Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2684/2024 VG
PBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Presidente - Dott.ssa Giovanna Caso
Dott.ssa Luigia Franzese
- Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 2684/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA rappresentato e difeso dall' letto il ricorso depositato in data 13/11/2024 da Parte 1
,
rappresentata e difesa dall' Avv.to Avv.to Quarracino Domenico, e Controparte_1
,
Quarracino Domenico, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Acerra (NA) in data 09.09.2003 e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 il 04.10.2001 e Per 2 il 21.01.2004;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
"1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Casagiove (CE) alla via Lazio n. 32, sarà assegnata alla moglie, sig.ra CP_1
[...] che la abiterà unitamente ai figli;
و
si obbliga a versare entro il giorno 05 di ogni mese, su conto corrente intestato alla sig.ra 3) Il sig. Parte 1
la somma di € 700,00 mensili (settecento/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1
(€ 350,00 per figlio), con aumento ISTAT come per legge. Si impegna, altresì, a contribuire figli Per 1 e Per 2 nella misura del 50% a tutte le spese mediche (non ricoperte dal SSN);
4) Tutte le altre spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra le parti, ove previamente documentate e concordate;
5) Le parti convengono, altresì, che il sig. Parte 1 versi entro il giorno 05 di ogni mese un importo di € 300,00
(trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della sig.ra Controparte 1 con rivalutazione annuale
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale nonché i regali di nozze;
7) Salvo quanto sopra, le parti dichiarano di aver regolamentato ogni reciproca pendenza economica e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altra.."
A fini puramente conoscitivi le parti dichiarano altresì quanto segue:
"Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso"
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
Parte 1 nato a [...] il [...], e Controparte 1 nata a [...] il
09.11.1975;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra (NA) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 22, parte I, anno 2003;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti spesedel giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 21/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso