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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 474/2024
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi
n.51 del 16.01.2024
Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nelle cause civili, in materia assistenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Franca Berardino Parte_1
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Rita Pisanu
Appell ato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.07.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con la quale - previa declaratoria di cessazione della materia del contendere sul ricorso del 28.02.2023 diretto ad ottenere il pagamento della pensione di inabilità civile a seguito del già ottenuto decreto di omologa (del 12.7.2022) relativo al requisito sanitario- il
Tribunale di Brindisi aveva disposto la compensazione parziale delle spese processuali e liquidato la residua metà in €450,00. L'appellante ha censurato la decisione con riferimento alla compensazione parziale, lamentando la mancata applicazione del criterio generale della causalità e della soccombenza virtuale e l'incongruenza tra la parte della motivazione e quella del dispositivo in ordine alla quantificazione della metà delle spese poste a carico dell' . Ha quindi chiesto la CP_1 rifusione integrale e la liquidazione dei compensi professionali nel rispetto dei valori medi, o in subordine dei minimi, di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
L' ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1 All'udienza dell'08.01.2025, sulle conclusioni rassegnate come in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
******
L'impugnazione è fondata nei termini qui di seguito indicati.
La sentenza di primo grado, dopo aver dato atto della fondatezza del ricorso (“essendo trascorso invano il termine di 120 giorni per il pagamento del dovuto prescritto dalla legge”) ha comunque disposto la compensazione delle spese nella misura della metà del totale, in considerazione dell'“atteggiamento processuale dell'istituto che già nella propria memoria ha chiesto la cessazione della materia del contendere”. L'appellante ha lamentato l'erroneità di tale statuizione, a fronte della totale soccombenza virtuale della controparte, che aveva dato causa alla proposizione del giudizio.
Va osservato che l' ha accolto l'istanza della controparte il 19.9.2023, dopo CP_1
l'introduzione del giudizio, pur essendo in possesso degli elementi documentali (incluso il decreto di omologa) necessari per provvedere al pagamento della pensione di invalidità civile sin dal
14.7.2022 (v. ricevuta invio AP70 in atti).
Il soddisfacimento in via amministrativa della pretesa della ricorrente rende evidente la fondatezza del diritto azionato e, nel contempo, la soccombenza virtuale totale dell'Istituto.
Di ciò occorre tener conto ai fini della regolamentazione delle spese processuali, ai sensi dell'art.91 c.p.c., non emergendo, nel caso di specie, ragioni gravi e idonee a giustificare tale compensazione sulla base dei criteri stabiliti dall'art.92 c.p.c., pur se letto alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018. Non può infatti condividersi la generica motivazione posta dal primo giudice a base della compensazione parziale delle spese del primo grado, poichè la condotta dell'istituto, pur avendo consentito la definizione della controversia con declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha comunque dato origine causale al processo.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese del primo grado devono quindi far carico interamente sull' e vanno liquidate, per sole tre fasi, nella misura dei minimi previsti CP_1 dalla Tabella del D.M. 55/2014 e successive modifiche, in rapporto al valore della causa, rilevabile dall'entità della prestazione liquidata dall' (terzo scaglione). CP_1
Le spese di questo grado sono regolate dal principio di soccombenza. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n.602/2019). La relativa liquidazione tiene conto del valore della questione rimessa in appello .
Il tutto con distrazione delle spese ex art.93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23.05.2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 16.05.2024 N.761 del Tribunale di Brindisi, così CP_1 provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna al pagamento integrale delle spese del giudizio di primo grado liquidate in €.1865,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Maria Franca Berardino.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado liquidate in € 962,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, con distrazione per l'Avv. Maria Franca Berardino.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 24.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi
n.51 del 16.01.2024
Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nelle cause civili, in materia assistenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Franca Berardino Parte_1
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Rita Pisanu
Appell ato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.07.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con la quale - previa declaratoria di cessazione della materia del contendere sul ricorso del 28.02.2023 diretto ad ottenere il pagamento della pensione di inabilità civile a seguito del già ottenuto decreto di omologa (del 12.7.2022) relativo al requisito sanitario- il
Tribunale di Brindisi aveva disposto la compensazione parziale delle spese processuali e liquidato la residua metà in €450,00. L'appellante ha censurato la decisione con riferimento alla compensazione parziale, lamentando la mancata applicazione del criterio generale della causalità e della soccombenza virtuale e l'incongruenza tra la parte della motivazione e quella del dispositivo in ordine alla quantificazione della metà delle spese poste a carico dell' . Ha quindi chiesto la CP_1 rifusione integrale e la liquidazione dei compensi professionali nel rispetto dei valori medi, o in subordine dei minimi, di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
L' ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1 All'udienza dell'08.01.2025, sulle conclusioni rassegnate come in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
******
L'impugnazione è fondata nei termini qui di seguito indicati.
La sentenza di primo grado, dopo aver dato atto della fondatezza del ricorso (“essendo trascorso invano il termine di 120 giorni per il pagamento del dovuto prescritto dalla legge”) ha comunque disposto la compensazione delle spese nella misura della metà del totale, in considerazione dell'“atteggiamento processuale dell'istituto che già nella propria memoria ha chiesto la cessazione della materia del contendere”. L'appellante ha lamentato l'erroneità di tale statuizione, a fronte della totale soccombenza virtuale della controparte, che aveva dato causa alla proposizione del giudizio.
Va osservato che l' ha accolto l'istanza della controparte il 19.9.2023, dopo CP_1
l'introduzione del giudizio, pur essendo in possesso degli elementi documentali (incluso il decreto di omologa) necessari per provvedere al pagamento della pensione di invalidità civile sin dal
14.7.2022 (v. ricevuta invio AP70 in atti).
Il soddisfacimento in via amministrativa della pretesa della ricorrente rende evidente la fondatezza del diritto azionato e, nel contempo, la soccombenza virtuale totale dell'Istituto.
Di ciò occorre tener conto ai fini della regolamentazione delle spese processuali, ai sensi dell'art.91 c.p.c., non emergendo, nel caso di specie, ragioni gravi e idonee a giustificare tale compensazione sulla base dei criteri stabiliti dall'art.92 c.p.c., pur se letto alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018. Non può infatti condividersi la generica motivazione posta dal primo giudice a base della compensazione parziale delle spese del primo grado, poichè la condotta dell'istituto, pur avendo consentito la definizione della controversia con declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha comunque dato origine causale al processo.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese del primo grado devono quindi far carico interamente sull' e vanno liquidate, per sole tre fasi, nella misura dei minimi previsti CP_1 dalla Tabella del D.M. 55/2014 e successive modifiche, in rapporto al valore della causa, rilevabile dall'entità della prestazione liquidata dall' (terzo scaglione). CP_1
Le spese di questo grado sono regolate dal principio di soccombenza. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n.602/2019). La relativa liquidazione tiene conto del valore della questione rimessa in appello .
Il tutto con distrazione delle spese ex art.93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23.05.2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 16.05.2024 N.761 del Tribunale di Brindisi, così CP_1 provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna al pagamento integrale delle spese del giudizio di primo grado liquidate in €.1865,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Maria Franca Berardino.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado liquidate in € 962,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, con distrazione per l'Avv. Maria Franca Berardino.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 24.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi