TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1602 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: contratti bancari, passata in decisone all'udienza del
26.2.25, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. Nicola Maglione, del Foro di Benevento, unitamente all'avv. Roberta Mainolfi del Foro di Avellino, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura resa su foglio allegato, ex art. 83 comma 3 c.p.c.
Opponente
E
e per essa, quale mandataria, giusta procura Controparte_1
speciale autenticata , rapp.ta e Controparte_2
difesa, in forza di procura apposta in calce all'atto di precetto notificato in data 26.01.2024, dall'avv. Antonella Arpaia ed elettivamente domiciliata presso lo “Studio Legale Arpaia
Guglielmi”, in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 20
pagina 1 di 8 opposta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.2.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva opposizione all'atto di precetto con cui Parte_1
e per essa , Controparte_1 Controparte_2
intimava il pagamento della somma di € 23.058,60, in virtù di contratto di mutuo stipulato con atto del 02.08.1990 per Notar
di Benevento, tra l'Istituto Nazionale di Credito Persona_1
Edilizio S.p.A. e Di e , Persona_2 Parte_1
dell'importo di £ 70.000.000 (garantito da ipoteca per £.
175.000.000).
La precettante evidenziava che era già stata instaurata procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Benevento e gli immobili erano stati aggiudicati in data 24.04.2019, al prezzo di € 47.725,00; in quella sede veniva precisato il credito in € 47.563,29 e a CP_1
veniva assegnata la somma di € 26.504,63 (il piano di
[...]
riparto veniva approvato e reso esecutivo in data 19.10.2020), per cui era rimasta incapiente per l'ammontare di € Controparte_1
23.058,60, indicato in atto di precetto.
A sostegno dell'opposizione l'opponente deduceva la carenza di legittimazione attiva di e la prescrizione. CP_1
Si costituiva contestando i motivi di Controparte_1
opposizione.
Alla udienza del 26.02.2025 la causa veniva riservata in decisine
Motivi della decisione
Infondata è l'eccezione di nullità del precetto per inesistenza di valido titolo esecutivo. pagina 2 di 8 Dall'esame degli atti emerge che il contratto di mutuo in oggetto non è un mutuo condizionato ma un mutuo fondiario, nel quale si rinviava a separato atto di erogazione e quietanza per la effettiva dazione della somma concessa.
Dalla documentazione allegata emerge che, con atto di erogazione e quietanza del 13.09.1990, la parte mutuataria, all'art. 2,
“dichiara di riscuotere con il presente atto la somma di L.
70.000.000 a saldo del mutuo e di detta somma rilascia all'istituto stesso ampia e definitiva quietanza”.
Infondata appare anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
Invero, deve evidenziarsi che il credito azionato è stato oggetto di una cessione di credito, inserita in una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario.
In proposito, va rilevato che, in caso di cessione dei crediti in blocco, la cessione risulta adeguatamente provata, dal cessionario, mediante il deposito del testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni. Secondo la
Suprema Corte (Cass. 31188/17) “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della pagina 3 di 8 cessione”. Secondo la richiamata decisione, la specifica enumerazione e l'onere di produzione del singolo documento vanificherebbero la portata dell'art. 58 TUB, il quale volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1264 e segg c.c., per agevolare operazioni che hanno portata molto diversa dalla singola cessione. La pubblicazione nella G.U. prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria ed, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti.
Con recente decisione (n. 10200/21) la Corte ha ribadito il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.u.b., viene dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti, precisando che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è pagina 4 di 8 subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n.
5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”
Quanto alla prova della cessione del credito in blocco, la Corte ha ribadito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto) o, anche in sede di giudizio. Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente.
La S.C. (sentenza n. 21821/23) è intervenuta nuovamente sulla questione della prova che il cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB deve fornire in giudizio per dimostrare la propria legittimazione, ribadendo che il cessionario assolve all'onere probatorio mediante la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale se quest'ultimo contiene l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e se gli pagina 5 di 8 elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono l'individuazione, senza incertezze, dei crediti oggetto della cessione stessa, derogando alle norme codicistiche.
Nella specie, parte opposta ha depositato tutta la documentazione relativa alla cessione, ha posto in essere tutti gli adempimenti previsti dall'art. 58 TUB (pubblicazione dell'avviso in G.U. ed iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese) affinché la cessione dei crediti producesse nei confronti dei debitori gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
Ha prodotto la copia dell'elenco delle posizioni cedute, tra cui rientra la posizione N.100047128 - NDG 8569623 che identifica quella dell'opponente.
Quanto alla eccepita prescrizione, non vi è dubbio che la stessa risulta interrotta dalla instaurazione delle procedure esecutive nei confronti dei mutuatari (procedure esecutive riunite n.ri 7/1999-
131/2000 – 35/2000 con pignoramento del 04.06.2000 trascritto l'11.10.2000 ai n.ri 10816/9421), in cui gli immobili sono stati aggiudicati in data 24.04.2019 al prezzo di € 47.725,00 e trasferiti con decreto del 02.10.2019.
Risulta dagli atti che alla creditrice è stata assegnata la somma di
€ 26.504,63 con piano di riparto approvato e reso esecutivo in data 19.10.2020.
La prescrizione è iniziata a decorrere nuovamente dal 19.10.2020, atteso che (Cass. 4203/02) “l'atto con il quale si inizia un processo esecutivo, al quale l'art. 2943, comma 1, c.c., attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione, è assistito dall'effetto sospensivo previsto dal successivo art. 2945, comma 2, sino al momento in pagina 6 di 8 cui il processo esecutivo giunga ad un risultato che possa considerarsi l'equipollente di ciò che quest'ultima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio”, ovvero “ quando il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto ovvero quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia stata conseguita per motivi diversi dalla estinzione del processo”.
L'efficacia interruttiva determinata dall'introduzione del processo esecutivo si protrae agli effetti dell'art.2945 c.
2. c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo” (Cass.
Ordinanza del n.8217/21).
Il quantum debeatur emerge dagli atti ed in particolare dalla documentazione allegata, depositata nell'ambito delle procedure esecutive riunite (n.ri 7/1999= n.131/2000 e 35/2000) all'esito delle quali risulta emesso provvedimento di esecutività del piano di riparto.
La leggera divergenza tra la somma risultante dalla differenza tra quella richiesta e quella assegnata e quella indicata in precetto è giustificata dall'addebito di oneri allo stesso connessi e interessi
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , con atto di citazione notificato nei Parte_2
confronti di in persona della sua Procuratrice Controparte_1
pagina 7 di 8 e legale rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria,
, avverso il precetto notificato Controparte_2
in data 8.4.24, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) Condanna l'opponente al pagamento dele spese di lite, che liquida in € 1000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 900 per la fase istruttoria, € 900,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge
Benevento 18.3.25
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1602 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: contratti bancari, passata in decisone all'udienza del
26.2.25, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. Nicola Maglione, del Foro di Benevento, unitamente all'avv. Roberta Mainolfi del Foro di Avellino, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura resa su foglio allegato, ex art. 83 comma 3 c.p.c.
Opponente
E
e per essa, quale mandataria, giusta procura Controparte_1
speciale autenticata , rapp.ta e Controparte_2
difesa, in forza di procura apposta in calce all'atto di precetto notificato in data 26.01.2024, dall'avv. Antonella Arpaia ed elettivamente domiciliata presso lo “Studio Legale Arpaia
Guglielmi”, in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 20
pagina 1 di 8 opposta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.2.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva opposizione all'atto di precetto con cui Parte_1
e per essa , Controparte_1 Controparte_2
intimava il pagamento della somma di € 23.058,60, in virtù di contratto di mutuo stipulato con atto del 02.08.1990 per Notar
di Benevento, tra l'Istituto Nazionale di Credito Persona_1
Edilizio S.p.A. e Di e , Persona_2 Parte_1
dell'importo di £ 70.000.000 (garantito da ipoteca per £.
175.000.000).
La precettante evidenziava che era già stata instaurata procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Benevento e gli immobili erano stati aggiudicati in data 24.04.2019, al prezzo di € 47.725,00; in quella sede veniva precisato il credito in € 47.563,29 e a CP_1
veniva assegnata la somma di € 26.504,63 (il piano di
[...]
riparto veniva approvato e reso esecutivo in data 19.10.2020), per cui era rimasta incapiente per l'ammontare di € Controparte_1
23.058,60, indicato in atto di precetto.
A sostegno dell'opposizione l'opponente deduceva la carenza di legittimazione attiva di e la prescrizione. CP_1
Si costituiva contestando i motivi di Controparte_1
opposizione.
Alla udienza del 26.02.2025 la causa veniva riservata in decisine
Motivi della decisione
Infondata è l'eccezione di nullità del precetto per inesistenza di valido titolo esecutivo. pagina 2 di 8 Dall'esame degli atti emerge che il contratto di mutuo in oggetto non è un mutuo condizionato ma un mutuo fondiario, nel quale si rinviava a separato atto di erogazione e quietanza per la effettiva dazione della somma concessa.
Dalla documentazione allegata emerge che, con atto di erogazione e quietanza del 13.09.1990, la parte mutuataria, all'art. 2,
“dichiara di riscuotere con il presente atto la somma di L.
70.000.000 a saldo del mutuo e di detta somma rilascia all'istituto stesso ampia e definitiva quietanza”.
Infondata appare anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
Invero, deve evidenziarsi che il credito azionato è stato oggetto di una cessione di credito, inserita in una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario.
In proposito, va rilevato che, in caso di cessione dei crediti in blocco, la cessione risulta adeguatamente provata, dal cessionario, mediante il deposito del testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni. Secondo la
Suprema Corte (Cass. 31188/17) “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della pagina 3 di 8 cessione”. Secondo la richiamata decisione, la specifica enumerazione e l'onere di produzione del singolo documento vanificherebbero la portata dell'art. 58 TUB, il quale volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1264 e segg c.c., per agevolare operazioni che hanno portata molto diversa dalla singola cessione. La pubblicazione nella G.U. prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria ed, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti.
Con recente decisione (n. 10200/21) la Corte ha ribadito il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.u.b., viene dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti, precisando che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è pagina 4 di 8 subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n.
5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”
Quanto alla prova della cessione del credito in blocco, la Corte ha ribadito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto) o, anche in sede di giudizio. Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente.
La S.C. (sentenza n. 21821/23) è intervenuta nuovamente sulla questione della prova che il cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB deve fornire in giudizio per dimostrare la propria legittimazione, ribadendo che il cessionario assolve all'onere probatorio mediante la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale se quest'ultimo contiene l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e se gli pagina 5 di 8 elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono l'individuazione, senza incertezze, dei crediti oggetto della cessione stessa, derogando alle norme codicistiche.
Nella specie, parte opposta ha depositato tutta la documentazione relativa alla cessione, ha posto in essere tutti gli adempimenti previsti dall'art. 58 TUB (pubblicazione dell'avviso in G.U. ed iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese) affinché la cessione dei crediti producesse nei confronti dei debitori gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
Ha prodotto la copia dell'elenco delle posizioni cedute, tra cui rientra la posizione N.100047128 - NDG 8569623 che identifica quella dell'opponente.
Quanto alla eccepita prescrizione, non vi è dubbio che la stessa risulta interrotta dalla instaurazione delle procedure esecutive nei confronti dei mutuatari (procedure esecutive riunite n.ri 7/1999-
131/2000 – 35/2000 con pignoramento del 04.06.2000 trascritto l'11.10.2000 ai n.ri 10816/9421), in cui gli immobili sono stati aggiudicati in data 24.04.2019 al prezzo di € 47.725,00 e trasferiti con decreto del 02.10.2019.
Risulta dagli atti che alla creditrice è stata assegnata la somma di
€ 26.504,63 con piano di riparto approvato e reso esecutivo in data 19.10.2020.
La prescrizione è iniziata a decorrere nuovamente dal 19.10.2020, atteso che (Cass. 4203/02) “l'atto con il quale si inizia un processo esecutivo, al quale l'art. 2943, comma 1, c.c., attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione, è assistito dall'effetto sospensivo previsto dal successivo art. 2945, comma 2, sino al momento in pagina 6 di 8 cui il processo esecutivo giunga ad un risultato che possa considerarsi l'equipollente di ciò che quest'ultima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio”, ovvero “ quando il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto ovvero quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia stata conseguita per motivi diversi dalla estinzione del processo”.
L'efficacia interruttiva determinata dall'introduzione del processo esecutivo si protrae agli effetti dell'art.2945 c.
2. c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo” (Cass.
Ordinanza del n.8217/21).
Il quantum debeatur emerge dagli atti ed in particolare dalla documentazione allegata, depositata nell'ambito delle procedure esecutive riunite (n.ri 7/1999= n.131/2000 e 35/2000) all'esito delle quali risulta emesso provvedimento di esecutività del piano di riparto.
La leggera divergenza tra la somma risultante dalla differenza tra quella richiesta e quella assegnata e quella indicata in precetto è giustificata dall'addebito di oneri allo stesso connessi e interessi
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , con atto di citazione notificato nei Parte_2
confronti di in persona della sua Procuratrice Controparte_1
pagina 7 di 8 e legale rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria,
, avverso il precetto notificato Controparte_2
in data 8.4.24, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) Condanna l'opponente al pagamento dele spese di lite, che liquida in € 1000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 900 per la fase istruttoria, € 900,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge
Benevento 18.3.25
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 8 di 8