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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/11/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di TRIESTE in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza, applicata da remoto ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 117/2025 convertito nella Legge n. 148/2025, ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6192/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Zaro che lo rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Trieste, via Santa Caterina da
Siena n. 5 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Giadrossi che la rappresenta e difende per procura in atti, convenuta,
Oggetto: Responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha agito in giudizio contro l' Parte_1 Controparte_2
lamentando di aver subito un danno iatrogeno in seguito a un
[...] intervento chirurgico di artroprotesi all'anca sinistra, eseguito nell'aprile 2012 presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di Cattinara.
Afferma il ricorrente che l'operazione, secondo quanto accertato in sede di consulenza tecnica preventiva e confermato da successivi pareri medico-legali, non sarebbe stata eseguita secondo le regole dell'arte medica, presentando errori sia di progettazione che di esecuzione.
Evidenzia che è stato rilevato il posizionamento troppo cefalico dell'impianto protesico, una fresatura eccessiva del cotile e l'utilizzo di un impianto sovradimensionato rispetto alle caratteristiche anatomiche del paziente, con conseguente indebolimento della struttura ossea e persistenza di dolori e zoppia. Afferma che, nonostante abbia seguito scrupolosamente le indicazioni terapeutiche post- operatorie, le sue condizioni cliniche non sono migliorate.
Dopo vari tentativi di risoluzione bonaria della controversia, risultati infruttuosi per la mancata disponibilità della controparte, ha avviato la procedura di mediazione e, successivamente, ha promosso ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per l'accertamento tecnico preventivo. Secondo il ricorrente, i consulenti tecnici d'ufficio nominati dal Tribunale avrebbero confermato la sussistenza del danno iatrogeno e la sua riconducibilità a imperizia nell'esecuzione dell'intervento, quantificando un danno permanente superiore al prevedibile, pari a un incremento di 3-4 punti percentuali rispetto alla mediana della classe di riferimento.
Il ricorrente chiede pertanto il riconoscimento giudiziale del danno così come determinato dai periti, per un importo complessivo di € 29.881,50, comprensivo di danno differenziale, spese mediche, consulenze, competenze tecniche e costi sostenuti in sede stragiudiziale.
Chiede, inoltre, che le competenze dei consulenti tecnici d'ufficio siano poste definitivamente a carico della convenuta, con condanna al rimborso qualora il pagamento sia stato anticipato dal ricorrente.
L' si è costituita in giudizio Controparte_2 contestando integralmente le domande avanzate dal ricorrente e sostenendo l'infondatezza delle pretese risarcitorie.
Evidenzia come l'intervento chirurgico di artroprotesi all'anca sinistra, eseguito nel 2012 presso l'Ospedale di Cattinara, sia stato effettuato correttamente e secondo le regole dell'arte medica, senza che sia ravvisabile alcun nesso causale tra l'operazione e la condizione di salute lamentata dal ricorrente.
Sottolinea che le presunte carenze nella documentazione della progettazione preoperatoria non hanno inciso sull'esito dell'intervento, poiché in ortopedia la pianificazione viene comunque effettuata attraverso lo studio degli accertamenti radiologici e la preparazione dell'impianto protesico. Quanto alle modalità di esecuzione, rimarca che il proprio consulente tecnico di parte ha ritenuto che le scelte chirurgiche siano state funzionali alla stabilità dell'impianto, come dimostrato dai risultati clinici e dalla capacità del ricorrente di svolgere attività agonistica anche a distanza di molti anni dall'operazione.
Richiama poi le conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio nominati dal Tribunale, i quali hanno rilevato che, pur non essendo la procedura operatoria perfettamente conforme alle leges artis, non ne è derivato alcun concreto danno funzionale per il ricorrente. Le eventuali calcificazioni periprotesiche emerse in sede di accertamento tecnico preventivo, e che potrebbero essere correlate alla sintomatologia dolorosa, non sono riconducibili a errore medico, trattandosi di complicanze imprevedibili e inevitabili, la cui genesi rimane oscura anche secondo la letteratura scientifica.
L'Azienda contesta, inoltre, la richiesta di risarcimento del danno, osservando che il ricorrente non ha documentato, nel corso degli anni successivi all'intervento, alcun utilizzo di farmaci antidolorifici, terapie o visite specialistiche, mentre risulta invece comprovata la sua piena capacità funzionale. La difesa ritiene quindi che non sussistano elementi di responsabilità in capo all e che la domanda risarcitoria sia priva di fondamento. CP_2
In via subordinata, la convenuta osserva che, anche qualora si volesse riconoscere un danno risarcibile, questo non potrebbe essere calcolato secondo le percentuali indicate dal ricorrente, tenuto conto del decorso temporale, della fisiologica senescenza e della natura multifattoriale delle calcificazioni. Si oppone inoltre alla ripetizione delle spese per le perizie medico-legali, ritenute eccessive e non utili all'esito della causa, evidenziando che semmai si richiederà la ripetizione delle somme dall'Azienda versate ai consulenti tecnici d'ufficio, qualora il ricorrente risultasse soccombente.
Infine, conclude chiedendo al Tribunale di rigettare il ricorso, accertando l'insussistenza di responsabilità in capo ad con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di CP_2 lite e delle competenze legali.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 602/2025 dell'8 ottobre 2025 il presente giudizio è stato assegnato alla scrivente in forza di quanto previsto dall'art. 3 D.L. n.
117/2025.
All'udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
La domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell' Parte_1 [...]
non merita accoglimento. Controparte_1
La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 3278/2022 R.G., ha evidenziato come, pur in presenza di alcune criticità tecniche nell'esecuzione dell'intervento, non sia emerso un danno funzionale differenziale incrementativo rispetto a quanto normalmente atteso per un favorevole esito di impianto di artroprotesi. La limitazione funzionale residua è stata attribuita prevalentemente alla presenza di calcificazioni periarticolari, complicanza multifattoriale e non riconducibile con certezza all'operato dei sanitari.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che, nei giudizi di responsabilità sanitaria, il paziente danneggiato è tenuto a dimostrare non solo l'inadempimento del debitore, ma anche il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno lamentato. Il principio del “più probabile che non” impone che la causa del danno sia provata come prevalente rispetto alle possibili cause alternative;
in mancanza di tale prova, la domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315).
La mera sussistenza di una condotta non conforme alle leges artis non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità risarcitoria, occorrendo la dimostrazione che tale condotta abbia effettivamente determinato il danno lamentato.
Di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che il difetto di prova sul nesso causale resta a carico del danneggiato. Anche laddove sia accertata una condotta censurabile, il giudice deve motivare adeguatamente le ragioni per cui tale condotta non sia stata causa del danno, e la causa ignota non può essere posta a carico della parte convenuta se deriva da una ricostruzione giudiziale che non trova riscontro nelle risultanze probatorie. In particolare, il criterio del “più probabile che non” deve essere applicato in modo logico e comparativo, valutando se la causa prospettata dal danneggiato sia effettivamente prevalente rispetto alle altre possibili spiegazioni dell'evento (Cass. 26 settembre 2024, n. 25805)
Nel caso di specie, i consulenti tecnici hanno ipotizzato che la particolare tecnica chirurgica adottata possa aver contribuito, come concausa, alla formazione delle calcificazioni, ma hanno sottolineato che nulla di certo può essere stabilito in merito al rapporto causale diretto tra l'intervento e la complicanza. In particolare hanno rilevato che “il posizionamento del cotile in sede più craniale del dovuto, l'aver dovuto agire a compenso di una altrimenti intuibile dismetria utilizzando un collo lungo che lateralizza il femore, possono far comprendere che vi sia stata, in corso di intervento, una sollecitazione particolare dei tessuti molli, segnatamente del medio gluteo, che potrebbe aver concausato in qualche modo la genesi delle calcificazioni etero-topiche. Nulla di certo peraltro può essere stabilito”.
I consulenti hanno precisato che le modalità eziopatogenetiche attraverso le quali si verificano le ossificazioni sono tuttora oscure, vi sono alcune condizioni che predispongono la comparsa, non tutte univocamente riconosciute, e nelle varie casistiche è comunque acclarata l'imprevedibilità nella genesi di tale complicanza.
Hanno chiarito che la situazione clinica attuale non fa rilevare un danno funzionale differenziale incrementativo rispetto a quanto atteso per un favorevole esito di impianto di artroprotesi d'anca; non si rileva un danno funzionale differenziale incrementativo, ma si può accreditare il riconoscimento di un contenuto danno anatomico differenziale per l'anomalia della situazione ossea in regione cotiloidea.
La consulenza tecnica, pur riconoscendo una procedura non perfettamente conforme alle leges artis, non attribuisce con certezza la responsabilità delle complicanze all'operato dei sanitari, ma anzi evidenzia che la genesi delle calcificazioni rimane incerta e multifattoriale e che la limitazione funzionale residua non si discosta in modo significativo da quanto atteso dopo un intervento di protesizzazione. La precisazione dei consulenti circa la mera possibilità di una concausa operatoria, espressa con formule dubitative, rafforza l'insussistenza di un nesso causale giuridicamente rilevante, non potendo la responsabilità fondarsi su ipotesi o mere probabilità astratte.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che non è stato raggiunto quel grado di probabilità logica e fattuale richiesto dalla giurisprudenza, secondo il criterio del “più probabile che non”, per affermare che il danno lamentato dal ricorrente sia stato causato dall'imperizia dei sanitari. La causa del disturbo funzionale residuo rimane incerta e, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, tale incertezza non può che comportare il rigetto della domanda.
Tenuto conto dell'esito della lite e delle peculiarità della vicenda, si rileva che sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, sia in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo sia con riferimento al presente giudizio.
La controversia, infatti, ha avuto origine da una situazione clinica complessa e da una consulenza tecnica che, pur evidenziando alcune criticità nell'esecuzione dell'intervento, non ha consentito di accertare con sufficiente grado di probabilità il nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno lamentato dal ricorrente. La natura multifattoriale delle complicanze riscontrate e l'assenza di una responsabilità pienamente accertata, giustificano pertanto la compensazione delle spese.
p.q.m.
il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 compensa integralmente le spese sia del giudizio per accertamento tecnico preventivo n.
3278/2022 R.G. sia del presente giudizio.
Così deciso in Trieste il 12 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza