TRIB
Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/02/2024, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1464/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1464/2019 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo PODESTA', come da mandato allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA TOLONE 14 – LA SPEZIA
attrice
contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Letizia CAPECE, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA SAINT BON 15 – LA
SPEZIA convenuto nonché contro
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano BARBIERI, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIALE S. BARTOLOMEO 109 – LA
SPEZIA
convenuta
e
CP_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo BIRGA, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DEL CARMINE 8 – LA SPEZIA
convenuto
1 con la chiamata in causa di
Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano VASSALLO, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in PIAZZA COLOMBO 2 – GENOVA
terza chiamata
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 12 settembre 2023:
Per l'attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
• in via principale accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.p.c. del sig. CP_1 per i danni causati dall'appartamento oggetto dei lavori di ristrutturazione nei confronti dell'immobile sovrastante di proprietà dell'odierna attrice e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno nella misura di € 16.963,15, iva compresa, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della domanda sino all'effettivo saldo;
• in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare i convenuti tutti, e in corresponsabilità tra loro, responsabili ex art. 2043 per
i danni derivanti dai lavori di ristrutturazione nell'immobile nei confronti dell'immobile sovrastante di proprietà dell'odierna attrice e per l'effetto condannarli tutti, ed in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura di € 16.963,15, iva compresa, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della domanda sino all'effettivo saldo;
Con vittoria di onorari, diritti e spese, comprese quelle della perizia di parte”.
Per il convenuto : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
Nel merito rigettare tutte le domande risarcitorie proposte dalla RA in quanto Parte_1
, non provate e/o infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata nella contestata e denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, dichiarare i convenuti Geometra e in persona CP_3 Controparte_5 del suo legale rappresentante pro-tempore, nelle loro rispettive qualità , unici ed esclusivi responsabili dei danni reclamati da parte attrice , per l'effetto condannarli in solido a rifondere i medesimi , nonchè a tenere indenne l'esponente, degli importi che quest'ultimo fosse tenuto a pagare in favore dell'attrice e di ogni altra spesa o esborso che fosse costretto a subire.
In ulteriore subordine Nella denegata ipotesi in cui venga individuata una qualsivoglia residuale responsabilità a carico dell'esponente, limitare l'eventuale risarcimento riconosciuto a parte attrice alla percentuale di colpa eventualmente accertata e graduata, limitatamente ai danni che dovranno
2 essere comprovati nel nesso eziologico e causale rispetto ai fatti lamentati e nel loro esatto ammontare da controparte, in corso di causa.
In ogni caso con vittoria degli onorari e spese di giudizio oltre al trattamento forfettario ed oneri come per legge”.
Per la convenuta CP_2
“Voglia il Giudice Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvedere:
Accertare e dichiarare la mancanza di ogni responsabilità a carico della convenuta Controparte_6
in ordine ai fatti dedotti in giudizio e mandarla quindi assolto dalla domanda
[...] formulata nei suoi confronti dall'attrice . Parte_1
Vinte le spese tutte del presente giudizio, onorari e diritti, rimborso forfetario spese generali ed accessori nella misura di legge”.
Per il convenuto CP_3
"Voglia l' Ill.mo Tribunale, adversis reiectis, respingere le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto Giudicante ravvisi un qualche addebito a carico della convenuta, voglia dichiarare , Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona Lungadige Cangrande n. 16, tenuta a manlevare la scrivente da tutte le domande avversarie, e per l' effetto condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 al pagamento di tutte le somme che verranno liquidate a favore dell' attore a titolo di risarcimento dei danni.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".
Per la terza chiamata : CP_7
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- dichiarare la perdita del diritto all'indennità da parte del geom. ai sensi dell'art. 1915 CP_3
c.c. e dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e conseguentemente rigettare la domanda di garanzia e manleva formulata nei confronti di;
Controparte_4
- in ogni caso respingere integralmente la domanda di garanzia e manleva formulata dal geom. CP_3 nei confronti di perché infondata in fatto ed in diritto;
[...] Controparte_4
- in via subordinata limitare la garanzia alla quota di responsabilità facente carico direttamente all'assicurato geom. con esclusione dei danni che quest'ultimo fosse tenuto a pagare a parte CP_3 attrice in virtù del vincolo di solidarietà con altri soggetti;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, maggiorati di spese generali, CPA e IVA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20 giugno 2019 Parte_1 proprietaria di un immobile sito in La Spezia, Via di Murlo 2, esponeva che nel corso
3 dell'anno 2018 il proprietario dell'appartamento sottostante, , aveva CP_1 eseguito lavori di ristrutturazione, affidati alla ditta e diretti dal Controparte_2 geom. CP_3
L'esecuzione di detti lavori aveva cagionato rilevanti danni all'appartamento dell'attrice, consistenti in lesioni alla pavimentazione, ai muri divisori ed ai muri perimetrali, come da perizia di parte prodotta, che quantificava i costi per il ripristino in complessivi euro 15.421,05, oltre IVA. Ciò premesso, l'attrice evidenziava come la responsabilità per i predetti danni andasse addebitata anzitutto al proprietario dell'immobile , ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c., ovvero, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per culpa in eligendo nell'individuazione di una impresa appaltatrice assolutamente inidonea. Inoltre, deduceva la responsabilità del direttore dei lavori, per non avere effettuato i necessari calcoli, né adottato gli accorgimenti opportuni per la demolizione in sicurezza dei muri divisori. Concludeva quindi, in via principale, per la condanna di al CP_1 risarcimento di tutti i danni cagionati, ovvero, in subordine, per la condanna del predetto in solido con l'impresa esecutrice ed il direttore dei lavori.
, ritualmente intimato, si costituiva in giudizio contestando la CP_1 derivazione dei danni dai lavori svolti nel suo appartamento, essendo le lesioni piuttosto riconducibili ad assestamenti strutturali avvenuti negli anni, stante la vetustà dell'edificio e la non perfetta corrispondenza tra i due appartamenti. Evidenziava inoltre di avere affidato l'esecuzione dei lavori alla ditta con CP_2 la direzione del geom. con conseguente responsabilità esclusiva dei predetti in CP_3 caso di danni derivanti da errori di progettazione o esecuzione, non potendo essere imputato alcun addebito al proprietario committente, privo delle necessarie cognizioni tecniche. Contestata infine sia la sussistenza di una propria culpa in eligendo, sia la quantificazione avversaria dei pretesi danni, concludeva per il rigetto delle domande attoree, ovvero, in subordine, per la condanna del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice al risarcimento dei danni cagionati, nonché a tenere indenne il committente di eventuali esborsi che fosse costretto a subire. si costituiva in giudizio sostenendo di avere dato esatta Controparte_2 esecuzione alle opere di cui al capitolato, sotto la direzione del geom. CP_3 costantemente presente in cantiere, senza avere mai ricevuto alcuna contestazione da parte del predetto, né da parte della committenza. Contestava quindi che le lesioni lamentate da parte attrice fossero conseguenza delle lavorazioni eseguite, concludendo per il rigetto delle domande avversarie. Anche dopo il rinnovo della notifica nei suoi confronti, si costituiva CP_3 in giudizio evidenziando di avere esercitato i compiti di direttore dei lavori con competenza e diligenza, previa esecuzione di un saggio per verificare l'orditura del solaio sovrastante e con demolizione di sole strutture non portanti. Per scrupolo, era stato comunque posizionato un sostegno rinforzato.
Negava quindi che potesse essergli ascritta alcuna responsabilità, dovendo le lesioni ex adverso lamentate essere ascritte alla vetustà delle pavimentazioni e ad assestamenti 4 strutturali avvenuti negli anni, che nulla avevano a che fare con gli interventi da lui diretti. In subordine, proponeva domanda di manleva nei confronti della propria compagnia che chiedeva di poter chiamare in causa. Controparte_7
Autorizzata la chiamata, si Controparte_4 costituiva eccependo anzitutto l'omessa denuncia del sinistro da parte del proprio assicurato, essendo la compagnia venuta a conoscenza della vicenda solamente a seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa, con conseguente decadenza del convenuto dal diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915 c.c. e delle analoghe disposizioni contrattuali. In subordine, eccepiva comunque l'inoperatività della polizza per danni non integranti rovina o gravi difetti delle opere, nonché la limitazione della garanzia per la sola quota di danni di pertinenza dell'assicurato, con esclusione delle somme dovute dal professionista in virtù del vincolo di solidarietà con altri soggetti. Le domande attoree sono fondate e meritevoli di accoglimento, pur nei limiti che si vanno ad esporre. Muovendo dalla qualificazione giuridica della domanda, si osserva che il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3012 del 10/02/2010). Il giudice, quindi, in virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018). Nel caso di specie, l'attore agisce - in via principale - nei confronti del proprietario dell'appartamento sottostante, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad interventi strutturali svolti nell'immobile del predetto. Ciò posto, si ritiene che tale domanda vada qualificata ai sensi dell'art. 2053 c.c., atteso che il proprietario di un immobile risponde autonomamente e direttamente, in via generale ai sensi dell'art.2043 cod. civ. e, nel caso di rovina di edificio o di altra costruzione, ai sensi dell'art.2053 cod. civ., dei danni arrecati a terzi a seguito di opere eseguite nel proprio fondo, indipendentemente dalla responsabilità dell'appaltatore che abbia eseguito tali lavori (v. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22226 del 17/10/2006). Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di responsabilità del proprietario per danni derivanti da rovina dell'edificio, va considerata tale ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23939 del
12/11/2009), con conseguente sussumibilità dei fatti oggetto di causa nella fattispecie di cui all'art. 2053 cit., avendo i lavori di ristrutturazione svolti nell'immobile del 5 convenuto comportato la rimozione e lo spostamento di alcune murature divisorie interne. Tanto premesso in ordine alla qualificazione della domanda e passando all'esame dei fatti oggetto di causa, il procedimento è stato istruito mediante CTU, demandandosi al perito di accertare la sussistenza delle lesioni lamentate dall'attrice, determinandone le cause ed individuando il tipo di intervento necessario ai fini dell'eliminazione delle medesime, con indicazione dei relativi costi. Il CTU, accertate varie lesioni sulle strutture e sulle finiture interne dell'appartamento di proprietà attorea, ha quindi ritenuto che “le lesioni … individuate sulle strutture e sulle finiture pressoché in corrispondenza delle sottostanti murature divisorie demolite all'interno dell'immobile di proprietà del Signor … CP_1 possono essere state causate in parte dalle sollecitazioni e dalle vibrazioni indotte alle strutture soprastanti nelle fasi esecutive dei lavori al piano inferiore, in particolare durante le opere di demolizioni, in conseguenza dell'inadeguata adozione degli accorgimenti tecnici, da parte dell'impresa esecutrice, come già riferiti al paragrafo 3.2 (es.: realizzazione idonei puntellamenti e/o rafforzamenti;
limitazione dell'uso di demolitori;
evitare al massimo la caduta dall'alto dei materiali derivati dalle demolizioni, ecc.), ed in parte dall'effetto della deformazione subita dal solaio posto tra le due unità immobiliari, successivamente alle demolizioni murarie al piano inferiore, imputabile alla modalità dell'intervento eseguito, ritenuta non idonea per la tipologia costruttiva in esame, ed all' installazione di travi metalliche con profilo HEA 100, impiegate su indicazione del Geom. (come risulta agli atti), che non CP_3 risulterebbero idonee secondo la verifica effettuata”. È stato invece escluso il nesso eziologico tra gli interventi commissionati dal convenuto e “le altre lesioni che sono state indicate e rilevate sulle finiture murarie e sul tratto perimetrale di controsoffittatura della camera da letto dell'appartamento della RA ”, che non hanno “alcuna correlazione con le lavorazioni in Parte_1 contestazione eseguite nell'appartamento sottostante del Signor in CP_1 quanto detta camera non confina al piano sottostante con l'appartamento di quest'ultimo, osservando peraltro che al momento del sopralluogo si è riscontrato che nell'appartamento adiacente a quello della RA sono in corso interventi Pt_1 edilizi di ristrutturazione. Anche per quanto riguarda le altre lesioni che sono state rilevate sulle finiture murarie della facciata in corrispondenza dell'appartamento della RA , come quelle del vano scale …, anche in questo caso lo Parte_1 scrivente C.T.U. ritiene che non abbiano alcuna correlazione con le lavorazioni in contestazione eseguite nell'appartamento del Signor ma imputabili CP_1 maggiormente alla vetustà dei materiali ed al progressivo fenomeno di ritiro degli stessi”. Non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni, adeguatamente argomentate e confermate dal perito dopo congrua replica alle osservazioni critiche dei CTP ed anche in sede di chiamata a chiarimenti, possono essere condivise ed acquisite, con conseguente accertamento del nesso di causa – secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” – tra gli interventi svolti nell'appartamento del convenuto e le
6 lesioni manifestatesi nell'immobile attoreo in corrispondenza delle sottostanti murature divisorie demolite.
Il convenuto va pertanto condannato, in accoglimento della CP_1 domanda principale dell'attrice, al risarcimento dei danni patiti da quest'ultima a seguito degli interventi di ristrutturazione svolti nell'immobile di proprietà del primo, in assenza della prova liberatoria richiesta dall'art. 2053 c.c., ossia che i danni provocati dalla rovina non fossero riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma rilevante come caso fortuito. Ad ogni buon conto, ad analoga conclusione si perverrebbe anche nel caso in cui non si ritenesse applicabile alla presente fattispecie la disposizione di cui all'art. 2053 c.c., rispondendo comunque il proprietario ai sensi dell'art. 2051 c.c.. In tal senso, si è osservato che il proprietario di un immobile non cessa di averne la materiale disponibilità per averne pattuito, in appalto, la ristrutturazione e pertanto, salvo che provi il totale affidamento di esso all'appaltatore (prova che, nella presente fattispecie, non è stata offerta e non è comunque emersa), è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale custode del bene, dei danni derivati ad un terzo, avendo l'obbligo, al fine di impedire che essi si verifichino, di controllare e vigilare l'esecuzione dei relativi lavori (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3041 del 30/03/1999). Né risulta provata nella specie la ricorrenza del caso fortuito, idoneo a mandare esente il committente dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., non essendo emersa – alla luce delle conclusioni della CTU – una condotta dell'appaltatore imprevedibile ed inevitabile, così come non possono ritenersi adeguati i controlli esercitati dal direttore dei lavori (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 17/03/2021). In ordine alla quantificazione dei danni, può essere preso a riferimento il computo metrico redatto dal CTU, parametrando i costi di ripristino al valore inferiore individuato dal perito (euro 9.100,00 oltre IVA), riferito al caso in cui fosse possibile reperire piastrelle del solito tipo di quelle esistenti (non avendo il danneggiato, sul quale incombe l'onere di provare la consistenza dei danni subiti, allegato l'impossibilità di reperire piastrelle analoghe a quelle già esistenti). In punto accessori, la somma suindicata deve intendersi come attuale al 9 maggio 2022, data di redazione della perizia, e dovrà essere attualizzata alla data odierna. Non possono invece essere riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma così ottenuta, atteso che, se la parte fosse stata reintegrata immediatamente nel suo patrimonio, avrebbe utilizzato il denaro ricevuto a titolo risarcitorio per ripristinare lo stato dei luoghi, per cui le relative somme non avrebbero costituito oggetto di investimento. Venendo quindi all'esame delle domande trasversali svolte dal convenuto nei confronti del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice CP_1 CP_3
deve ribadirsi come la responsabilità del proprietario non venga meno solo CP_2 perché questi abbia affidato ad un terzo la progettazione o la costruzione dell'edificio, circostanza, questa, che di per sé sola può dar luogo soltanto ad un concorso di colpa ed a rivalsa verso il terzo.
7 Conseguentemente, il , che risponde integralmente nei CP_8 CP_1 confronti dell'attrice ai sensi dell'art. 2053 c.c. (ovvero, comunque, ai sensi dell'art. 2051), ha diritto ad essere manlevato dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice per i danni derivanti da responsabilità di questi ultimi. Dovendosi provvedere alla ripartizione delle responsabilità tra le parti in causa, è stato quindi formulato apposito quesito al CTU, il quale ha osservato quanto segue:
“Il progettista e direttore dei lavori Geom. nominato dal proprietario CP_3 dell'immobile Signor ha provveduto a redigere e presentare allo CP_1
Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di La Spezia la pratica edilizia in Org_1 data 13.12.2018 con prot. n. 118764, per poter dare seguito ai lavori. Preliminarmente, si suppone, sarà stato effettuato il sopralluogo onde verificare le lavorazioni che volevano essere realizzate dal committente e svolgere i necessari accertamenti tecnici all'interno dell'immobile de quo ed i rilevamenti plano-altimetrici interni onde poter procedere alla restituzione grafica ed alla elaborazione delle tavole progettuali allegate successivamente alla suddetta pratica edilizia. Non risulta che lo stesso Geom. abbia effettuato la preliminare CP_3 ricognizione interna dell'appartamento soprastante a quello oggetto dell'intervento, di proprietà dell'odierna attrice, finalizzato alla verifica ed alla documentazione dello stato di consistenza, ovvero all'accertamento del suo stato di conservazione, della preesistenza di eventuali criticità a livello strutturale che di finiture, oltre che per verificarne la distribuzione dei locali, la ripartizione dei carichi, le interazioni delle murature interne tra i livelli di piano e le caratteristiche e lo stato delle strutture. Durante l'esecuzione delle opere il solito tecnico … sarebbe stato costantemente presente in cantiere, fornendo le istruzioni necessarie ed opportune per le semplici lavorazioni commissionate, controllando la corretta esecuzione delle opere conformemente alle proprie indicazioni. Altresì, … lo stesso progettista/direttore dei lavori, prima di far procedere all'esecuzione delle opere, ha ordinato un saggio per verificare l' orditura del solaio soprastante, rilevando che la pavimentazione superiore, ovvero quella dell'appartamento di proprietà della RA Pt_1
, era sostenuta da travi aventi una luce di ml 3,77, in quanto posizionate
[...] trasversalmente e poggiate sulla muratura portante esterna [misura successivamente corretta, ma senza incidenze sulle conclusioni del CTU, n.d.r.]; solo successivamente
è stata demolita una modesta tramezza, certamente non portante, realizzata in mattoncini messi in opera di costa. Per maggior scrupolo, è stata comunque posizionato un sostegno rinforzato, mediante profilati HEA 100. … dall'analisi effettuata, tenuto conto della “luce” effettiva delle travi metalliche impiegate e dei
“carichi” calcolati agenti sulla singola trave (riferiti alla sola muratura soprastante), la trave metallica con profilo HEA 100 non risulterebbe idonea. Risulta infatti che la
“freccia” massima, ovvero lo scostamento massimo dalla geometria non deformata della trave soggetta a flessione, risulterebbe di valore maggiore rispetto a quella ammissibile, il tutto come da calcolo di verifica allegato. L'impresa è la ditta appaltatrice dei lavori eseguiti presso l'immobile Controparte_2 di proprietà del Signor Come già esposto …, le lesioni individuate CP_1 sulle strutture e sulle finiture pressoché in corrispondenza delle sottostanti murature 8 divisorie demolite all'interno dell'immobile di proprietà del Signor … CP_1 possono essere state causate in parte dalle sollecitazioni e dalle vibrazioni indotte alle strutture soprastanti nelle fasi esecutive dei lavori al piano inferiore, in particolare durante le opere di demolizioni, in conseguenza dell'inadeguata adozione degli accorgimenti tecnici, da parte dell'impresa esecutrice, come già riferiti al paragrafo 3.2 (es.: realizzazione idonei puntellamenti e/o rafforzamenti;
limitazione dell'uso di demolitori;
evitare al massimo la caduta dall'alto dei materiali derivati dalle demolizioni, ecc.), ed in parte dall'effetto della deformazione subita dal solaio posto tra le due unità immobiliari, successivamente alle demolizioni murarie al piano inferiore, imputabile alla modalità dell'intervento eseguito, ritenuta non idonea per la tipologia costruttiva in esame, ed all' installazione di travi metalliche con profilo HEA 100, impiegate su indicazione del Geom. (come risulta agli atti), che non CP_3 risulterebbero idonee secondo la verifica effettuata”. Sulla scorta di tali osservazioni, il CTU ha pertanto ritenuto che la responsabilità potesse così ripartirsi tra i convenuti:
- Nessuna responsabilità dell'accaduto imputabile al proprietario dell'immobile;
- Corresponsabilità dell'accaduto imputabile al progettista / direttore lavori ed alla ditta appaltatrice per quanto riguarda le lesioni di tipo Controparte_2
“passante” visibili sulle finiture delle pareti interne poste a divisione del locale ingresso/disimpegno con la cucina, con i due servizi igienici-w.c. e con il locale di soggiorno;
delle lesioni di tipo “passante” visibili sulle finiture della parete divisoria del servizio igienico-w.c. (secondario) con la cucina;
delle lesioni visibili sulle piastrelle di un tratto della pavimentazione del servizio igienico- w.c.; delle lesioni visibili sull'intradosso della controsoffittatura in cartongesso del locale di soggiorno, lungo alcuni tratti perimetrali e sulla mezzeria dello stesso;
delle lesioni visibili sulle piastrelle di un tratto della pavimentazione del locale di soggiorno. I relativi interventi di ripristino sono stati elencati al Computo Metrico Estimativo alle voci “A”, “B”, “D”, “E” e “F”, per l'importo complessivo stimato pari ad euro 9.690,00 oltre I.V.A., eventualmente ridotto ad euro 7.950,00 nel caso fosse possibile reperire piastrelle del solito tipo di quelle esistenti (pavimentazione del soggiorno);
- Responsabilità dell'accaduto imputabile alla sola ditta appaltatrice
[...] per quanto riguarda le lesioni di tipo “non passante” visibili sulle finiture CP_2 del paramento interno della muratura perimetrale della cucina e per un tratto sulle piastrelle del rivestimento murario della zona cottura. I relativi interventi di ripristino sono stati elencati al Computo Metrico Estimativo alla voce “C”, per l'importo complessivo stimato pari ad euro 1.650,00 oltre I.V.A., eventualmente ridotto ad euro 1.150,00 nel caso fosse possibile reperire piastrelle del solito tipo di quelle esistenti (rivestimento murario zona cottura). Sulla scorta delle condivisibili conclusioni peritali, il committente ha pertanto diritto di farsi integralmente manlevare, nei rapporti interni tra i convenuti, dall'impresa esecutrice e dal direttore dei lavori, responsabili delle lesioni accertate dal perito. In particolare:
9 - Con riferimento ai danni addebitati a responsabilità concorsuale del professionista e dell'appaltatrice, e vanno CP_3 Controparte_2 dichiarati tenuti a manlevare in solido per l'esborso di euro CP_1
7.950,00 oltre IVA, pari all'importo quantificato dal CTU per le spese di ripristino dei predetti danni (sempre prendendo a riferimento il minore degli importi quantificati dal perito, per le ragioni sopra esposte). A tale proposito, si è osservato che la responsabilità solidale dei danneggianti di cui all'art. 2055 cit. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1070 del 17/01/2019). Nella specie, sono ravvisabili due distinte condotte omissive, la prima addebitabile al progettista/direttore dei lavori e la seconda addebitabile all'impresa appaltatrice, da ritenersi entrambe causative del danno, non potendo una sola assurgere a causa efficiente esclusiva.
- La quota residua, pari ad euro 1.150,00 oltre IVA, va invece posta a carico esclusivo di ritenuta unica responsabile dei danni derivanti Controparte_2 dalle lesioni di tipo “non passante” visibili sulle finiture del paramento interno della muratura perimetrale della cucina e per un tratto sulle piastrelle del rivestimento murario della zona cottura. Quanto infine alla domanda di manleva svolta dal direttore dei lavori nei confronti di va anzitutto esclusa la perdita del diritto all'indennizzo Controparte_7 per inadempimento doloso all'obbligo di avviso. A tale proposito, si osserva che, affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13355 del 30/06/2015). Nella specie, pur essendo pacifica l'omessa comunicazione della richiesta risarcitoria all'assicuratore nei termini di legge, si ritiene che detto inadempimento non possa essere qualificato come doloso, non ravvisandosi elementi dai quali trarre la prova della sussistenza di una cosciente volontà dell'assicurato di non adempiere all'obbligo di avviso. Trattandosi dunque di omissione colposa, non sussiste il diritto dell'assicuratore di ridurre l'indennità ex art. 1915, comma 2, c.c., non essendovi allegazione né prova di un pregiudizio subito dalla terza chiamata a causa della ritardata comunicazione della richiesta risarcitoria. Parimenti infondata è poi l'eccezione relativa alla pretesa inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 14 lett. A delle C.G.A. (per cui, per i danni alle opere nelle 10 quali si sono eseguiti i lavori, la garanzia è operante “solo se conseguente a rovina totale o parziale e gravi difetti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera”). Nel caso di specie, infatti, non si controverte in ipotesi di danni arrecati alle opere nelle quali si sono eseguiti i lavori (fattispecie alla quale fa riferimento la clausola suindicata), bensì di danni arrecati alla proprietà di terzi, con conseguente inapplicabilità delle limitazioni invocate dalla compagnia ed integrale indennizzabilità del danno, ex art. 14 comma 1 C.G.A. (“La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile si sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale…”). Per il resto, trattandosi di responsabilità solidale del direttore dei lavori con l'impresa esecutrice, la copertura opera, ai sensi dell'art. 23 C.G.A., limitatamente alla quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di responsabilità derivantegli in via di solidarietà. Quanto alla ripartizione interna delle responsabilità tra i predetti convenuti, solidalmente responsabili nei confronti della danneggiata, dagli accertamenti peritali sono emerse, come visto, distinte condotte colpose addebitabili tanto a carico del progettista/direttore dei lavori, quanto a carico dell'impresa esecutrice. Poiché il grado della colpa dei convenuti appare analogo, così come l'incidenza eziologica delle rilevate omissioni rispetto alla determinazione dei danni accertati, la responsabilità per i danni cagionati in via concorsuale dal professionista e dall'appaltatrice può imputarsi per la metà a carico di ciascuna parte.
va pertanto condannata a tenere indenne il convenuto di CP_7 CP_3 quanto il predetto sarà tenuto a corrispondere al committente in forza della CP_1 presente sentenza, nei limiti della quota di responsabilità del 50% (nei rapporti tra professionista ed appaltatrice) addebitabile all'assicurato e detratta la franchigia contrattuale del 10% pattuita in polizza. Le spese di lite tra l'attrice ed il convenuto seguono la soccombenza del CP_1 secondo e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Tra gli esborsi di parte attrice, vanno ricomprese le spese per la propria consulenza di parte (cfr. Cass. 84/2013 e 4357/2003), come documentate in atti [v. fattura n. 34/2019 in atti, per euro 1.955,71]. Le spese di lite della domanda trasversale di rivalsa svolta da nei confronti di CP_1
e seguono la soccombenza dei secondi e sono liquidate con CP_3 CP_2 diminuzione di giustizia dei compensi medi di cui al DM n. 147/2022, stante la marginalità della questione relativa alla ripartizione delle responsabilità tra i convenuti rispetto all'oggetto principale della causa. Le spese di lite relative alla domanda di manleva svolta da nei confronti di CP_3
possono infine essere compensate per la metà, stante l'inadempimento CP_7 colposo dell'assicurato all'obbligo di comunicare la richiesta risarcitoria all'assicuratore nei termini di legge. La frazione residua segue la soccombenza della
11 compagnia terza chiamata ed è liquidata come da dispositivo, con diminuzione di giustizia dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, sono poste, nei rapporti tra le parti, per la metà a carico di e per la metà a carico di Controparte_2 [...]
CP_7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) dichiara tenuto e condanna al risarcimento, in favore di CP_1
dei danni cagionati, che si quantificano nell'importo capitale Parte_1 complessivo pari ad euro 9.100,00, oltre IVA ed oltre rivalutazione monetaria dal 9.5.2022 al saldo ed interessi di legge dalla sentenza al saldo;
2) condanna a rifondere l'attrice delle spese di lite, che liquida CP_1 in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
3) dichiara tenuti e condanna in solido tra loro, a Controparte_2 CP_3 tenere indenne di quanto il predetto sarà tenuto a CP_1 corrispondere per capitale (limitatamente all'importo di euro 7.950,00 oltre IVA), interessi e spese all'attrice in forza della presente sentenza;
4) dichiara tenuta e condanna tenere indenne Controparte_2 CP_1 degli ulteriori esborsi (pari a capitali euro 1.150,00, oltre IVA ed interessi) cui il predetto convenuto è tenuto in forza della presente sentenza;
5) dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, Controparte_2 CP_3 al pagamento in favore di delle spese di lite relative alla CP_1 domanda trasversale di rivalsa, che liquida in euro 2.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
6) dichiara tenuta e condanna a tenere indenne il Controparte_7 convenuto di quanto il predetto sarà tenuto a corrispondere per CP_3 capitale, interessi e spese al convenuto in forza della presente CP_1 sentenza, nei limiti della quota di responsabilità del 50% addebitabile all'assicurato e detratta la franchigia del 10%;
7) compensa per metà le spese di lite tra e Controparte_7 CP_3
con condanna della compagnia terza chiamata a rifondere il proprio
[...] assicurato della frazione residua, che liquida in euro 118,50 per esborsi ed euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
8) pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, per la metà a carico di
[...]
e per la metà a carico di CP_2 Controparte_7
La Spezia, 23 febbraio 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1464/2019 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo PODESTA', come da mandato allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA TOLONE 14 – LA SPEZIA
attrice
contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Letizia CAPECE, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA SAINT BON 15 – LA
SPEZIA convenuto nonché contro
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano BARBIERI, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIALE S. BARTOLOMEO 109 – LA
SPEZIA
convenuta
e
CP_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo BIRGA, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DEL CARMINE 8 – LA SPEZIA
convenuto
1 con la chiamata in causa di
Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano VASSALLO, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in PIAZZA COLOMBO 2 – GENOVA
terza chiamata
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 12 settembre 2023:
Per l'attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
• in via principale accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.p.c. del sig. CP_1 per i danni causati dall'appartamento oggetto dei lavori di ristrutturazione nei confronti dell'immobile sovrastante di proprietà dell'odierna attrice e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno nella misura di € 16.963,15, iva compresa, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della domanda sino all'effettivo saldo;
• in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare i convenuti tutti, e in corresponsabilità tra loro, responsabili ex art. 2043 per
i danni derivanti dai lavori di ristrutturazione nell'immobile nei confronti dell'immobile sovrastante di proprietà dell'odierna attrice e per l'effetto condannarli tutti, ed in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura di € 16.963,15, iva compresa, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della domanda sino all'effettivo saldo;
Con vittoria di onorari, diritti e spese, comprese quelle della perizia di parte”.
Per il convenuto : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
Nel merito rigettare tutte le domande risarcitorie proposte dalla RA in quanto Parte_1
, non provate e/o infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata nella contestata e denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, dichiarare i convenuti Geometra e in persona CP_3 Controparte_5 del suo legale rappresentante pro-tempore, nelle loro rispettive qualità , unici ed esclusivi responsabili dei danni reclamati da parte attrice , per l'effetto condannarli in solido a rifondere i medesimi , nonchè a tenere indenne l'esponente, degli importi che quest'ultimo fosse tenuto a pagare in favore dell'attrice e di ogni altra spesa o esborso che fosse costretto a subire.
In ulteriore subordine Nella denegata ipotesi in cui venga individuata una qualsivoglia residuale responsabilità a carico dell'esponente, limitare l'eventuale risarcimento riconosciuto a parte attrice alla percentuale di colpa eventualmente accertata e graduata, limitatamente ai danni che dovranno
2 essere comprovati nel nesso eziologico e causale rispetto ai fatti lamentati e nel loro esatto ammontare da controparte, in corso di causa.
In ogni caso con vittoria degli onorari e spese di giudizio oltre al trattamento forfettario ed oneri come per legge”.
Per la convenuta CP_2
“Voglia il Giudice Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvedere:
Accertare e dichiarare la mancanza di ogni responsabilità a carico della convenuta Controparte_6
in ordine ai fatti dedotti in giudizio e mandarla quindi assolto dalla domanda
[...] formulata nei suoi confronti dall'attrice . Parte_1
Vinte le spese tutte del presente giudizio, onorari e diritti, rimborso forfetario spese generali ed accessori nella misura di legge”.
Per il convenuto CP_3
"Voglia l' Ill.mo Tribunale, adversis reiectis, respingere le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto Giudicante ravvisi un qualche addebito a carico della convenuta, voglia dichiarare , Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona Lungadige Cangrande n. 16, tenuta a manlevare la scrivente da tutte le domande avversarie, e per l' effetto condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 al pagamento di tutte le somme che verranno liquidate a favore dell' attore a titolo di risarcimento dei danni.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".
Per la terza chiamata : CP_7
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- dichiarare la perdita del diritto all'indennità da parte del geom. ai sensi dell'art. 1915 CP_3
c.c. e dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e conseguentemente rigettare la domanda di garanzia e manleva formulata nei confronti di;
Controparte_4
- in ogni caso respingere integralmente la domanda di garanzia e manleva formulata dal geom. CP_3 nei confronti di perché infondata in fatto ed in diritto;
[...] Controparte_4
- in via subordinata limitare la garanzia alla quota di responsabilità facente carico direttamente all'assicurato geom. con esclusione dei danni che quest'ultimo fosse tenuto a pagare a parte CP_3 attrice in virtù del vincolo di solidarietà con altri soggetti;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, maggiorati di spese generali, CPA e IVA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20 giugno 2019 Parte_1 proprietaria di un immobile sito in La Spezia, Via di Murlo 2, esponeva che nel corso
3 dell'anno 2018 il proprietario dell'appartamento sottostante, , aveva CP_1 eseguito lavori di ristrutturazione, affidati alla ditta e diretti dal Controparte_2 geom. CP_3
L'esecuzione di detti lavori aveva cagionato rilevanti danni all'appartamento dell'attrice, consistenti in lesioni alla pavimentazione, ai muri divisori ed ai muri perimetrali, come da perizia di parte prodotta, che quantificava i costi per il ripristino in complessivi euro 15.421,05, oltre IVA. Ciò premesso, l'attrice evidenziava come la responsabilità per i predetti danni andasse addebitata anzitutto al proprietario dell'immobile , ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c., ovvero, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per culpa in eligendo nell'individuazione di una impresa appaltatrice assolutamente inidonea. Inoltre, deduceva la responsabilità del direttore dei lavori, per non avere effettuato i necessari calcoli, né adottato gli accorgimenti opportuni per la demolizione in sicurezza dei muri divisori. Concludeva quindi, in via principale, per la condanna di al CP_1 risarcimento di tutti i danni cagionati, ovvero, in subordine, per la condanna del predetto in solido con l'impresa esecutrice ed il direttore dei lavori.
, ritualmente intimato, si costituiva in giudizio contestando la CP_1 derivazione dei danni dai lavori svolti nel suo appartamento, essendo le lesioni piuttosto riconducibili ad assestamenti strutturali avvenuti negli anni, stante la vetustà dell'edificio e la non perfetta corrispondenza tra i due appartamenti. Evidenziava inoltre di avere affidato l'esecuzione dei lavori alla ditta con CP_2 la direzione del geom. con conseguente responsabilità esclusiva dei predetti in CP_3 caso di danni derivanti da errori di progettazione o esecuzione, non potendo essere imputato alcun addebito al proprietario committente, privo delle necessarie cognizioni tecniche. Contestata infine sia la sussistenza di una propria culpa in eligendo, sia la quantificazione avversaria dei pretesi danni, concludeva per il rigetto delle domande attoree, ovvero, in subordine, per la condanna del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice al risarcimento dei danni cagionati, nonché a tenere indenne il committente di eventuali esborsi che fosse costretto a subire. si costituiva in giudizio sostenendo di avere dato esatta Controparte_2 esecuzione alle opere di cui al capitolato, sotto la direzione del geom. CP_3 costantemente presente in cantiere, senza avere mai ricevuto alcuna contestazione da parte del predetto, né da parte della committenza. Contestava quindi che le lesioni lamentate da parte attrice fossero conseguenza delle lavorazioni eseguite, concludendo per il rigetto delle domande avversarie. Anche dopo il rinnovo della notifica nei suoi confronti, si costituiva CP_3 in giudizio evidenziando di avere esercitato i compiti di direttore dei lavori con competenza e diligenza, previa esecuzione di un saggio per verificare l'orditura del solaio sovrastante e con demolizione di sole strutture non portanti. Per scrupolo, era stato comunque posizionato un sostegno rinforzato.
Negava quindi che potesse essergli ascritta alcuna responsabilità, dovendo le lesioni ex adverso lamentate essere ascritte alla vetustà delle pavimentazioni e ad assestamenti 4 strutturali avvenuti negli anni, che nulla avevano a che fare con gli interventi da lui diretti. In subordine, proponeva domanda di manleva nei confronti della propria compagnia che chiedeva di poter chiamare in causa. Controparte_7
Autorizzata la chiamata, si Controparte_4 costituiva eccependo anzitutto l'omessa denuncia del sinistro da parte del proprio assicurato, essendo la compagnia venuta a conoscenza della vicenda solamente a seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa, con conseguente decadenza del convenuto dal diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915 c.c. e delle analoghe disposizioni contrattuali. In subordine, eccepiva comunque l'inoperatività della polizza per danni non integranti rovina o gravi difetti delle opere, nonché la limitazione della garanzia per la sola quota di danni di pertinenza dell'assicurato, con esclusione delle somme dovute dal professionista in virtù del vincolo di solidarietà con altri soggetti. Le domande attoree sono fondate e meritevoli di accoglimento, pur nei limiti che si vanno ad esporre. Muovendo dalla qualificazione giuridica della domanda, si osserva che il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3012 del 10/02/2010). Il giudice, quindi, in virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018). Nel caso di specie, l'attore agisce - in via principale - nei confronti del proprietario dell'appartamento sottostante, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad interventi strutturali svolti nell'immobile del predetto. Ciò posto, si ritiene che tale domanda vada qualificata ai sensi dell'art. 2053 c.c., atteso che il proprietario di un immobile risponde autonomamente e direttamente, in via generale ai sensi dell'art.2043 cod. civ. e, nel caso di rovina di edificio o di altra costruzione, ai sensi dell'art.2053 cod. civ., dei danni arrecati a terzi a seguito di opere eseguite nel proprio fondo, indipendentemente dalla responsabilità dell'appaltatore che abbia eseguito tali lavori (v. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22226 del 17/10/2006). Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di responsabilità del proprietario per danni derivanti da rovina dell'edificio, va considerata tale ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23939 del
12/11/2009), con conseguente sussumibilità dei fatti oggetto di causa nella fattispecie di cui all'art. 2053 cit., avendo i lavori di ristrutturazione svolti nell'immobile del 5 convenuto comportato la rimozione e lo spostamento di alcune murature divisorie interne. Tanto premesso in ordine alla qualificazione della domanda e passando all'esame dei fatti oggetto di causa, il procedimento è stato istruito mediante CTU, demandandosi al perito di accertare la sussistenza delle lesioni lamentate dall'attrice, determinandone le cause ed individuando il tipo di intervento necessario ai fini dell'eliminazione delle medesime, con indicazione dei relativi costi. Il CTU, accertate varie lesioni sulle strutture e sulle finiture interne dell'appartamento di proprietà attorea, ha quindi ritenuto che “le lesioni … individuate sulle strutture e sulle finiture pressoché in corrispondenza delle sottostanti murature divisorie demolite all'interno dell'immobile di proprietà del Signor … CP_1 possono essere state causate in parte dalle sollecitazioni e dalle vibrazioni indotte alle strutture soprastanti nelle fasi esecutive dei lavori al piano inferiore, in particolare durante le opere di demolizioni, in conseguenza dell'inadeguata adozione degli accorgimenti tecnici, da parte dell'impresa esecutrice, come già riferiti al paragrafo 3.2 (es.: realizzazione idonei puntellamenti e/o rafforzamenti;
limitazione dell'uso di demolitori;
evitare al massimo la caduta dall'alto dei materiali derivati dalle demolizioni, ecc.), ed in parte dall'effetto della deformazione subita dal solaio posto tra le due unità immobiliari, successivamente alle demolizioni murarie al piano inferiore, imputabile alla modalità dell'intervento eseguito, ritenuta non idonea per la tipologia costruttiva in esame, ed all' installazione di travi metalliche con profilo HEA 100, impiegate su indicazione del Geom. (come risulta agli atti), che non CP_3 risulterebbero idonee secondo la verifica effettuata”. È stato invece escluso il nesso eziologico tra gli interventi commissionati dal convenuto e “le altre lesioni che sono state indicate e rilevate sulle finiture murarie e sul tratto perimetrale di controsoffittatura della camera da letto dell'appartamento della RA ”, che non hanno “alcuna correlazione con le lavorazioni in Parte_1 contestazione eseguite nell'appartamento sottostante del Signor in CP_1 quanto detta camera non confina al piano sottostante con l'appartamento di quest'ultimo, osservando peraltro che al momento del sopralluogo si è riscontrato che nell'appartamento adiacente a quello della RA sono in corso interventi Pt_1 edilizi di ristrutturazione. Anche per quanto riguarda le altre lesioni che sono state rilevate sulle finiture murarie della facciata in corrispondenza dell'appartamento della RA , come quelle del vano scale …, anche in questo caso lo Parte_1 scrivente C.T.U. ritiene che non abbiano alcuna correlazione con le lavorazioni in contestazione eseguite nell'appartamento del Signor ma imputabili CP_1 maggiormente alla vetustà dei materiali ed al progressivo fenomeno di ritiro degli stessi”. Non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni, adeguatamente argomentate e confermate dal perito dopo congrua replica alle osservazioni critiche dei CTP ed anche in sede di chiamata a chiarimenti, possono essere condivise ed acquisite, con conseguente accertamento del nesso di causa – secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” – tra gli interventi svolti nell'appartamento del convenuto e le
6 lesioni manifestatesi nell'immobile attoreo in corrispondenza delle sottostanti murature divisorie demolite.
Il convenuto va pertanto condannato, in accoglimento della CP_1 domanda principale dell'attrice, al risarcimento dei danni patiti da quest'ultima a seguito degli interventi di ristrutturazione svolti nell'immobile di proprietà del primo, in assenza della prova liberatoria richiesta dall'art. 2053 c.c., ossia che i danni provocati dalla rovina non fossero riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma rilevante come caso fortuito. Ad ogni buon conto, ad analoga conclusione si perverrebbe anche nel caso in cui non si ritenesse applicabile alla presente fattispecie la disposizione di cui all'art. 2053 c.c., rispondendo comunque il proprietario ai sensi dell'art. 2051 c.c.. In tal senso, si è osservato che il proprietario di un immobile non cessa di averne la materiale disponibilità per averne pattuito, in appalto, la ristrutturazione e pertanto, salvo che provi il totale affidamento di esso all'appaltatore (prova che, nella presente fattispecie, non è stata offerta e non è comunque emersa), è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale custode del bene, dei danni derivati ad un terzo, avendo l'obbligo, al fine di impedire che essi si verifichino, di controllare e vigilare l'esecuzione dei relativi lavori (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3041 del 30/03/1999). Né risulta provata nella specie la ricorrenza del caso fortuito, idoneo a mandare esente il committente dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., non essendo emersa – alla luce delle conclusioni della CTU – una condotta dell'appaltatore imprevedibile ed inevitabile, così come non possono ritenersi adeguati i controlli esercitati dal direttore dei lavori (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 17/03/2021). In ordine alla quantificazione dei danni, può essere preso a riferimento il computo metrico redatto dal CTU, parametrando i costi di ripristino al valore inferiore individuato dal perito (euro 9.100,00 oltre IVA), riferito al caso in cui fosse possibile reperire piastrelle del solito tipo di quelle esistenti (non avendo il danneggiato, sul quale incombe l'onere di provare la consistenza dei danni subiti, allegato l'impossibilità di reperire piastrelle analoghe a quelle già esistenti). In punto accessori, la somma suindicata deve intendersi come attuale al 9 maggio 2022, data di redazione della perizia, e dovrà essere attualizzata alla data odierna. Non possono invece essere riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma così ottenuta, atteso che, se la parte fosse stata reintegrata immediatamente nel suo patrimonio, avrebbe utilizzato il denaro ricevuto a titolo risarcitorio per ripristinare lo stato dei luoghi, per cui le relative somme non avrebbero costituito oggetto di investimento. Venendo quindi all'esame delle domande trasversali svolte dal convenuto nei confronti del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice CP_1 CP_3
deve ribadirsi come la responsabilità del proprietario non venga meno solo CP_2 perché questi abbia affidato ad un terzo la progettazione o la costruzione dell'edificio, circostanza, questa, che di per sé sola può dar luogo soltanto ad un concorso di colpa ed a rivalsa verso il terzo.
7 Conseguentemente, il , che risponde integralmente nei CP_8 CP_1 confronti dell'attrice ai sensi dell'art. 2053 c.c. (ovvero, comunque, ai sensi dell'art. 2051), ha diritto ad essere manlevato dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice per i danni derivanti da responsabilità di questi ultimi. Dovendosi provvedere alla ripartizione delle responsabilità tra le parti in causa, è stato quindi formulato apposito quesito al CTU, il quale ha osservato quanto segue:
“Il progettista e direttore dei lavori Geom. nominato dal proprietario CP_3 dell'immobile Signor ha provveduto a redigere e presentare allo CP_1
Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di La Spezia la pratica edilizia in Org_1 data 13.12.2018 con prot. n. 118764, per poter dare seguito ai lavori. Preliminarmente, si suppone, sarà stato effettuato il sopralluogo onde verificare le lavorazioni che volevano essere realizzate dal committente e svolgere i necessari accertamenti tecnici all'interno dell'immobile de quo ed i rilevamenti plano-altimetrici interni onde poter procedere alla restituzione grafica ed alla elaborazione delle tavole progettuali allegate successivamente alla suddetta pratica edilizia. Non risulta che lo stesso Geom. abbia effettuato la preliminare CP_3 ricognizione interna dell'appartamento soprastante a quello oggetto dell'intervento, di proprietà dell'odierna attrice, finalizzato alla verifica ed alla documentazione dello stato di consistenza, ovvero all'accertamento del suo stato di conservazione, della preesistenza di eventuali criticità a livello strutturale che di finiture, oltre che per verificarne la distribuzione dei locali, la ripartizione dei carichi, le interazioni delle murature interne tra i livelli di piano e le caratteristiche e lo stato delle strutture. Durante l'esecuzione delle opere il solito tecnico … sarebbe stato costantemente presente in cantiere, fornendo le istruzioni necessarie ed opportune per le semplici lavorazioni commissionate, controllando la corretta esecuzione delle opere conformemente alle proprie indicazioni. Altresì, … lo stesso progettista/direttore dei lavori, prima di far procedere all'esecuzione delle opere, ha ordinato un saggio per verificare l' orditura del solaio soprastante, rilevando che la pavimentazione superiore, ovvero quella dell'appartamento di proprietà della RA Pt_1
, era sostenuta da travi aventi una luce di ml 3,77, in quanto posizionate
[...] trasversalmente e poggiate sulla muratura portante esterna [misura successivamente corretta, ma senza incidenze sulle conclusioni del CTU, n.d.r.]; solo successivamente
è stata demolita una modesta tramezza, certamente non portante, realizzata in mattoncini messi in opera di costa. Per maggior scrupolo, è stata comunque posizionato un sostegno rinforzato, mediante profilati HEA 100. … dall'analisi effettuata, tenuto conto della “luce” effettiva delle travi metalliche impiegate e dei
“carichi” calcolati agenti sulla singola trave (riferiti alla sola muratura soprastante), la trave metallica con profilo HEA 100 non risulterebbe idonea. Risulta infatti che la
“freccia” massima, ovvero lo scostamento massimo dalla geometria non deformata della trave soggetta a flessione, risulterebbe di valore maggiore rispetto a quella ammissibile, il tutto come da calcolo di verifica allegato. L'impresa è la ditta appaltatrice dei lavori eseguiti presso l'immobile Controparte_2 di proprietà del Signor Come già esposto …, le lesioni individuate CP_1 sulle strutture e sulle finiture pressoché in corrispondenza delle sottostanti murature 8 divisorie demolite all'interno dell'immobile di proprietà del Signor … CP_1 possono essere state causate in parte dalle sollecitazioni e dalle vibrazioni indotte alle strutture soprastanti nelle fasi esecutive dei lavori al piano inferiore, in particolare durante le opere di demolizioni, in conseguenza dell'inadeguata adozione degli accorgimenti tecnici, da parte dell'impresa esecutrice, come già riferiti al paragrafo 3.2 (es.: realizzazione idonei puntellamenti e/o rafforzamenti;
limitazione dell'uso di demolitori;
evitare al massimo la caduta dall'alto dei materiali derivati dalle demolizioni, ecc.), ed in parte dall'effetto della deformazione subita dal solaio posto tra le due unità immobiliari, successivamente alle demolizioni murarie al piano inferiore, imputabile alla modalità dell'intervento eseguito, ritenuta non idonea per la tipologia costruttiva in esame, ed all' installazione di travi metalliche con profilo HEA 100, impiegate su indicazione del Geom. (come risulta agli atti), che non CP_3 risulterebbero idonee secondo la verifica effettuata”. Sulla scorta di tali osservazioni, il CTU ha pertanto ritenuto che la responsabilità potesse così ripartirsi tra i convenuti:
- Nessuna responsabilità dell'accaduto imputabile al proprietario dell'immobile;
- Corresponsabilità dell'accaduto imputabile al progettista / direttore lavori ed alla ditta appaltatrice per quanto riguarda le lesioni di tipo Controparte_2
“passante” visibili sulle finiture delle pareti interne poste a divisione del locale ingresso/disimpegno con la cucina, con i due servizi igienici-w.c. e con il locale di soggiorno;
delle lesioni di tipo “passante” visibili sulle finiture della parete divisoria del servizio igienico-w.c. (secondario) con la cucina;
delle lesioni visibili sulle piastrelle di un tratto della pavimentazione del servizio igienico- w.c.; delle lesioni visibili sull'intradosso della controsoffittatura in cartongesso del locale di soggiorno, lungo alcuni tratti perimetrali e sulla mezzeria dello stesso;
delle lesioni visibili sulle piastrelle di un tratto della pavimentazione del locale di soggiorno. I relativi interventi di ripristino sono stati elencati al Computo Metrico Estimativo alle voci “A”, “B”, “D”, “E” e “F”, per l'importo complessivo stimato pari ad euro 9.690,00 oltre I.V.A., eventualmente ridotto ad euro 7.950,00 nel caso fosse possibile reperire piastrelle del solito tipo di quelle esistenti (pavimentazione del soggiorno);
- Responsabilità dell'accaduto imputabile alla sola ditta appaltatrice
[...] per quanto riguarda le lesioni di tipo “non passante” visibili sulle finiture CP_2 del paramento interno della muratura perimetrale della cucina e per un tratto sulle piastrelle del rivestimento murario della zona cottura. I relativi interventi di ripristino sono stati elencati al Computo Metrico Estimativo alla voce “C”, per l'importo complessivo stimato pari ad euro 1.650,00 oltre I.V.A., eventualmente ridotto ad euro 1.150,00 nel caso fosse possibile reperire piastrelle del solito tipo di quelle esistenti (rivestimento murario zona cottura). Sulla scorta delle condivisibili conclusioni peritali, il committente ha pertanto diritto di farsi integralmente manlevare, nei rapporti interni tra i convenuti, dall'impresa esecutrice e dal direttore dei lavori, responsabili delle lesioni accertate dal perito. In particolare:
9 - Con riferimento ai danni addebitati a responsabilità concorsuale del professionista e dell'appaltatrice, e vanno CP_3 Controparte_2 dichiarati tenuti a manlevare in solido per l'esborso di euro CP_1
7.950,00 oltre IVA, pari all'importo quantificato dal CTU per le spese di ripristino dei predetti danni (sempre prendendo a riferimento il minore degli importi quantificati dal perito, per le ragioni sopra esposte). A tale proposito, si è osservato che la responsabilità solidale dei danneggianti di cui all'art. 2055 cit. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1070 del 17/01/2019). Nella specie, sono ravvisabili due distinte condotte omissive, la prima addebitabile al progettista/direttore dei lavori e la seconda addebitabile all'impresa appaltatrice, da ritenersi entrambe causative del danno, non potendo una sola assurgere a causa efficiente esclusiva.
- La quota residua, pari ad euro 1.150,00 oltre IVA, va invece posta a carico esclusivo di ritenuta unica responsabile dei danni derivanti Controparte_2 dalle lesioni di tipo “non passante” visibili sulle finiture del paramento interno della muratura perimetrale della cucina e per un tratto sulle piastrelle del rivestimento murario della zona cottura. Quanto infine alla domanda di manleva svolta dal direttore dei lavori nei confronti di va anzitutto esclusa la perdita del diritto all'indennizzo Controparte_7 per inadempimento doloso all'obbligo di avviso. A tale proposito, si osserva che, affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13355 del 30/06/2015). Nella specie, pur essendo pacifica l'omessa comunicazione della richiesta risarcitoria all'assicuratore nei termini di legge, si ritiene che detto inadempimento non possa essere qualificato come doloso, non ravvisandosi elementi dai quali trarre la prova della sussistenza di una cosciente volontà dell'assicurato di non adempiere all'obbligo di avviso. Trattandosi dunque di omissione colposa, non sussiste il diritto dell'assicuratore di ridurre l'indennità ex art. 1915, comma 2, c.c., non essendovi allegazione né prova di un pregiudizio subito dalla terza chiamata a causa della ritardata comunicazione della richiesta risarcitoria. Parimenti infondata è poi l'eccezione relativa alla pretesa inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 14 lett. A delle C.G.A. (per cui, per i danni alle opere nelle 10 quali si sono eseguiti i lavori, la garanzia è operante “solo se conseguente a rovina totale o parziale e gravi difetti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera”). Nel caso di specie, infatti, non si controverte in ipotesi di danni arrecati alle opere nelle quali si sono eseguiti i lavori (fattispecie alla quale fa riferimento la clausola suindicata), bensì di danni arrecati alla proprietà di terzi, con conseguente inapplicabilità delle limitazioni invocate dalla compagnia ed integrale indennizzabilità del danno, ex art. 14 comma 1 C.G.A. (“La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile si sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale…”). Per il resto, trattandosi di responsabilità solidale del direttore dei lavori con l'impresa esecutrice, la copertura opera, ai sensi dell'art. 23 C.G.A., limitatamente alla quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di responsabilità derivantegli in via di solidarietà. Quanto alla ripartizione interna delle responsabilità tra i predetti convenuti, solidalmente responsabili nei confronti della danneggiata, dagli accertamenti peritali sono emerse, come visto, distinte condotte colpose addebitabili tanto a carico del progettista/direttore dei lavori, quanto a carico dell'impresa esecutrice. Poiché il grado della colpa dei convenuti appare analogo, così come l'incidenza eziologica delle rilevate omissioni rispetto alla determinazione dei danni accertati, la responsabilità per i danni cagionati in via concorsuale dal professionista e dall'appaltatrice può imputarsi per la metà a carico di ciascuna parte.
va pertanto condannata a tenere indenne il convenuto di CP_7 CP_3 quanto il predetto sarà tenuto a corrispondere al committente in forza della CP_1 presente sentenza, nei limiti della quota di responsabilità del 50% (nei rapporti tra professionista ed appaltatrice) addebitabile all'assicurato e detratta la franchigia contrattuale del 10% pattuita in polizza. Le spese di lite tra l'attrice ed il convenuto seguono la soccombenza del CP_1 secondo e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Tra gli esborsi di parte attrice, vanno ricomprese le spese per la propria consulenza di parte (cfr. Cass. 84/2013 e 4357/2003), come documentate in atti [v. fattura n. 34/2019 in atti, per euro 1.955,71]. Le spese di lite della domanda trasversale di rivalsa svolta da nei confronti di CP_1
e seguono la soccombenza dei secondi e sono liquidate con CP_3 CP_2 diminuzione di giustizia dei compensi medi di cui al DM n. 147/2022, stante la marginalità della questione relativa alla ripartizione delle responsabilità tra i convenuti rispetto all'oggetto principale della causa. Le spese di lite relative alla domanda di manleva svolta da nei confronti di CP_3
possono infine essere compensate per la metà, stante l'inadempimento CP_7 colposo dell'assicurato all'obbligo di comunicare la richiesta risarcitoria all'assicuratore nei termini di legge. La frazione residua segue la soccombenza della
11 compagnia terza chiamata ed è liquidata come da dispositivo, con diminuzione di giustizia dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, sono poste, nei rapporti tra le parti, per la metà a carico di e per la metà a carico di Controparte_2 [...]
CP_7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) dichiara tenuto e condanna al risarcimento, in favore di CP_1
dei danni cagionati, che si quantificano nell'importo capitale Parte_1 complessivo pari ad euro 9.100,00, oltre IVA ed oltre rivalutazione monetaria dal 9.5.2022 al saldo ed interessi di legge dalla sentenza al saldo;
2) condanna a rifondere l'attrice delle spese di lite, che liquida CP_1 in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
3) dichiara tenuti e condanna in solido tra loro, a Controparte_2 CP_3 tenere indenne di quanto il predetto sarà tenuto a CP_1 corrispondere per capitale (limitatamente all'importo di euro 7.950,00 oltre IVA), interessi e spese all'attrice in forza della presente sentenza;
4) dichiara tenuta e condanna tenere indenne Controparte_2 CP_1 degli ulteriori esborsi (pari a capitali euro 1.150,00, oltre IVA ed interessi) cui il predetto convenuto è tenuto in forza della presente sentenza;
5) dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, Controparte_2 CP_3 al pagamento in favore di delle spese di lite relative alla CP_1 domanda trasversale di rivalsa, che liquida in euro 2.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
6) dichiara tenuta e condanna a tenere indenne il Controparte_7 convenuto di quanto il predetto sarà tenuto a corrispondere per CP_3 capitale, interessi e spese al convenuto in forza della presente CP_1 sentenza, nei limiti della quota di responsabilità del 50% addebitabile all'assicurato e detratta la franchigia del 10%;
7) compensa per metà le spese di lite tra e Controparte_7 CP_3
con condanna della compagnia terza chiamata a rifondere il proprio
[...] assicurato della frazione residua, che liquida in euro 118,50 per esborsi ed euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
8) pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, per la metà a carico di
[...]
e per la metà a carico di CP_2 Controparte_7
La Spezia, 23 febbraio 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
12