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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7402 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di rinvio iscritto al n. 4657 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 passata in decisione all'udienza cartolare del 9 dicembre 2025 e vertente TRA
nata in [...]-Brasile), in data 05 Dicembre 1985, cittadina Parte_1
Brasiliana, residente in [...](SP-Brasile), Rua Manoel França dos Santos n.346, Bairro Jardim Sapopemba, codice Fiscale/CPF. nr. , , rappresentata e difesa – per procura in atti – PartitaIVA_1 dall'Avv.Antonio Achille Cattaneo;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
1) contumace Controparte_1
2) contumace Controparte_2
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE Nonché
IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
INTERVENUTO
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti diretti di . Persona_1
Il Ministero si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancata decorrenza del termine di 730 giorni di cui all'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362; nel merito, l'infondatezza della domanda per la cd. Grande naturalizzazione brasiliana e chiedendo la compensazione delle spese. Esponeva la ricorrente: vanta il legittimo diritto di ottenere il riconoscimento dello status Parte_1 civitatis Italiano iure sanguinis, essendo discendente - in linea diretta - di cittadini Italiani, come di seguito esposto, documentato, e riepilogato nell”albero genealogico”, che si produce (doc.1).
1. In data 23 Luglio 1884, in Italia, nel Comune di Castelverde, Provincia di Cremona, nasceva il signor , figlio legittimo di e di come Persona_1 Controparte_3 Persona_2 comprovato dal ”Certificato di Nascita”, n.43, Parte 1, Anno 1884 datato 23.08.2007, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelverde (Cremona), che si produce (doc.2).
2. Il signor - denominato in atti anche come ovvero come Persona_1 Persona_3
ovvero come ovvero come - non ha Persona_4 Persona_4 Persona_4 mai rinunciato alla cittadinanza Italiana, come comprovato dal “Certificato Negativo di
Naturalizzazione” n.000.564.918.765/2018 datato 10.07.2018, emesso dal Ministero della Giustizia IA, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Stranieri, che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia IA (doc.3).
3. In data 27 Giugno 1903, in São Simão (SP-Brasile), il signor contraeva Persona_1 matrimonio con la signora cittadina Italiana, come comprovato dal ”Certificato di Persona_5
Matrimonio” matricola 116335.01.55.1903.2.00005.196.0000015-23 datato 27.06.2018, emesso dall'Ufficiale dell'Anagrafe del Municipio di São Simão (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio
Nazionale di Giustizia IA (doc.4).
4. Dall'unione coniugale tra il signor e la signora (denominata in Persona_1 Persona_5 atto, , nasceva in Serra Azul (SP-Brasile), in data 13 Aprile 1904, il signor Persona_6 [...]
- cognome così attribuito in atto - come comprovato dal ”Certificato di Nascita” Parte_2 matricola 118737.01.55.1904.1.00005.084.0000077-51 datato 27.06.2018, emesso dall'Ufficiale dell'Anagrafe del Municipio di Serra Azul (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
Giustizia IA (doc.5).
5. In data 19 Luglio 1924, in Ribeirão Preto (SP-Brasile), il signor Parte_2
(denominato in atto, contraeva matrimonio con la signora cittadina Per_3 Controparte_4
Spagnola, come comprovato dal “Certificato di Matrimonio” matricola 121467.01.55.1924.2.00033.094.0000285-69 datato 28.06.2018, emesso dall'Ufficiale dell'Anagrafe del 1° Sottodistretto del Municipio di Ribeirão Preto (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio
Nazionale di Giustizia IA (doc.6).
6. Dall'unione coniugale tra il signor (denominato in atto, e la Parte_2 Per_4 signora (denominata in atto, , nasceva in NH (SP- Controparte_4 Persona_7
Brasile), in data 12 Giugno 1925, il signor - cognome così attribuito in atto - Persona_4 come comprovato dal “Certificato di Nascita” matricola 116343.01.55.1925.1.00032.052.0000402-
39 datato 28.06.2018, emesso dall'Ufficiale dell'Anagrafe del Municipio di NH (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja
05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia IA (doc.7).
7. Come attestato nel sopra citato “Certificato di Nascita”, in data 06 Novembre 1950, in Talhada
(SP-Brasile), il signor - contraeva matrimonio con la signora Persona_4 Persona_8
(da coniugata, , cittadina Brasiliana. Persona_9
8. Dall'unione coniugale tra il signor (denominato in atto, e la signora Persona_4 Pt_1
(denominata in atto, , nasceva in San Paolo (SP-Brasile), in data Persona_9 Pt_1
27 Marzo 1957, il signor - cognome così attribuito in atto - come comprovato dal Parte_3
“Certificato di Nascita” matricola 122747.01.55.1957.1.00058.064.0058600-92 datato 28.06.2018, emesso dall'Ufficiale dell'Anagrafe del 26° Sottodistretto Vila Prudente del Municipio di San Paolo
(SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia IA (doc.8).
9. In data 14 Maggio 1984, in San Paolo (SP-Brasile), il signor contraeva Parte_3 matrimonio religioso - ritualmente trascritto ad ogni effetto di legge - con la signora Persona_10
(da coniugata, , cittadina Brasiliana, come
[...] Persona_11 comprovato dal “Certificato di Matrimonio” matricola 122747.01.55.1984.3.00006.025.0000914-76 datato 28.06.2018, emesso dall'Ufficiale dell'Anagrafe del 26° Sottodistretto Vila Prudente del
Municipio di San Paolo (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia IA
(doc.9). 10. Dall'unione coniugale tra il signor e la signora Parte_3 Persona_11
nasceva in San Paolo (SP-Brasile), in data 05 Dicembre 1985, la signora
[...] [...]
come comprovato dal “Certificato di Nascita” matricola Parte_1
122747.01.55.1985.1.00125.102.0075199-64 datato 28.06.2018, emesso dall'Ufficiale dell'Anagrafe del 26° Sottodistretto Vila Prudente del Municipio di San Paolo (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal
Consiglio Nazionale di Giustizia IA (doc.10). Il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 20 febbraio 2020, così disponeva” Accoglie la domanda
e, per l'effetto, dichiara che è cittadina italiana;
Parte_1 Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese”.
A fondamento della decisione il Tribunale formulava la seguenti considerazioni:
“ Preliminarmente, in rito, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R.
18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Nel merito, con la cd. grande naturalizzazione del 1889-1891 il governo provvisorio della Repubblica brasiliana, nel 1889, decretò che venissero considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre di quell'anno, salva dichiarazione in contrario da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quel decreto.
Al di là di ogni valutazione del merito della questione, la sollevata eccezione andrà comunque disattesa atteso che, nel caso di specie, l'avo italiano risulta nato in [...] il [...] ed all'età di 5 anni, seppure si fosse trovato in territorio brasiliano – circostanza peraltro non provata - non poteva certo essere destinatario di alcun provvedimento che, d'imperio, gli imponeva la cittadinanza brasiliana. Dalla documentazione depositata in atti risulta che In data 23 Luglio 1884, in Italia, nel Comune di
Castelverde, Provincia di Cremona, nasceva il signor . Persona_1
Risulta che non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva Persona_1 mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” ai figli che l'avevano tramessa a loro volta ai loro discendenti. È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché la ricorrente ne è pacificamente titolare sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano
prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di Persona_1 quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Tuttavia nell'anno 2018 la ricorrente ha presentato al Consolato generale d'Italia a San Paolo - Brasile la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis Italiano iure sanguins, ai sensi della
Legge n. 91 del 5.02.1992, quale discendente – in linea diretta- di cittadino italiano. L'istanza è stata regolarmente accettata dallo stesso , senza formulare successivamente alcuna Parte_4 osservazione. Ebbene la documentazione prodotta dalla ricorrente consente di apprezzare che il Consolato Generale d'Italia a San Paolo - Brasile, alla data del 11.02.2019 aveva in corso la evasione di richieste formulate nel 2006; dall'esame della lista viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dagli attori. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che la stessa è cittadina italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti”.
Con sentenza depositata il 3 febbraio 2022, la Corte d'appello di Roma, accogliendo il gravame del e del proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Roma in data 20 febbraio 2020, ha respinto la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana presentata da deducendo di essere discendente in linea Parte_1 diretta di nato in [...] e cittadino italiano iure sanguinis dalla nascita, emigrato in Persona_1
Brasile in epoca imprecisata. Ha motivato la decisione sul presupposto dell'applicazione dell'art. 11 c.c. del 1865 (c.c. abr.) e sul rilievo che, alla luce della documentazione prodotta, doveva ritenersi che i discendenti del suddetto avevano rinunciato alla cittadinanza italiana. Persona_1
Segnatamente, ha ritenuto decisiva la circostanza che l'ascendente diretto Persona_12 nell'atto pubblico con cui aveva contratto matrimonio in data 19 luglio 1924, successivo all'entrata in vigore della legge italiana del 1912, si era dichiarato “cittadino brasiliano”, e così i suoi discendenti in successivi atti, ravvisando in ciò - unitamente alla circostanza che egli ed i suoi discendenti avevano vissuto sempre in Brasile - un indice di rinuncia alla cittadinanza italiana in un'epoca in cui la legge consentiva tale rinuncia. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi: Parte_1
(1) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 7 e 8 legge 555 del 1912 ex art. 360, n. 3, c.p.c. - inammissibilità ai sensi della normativa ratione temporis applicabile nonché di una interpretazione conforme a costituzione, al diritto europeo e convenzionale di una rinuncia implicita o per fatti concludenti alla cittadinanza italiana, dovendo essere tale rinuncia volontaria, espressa e formale;
(2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 88 c.p.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c. – illegittimo ribaltamento dell'onere della prova riguardo ai fatti/atti interruttivi della trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis in capo all'odierna ricorrente poiché la prova dell'avvenuta rinuncia alla cittadinanza italiana incombe sulla parte che si oppone al riconoscimento dello status civitatis;
(3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88, 112, 115 c.p.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c. – violazione del principio di non contestazione;
(4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2699 e 2700 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1 e
2 della Legge 18.08.1993 n.336 in relazione all'Art. 11 del “Trattato relativo all'Assistenza Giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle Sentenze in materia civile” ex art. 360, n. 3,
c.p.c. – violazione delle norme che regolano il valore sul piano probatorio dei certificati di stato civile brasiliani nell'ordinamento italiano;
(5) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
(ex art. 360, nr. 5, c.p.c.), censura riferita alla totale mancanza di pronuncia e motivazione in merito alla richiesta, avanzata dalla odierna ricorrente nella comparsa di costituzione in appello, di ordinare al di emettere certificazione attestante che né i suoi avi, né lei avevano Controparte_1 rinunciato allo status di cittadini italiani.
1.1 — La Corte di Legittimità , con la ordinanza n. 13585/24 ha accolto i primi quattro motivi, ritenendo assorbito il quinto, così statuendo:
“Recentemente - e proprio con riferimento al Brasile - sono autorevolmente intervenute nel dibattito
anche le Sezioni Unite, affermando che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato
dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della
cosiddetta «grande naturalizzazione» degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento,
implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali,
essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali, ciò perché, secondo la
tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge
sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita
si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura
permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della
fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento
della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe
alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
In questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da
colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di
trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza
straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge
del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la
propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al
provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per
accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento. A tal fine, va rammentato che dagli artt. 3, 4,
16 e seg. e 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto
soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente
fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato
precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria
ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta
desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per
provvedimento generalizzato di naturalizzazione (Cass. Sez. U, n. 25317 e 25318/2022; Cass. n.
12894/2023).
La decisione impugnata non è conforme a tale arresto nomofilattico e va cassata;
in sede di rinvio la
Corte di appello provvederà a fare applicazione dei principi prima ricordati.
5.- In conclusione, il ricorso va accolto, fondati i motivi dal primo al quarto, assorbito l'ultimo; la
sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per
il riesame e l'applicazione dei principi espressi e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio
di legittimità.”
§ 2 — L'originaria attrice, come in epigrafe indicata, ha ritualmente riassunto il giudizio ex art. 392 C.P.C. chiedendo “Nel merito: In accoglimento della domanda di parte attrice ed in ottemperanza a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione 1^ Civile con la Sentenza Numero sezionale 1363/2024 - Numero di raccolta generale 13585/2022 pubblicata in data 16.05.2024, previa conferma dell'Ordinanza ex art.702-ter c.p.c. di Accoglimento totale del 20.02.2020 - RG n. 10434/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione 18^ Civile, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore della signora nata in [...]-Brasile), in data 05 Dicembre 1985, Parte_1 stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege. Per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro pro-tempore e, per esso, Controparte_1 all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis della signora nonché ad Parte_1 emettere - ove di necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emananda Ordinanza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege. In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio, che si chiede vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. Antonio Cattaneo, quale procuratore antistatario”.
Il ed il non si sono costituiti in giudizio. Controparte_5 Controparte_2
In data 21 ottobre 2024 è pervenuto il parere negativo della Procura Generale presso la Corte di appello.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita – la parte appellante, in contumacia delle parti resistenti, ha precisato le conclusioni e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3 – Nell'applicare il principio di diritto sopra riportato, questa Corte è chiamata a verificare se i originari appellanti hanno allegato e provato l'esistenza di una rinuncia chiara, formale ed CP_6
espressa da parte dell'avo dell'odierna ricorrente in riassunzione. Occorreva cioè provare da parte delle amministrazioni resistenti l'esistenza di un atto volontario e spontaneo da parte del detto avo,
mentre ciò non è avvenuto (come evidenziato in pronunce di questa Corte – v. n. 2318/25 – in ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia), come dimostra del resto la contumacia delle medesime nel presente giudizio di rinvio in cui non hanno neppure coltivato e reiterato l'originario gravame.
Ne consegue che la sussistenza di tutti i presupposti per accogliere l'originaria domanda attrice sono stati già verificati in primo grado, senza essere smentiti a seguito del gravame successivamente proposto dalle amministrazioni pubbliche che, in questa sede, nulla hanno obiettato.
L'ulteriore conseguenza è che nel giudizio di rinvio non può che confermarsi quanto già statuito dal
Tribunale: va dichiarato che è cittadina italiana e va, per l'effetto, Parte_1
ordinato al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Quanto alle spese dei gradi precedenti, la richiesta relativa al primo grado non può essere accolta in assenza di un motivo di gravame avverso la statuizione con la quale il Tribunale (la cui sentenza è
confermata) ha disposto la compensazione tra le parti.
Per gli altri gradi di giudizio, si perviene comunque ad una compensazione di dette spese in ragione della recente soluzione giurisprudenziale sulla questione, oggetto del principio dettato dalla sentenza di legittimità da cui questo giudizio promana.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è cittadina Parte_1
italiana;
2) Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità
consolari competenti;
3) Compensa le spese per tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di rinvio iscritto al n. 4657 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 passata in decisione all'udienza cartolare del 9 dicembre 2025 e vertente TRA
nata in [...]-Brasile), in data 05 Dicembre 1985, cittadina Parte_1
Brasiliana, residente in [...](SP-Brasile), Rua Manoel França dos Santos n.346, Bairro Jardim Sapopemba, codice Fiscale/CPF. nr. , , rappresentata e difesa – per procura in atti – PartitaIVA_1 dall'Avv.Antonio Achille Cattaneo;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
1) contumace Controparte_1
2) contumace Controparte_2
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE Nonché
IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
INTERVENUTO
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti diretti di . Persona_1
Il Ministero si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancata decorrenza del termine di 730 giorni di cui all'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362; nel merito, l'infondatezza della domanda per la cd. Grande naturalizzazione brasiliana e chiedendo la compensazione delle spese. Esponeva la ricorrente: vanta il legittimo diritto di ottenere il riconoscimento dello status Parte_1 civitatis Italiano iure sanguinis, essendo discendente - in linea diretta - di cittadini Italiani, come di seguito esposto, documentato, e riepilogato nell”albero genealogico”, che si produce (doc.1).
1. In data 23 Luglio 1884, in Italia, nel Comune di Castelverde, Provincia di Cremona, nasceva il signor , figlio legittimo di e di come Persona_1 Controparte_3 Persona_2 comprovato dal ”Certificato di Nascita”, n.43, Parte 1, Anno 1884 datato 23.08.2007, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelverde (Cremona), che si produce (doc.2).
2. Il signor - denominato in atti anche come ovvero come Persona_1 Persona_3
ovvero come ovvero come - non ha Persona_4 Persona_4 Persona_4 mai rinunciato alla cittadinanza Italiana, come comprovato dal “Certificato Negativo di
Naturalizzazione” n.000.564.918.765/2018 datato 10.07.2018, emesso dal Ministero della Giustizia IA, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Stranieri, che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia IA (doc.3).
3. In data 27 Giugno 1903, in São Simão (SP-Brasile), il signor contraeva Persona_1 matrimonio con la signora cittadina Italiana, come comprovato dal ”Certificato di Persona_5
Matrimonio” matricola 116335.01.55.1903.2.00005.196.0000015-23 datato 27.06.2018, emesso dall'Ufficiale dell'Anagrafe del Municipio di São Simão (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio
Nazionale di Giustizia IA (doc.4).
4. Dall'unione coniugale tra il signor e la signora (denominata in Persona_1 Persona_5 atto, , nasceva in Serra Azul (SP-Brasile), in data 13 Aprile 1904, il signor Persona_6 [...]
- cognome così attribuito in atto - come comprovato dal ”Certificato di Nascita” Parte_2 matricola 118737.01.55.1904.1.00005.084.0000077-51 datato 27.06.2018, emesso dall'Ufficiale dell'Anagrafe del Municipio di Serra Azul (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
Giustizia IA (doc.5).
5. In data 19 Luglio 1924, in Ribeirão Preto (SP-Brasile), il signor Parte_2
(denominato in atto, contraeva matrimonio con la signora cittadina Per_3 Controparte_4
Spagnola, come comprovato dal “Certificato di Matrimonio” matricola 121467.01.55.1924.2.00033.094.0000285-69 datato 28.06.2018, emesso dall'Ufficiale dell'Anagrafe del 1° Sottodistretto del Municipio di Ribeirão Preto (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio
Nazionale di Giustizia IA (doc.6).
6. Dall'unione coniugale tra il signor (denominato in atto, e la Parte_2 Per_4 signora (denominata in atto, , nasceva in NH (SP- Controparte_4 Persona_7
Brasile), in data 12 Giugno 1925, il signor - cognome così attribuito in atto - Persona_4 come comprovato dal “Certificato di Nascita” matricola 116343.01.55.1925.1.00032.052.0000402-
39 datato 28.06.2018, emesso dall'Ufficiale dell'Anagrafe del Municipio di NH (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja
05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia IA (doc.7).
7. Come attestato nel sopra citato “Certificato di Nascita”, in data 06 Novembre 1950, in Talhada
(SP-Brasile), il signor - contraeva matrimonio con la signora Persona_4 Persona_8
(da coniugata, , cittadina Brasiliana. Persona_9
8. Dall'unione coniugale tra il signor (denominato in atto, e la signora Persona_4 Pt_1
(denominata in atto, , nasceva in San Paolo (SP-Brasile), in data Persona_9 Pt_1
27 Marzo 1957, il signor - cognome così attribuito in atto - come comprovato dal Parte_3
“Certificato di Nascita” matricola 122747.01.55.1957.1.00058.064.0058600-92 datato 28.06.2018, emesso dall'Ufficiale dell'Anagrafe del 26° Sottodistretto Vila Prudente del Municipio di San Paolo
(SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia IA (doc.8).
9. In data 14 Maggio 1984, in San Paolo (SP-Brasile), il signor contraeva Parte_3 matrimonio religioso - ritualmente trascritto ad ogni effetto di legge - con la signora Persona_10
(da coniugata, , cittadina Brasiliana, come
[...] Persona_11 comprovato dal “Certificato di Matrimonio” matricola 122747.01.55.1984.3.00006.025.0000914-76 datato 28.06.2018, emesso dall'Ufficiale dell'Anagrafe del 26° Sottodistretto Vila Prudente del
Municipio di San Paolo (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia IA
(doc.9). 10. Dall'unione coniugale tra il signor e la signora Parte_3 Persona_11
nasceva in San Paolo (SP-Brasile), in data 05 Dicembre 1985, la signora
[...] [...]
come comprovato dal “Certificato di Nascita” matricola Parte_1
122747.01.55.1985.1.00125.102.0075199-64 datato 28.06.2018, emesso dall'Ufficiale dell'Anagrafe del 26° Sottodistretto Vila Prudente del Municipio di San Paolo (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal
Consiglio Nazionale di Giustizia IA (doc.10). Il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 20 febbraio 2020, così disponeva” Accoglie la domanda
e, per l'effetto, dichiara che è cittadina italiana;
Parte_1 Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese”.
A fondamento della decisione il Tribunale formulava la seguenti considerazioni:
“ Preliminarmente, in rito, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R.
18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Nel merito, con la cd. grande naturalizzazione del 1889-1891 il governo provvisorio della Repubblica brasiliana, nel 1889, decretò che venissero considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre di quell'anno, salva dichiarazione in contrario da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quel decreto.
Al di là di ogni valutazione del merito della questione, la sollevata eccezione andrà comunque disattesa atteso che, nel caso di specie, l'avo italiano risulta nato in [...] il [...] ed all'età di 5 anni, seppure si fosse trovato in territorio brasiliano – circostanza peraltro non provata - non poteva certo essere destinatario di alcun provvedimento che, d'imperio, gli imponeva la cittadinanza brasiliana. Dalla documentazione depositata in atti risulta che In data 23 Luglio 1884, in Italia, nel Comune di
Castelverde, Provincia di Cremona, nasceva il signor . Persona_1
Risulta che non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva Persona_1 mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” ai figli che l'avevano tramessa a loro volta ai loro discendenti. È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché la ricorrente ne è pacificamente titolare sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano
prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di Persona_1 quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Tuttavia nell'anno 2018 la ricorrente ha presentato al Consolato generale d'Italia a San Paolo - Brasile la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis Italiano iure sanguins, ai sensi della
Legge n. 91 del 5.02.1992, quale discendente – in linea diretta- di cittadino italiano. L'istanza è stata regolarmente accettata dallo stesso , senza formulare successivamente alcuna Parte_4 osservazione. Ebbene la documentazione prodotta dalla ricorrente consente di apprezzare che il Consolato Generale d'Italia a San Paolo - Brasile, alla data del 11.02.2019 aveva in corso la evasione di richieste formulate nel 2006; dall'esame della lista viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dagli attori. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che la stessa è cittadina italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti”.
Con sentenza depositata il 3 febbraio 2022, la Corte d'appello di Roma, accogliendo il gravame del e del proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Roma in data 20 febbraio 2020, ha respinto la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana presentata da deducendo di essere discendente in linea Parte_1 diretta di nato in [...] e cittadino italiano iure sanguinis dalla nascita, emigrato in Persona_1
Brasile in epoca imprecisata. Ha motivato la decisione sul presupposto dell'applicazione dell'art. 11 c.c. del 1865 (c.c. abr.) e sul rilievo che, alla luce della documentazione prodotta, doveva ritenersi che i discendenti del suddetto avevano rinunciato alla cittadinanza italiana. Persona_1
Segnatamente, ha ritenuto decisiva la circostanza che l'ascendente diretto Persona_12 nell'atto pubblico con cui aveva contratto matrimonio in data 19 luglio 1924, successivo all'entrata in vigore della legge italiana del 1912, si era dichiarato “cittadino brasiliano”, e così i suoi discendenti in successivi atti, ravvisando in ciò - unitamente alla circostanza che egli ed i suoi discendenti avevano vissuto sempre in Brasile - un indice di rinuncia alla cittadinanza italiana in un'epoca in cui la legge consentiva tale rinuncia. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi: Parte_1
(1) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 7 e 8 legge 555 del 1912 ex art. 360, n. 3, c.p.c. - inammissibilità ai sensi della normativa ratione temporis applicabile nonché di una interpretazione conforme a costituzione, al diritto europeo e convenzionale di una rinuncia implicita o per fatti concludenti alla cittadinanza italiana, dovendo essere tale rinuncia volontaria, espressa e formale;
(2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 88 c.p.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c. – illegittimo ribaltamento dell'onere della prova riguardo ai fatti/atti interruttivi della trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis in capo all'odierna ricorrente poiché la prova dell'avvenuta rinuncia alla cittadinanza italiana incombe sulla parte che si oppone al riconoscimento dello status civitatis;
(3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88, 112, 115 c.p.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c. – violazione del principio di non contestazione;
(4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2699 e 2700 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1 e
2 della Legge 18.08.1993 n.336 in relazione all'Art. 11 del “Trattato relativo all'Assistenza Giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle Sentenze in materia civile” ex art. 360, n. 3,
c.p.c. – violazione delle norme che regolano il valore sul piano probatorio dei certificati di stato civile brasiliani nell'ordinamento italiano;
(5) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
(ex art. 360, nr. 5, c.p.c.), censura riferita alla totale mancanza di pronuncia e motivazione in merito alla richiesta, avanzata dalla odierna ricorrente nella comparsa di costituzione in appello, di ordinare al di emettere certificazione attestante che né i suoi avi, né lei avevano Controparte_1 rinunciato allo status di cittadini italiani.
1.1 — La Corte di Legittimità , con la ordinanza n. 13585/24 ha accolto i primi quattro motivi, ritenendo assorbito il quinto, così statuendo:
“Recentemente - e proprio con riferimento al Brasile - sono autorevolmente intervenute nel dibattito
anche le Sezioni Unite, affermando che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato
dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della
cosiddetta «grande naturalizzazione» degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento,
implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali,
essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali, ciò perché, secondo la
tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge
sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita
si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura
permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della
fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento
della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe
alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
In questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da
colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di
trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza
straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge
del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la
propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al
provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per
accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento. A tal fine, va rammentato che dagli artt. 3, 4,
16 e seg. e 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto
soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente
fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato
precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria
ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta
desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per
provvedimento generalizzato di naturalizzazione (Cass. Sez. U, n. 25317 e 25318/2022; Cass. n.
12894/2023).
La decisione impugnata non è conforme a tale arresto nomofilattico e va cassata;
in sede di rinvio la
Corte di appello provvederà a fare applicazione dei principi prima ricordati.
5.- In conclusione, il ricorso va accolto, fondati i motivi dal primo al quarto, assorbito l'ultimo; la
sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per
il riesame e l'applicazione dei principi espressi e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio
di legittimità.”
§ 2 — L'originaria attrice, come in epigrafe indicata, ha ritualmente riassunto il giudizio ex art. 392 C.P.C. chiedendo “Nel merito: In accoglimento della domanda di parte attrice ed in ottemperanza a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione 1^ Civile con la Sentenza Numero sezionale 1363/2024 - Numero di raccolta generale 13585/2022 pubblicata in data 16.05.2024, previa conferma dell'Ordinanza ex art.702-ter c.p.c. di Accoglimento totale del 20.02.2020 - RG n. 10434/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione 18^ Civile, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore della signora nata in [...]-Brasile), in data 05 Dicembre 1985, Parte_1 stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege. Per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro pro-tempore e, per esso, Controparte_1 all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis della signora nonché ad Parte_1 emettere - ove di necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emananda Ordinanza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege. In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio, che si chiede vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. Antonio Cattaneo, quale procuratore antistatario”.
Il ed il non si sono costituiti in giudizio. Controparte_5 Controparte_2
In data 21 ottobre 2024 è pervenuto il parere negativo della Procura Generale presso la Corte di appello.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita – la parte appellante, in contumacia delle parti resistenti, ha precisato le conclusioni e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3 – Nell'applicare il principio di diritto sopra riportato, questa Corte è chiamata a verificare se i originari appellanti hanno allegato e provato l'esistenza di una rinuncia chiara, formale ed CP_6
espressa da parte dell'avo dell'odierna ricorrente in riassunzione. Occorreva cioè provare da parte delle amministrazioni resistenti l'esistenza di un atto volontario e spontaneo da parte del detto avo,
mentre ciò non è avvenuto (come evidenziato in pronunce di questa Corte – v. n. 2318/25 – in ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia), come dimostra del resto la contumacia delle medesime nel presente giudizio di rinvio in cui non hanno neppure coltivato e reiterato l'originario gravame.
Ne consegue che la sussistenza di tutti i presupposti per accogliere l'originaria domanda attrice sono stati già verificati in primo grado, senza essere smentiti a seguito del gravame successivamente proposto dalle amministrazioni pubbliche che, in questa sede, nulla hanno obiettato.
L'ulteriore conseguenza è che nel giudizio di rinvio non può che confermarsi quanto già statuito dal
Tribunale: va dichiarato che è cittadina italiana e va, per l'effetto, Parte_1
ordinato al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Quanto alle spese dei gradi precedenti, la richiesta relativa al primo grado non può essere accolta in assenza di un motivo di gravame avverso la statuizione con la quale il Tribunale (la cui sentenza è
confermata) ha disposto la compensazione tra le parti.
Per gli altri gradi di giudizio, si perviene comunque ad una compensazione di dette spese in ragione della recente soluzione giurisprudenziale sulla questione, oggetto del principio dettato dalla sentenza di legittimità da cui questo giudizio promana.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è cittadina Parte_1
italiana;
2) Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità
consolari competenti;
3) Compensa le spese per tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE