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Sentenza breve 16 febbraio 2026
Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/02/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00421/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00229 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00421/2025 REG.RIC. N. 00422/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 421 del 2025, proposto da
UK NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Harpreet AU, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Brescia, via Cipro, 1;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del
Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2025, proposto da
UK NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Harpreet AU, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Brescia, via Cipro, 1; N. 00421/2025 REG.RIC.
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del
Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 421 del 2025: del provvedimento datato 26.3.2025, notificato in pari data, codice pratica P-
BS/L/Q/2024/103303, con cui la Prefettura di Brescia ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato che aveva rilasciato in favore del lavoratore AU HW in data 29.8.2024 su istanza del ricorrente; quanto al ricorso n. 422 del 2025: del provvedimento datato 26.3.2025, notificato in pari data, codice pratica P-
BS/L/Q/2024/103326, con cui la Prefettura di Brescia ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato che aveva rilasciato in favore del lavoratore NG AM in data 12.10.2024 su istanza del ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. DR DE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO N. 00421/2025 REG.RIC.
Con i due ricorsi in epigrafe, che vengono qui riuniti stanti l'identità di parti e la stretta connessione oggettiva, il ricorrente ha impugnato altrettanti provvedimenti del
26.3.2025, con i quali la Prefettura di Brescia aveva revocato, per insufficienza dei redditi dell'istante, i nulla osta al lavoro subordinato che aveva rilasciato in favore di due lavoratori stranieri su richiesta del ricorrente.
Questi, con il ricorso, ha documentato la disponibilità del fratello non convivente a integrare con il proprio reddito quello del ricorrente, e pertanto la Prefettura di Brescia, con nota datata 28.4.2025, ha comunicato all'Avvocatura dello Stato (che ha depositato in giudizio la comunicazione il 30.12.2025) di essersi rideterminata favorevolmente al ricorrente, e che pertanto avrebbe convocato le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, sempreché non fossero emersi ulteriori elementi ostativi.
Il 19.1.2026 il ricorrente ha depositato per entrambi i ricorsi una dichiarazione di
“sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso essendo venuta meno la materia del contendere a seguito di adempimento della Prefettura”.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese possono essere compensate, perché la dichiarazione del fratello del ricorrente di disponibilità a integrare il reddito di questi è dell'1.4.2025, dunque successiva ai due provvedimenti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui due ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate per entrambi i ricorsi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00421/2025 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE BR, Presidente
DR DE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR DE GE BR
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00229 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00421/2025 REG.RIC. N. 00422/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 421 del 2025, proposto da
UK NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Harpreet AU, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Brescia, via Cipro, 1;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del
Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2025, proposto da
UK NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Harpreet AU, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Brescia, via Cipro, 1; N. 00421/2025 REG.RIC.
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del
Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 421 del 2025: del provvedimento datato 26.3.2025, notificato in pari data, codice pratica P-
BS/L/Q/2024/103303, con cui la Prefettura di Brescia ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato che aveva rilasciato in favore del lavoratore AU HW in data 29.8.2024 su istanza del ricorrente; quanto al ricorso n. 422 del 2025: del provvedimento datato 26.3.2025, notificato in pari data, codice pratica P-
BS/L/Q/2024/103326, con cui la Prefettura di Brescia ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato che aveva rilasciato in favore del lavoratore NG AM in data 12.10.2024 su istanza del ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. DR DE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO N. 00421/2025 REG.RIC.
Con i due ricorsi in epigrafe, che vengono qui riuniti stanti l'identità di parti e la stretta connessione oggettiva, il ricorrente ha impugnato altrettanti provvedimenti del
26.3.2025, con i quali la Prefettura di Brescia aveva revocato, per insufficienza dei redditi dell'istante, i nulla osta al lavoro subordinato che aveva rilasciato in favore di due lavoratori stranieri su richiesta del ricorrente.
Questi, con il ricorso, ha documentato la disponibilità del fratello non convivente a integrare con il proprio reddito quello del ricorrente, e pertanto la Prefettura di Brescia, con nota datata 28.4.2025, ha comunicato all'Avvocatura dello Stato (che ha depositato in giudizio la comunicazione il 30.12.2025) di essersi rideterminata favorevolmente al ricorrente, e che pertanto avrebbe convocato le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, sempreché non fossero emersi ulteriori elementi ostativi.
Il 19.1.2026 il ricorrente ha depositato per entrambi i ricorsi una dichiarazione di
“sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso essendo venuta meno la materia del contendere a seguito di adempimento della Prefettura”.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese possono essere compensate, perché la dichiarazione del fratello del ricorrente di disponibilità a integrare il reddito di questi è dell'1.4.2025, dunque successiva ai due provvedimenti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui due ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate per entrambi i ricorsi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00421/2025 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE BR, Presidente
DR DE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR DE GE BR
IL SEGRETARIO