Decreto cautelare 7 novembre 2025
Sentenza breve 5 gennaio 2026
Decreto collegiale 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 05/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01529/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2025, proposto da
LO LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Baffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Carolillo e Carmelo Triulcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Deliberazione della Giunta Comunale di Cosenza n. 121 del 18.07.2025, avente ad oggetto la “ dismissione definitiva dei box commerciali siti sotto la sopraelevata di via Padre Giglio e via Tommaso Aceti. Determinazioni ”;
- del conseguente Avviso del 24.07.2025, pubblicato all’albo pretorio del Comune di Cosenza, con cui è stato intimato lo sgombero dei box ivi indicati, tra cui il box n. 14 sito in via Tommaso Aceti, nella disponibilità del ricorrente;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto o non comunicato, che risulti lesivo della posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. RI ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che, con il ricorso meglio specificato in epigrafe, il sig. LO LI ha impugnato:
- la deliberazione n. 121 del 18 luglio 2025, con la quale il Comune di Cosenza ha disposto la “ dismissione definitiva dei box commerciali siti sotto la sopraelevata di via Padre Giglio e via Tommaso Aceti ”;
- l’avviso pubblicato in data 24 luglio 2025, con il quale il Comune di Cosenza ha intimato gli occupanti di procedere, entro 15 giorni, allo sgombero dei box indicati, incluso il box n. 14, del quale parte ricorrente afferma di avere la disponibilità;
Osservato che:
- con il primo motivo di ricorso, il sig. LO LI contesta la qualificazione del box n. 14 come “non utilizzato”, sostenendone, al contrario, l'uso ininterrotto sin dal 14 novembre 2005, data in cui ne avrebbe ottenuto la disponibilità a titolo oneroso;
- con il secondo motivo, deduce la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione dell’avviso del 24 luglio 2025, il quale si limiterebbe a elencare i box “non utilizzati” e a ordinarne lo sgombero e la demolizione, senza fornire alcuna giustificazione specifica per il box n. 14, omettendo di indicare gli accertamenti svolti e le ragioni giuridiche per le quali è stato ignorato l’utilizzo ultraventennale del box da parte del sig. LO LI;
- con il terzo motivo, lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata comunicazione personale dei provvedimenti impugnati;
- con il quarto motivo, sostiene l’illegittimità dell’avviso, che, da un lato, non indica la disposizione normativa che giustifica l’addebito al ricorrente dei costi di demolizione, dall’altro, fissa un termine di soli 15 giorni per lo sgombero, senza giustificarne l’urgenza, né valutare le tempistiche necessarie per lo sgombero;
Osservato che si è costituito il Comune di Cosenza, eccependo:
- l’inammissibilità/irricevibilità del ricorso, essendo stato notificato oltre il termine di 60 giorni, previsto per l’impugnazione degli atti amministrativi;
- l’infondatezza nel merito del ricorso;
Rilevato che, alla camera di consiglio del 26 novembre 2025 fissata per la discussione della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato che:
- essendo il ricorso infondato nel merito, è possibile prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità/irricevibilità sollevata dal Comune di Cosenza;
- quanto al primo motivo, come dedotto dalla difesa comunale, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, non emerge alcun titolo idoneo a legittimare il sig. LO LI all’utilizzo del box 14;
- né può sanare tale carenza la dichiarazione di cessione prodotta in giudizio; infatti, trattandosi di un atto di notorietà sottoscritto da un terzo, esso risulta inidoneo a trasferire la disponibilità del box edificato su suolo pubblico;
- l’amministrazione, peraltro, ha contestato la posizione di originario assegnatario del sig. La VA AN (il quale, successivamente, avrebbe ceduto l’utilizzo del box al ricorrente);
- a fronte di tale contestazione, non è stata prodotta alcuna evidenza documentale che induca a ritenere il contrario;
- anche volendo attribuire un qualche fondamento alle circostanze di fatto dedotte dalla parte ricorrente, l'eventuale subentro nell'uso del box non è stato comunicato all’amministrazione e non può, pertanto, esserle opposto, essendo avvenuto senza autorizzazione o atto di voltura da parte del Comune;
- né rilevano le ricevute di pagamento della COSAP (canone di occupazione suolo pubblico) prodotte da parte ricorrente, l’ultima delle quali risale al 2009; infatti, la circostanza che parte ricorrente abbia pagato la COSAP non comporta di per sé accettazione del subentro da parte del Comune, la cui volontà può essere manifestata solo con un atto espresso – e non in modo tacito o per facta concludentia – e, comunque, a seguito di formale comunicazione da parte del subentrante: circostanze mai intervenute nel caso di specie;
- da quanto precede, discende anche l’infondatezza del terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, alla quale l’amministrazione non era tenuta per l'assenza di un rapporto giuridico con il sig. LI LO in relazione al box;
- sono, altresì, infondati il secondo e quarto motivo di ricorso, in quanto i provvedimenti impugnati appaiono congruamente motivati in ordine alla necessità di riqualificare l’area e di dismettere manufatti fatiscenti o inutilizzati per il ripristino del decoro urbano; parimenti, l’occupante s ine titulo non può esimersi dal rimborso delle spese per la riduzione in pristino dell’area;
di rimozione del manufatto
Ritenuto, in conclusione, che:
- il ricorso vada rigettato, essendo infondato per le ragioni anzidette;
- nondimeno la natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI ED, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ED | IV LE |
IL SEGRETARIO