Ordinanza cautelare 8 luglio 2024
Ordinanza collegiale 24 settembre 2024
Ordinanza cautelare 13 novembre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00763/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fabio Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- del provvedimento n. M_D AB62BE8 REG2024 27819 del 28.3.2024 e notificato il 4.4.2024, emanato dal Ministero della Difesa di diniego dell’istanza di trasferimento ex L. n.104/1992
per la sede di -OMISSIS-;
- del preavviso di rigetto emanato dal Ministero della Difesa;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 3 giugno 2024 e depositato in Segreteria in data 12 giugno 2024, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto di essere un graduato dell’Esercito Italiano, effettivo presso la sede di Bari, e che in considerazione del riconoscimento da parte della speciale commissione medica dello status di portatrice di handicap grave nei confronti della suocera, depositava istanza di assegnazione temporanea ex art. 33, comma 5, L. n. 104/92, per la sede di -OMISSIS-, al fine di fornire assistenza.
Con il provvedimento gravato, premesso che “i benefici di cui alla legge 104 sono applicabili al personale militare compatibilmente con il proprio stato, nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e grado vacanti nella sede di destinazione”, l’istanza veniva respinta sulla scorta di tale motivazione: “nella sede di -OMISSIS- le posizioni organiche di operatore informatico, corrispondente al ruolo e grado dell'istante, sono tutte utilmente occupate”.
In tesi di parte ricorrente, il ruolo e il grado non assumerebbero rilevanza con l’incarico, sicché i posti vacanti nella sede di -OMISSIS- sarebbero stati “pacificamente esistenti” sebbene non nel medesimo incarico.
Difatti, rilevava di essere stato arruolato nel 1997 e, dopo aver svolto e conseguito l’incarico di fuciliere, gli veniva assegnato il nuovo incarico di conduttore e dal 2018 quello di operatore informatico.
Nella specie, evidenziava che la P.A. non avrebbe in alcun modo verificato di reimpiegarlo presso la sede richiesta “non già nella stessa posizione organica, ma in una di contenuto analogo a quella in atto rivestita in termini di professionalità e di mantenimento della capacità addestrativa /operativa” né tale evenienza sarebbe stata opportunamente considerata; non sarebbe stato neanche operato “un tentativo di bilanciamento tra le esigenze organizzative dell’Amministrazione e quelle di assistenza della madre disabile”.
Avverso tali esiti provvedimentali, -OMISSIS- insorgeva per il tramite dei seguenti motivi di ricorso: “illegittimità per eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione e difetto di ponderazione dei contrapposti interessi; sviamento; violazione e/falsa applicazione degli artt. 3, 4, 30, 31, 32, 51 e 97 della Costituzione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e del principio del giusto procedimento”; “violazione dell’art.33 c.5 e dell’art.981 del COM poiché’ pur in presenza delle condizioni di legge per concedere l’a.t. la p.a. continua a denegarla sulla base di motivazioni illogiche, contraddittorie e contra legem; illegittimità del provvedimento per ingiustizia manifesta; malcelato uso del potere tecnico discrezionale per fini diversi”; “violazione del buon andamento della p.a. ex art.97; violazione dell’art.33 c.5 lege 104/92 e dell’art.981 d. lgv 15.3.2010 n.66”.
In data 14 giugno 2024 si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.
In data 3 luglio 2024 si teneva l’udienza in camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare.
Con ordinanza n. 262, pubblicata in data 8 luglio 2024, veniva richiesto alla P.A. resistente di produrre “una documentata relazione che fornisca adeguati chiarimenti in ordine a quanto specificamente asserito nel ricorso” e fissata la camera di consiglio del 18 settembre 2024.
All’esito di tale ultima camera di consiglio, con ordinanza n. 1004, pubblicata in data 24 settembre 2024, posto che il provvedimento di diniego impugnato veniva motivato in ragione della mancanza, nella sede di -OMISSIS- (di ambita assegnazione), di vacanti posizioni organiche omologhe per ruolo e grado a quella dell’odierno ricorrente, si demandava alla P.A. di fornire documentati chiarimenti in merito alla pianta organica della sede di -OMISSIS- con indicazione di tutte le posizioni organiche di omologo ruolo e grado dell’odierno ricorrente, precisandone, per costui, il ruolo e grado, al di là dello specifico incarico ricoperto (di operatore informatico).
Alla successiva udienza in camera di consiglio del 16 ottobre 2024, la domanda cautelare veniva trattenuta in decisione e, con ordinanza n. 392, pubblicata in data 13 novembre 2024, la stessa veniva accolta.
Previo deposito di memorie, alla pubblica udienza del 14 maggio 2025, uditi i difensori come da verbale, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, può essere accolto.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, in base al quale, eventuali esigenze di servizio o di organico da parte dell’Amministrazione devono essere esplicitate in modo preciso e puntuale, e non mediante motivazioni generiche o di circostanza.
Con il secondo motivo di ricorso, veniva dedotto che “alla data di formazione del preavviso di diniego e verosimilmente del provvedimento impugnato” , presso la sede di Bari vi sarebbe stato un esubero di operatori informatici, mentre presso la sede di -OMISSIS- vi sarebbero state delle vacanze.
Peraltro, dalla data in cui il ricorrente lasciava la sede di -OMISSIS- – occupata dallo stesso in virtù di una precedente assegnazione temporanea con rientro fissato al 1° dicembre 2023 – fino alla data del diniego, nessun altro operatore informatico sarebbe stato assegnato presso detta sede, ciò sino al 27 maggio 2024, allorquando un altro graduato veniva assegnato alla sede di -OMISSIS- con l’incarico di operatore informatico.
Assumeva, poi, che l’art. 981 del D.lgs. 66/2010 avrebbe riconosciuto esplicitamente l’applicabilità dell’art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 al personale militare e che ai fini del trasferimento la scopertura deve riguardare ruoli e gradi omologhi, non necessariamente le stesse mansioni.
Con il terzo motivo di ricorso, veniva denunciata la violazione dell’interesse legittimo del ricorrente a prestare la dovuta assistenza in favore del parente disabile, con conseguente impedimento al disabile di vedersi fornire la necessaria assistenza, nonché il vizio motivazionale del diniego opposto.
Così riassunte le censure sollevate da parte ricorrente, le stesse sono meritevoli di favorevole apprezzamento.
Si premette che il Collegio ritiene di fare applicazione del c.d. principio della ragione più liquida e, quindi, degli artt. 24 e 111 Cost., potendo definire la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare.
Sul piano ordinamentale generale, va evidenziato che, ai sensi dell’art. 981 del Codice dell’Ordinamento Militare, “Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme: (…) b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse (…)”.
Ai sensi dell’art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Relativamente a tali disposizioni, va prioritariamente ribadito che, l’ordinamento militare nel prevedere, ai fini del trasferimento, la vacanza di posizioni organiche omologhe, per ruolo e grado, a quella ricoperta dal militare istante, non contiene alcun riferimento all’identità di mansioni, il quale deve ritenersi requisito ultroneo, non prescritto dalla normativa di settore (cfr. T.A.R. Bari, Sez. I, 12 gennaio 2024, n. 49).
Sicché, merita condivisione l’argomento di parte ricorrente, secondo cui, a parità di ruolo e grado, l’istanza di trasferimento è suscettiva di essere assentita, ancorché non nel medesimo incarico.
Donde, il provvedimento non avrebbe potuto sic et simpliciter fondarsi sulla considerazione che “nella sede di -OMISSIS- le posizioni organiche di operatore informatico, corrispondente al ruolo e grado dell'istante, sono tutte utilmente occupate”.
Sotto diverso angolo visuale, alla luce della documentazione versata in atti dalla P.A. resistente – all’esito delle ordinanze interlocutorie del Tribunale Amministrativo Regionale in intestazione – non possono ritenersi superate le illegittimità paventate dal ricorrente, per come già evidenziate in fase cautelare.
Ebbene, il provvedimento di diniego impugnato veniva adottato in data 28 marzo 2024 – previa istanza del ricorrente presentata in data 24 ottobre 2023 – e veniva motivato sulla scorta della mancanza di omologhe posizioni vacanti presso l’ambita sede di -OMISSIS-.
Tale ultima circostanza, sebbene oggetto dell’ordinanza istruttoria emessa in corso di causa, non veniva opportunamente comprovata dal prospetto sulle posizioni organiche prodotto dalla P.A., posto che veniva allegato l’atto M_D AB62BE8 REG2024 0091217, recante data 10 ottobre 2024.
Il prospetto in questione, invero, non contiene alcuna indicazione circa la data di riferimento della rilevazione ivi riportata, dovendosi ritenere che sia stata effettuata alla data del suo protocollo (10 ottobre 2024), ossia successivamente a quella del provvedimento qui impugnato: da tanto consegue che da essa non possa desumersi la piena copertura delle posizioni organiche alla data del diniego censurato (28 marzo 2024).
Inoltre, parte ricorrente produceva in giudizio documentazione idonea a dimostrare che, in un caso del tutto analogo, l’Amministrazione accoglieva una domanda di trasferimento presentata in data 28 febbraio 2024 (di poco precedente alla data di adozione del provvedimento impugnato) da altro militare, successivamente assegnato in via temporanea alla sede di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 33 della L. n. 104/1992, con provvedimento M_DAB62BE8 REG2024 0044878 del 28 maggio 2024.
D’altronde, quand’anche si fosse trattato di vacanze sopravvenute, l’Amministrazione, in ossequio al criterio cronologico della domanda, avrebbe dovuto assegnare il sopravvenuto posto vacante all’odierno ricorrente, sottoponendo il diniego a rivalutazione, come di consueto avviene in considerazione della menzionata sopravvenienza, pena l’evidente violazione del principio di parità di trattamento.
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte i provvedimenti gravati risultano affetti dai denunciati vizi di legittimità; il ricorso va, dunque, accolto.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento,00), oltre accessori come per legge, da versarsi in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.