09.10.2020 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, la ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n. Controparte_1
C 2628/2020 in danno della . per la somma di € 8.972,31 oltre interessi al Parte_3 tasso previsto dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di maturazione della fattura, così come espressamente statuito dagli artt. 4 e 5 del richiamato decreto legislativo fino alla data dell'effettivo pagamento , importo richiesto per il mancato pagamento da parte
C della . del saldo di lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria Parte_3
eseguiti dalla presso il fabbricato condominiale sito in via F. Controparte_1
Gentile n.18 Roma.
La pretesa creditoria traeva origine dal mancato pagamento di € 8.972,31 sulla fattura n°19 del 26.06.2017 emessa per il maggior importo di € 52.530,13 per lavori eseguiti dalla e dalla su di un fabbricato condominiale sito in Roma Pt_1 Controparte_1
alla via F. Gentile n.18; lavori che erano stati eseguiti dalle predette società associativamente in una Associazione Temporanea di Imprese di tipo "Verticale" ex
D.Lgs 163/2006, rispettivamente con il ruolo di capogruppo e mandataria.
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, la si è opposta al Pt_1
decreto ingiuntivo n.2628/2020 contestando la pretesa creditoria della
[...]
Controparte_1
Nel dettaglio l'opponente ha affermato che l'appalto in questione venne affidato alla C
. quanto ai lavori di efficientamento energetico ed alla CP_4 Controparte_1
quanto alla ristrutturazione dei prospetti.
[...]
Per la esecuzione di entrambi gli interventi la IM. propose al Condominio la CP_4
possibilità di accendere un finanziamento presso la AR & SO NA in modo da recuperare le necessarie provviste economiche per dare corso ai lavori appaltati.
Le due imprese costituirono una associazione temporanea di impresa, con contratto sottoscritto in data 21 giugno 2016, così permettendo al Condominio di accedere alla procedura di finanziamento per la esecuzione di entrambe le tipologie di interventi appaltati.
Nell'atto di costituzione dell'associazione temporanea d'impresa vennero specificate le rispettive quote di partecipazione: alla l 57,43% ed alla Pt_1 Controparte_1
il 42,57
ContPa L'opponente ha eccepito di aver sostenuto per intero le spese di istruttoria del finanziamento acceso dalla AR & SO NA in favore del
[...]
Roma pari ad € 15.050,00 e di non aver mai ricevuto dalla Parte_4 [...]
la propria quota di € 6.415,29, corrispondente alla quota percentuale del CP_1 42,57%. Pertanto, l'opponente formulava domanda riconvenzionale volta ad ottenere dalla il pagamento della somma di € 6.415,29 pari alla quota parte Controparte_1 spettante a quest'ultima per la pratica di finanziamento, con condanna dell'opposta a restituire tutte le somme percepite in più del dovuto;
Vinte le spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito ed esaurita l'attività istruttoria consistita unicamente dal deposito di documentazione, all'udienza del 12.07.2024, sulle conclusioni precisate delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione proposta dalla è infondata e deve essere rigettata. Parte_5
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, il credito di € 8.972,31, oltre interessi moratori, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, è relativo al mancato pagamento del saldo inerente alla fattura n.
19 del 26.06.2017 per euro 52.530,13 emessa in favore dell'opponente ed Parte_5
avente ad oggetto i lavori edili eseguiti sul fabbricato condominiale sito in Roma alla via F. Gentile n.18.
L'opponente non ha contestato né l'esistenza del rapporto di impresa con la società opposta né l'effettiva esecuzione dei lavori, ma ha eccepito, genericamente, l'esistenza di un controcredito nei confronti dell'opposta per € 6.415,29 corrispondente alla quota percentuale del 42,57% determinata nell'ATI, derivante dal maggior esborso di € C 15.050,00 sostenuto dalla . quale capogruppo per le spese di istruttoria della Pt_3
pratica di finanziamento acceso dalla AR & SO NA in favore del Via Gentile, 18 Roma proprio per l'esecuzione dei lavori appaltati da Parte_4 quest'ultimo; nonché una non meglio specificata richiesta di restituzione di somme percepite in più del dovuto da determinarsi “in maniera virtuale”.
Ciò posto, in relazione al valore probatorio della fattura, l'orientamento senz'altro prevalente è nel senso di ritenere che le semplici fatture possano costituire prova dei crediti in questione limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo o dell'ordinanza-ingiunzione ex art.186 ter c.p.c., e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio a cognizione piena (cfr. Cass.
n.3090/79; Cass. n.3261/79).
D'altra parte, la giurisprudenza riconosce che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (cfr. Cass. Civ., n. 9593 del 20.4.2004).
Nella fattispecie in esame, la parte opponente ha formulato una contestazione meramente generica, in ordine alla inidoneità probatoria delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis,
Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Nel caso di specie, la società creditrice ha prodotto, a dimostrazione del credito vantato nei confronti dell'opponente, oltre alla fattura, tutta una serie di documenti mai disconosciuti dalla debitrice, come non risulta essere stato disconosciuto il dedotto rapporto intercorso tra le parti.
Riguardo alla suddetta documentazione e alle relative deduzioni di parte opposta,
l'opponente non ha operato alcuna contestazione e nessun formale disconoscimento, con la conseguenza che i documenti prodotti dalla convenuta debbono intendersi pienamente riconosciuti dalla controparte e posti dal giudice a fondamento della propria decisione sulla scorta del principio di cui all'art.115 cpc.
Consegue che le risultanze documentali (fatture ed estratto autentico delle scritture contabili) e la mancanza di specifiche contestazioni in ordine alla effettiva esecuzione dei lavori, da parte dell'opponente, forniscono elementi idonei a ritenere dimostrato il credito portato dalla fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo.
Non trova fondamento l'eccepita esistenza del controcredito di € 6.415,29 (pari al
42,57% della quota percentuale spettante all'opposta) quale quota del costo complessivo di € 15.050,00 sostenuto dalla per l'apertura della pratica di Pt_1
finanziamento presso la AR SO NA in favore del Parte_6
[...]
Parte Nel verbale di assemblea del 09.03.2016, prima della costituzione dell' si evince che la società aveva già in corso degli accordi con il Condominio per Pt_1
C Pa l'esecuzione dei lavori di adeguamento energetico e che la stessa . ed il
Condominio avevano già deciso di fare ricorso ad una pratica di finanziamento con la
AR & SO, il tutto prima ancora che fosse scelta dal condominio l'offerta della Controparte_1
Infatti, dalla lettura del verbale di assemblea del 09.03.2016 si legge "L'assemblea a maggioranza approva di richiedere a AR e SO un finanziamento a copertura di tutti i lavori elencati al punto 1 e 2… l'impresa che ha Parte_1
formulato una offerta per l'esecuzione dei lavori, aderisce alla associazione AR &
SO e che l'accordo con l'impresa incaricata dei lavori prevede l'accollo da parte di quest'ultima di parte del debito per quanto riguarda una quota degli interessi
Cont del finanziamento. ...L'impresa a cui sono affidati i lavori, in virtù CP_4
dell'accordo con il condominio e a seguito del perfezionamento del contratto di accollo, corrisponderà quindi alla Banca, per il solo periodo di ammortamento, la quota interessi rappresentata dallo spread fissato in 3,5 punti percentuali" (cfr. vebale di assemblea)
Quindi le spese di finanziamento ed interessi della AR & SO sarebbero state
ContPa regolate tra il Condominio e la già prima della scelta del preventivo della
Parte e, già prima ancora della costituzione della stessa Parte_8 Ciò è sufficiente a dimostrare l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta C Pa dalla . per il rimborso della somma di € 6.415,29 pari alla quota del 42,57% sull'importo di € 15.050,00 pagato a titolo di spese alla AR & SO.
L'infondatezza della pretesa dell'opponente è dimostrata anche dalla mail prodotta dall'opposta, e non disconosciuta dall'opponente, del 03.04.2018 inviata dalla Pt_1
all'amministratore del condominio di via Gentile, nella quale viene fatta una
C ricognizione del debito per i soli lavori eseguiti dalla .EX e nella quale si dà atto dell'avvenuto pagamento in data 05.07.2017 della somma di € 10.800,00 da parte del condominio per pratica di finanziamento AR & SO.
Le spese del finanziamento AR & SO erano di competenza del Condominio di via Gentile e da quest'ultimo ribaltate alla Pt_1
Ciò è sufficiente a dimostrare l'infondatezza della domanda riconvenzionale azionata dall'opponente e volta alla restituzione delle somme percepite in più dalla
[...]
CP_1
Per quanto concerne, invece, la domanda riconvenzionale spiegata dall'opposta, questo giudicante osserva che la domanda così come azionata qualificabile quale reconventio reconventionis, sia ammissibile.
Ed invero, considerato il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui
"nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una
"reconventio reconventionis"" (cfr. Cass.,4 ottobre 2013 n. 22754; Cass. 29 settembre
2006 n. 21245; Cass. 31 marzo 2007 n. 8077).
Nella specie la domanda avanzata dalla in tale sede sono è Controparte_1
ammissibile perché giustificata dalla domanda riconvenzionale dell'opponente stante la natura e la causale del credito.
Infatti la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta è volta ad ottenere la
C Pa restituzione della somma di € 1.817,31 pagata dalla alla . per Controparte_1
le spese del finanziamento AR & SO. Giova ricordare che, nel caso in cui l'opponente (sostanzialmente convenuto-ingiunto, ma formalmente attore) proponga una domanda riconvenzionale, l'opposto viene a trovarsi nella posizione processuale di convenuto e, quindi, non può essergli precluso il diritto di difesa (Cass. 7624/2010;
Cass. 16331/2002). Pertanto, l'opposto può presentare una domanda riconvenzionale che sia conseguenza delle domande proposte dall'opponente (Cass.
16564/2018).
Infatti, «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rivestendo l'opposto la qualità di convenuto in senso formale la cd. reconventio reconventionis, deve costituire conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, ai sensi dell'art. 183, comma 4, cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis)» Cass. 26782/2016).
Dunque, merita accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
C Pa in quanto quest'ultima ha provato di aver pagato alla . , con bonifico CP_1 bancario, non disconosciuto dall'opponente, la somma di 1.817,31 per la quota associativa al circuito AR & SO, sebbene tale spesa non ricadesse in capo alla per i motivi spiegati innanzi. Controparte_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione da € 5.2001 - € 26.000,00 e poste a carico C della . Parte_3
PQM
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo opposto n. n.
2628/2020 del Tribunale di S. Maria C.V.;
- Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
- Accoglie la reconventio reconventionis svolta dalla e per l'effetto Controparte_1
Cont condanna la in persona del suo leg.le rapp.te p.tp a pagare in favore di parte Pt_3 opposta la somma di € 1.817,31 oltre interessi dalla data di pagamento 15.07.2021 all'effettivo soddisfo;
Cont
- Condanna la in persona del suo leg.le rapp.te p.t. al pagamento delle Parte_3
spese di lite di lite che liquida in € 2.540,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Emanuele Lombardi.
Cosi deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10.1.2025
IL GIUDICE GOP dr.ssa Carmela
Sorgete