Articolo 10 della Legge 21 maggio 1970, n. 282
Articolo 9Articolo 11
Versione
22 maggio 1970
Art. 10. (Revoca dell'indulto)

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
Entrata in vigore il 22 maggio 1970